Sentenza 27 ottobre 2005
Massime • 1
In tema di intercettazioni telefoniche, sono illegittimi i decreti di proroga emessi dopo il termine di quindici giorni dall'inizio delle operazioni già autorizzate e non possono essere considerati come "decreti di autorizzazione originari" anche se risultano motivati con autonomi apparati argomentativi; di conseguenza le operazioni di intercettazione eseguite sono inutilizzabili.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 27/10/2005, n. 43971 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43971 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. POSTIGLIONE Amedeo - Presidente - del 27/10/2005
Dott. PETTI Ciro - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIALE Aldo - Consigliere - N. 1165
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 22355/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT EN, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa il 15 marzo 2005 dal tribunale di Napoli, quale giudice del riesame;
udita nella udienza in Camera di consiglio del 27 ottobre 2005 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza del 30 marzo 2004 il giudice per le indagini preliminari del tribunale di Napoli applicò a LA EN la misura della custodia in carcere in relazione ai reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 74, 73, dopo che un precedente provvedimento applicativo della medesima misura era stato dichiarato inefficace dal tribunale del riesame.
Il tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza del 21 aprile 2004 confermò il provvedimento impositivo.
Questa Suprema Corte, con sentenza del 19 novembre 2004, annullò con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame osservando: a) che era fondata l'eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche autorizzate con decreto del pubblico ministero 2654/2001;
b) che invero il D.L. n. 152 del 1991, art. 23, convertito con L. n. 203 del 1991, nel modificare parzialmente la disciplina codicistica in relazione alle indagini riguardanti i reati di criminalità organizzata e di minaccia, ha previsto che la autorizzazione del giudice per le indagini preliminari a disporre le intercettazioni di conversazioni e comunicazioni può essere data per un termine massimo di 40 giorni con possibilità di proroghe per periodi successivi di 20 giorni;
c) che questa facoltà di proroga è stata concessa, sempre per i casi di urgenza, anche al pubblico ministero, per il quale però non sono state previste deroghe quanto al potere di disporre inizialmente l'intercettazione, che quindi è rimasto circoscritto a 15 giorni, come previsto dall'art. 267 cod. proc. pen., comma 3; d) che nella specie il decreto di autorizzazione del pubblico ministero aveva superato detto limite, con la conseguenza che erano inutilizzabili i risultati delle intercettazioni telefoniche captate oltre il quindicesimo giorno dal loro inizio;
e) che quindi l'ordinanza impugnata andava annullata con rinvio perché il tribunale del riesame accertasse se, eliminati i risultati delle intercettazioni telefoniche captate appunto oltre il quindicesimo giorno dal loro inizio, fossero comunque ravvisabili gravi indizi in ordine ai reati contestati.
Il tribunale del riesame di Napoli, in sede di rinvio, con ordinanza del 15 marzo 2005, confermò nuovamente l'ordinanza impositiva del 30 marzo 2004 del giudice per le indagini preliminari.
Osservò il tribunale del riesame: a) che erano comunque utilizzabili le conversazioni n. 461, n. 1144 e 1472 perché captate entro 15 giorni dall'inizio delle operazioni autorizzate con decreto del pubblico ministero 2654/01, mentre erano inutilizzabili le conversazioni nn. 2133, 3983, 2410 e 3643 perché captate oltre i detti 15 giorni;
b) che erano inoltre utilizzabili tutte le altre conversazioni poste a fondamento della ordinanza impositiva, perché avvenute in periodi per i quali risultavano validi atti autorizzativi, quali i decreti successivi a quello in contestazione, e precisamente le conversazioni autorizzate con il decreto 16/01/2002 che aveva disposto la proroga della precedente autorizzazione;
c) che peraltro tale decreto, sebbene formalmente qualificato come di proroga, era in realtà un autonomo provvedimento autorizzativo perché dotato di autonomo apparato giustificativo, anche se si richiamava per relationem al precedente provvedimento;
d) che quindi erano utilizzabili le conversazioni n. 5345 e 5384 del 02/02/2002; e) che erano utilizzabili anche le conversazioni n. 554 e 568 del 29/07/2001 e n. 816 dell'01/08/2001, nonché quelle del 21/01/2002, del 22/01/2002 e del 15/12/2001; f) che da tutte queste conversazioni emergeva la sussistenza dei presupposti per la applicazione della misura cautelare potendosi peraltro rinviare sul punto alla motivazione della ordinanza impugnata nonché a quanto esposto nella precedente ordinanza del tribunale del riesame.
L'indagato propone ricorso per Cassazione deducendo: a) violazione e falsa applicazione dell'art. 267 c.p.p., comma 3, artt. 191, 271, c.p.p., comma 1, art. 125 cod. proc. pen., comma 3, art. 273 cod. proc. pen., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 13, art. 15 Cost.; b) motivazione illogica ed apparente e travisamento del fatto;
c) violazione dell'art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. c), in riferimento all'art. 271 cod. proc. pen., comma 1.
