Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 1 febbraio 2004 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 16 luglio 2022 |
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- 1. Art. 71 codice dell'amministrazione digitale - Regole tecnichehttps://www.brocardi.it/
1. L'AgID, previa consultazione pubblica da svolgersi entro il termine di trenta giorni, sentiti le amministrazioni competenti e il Garante per la protezione dei dati personali nelle materie di competenza, nonché acquisito il parere della Conferenza unificata, adotta Linee guida contenenti le regole tecniche e di indirizzo per l'attuazione del presente Codice. Le Linee guida divengono efficaci dopo la loro pubblicazione nell'apposita area del sito Internet istituzionale dell'AgID e di essa ne è data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Le Linee guida sono aggiornate o modificate con la procedura di cui al primo periodo. 1-bis. [Entro nove mesi dalla data di entrata …
Leggi di più… - 2. Posters del Convegno "Autori e vittime di reato. Gli obblighi dellohttps://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
- 3. Osservatorio Corte EDU: maggio 2024https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
- 4. Il Responsabile per la transizione digitale e il Piano triennale per l’informatica nella pubblica amministrazione 2021https://www.iusinitinere.it/
A cura della Dott.ssa Chiara Limiti Sommario: 1. Introduzione; 2. L'introduzione della figura del Responsabile per la transizione al digitale – RTD; 3. I compiti del Responsabile per la transizione digitale; 4. Il Responsabile per la transizione digitale e il nuovo Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione 2021-2023 1. Introduzione La digitalizzazione della Pubblica Amministrazione ha tradizionalmente scontato ritardi dovuti da un lato, alla mancata integrazione dei sistemi informativi da parte delle pubbliche amministrazioni, e dall'altro, ad una certa “gelosia” mostrata dalle amministrazioni che difficilmente hanno abbracciato i nuovi sistemi più funzionali e più …
Leggi di più… - 5. Ulteriormente ridotta la tipicità del delitto di violazione degliGiuseppe Amarelli · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
Per leggere il testo della sentenza, clicca in alto su "visualizza allegato". 1. Lo sciame sismico innescato dalle ‘destabilizzanti' enunciazioni garantiste contenute nella nota sentenza della Grande Chambre della Corte EDU, De Tommaso c. Italia, del 23 febbraio 2017[1] continua ad attraversare la dorsale penalistica della disciplina delle misure di prevenzione[2], provocando scosse telluriche capaci di sgretolare i resistenti orientamenti giurisprudenziali invalsi nel diritto nazionale in spregio ai principi fondamentali del diritto penale e alle penetranti critiche provenienti da larga parte della dottrina[3]. La Corte di Cassazione, a distanza di pochi mesi, torna, infatti, nuovamente …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. civ., SS.UU., sentenza 28/04/2020, n. 8240Provvedimento: .8 2401 20 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: CONTROVERSIE RELATIVE AI CORRISPETTIVI PER AN NE - Primo Presidente - SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE- TENTATIVO OBBLIGATORIO DI CONCILIAZIONE. COMPATIBILITA' O MENO GIACOMO TRAVAGLINO - Presidente di Sezione - CON LA FASE SOMMARIA DEL PROCEDIMENTO MONITORIO Ud. 14/01/2020 - PU IA GARRI - Consigliere - R.G.N. 26180/2015 ALBERTO GIUSTI - Consigliere - Grow 8240 Rep. ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - C. I. LINA RUBINO Rel. Consigliere - FRANCESCO MARIA CIRILLO Consigliere - ANTONIO PIETRO LAMORGESE Consigliere - Consigliere -ROBERTA …Leggi di più...
