Sentenza 2 dicembre 2004
Massime • 1
È manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. delle leggi in materia di stupefacenti), nella parte in cui non configura un distinto reato associativo, meno gravemente sanzionato, per il caso di gruppi finalizzati al traffico di sostanze riconducibili alla II ed alla IV delle tabelle previste dall'art. 14 del T.U. citato. Costituisce infatti legittimo esercizio della discrezionalità legislativa la scelta di non differenziare le pene per l'associazione, riguardata nella sua essenza unitaria di fenomeno organizzativo per scopi criminali, pur essendo comminate sanzioni diverse, secondo la natura dello stupefacente che ne costituisce l'oggetto, quanto alle specifiche condotte di narcotraffico. Né tale scelta contrasta con il più mite trattamento sanzionatorio previsto dal sesto comma dello stesso art. 74 per le associazioni finalizzate alla commissione di fatti di "lieve entità", poiché per esse è logicamente prospettabile una minor rilevanza criminale proprio sotto il profilo organizzatorio, quale diretta implicazione delle circostanze delineate al comma quinto del precedente art. 73.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2004, n. 4445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4445 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 02/12/2004
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1685
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 4196/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ME AI, n. 01.01.1973 a ED US (Marocco);
AL AM, n. 01.01.1966 a Old US (Marocco);
RG HI, n. 27.07.1980 a Old Aiche (Marocco);
avverso la sentenza emessa il 03.10.2003 dalla Corte d'appello di Trento;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. DELEHAYE Enrico, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi e la declaratoria di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale;
Udito il difensore del RG, avv. Bressanini, che concluso come in ricorso.
FATTO
ME AI, AL AM e RG HI vennero chiamati a rispondere (unitamente a El Bouazzaoui El Mouloudi, KA NA e RA HO):
- dei delitti p. e p. dagli arti. 110, 81 cpv. C.P., 74 - 73 D.P.R.. 309190, perché si associavano fra loro al fine di commettere più delitti di acquisto, detenzione e vendita a terzi di sostanza stupefacente del tipo hashish, ciascuno con i seguenti ruoli e le correlative condotte:
- El Bouazzaoui, promotore ed organizzatore della consorteria;
si approvvigionava in più e distinte occasioni di sostanza stupefacente, del tipo hashish fino a 15 Kg. per volta presso il ME e l'AL, con consegne realizzate materialmente a Trento con corrispettivo in denaro versato successivamente sempre in Trento;
rivendeva detta sostanza stupefacente nella provincia di Trento, anche mediante il concorso, di RG, KA, RA HO e RA AM, ai locali acquirenti tra i quali sono stati identificati: NI SS, RA ES, IC NE, RR LE, EL GI, SI EL, OI EF, AD LU, DE LU;
nonché ad altre persone non identificate;
acquistava inoltre in distinte occasioni sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso di 1-2 kg. per volta da Moukhlis Abderrahmane, con cessioni e pagamento verificatosi in Trento, che successivamente destinava alla vendita alle persone sopra specificate;
acquistava altresì in due distinte occasioni sostanza stupefacente del tipo hashish per un peso di 1 kg per volta da tale IN (non compiutamente identificato), con cessioni e pagamento in Albiano e Trento, che successivamente destinava alla vendita alle persone sopra specificate. Per compiere le condotte ora specificate, eseguite in esecuzione del programma criminoso, si avvaleva della collaborazione di RG e di KA, ai quali dava le direttive circa le modalità dello spaccio al minuto e circa la riscossione del denaro;
- ME e AL, promotori ed organizzatori dell'associazione criminosa in quanto principali fornitori di sostanza stupefacente a favore della stessa;
ed invero vendevano ad El Bouazzaoui in più distinte occasioni sostanza stupefacente del tipo hashish fino a 15 kg per volta con cessioni e successivi pagamenti verificatisi in Trento, anche alla presenza di RA HO, RG e RA. AM;
sostanza che veniva poi destinata allo spaccio nella provincia di Trento;
- RA HO, organizzatore dell'associazione; provvedeva a finanziare El Bouazzaoui per l'acquisto dello stupefacente, presenziando agli incontri con fornitori e clienti, ed occupandosi di svolgere l'attività di intermediario con altri fornitori nei periodi in cui venivano a mancare gli approvvigionamenti dal milanese;
- KA e RG, meri compartecipi dell'associazione criminosa, eseguivano le direttive di El Bouazzaoui in merito alle modalità della vendita dello stupefacente sopra indicato, circa la riscossione dei pagamenti, e per l'occultamento e custodia della sostanza. Fatti accertati in Trento dal febbraio al novembre 2001. Con sentenza del 05.12.2002 il GUP del Tribunale di Trento:
- dichiarava AO ID responsabile di tutti i reati a lui ascritti e, concessegli le attenuanti generiche, riuniti detti reati nel vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Interdizione perpetua dai pubblici uffici. - Espulsione dallo Stato a pena espiata.
