Articolo 31 della Legge 10 aprile 1951, n. 287
Articolo 30Articolo 32
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22 maggio 1951
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6 maggio 1952
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28 febbraio 2014
Art. 31. (Incompatibilita', astensione e ricusazione).

Rispetto ai giudici popolari, si osservano, in quanto sono applicabili, le norme sulla incompatibilita', astensione e ricusazione contenute negli articoli 61 e seguenti del Codice di procedura penale .
Sull'astensione e sulla ricusazione dei giudici popolari ovvero dei magistrati, che fanno parte del collegio, decide il presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello.
Sull'astensione e sulla ricusazione del presidente della Corte di assise o della Corte di assise di appello decide il ((presidente della Corte di appello)) .
Entrata in vigore il 28 febbraio 2014
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