- conciliazione·
- procedimenti in materia di lavoro e di previdenza·
- procedimenti speciali
- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 02/11/2018, n. 28053Provvedimento: 28053-18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Oggetto Concessioni di pubblico - Primo Presidente - GIOVANNI MAMMONE servizio sanitario - Controversia su indennità, canoni o corrispettivi STEFANO SCHIRO' Presidente Sezione - - Regressione tariffaria - Riparto della giurisdizione Ud. 10/04/2018 - Presidente Sezione - MAGDA CRISTIANO - PU - Presidente Sezione - R.G.N. 3882/2017 BIAGIO VIRGILIO - Consigliere - Rep. ANDREA SCALDAFERRI ем. -- Rel. Consigliere - RAFFAELE FRASCA Go 28053 - Consigliere - MARIA ACIERNO ALBERTO GIUSTI Consigliere - ->>Consigliere - FRANCESCO MARIA CIRILLO ha …Leggi di più...
- sussistenza·
- giurisdizione del giudice ordinario·
- contestazione della concessionaria in replica all'eccezione·
- controversie su indennità, canoni ed altri corrispettivi·
- potere di disapplicazione dell'atto amministrativo·
- domanda di pagamento dei corrispettivi·
- fondamento·
- concessione di pubblici servizi·
- irrilevanza ai fini della giurisdizione·
- eccezione della p.a. circa l'esistenza di un proprio provvedimento autoritativo·
- limiti·
- eccezione dell'asl circa l'esistenza della delibera di fissazione del tetto di spesa·
- contenuto·
- esclusione·
- ragioni
- 3. Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/04/2017, n. 40076Provvedimento: 40076-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE PENALI Composta da Giovanni Canzio Presidente Sent. n. sez. 10 Francesco Ippolito UP - 27/04/2017 R.G.N. 8488/17 Giovanni Conti Grazia Lapalorcia Domenico Gallo Rocco Marco Blaiotta Giorgio Fidelbo Relatore Monica Boni Alessandro Maria Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da TE ND, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 20/10/2016 della Corte di appello di Caltanissetta visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente Giorgio Fidelbo; udito l'Avvocato generale Agnello Rossi, che ha concluso chiedendo …Leggi di più...
- inosservanza delle prescrizioni di "vivere onestamente" e di "rispettare le leggi"·
- sussistenza·
- esclusione·
- reato di cui all'art. 75, comma secondo, d.lgs. n. 159 del 2011·
- configurabilità·
- rilevanza ai fini dell'eventuale aggravamento della misura·
- singole misure·
- sicurezza pubblica·
- sorveglianza speciale·
- misure di prevenzione
- 4. Corte d'Appello Torino, sentenza 14/10/2025, n. 831Provvedimento: R.G.C. n. 1151/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI TORINO SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati: Dott.ssa Emanuela Germano Cortese PRESIDENTE Dott.ssa Silvia Orlando CONSIGLIERE Dott.ssa Eleonora Montserrat Pappalettere CONSIGLIERE Rel. ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. sopra indicato, promossa da: ( ), con sede a NE Saint Controparte_1 P.IVA_1 JE (Ao), rue Deffeyes n. 10, in persona dei soci accomandatari Controparte_1 ( nata ad [...] il 1° febbraio 1991, ed C.F._1 CP_2 ( , nato ad [...] il [...], entrambi residenti in …Leggi di più...
- art. 17 L.R. VdA n. 4/2004·
- revoca contributo pubblico·
- interessi legali·
- diritto soggettivo perfetto·
- giurisdizione ordinaria·
- spese processuali·
- proporzionalità revoca·
- disapplicazione atto amministrativo·
- onere rendicontazione spese·
- inadempimento beneficiario
- 5. TAR Cagliari, sez. I, sentenza 03/11/2025, n. 961Provvedimento: Pubblicato il 03/11/2025 N. 00961/2025 REG.PROV.COLL. N. 00960/2021 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 960 del 2021, proposto dalla società CA Società Cooperativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Gian Marco Delunas, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro il Comune di ALsetta, in persona del Sindaco in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Gianfranco Trullu, con domicilio digitale come da PEC da …Leggi di più...
- annullamento provvedimento amministrativo·
- rinnovo tacito·
- interpretazione atti amministrativi·
- principio di buona fede·
- improcedibilità ricorso·
- violazione art. 10-bis L. 241/1990·
- potere vincolato·
- eccesso di potere·
- concessione d'uso·
- principio di efficienza amministrativa
Versioni del testo
- Art. 1.
