Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 14 ottobre 1990 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 agosto 2024 |
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- 1. "Abuso di posizione dominante": il Consiglio di Stato si rivolge alla Corte di Giustizia dell’Unione EuropeaCristina Piccolo · https://www.iusinitinere.it/
La Sesta Sezione del Consiglio di Stato con l'ordinanza n. 4646 del 20 luglio 2020[1] si è occupata della questione, piuttosto controversa e dibattuta in dottrina, della nozione di «abuso di posizione dominante». Il Collegio, ai sensi dell'art. 267 TFUE, ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'UE cinque quesiti interpretativi concernenti la corretta identificazione delle condotte che si sostanziano in abusi di posizione dominante. I fatti all'origine dell'ordinanza di rimessione L'ordinanza di rimessione trae origine dal ricorso in appello proposto dalle società Enel S.p.a. (Enel), Servizio Elettrico Nazionale S.p.a. (SEN) e Enel Energia S.p.a. (EE) avverso tre sentenze del TAR Lazio con …
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- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/03/2026, n. 5889Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6808/2023 R.G. proposto da: RI NN e PR UC TE ND, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI PAISIELLO 15, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO STODUTO, ([...]), rappresentati e difesi dall'avvocato PR BI TO IA ([...]) -ricorrenti- contro Civile Sent. Sez. U Num. 5889 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: STALLA GIACOMO IA Data pubblicazione: 15/03/2026 2 di 30 BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A., società con socio unico Invitalia s.p.a. e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima società, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCIANO MARTUCCI; …Leggi di più...
- art. 17 d.lgs. 146/1999·
- surroga·
- art. 12 bis d.l. n. 84/2025·
- art. 1 co. 236 l. 197/2022·
- solidarietà passiva·
- art. 8 bis d.l. n. 3/2015·
- art. 1203 c.c.·
- rottamazione quater·
- crediti non tributari·
- estinzione del processo·
- art. 615 c.p.c.·
- art. 1292 c.c.·
- art. 2 d.m. 20/06/2005·
- art. 111 Cost.·
- art. 100 c.p.c.
Versioni del testo
- Titolo I : Norme sulle intese, sull'abuso di posizione dominante e sulle operazioni di concentrazione.
- Art. 1. Ambito di applicazione
e rapporti con l'ordinamento comunitario 1. Le disposizioni della presente legge in attuazione dell' articolo 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica, si applicano alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di imprese ((...)) .
(( 2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10, di seguito denominata "Autorita'", applica anche parallelamente in relazione a uno stesso caso gli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 2 e 3 della presente legge in materia di intese restrittive della liberta' di concorrenza e di abuso di posizione dominante. )) 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2017, N. 3)) .
4. L'interpretazione delle norme contenute nel presente titolo e' effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunita' europee in materia di disciplina della concorrenza. - Art. 2. Intese restrittive della liberta' di concorrenza 1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonche' le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attivita' consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, cosi da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.