Art. 31. (Incompatibilita', astensione e ricusazione).
Rispetto ai giudici popolari, si osservano, in quanto sono applicabili, le norme sulla incompatibilita', astensione e ricusazione contenute negli articoli 61 e seguenti del Codice di procedura penale .
Sull'astensione e sulla ricusazione dei giudici popolari ovvero dei magistrati, che fanno parte del collegio, decide il presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello.
Sull'astensione e sulla ricusazione del presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello decide il ((presidente della Corte di appello)) .
Rispetto ai giudici popolari, si osservano, in quanto sono applicabili, le norme sulla incompatibilita', astensione e ricusazione contenute negli articoli 61 e seguenti del Codice di procedura penale .
Sull'astensione e sulla ricusazione dei giudici popolari ovvero dei magistrati, che fanno parte del collegio, decide il presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello.
Sull'astensione e sulla ricusazione del presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello decide il ((presidente della Corte di appello)) .