- dichiarava RR AM responsabile di tutti i reati a lui ascritti ma esclusa la qualità di promotore ed organizzatore e ritenuta la sola qualità di compartecipe, e, concessegli le attenuanti generiche, riuniti detti reati nel vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni quattro e mesi Otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Interdizione per la durata di 5 anni dai pubblici uffici. Espulsione dallo Stato a pena espiata. -
- dichiarava YE CH responsabile di tutti i reati a lui ascritti, ma esclusa la qualità di promotore ed organizzatore e ritenuta la sola qualità di compartecipe, e concessegli le attenuanti generiche, riuniti detti reati nel vincolo della continuazione, lo condannava alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Interdizione per la durata di 5 anni dai pubblici uffici. Espulsione dallo Stato a pena espiata.
Su appello degli imputati, con sentenza emessa il 03.10.2003 la Corte d'appello di Trento:
- in parziale riforma della sentenza impugnata, sull'accordo delle parti, quanto a AO AI, escluso il ruolo di organizzatore e promotore, e riconosciuto quello di partecipe all'associazione per delinquere contestata, riduceva la pena ad anni 4 e mesi 8 di reclusione;
- confermava nel resto e condannava gli appellanti RR AM e YE HI al pagamento in solido delle spese del presente grado di giudizio.
Propongono ricorso i prevenuti.
ME AI deduce di ricorrere solo per ritardare il passaggio in giudicato della sentenza.
RG HI deduce l'insussistenza di una idonea motivazione in ordine al delitto associativo, posto che nella specie non sarebbero emersi elementi ulteriori rispetto a un mero rapporto fra due soggetti fornitori da una parte e due soggetti acquirenti dall'altra, senza la configurabilità di un unico gruppo associato comprendente tutti e quattro i detti soggetti.
Con altro motivo solleva questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., dell'art. 74 d.P.R. 309/90, nella parte in cui non prevede un distinto e minore reato in tema di traffico di sostanze stupefacenti di cui alle tabelle 2^ e 4^. AL AM deduce l'assenza di una motivazione adeguata sia in ordine ai delitti fine, nei quali egli è al più intervenuto postfactum come mero favoreggiatore, sia, e ancor più, in ordine al delitto associativo, del quale non sono stati evidenziati e dimostrati ne' l'elemento oggettivo ne' quello soggettivo. DIRITTO
Il ricorso del ME è inammissibile, per la sua (dichiarata) assenza di censure.
Infondati sono gli altri due ricorsi.
Circa, invero, il delitto associativo, l'impugnata sentenza ne ha congruamente motivato la sussistenza col riferimento ai numerosi contatti registrati dalle intercettazioni, alla ripartizione dei compiti (AO ed RR rifornivano, EL ZZ e YE acquistavano e spacciavano), alla ripetuta commissione di illeciti in un arco di tempo apprezzabile ed al reciproco affidamento desumibile non solo dalla notevole consistenza della sostanza trafficata, ma soprattutto dalle cessioni in conto vendita, che determinavano una considerevole esposizione debitoria degli acquirenti nei confronti dei fornitori.
Per quanto concerne in particolare la posizione di AL, la Corte di merito ne ha evidenziato i pregnanti elementi dimostrativi (non certo di una mera condotta fevoreggiatrice, bensì) della stretta e consapevole cooperazione con ME nell'attività di fornitura (dispiegata nel contesto organizzato di cui si è detto), costituiti dalla rilevata presenza a fianco del predetto in occasione di incontri finalizzati alla consegna di stupefacente e dai personali interventi diretti a sollecitare il pagamento da parte degli acquirenti.
Manifestamente infondata è infine la questione di legittimità costituzionale sollevata da RG, rientrando all'evidenza nella discrezionalità del legislatore la scelta di escludere che il delitto di associazione finalizzata al narcotraffico, in cui viene in rilievo la pericolosità del fenomeno organizzatorio in quanto tale, riceva un sanzionamento normativamente differenziato in relazione al solo elemento, in so considerato, del diverso inquadramento tabellare delle sostanze stupefacenti che ne costituiscono oggetto. Nè ciò crea una irragionevole disparità di trattamento con la ipotesi di cui al sesto comma dell'art. 74 d.P.R. 309/90 (relativa alla c.d. associazione di piccolo spaccio), posto che, in tal caso, una previsione diversa e meno grave è giustificata dal normale diretto riverberarsi delle complessive circostanze di cui al comma 5 dell'art. 73 stesso d.P.R. sulla stessa entità e pericolosità del fenomeno organizzatorio.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso del ME segue la sua condanna, oltre che al pagamento (in solido con gli altri ricorrenti) delle spese processuali, anche, stante il motivo della inammissibilità, al versamento della somma (stimata equa) di euro 2000,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., dichiara manifestamente infondata la sollevata questione di legittimità costituzionale;
dichiara inammissibile il ricorso di ME. Rigetta i ricorsi di AL e RG. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e il ME anche a versare euro 2000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2005