(Obiettivi e finalita)
1. La Repubblica riconosce e tutela il diritto di ogni persona ad accedere a tutte le fonti di informazione e ai relativi servizi, ivi compresi quelli che si articolano attraverso gli strumenti informatici e telematici.
2. E' tutelato e garantito, in particolare, il diritto di accesso ai servizi informatici e telematici della pubblica amministrazione ((, nonche' alle strutture ed ai servizi aperti o forniti al pubblico attraverso i nuovi sistemi e le tecnologie di informazione e comunicazione in rete)) e ai servizi di pubblica utilita' da parte delle persone con disabilita', in ottemperanza al principio di uguaglianza ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione. - Art. 2. (Definizioni) 1. Ai fini della presente legge, si intende per:
a) "accessibilita'": la capacita' dei sistemi informatici ivi inclusi i siti web e le applicazioni mobili, nelle forme e nei limiti consentiti dalle conoscenze tecnologiche, di erogare servizi e fornire informazioni fruibili, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilita' necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;
a-bis) "applicazioni mobili": il software applicativo progettato e sviluppato da parte o per conto dei soggetti erogatori, per essere utilizzato dagli utenti su dispositivi mobili, quali smartphone e tablet; e' escluso il software che controlla tali dispositivi (sistemi operativi mobili) o lo stesso hardware informatico;
a-ter) "sito Web": insieme strutturato di pagine Web utilizzato per veicolare informazioni o erogare servizi, comunemente definito anche sito internet;
a-quater) contenuti di extranet o intranet: siti web disponibili soltanto per un gruppo chiuso di persone e non per il pubblico;
a-quinquies) "soggetti erogatori": i soggetti di cui all'articolo 3, ((commi 1 e 1-bis)) ;
a-sexies) "dati misurati": i risultati quantificati dell'attivita' di monitoraggio effettuata per verificare la conformita' dei siti web e delle applicazioni mobili dei soggetti erogatori alle prescrizioni in materia di accessibilita' di cui alla presente legge. I dati misurati comprendono informazioni quantitative sul campione di siti web e applicazioni mobili sottoposti a verifiche, tra i quali il numero di siti web e le applicazioni con il numero potenziale di visitatori o utenti, nonche' informazioni quantitative sul livello di accessibilita';
b) "tecnologie assistive": gli strumenti e le soluzioni tecniche, hardware e software, che permettono alla persona disabile, superando o riducendo le condizioni di svantaggio, di accedere alle informazioni e ai servizi erogati dai sistemi informatici. - Art. 3. (Soggetti erogatori) 1. La presente legge si applica alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 , e successive modificazioni, agli enti pubblici economici, alle aziende private concessionarie di servizi pubblici, alle aziende municipalizzate regionali, agli enti di assistenza e di riabilitazione pubblici, alle aziende di trasporto e di telecomunicazione a prevalente partecipazione di capitale pubblico e alle aziende appaltatrici di servizi informatici, agli organismi di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 nonche' a tutti i soggetti che usufruiscono di contributi pubblici o agevolazioni per l'erogazione dei propri servizi tramite sistemi informativi o internet.
1-bis. La presente legge si applica altresi' ai soggetti giuridici diversi da quelli di cui al comma 1, che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili, con un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attivita', superiore a ((cinquecento)) milioni di euro.
2. Le disposizioni della presente legge in ordine agli obblighi per l'accessibilita' non si applicano ai contenuti che si trovano esclusivamente su dispositivi mobili o programmi utente per dispositivi mobili sviluppati per gruppi chiusi di utenti o per uso specifico in determinati contesti e non disponibili e usati da ampi segmenti di utenti. Le medesime disposizioni non si applicano ai contenuti di extranet o intranet, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a-quater), pubblicati prima del 23 settembre 2019 fino a una loro revisione sostanziale.