In particolare osserva che la sentenza di annullamento di questa Corte aveva stabilito che non erano utilizzabili i risultati delle intercettazioni telefoniche captate oltre il quindicesimo giorno dal loro inizio. L'ordinanza impugnata ha disatteso il principio affermato dalla sentenza di annullamento ritenendo applicabili le intercettazioni autorizzate successivamente al decreto 2654/2001 e sostenendo che i decreti successivi, concernenti proroghe dell'originario provvedimento n. 2654/2001, sarebbero provvedimenti fondati su autonomi apparati argomentativi e non sarebbero quindi delle vere proroghe, sicché le intercettazioni effettuate sulla loro base sarebbero utilizzabili. La sentenza di annullamento aveva invece chiaramente dichiarato inutilizzabili tutte le intercettazioni effettuate dopo il quindicesimo giorno, anche sulla base di provvedimenti successivi che traevano origine dalla statuizione viziata. È poi erronea la affermazione che i successivi provvedimenti autorizzatori non sarebbero proroghe perché anche i provvedimenti di proroga debbono sempre essere muniti di adeguata motivazione e perché comunque nella specie i decreti di proroga non contengono alcuna autonoma motivazione ma solo il rinvio ai precedenti provvedimenti.
In secondo luogo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in relazione alla sussistenza di gravi indizi circa la sua partecipazione ad una associazione criminosa dedita al traffico di stupefacenti. È erroneo innanzitutto il rinvio al precedente provvedimento cassato da questa Corte perché la sua motivazione si fondava ovviamente anche sulle intercettazioni dichiarate inutilizzabili. In ogni caso tutto il materiale di intercettazione telefonica, utilizzabile o meno, riguarda solo un rapporto biunivoco con l'indagato OL TO, mentre non risultano coinvolgimenti nei gangli della associazione ne' relazioni con altri membri del sodalizio criminoso. Manca comunque la prova della consapevolezza di operare in un organismo nel quale le attività dei singoli contribuiscono con vicendevole integrazione ai fini della realizzazione del fine comune. Dalle intercettazioni invero si desume che il rapporto di fornitura dello stupefacente intercorreva con un solo presunto aderente alla associazione, mentre non risulta la consapevolezza di aderire all'organismo criminale e di svolgere in esso un ruolo di raccordo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che, sebbene sia in parte fondato il primo motivo, il ricorso debba essere rigettato previa modifica della motivazione della ordinanza impugnata, la quale effettivamente non si è attenuta ai principi imposti al giudice del rinvio dalla sentenza di annullamento.
Ed infatti, con la sentenza del 19 novembre 2004, questa Corte aveva espressamente dichiarato che, avendo il pubblico ministero, con il decreto 2654/2001, violato i limiti imposti dall'art. 267, comma 3, cod. proc. pen., "non sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni telefoniche captate oltre il quindicesimo giorno dal loro inizio" ed aveva quindi annullato l'ordinanza impugnata "con rinvio al tribunale di Napoli perché provveda ad un nuovo esame al fine di accertare se, eliminati i risultati delle intercettazioni telefoniche captate appunto oltre il quindicesimo giorno dal loro inizio, siano comunque ravvisabili gravi indizi in ordine ai reati contestati".
Orbene non vi è dubbio che le parole utilizzate dalla sentenza di annullamento esprimano univocamente il principio - che non poteva e non può più essere messo in discussione - che le uniche conversazioni utilizzabili nella specie sono quelle captate entro i quindici giorni dall'inizio delle operazioni autorizzate con il decreto n. 2654/2001, mentre non possono essere utilizzate le intercettazioni comunque effettuate dopo la scadenza di tale data, ancorché basate su decreti di proroga dell'originario decreto di autorizzazione del pubblico ministero dichiarato illegittimo. A tal fine è del tutto irrilevante la circostanza, evidenziata dalla ordinanza impugnata, che il ricorso originario era incentrato unicamente sul decreto di autorizzazione n. 2654/2001 emesso autonomamente dal pubblico ministero. Ed infatti, da un lato, il giudice del rinvio deve osservanza al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione con il provvedimento di annullamento anche se la specifica questione non era stata devoluta con i motivi di ricorso, dall'altro lato, è inequivoco che il principio di diritto espresso nella specie dalla sentenza di annullamento era nel senso che non potessero essere utilizzati i risultati delle intercettazioni telefoniche captate oltre il quindicesimo giorno, con evidente riferimento non solo al decreto emesso autonomamente dal pubblico ministero ma anche ai successivi decreti di proroga che traevano origine dal quel decreto originariamente viziato. Del resto, poiché la sentenza di annullamento ha statuito che l'originario decreto autorizzativo emesso dal pubblico ministero per una durata superiore ai 15 giorni era illegittimo per questa durata superiore con conseguente inutilizzabilità delle intercettazioni eseguite dopo tale termine, è evidente che da tale statuizione discende anche la illegittimità dei decreti che prorogavano la durata di quelle captazioni che erano divenute illegittime per scadenza del termine di 15 giorni e che quindi non erano assistiti dalla necessaria copertura di legalità, con conseguente inutilizzabilità anche delle intercettazioni fondate sui successivi provvedimenti di proroga. Da queste osservazioni discende che devono ritenersi inutilizzabili le intercettazioni eseguite dopo 15 giorni dall'inizio delle operazioni autorizzate col decreto n. 2654/2001 del 14 dicembre 2001, e quindi anche le intercettazioni eseguite sulla base di eventuali decreti di proroga di detto decreto originario.
