Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 14 ottobre 1990 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 10 agosto 2024 |
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- 1. Accertamento Fiscale per Garanzie Fideiussorie Non Valide: Come Difendersi Bene con l’AvvocatoGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 29 gennaio 2026 · 1
Introduzione Un accertamento fiscale legato a garanzie fideiussorie non valide rappresenta una situazione critica per molti contribuenti e imprenditori. Si tratta di un problema importante perché una fideiussione irregolare o nulla – ad esempio una polizza emessa da un soggetto non autorizzato, con clausole illegittime o addirittura falsa – può far venir meno la tutela prevista, esponendo il debitore al rischio di dover pagare immediatamente imposte, sanzioni e interessi. I rischi sono elevati: dall'arrivo improvviso di cartelle esattoriali per importi ingenti, fino ad azioni esecutive come pignoramenti, ipoteche o fermi amministrativi sui beni. Evitare errori è fondamentale: affidarsi a …
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- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 15/03/2026, n. 5889Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 6808/2023 R.G. proposto da: RI NN e PR UC TE ND, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GIOVANNI PAISIELLO 15, presso lo studio dell'avvocato GIORGIO STODUTO, ([...]), rappresentati e difesi dall'avvocato PR BI TO IA ([...]) -ricorrenti- contro Civile Sent. Sez. U Num. 5889 Anno 2026 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: STALLA GIACOMO IA Data pubblicazione: 15/03/2026 2 di 30 BANCA DEL MEZZOGIORNO - MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A., società con socio unico Invitalia s.p.a. e soggetta all'attività di direzione e coordinamento di quest'ultima società, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato LUCIANO MARTUCCI; …Leggi di più...
- art. 17 d.lgs. 146/1999·
- surroga·
- art. 12 bis d.l. n. 84/2025·
- art. 1 co. 236 l. 197/2022·
- solidarietà passiva·
- art. 8 bis d.l. n. 3/2015·
- art. 1203 c.c.·
- rottamazione quater·
- crediti non tributari·
- estinzione del processo·
- art. 615 c.p.c.·
- art. 1292 c.c.·
- art. 2 d.m. 20/06/2005·
- art. 111 Cost.·
- art. 100 c.p.c.
Versioni del testo
- Titolo I : Norme sulle intese, sull'abuso di posizione dominante e sulle operazioni di concentrazione.
- Art. 1. Ambito di applicazione
e rapporti con l'ordinamento comunitario 1. Le disposizioni della presente legge in attuazione dell' articolo 41 della Costituzione a tutela e garanzia del diritto di iniziativa economica, si applicano alle intese, agli abusi di posizione dominante e alle concentrazioni di imprese ((...)) .
(( 2. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato di cui all'articolo 10, di seguito denominata "Autorita'", applica anche parallelamente in relazione a uno stesso caso gli articoli 101 e 102 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e gli articoli 2 e 3 della presente legge in materia di intese restrittive della liberta' di concorrenza e di abuso di posizione dominante. )) 3. ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 19 GENNAIO 2017, N. 3)) .
4. L'interpretazione delle norme contenute nel presente titolo e' effettuata in base ai principi dell'ordinamento delle Comunita' europee in materia di disciplina della concorrenza. - Art. 2. Intese restrittive della liberta' di concorrenza 1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonche' le deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.
2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, anche attraverso attivita' consistenti nel:
a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;
b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;
c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;
d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, cosi da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;
e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi.
3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.