Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2004, n. 4445
CASS
Sentenza 2 dicembre 2004

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È manifestamente infondata, con riferimento agli articoli 3 e 27 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (T.U. delle leggi in materia di stupefacenti), nella parte in cui non configura un distinto reato associativo, meno gravemente sanzionato, per il caso di gruppi finalizzati al traffico di sostanze riconducibili alla II ed alla IV delle tabelle previste dall'art. 14 del T.U. citato. Costituisce infatti legittimo esercizio della discrezionalità legislativa la scelta di non differenziare le pene per l'associazione, riguardata nella sua essenza unitaria di fenomeno organizzativo per scopi criminali, pur essendo comminate sanzioni diverse, secondo la natura dello stupefacente che ne costituisce l'oggetto, quanto alle specifiche condotte di narcotraffico. Né tale scelta contrasta con il più mite trattamento sanzionatorio previsto dal sesto comma dello stesso art. 74 per le associazioni finalizzate alla commissione di fatti di "lieve entità", poiché per esse è logicamente prospettabile una minor rilevanza criminale proprio sotto il profilo organizzatorio, quale diretta implicazione delle circostanze delineate al comma quinto del precedente art. 73.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2004, n. 4445
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4445
    Data del deposito : 2 dicembre 2004

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