Il tribunale del riesame, peraltro, ha sostenuto che il decreto di proroga del giudice per le indagini preliminari del 16 gennaio 2002 e quello successivo, sebbene si autoqualifichino formalmente come "di proroga" del precedente decreto del pubblico ministero n. 2654/2001, in realtà non sarebbero veri e propri decreti di proroga ma autonomi provvedimenti autorizzativi alla effettuazione delle intercettazioni - che quindi non sarebbero colpiti dal principio di diritto enunciato dalla sentenza di annullamento e da illegittimità per aver prorogato intercettazioni ormai divenute illegittime - e ciò perché essi sarebbero dotati di un autonomo apparato argomentativo anche se si richiamano per relationem ai precedenti provvedimenti prorogati. A questo proposito deve rilevarsi che è effettivamente fondata la censura del ricorrente, il quale osserva che il semplice fatto che i decreti autoqualificatisi di proroga contengano una adeguata motivazione non può essere ritenuto sintomo del fatto che essi sarebbero non già decreti di proroga ma autonomi ed originari decreti autorizzativi, e ciò perché l'art. 267 cod. proc. pen., comma 1, a salvaguardia del principio espresso dall'art. 15 Cost.,
prevede sempre l'obbligo della motivazione per i provvedimenti che dispongano la esecuzione di intercettazioni telefoniche, siano essi provvedimenti originari o proroghe dei medesimi.
Occorrerebbe quindi esaminare, per dare la esatta qualificazione a tali decreti, il contenuto degli stessi e verificare se effettivamente essi si fondino su una autonoma valutazione critica della sussistenza dei presupposti richiesti per autorizzare la limitazione alla libertà tutelata dall'art. 15 Cost. e su una motivazione che dimostri la erroneità della loro qualificazione come decreti di proroga e che si trattava invece di autonomi ed originari decreti autorizzativi.
Questa Corte non è però in grado di compiere questa valutazione in quanto tali decreti non si rinvengono in atti.
Ritiene tuttavia il collegio che, allo stato, non sia necessario disporne la acquisizione e che il ricorso possa essere ugualmente deciso prescindendo dalla soluzione di detta questione, la quale, eventualmente, qualora fosse rilevante, sarà esaminata e decisa in sede di cognizione.
A parere del Collegio, infatti, almeno in questa sede cautelare, l'ordinanza impugnata deve ritenersi munita di congrua ed adeguata motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente al reato associativo contestato e delle ritenute esigenze cautelari, anche qualora non si tenga conto dei richiami al contenuto delle intercettazioni telefoniche effettuate dopo il quindicesimo giorno dall'inizio di quelle autorizzate col decreto n. 2654/2001. E difatti la stessa ordinanza impugnata, pur esaminando per completezza il contenuto delle diverse intercettazioni telefoniche anche successive al dicembre del 2001, ha affermato in via generale e preliminare che, anche a seguito della eliminazione dei risultati delle intercettazioni effettuate oltre il quindicesimo giorno rispetto al decreto del 14/12/2001, il quadro indiziario a carico dell'indagato continua a risultare connotato dal requisito della gravità.
In proposito l'ordinanza impugnata richiama il contenuto delle conversazioni sicuramente utilizzabili del 18/12/2001, del 23/12/2001, del 27/12/2001 fra l'OL ed il LA (che concordano di fare "un servizio", si mettono d'accordo sui tempi e le modalità dell'appuntamento e fanno riferimento anche ad acquirenti della droga) nonché del 29/07/2001 e dell'01/08/2001, particolarmente sintomatiche dell'affectio societatis e del legame fiduciario fra l'OL ed il LA (dal momento che in esse si discute dell'arresto del coindagato GU TO in ordine al quale il LA chiede spiegazioni all'OL, il quale non solo gli risponde su tale questione ma gli chiede di intervenire presso la moglie dell'amico arrestato per evitare che quest'ultimo riferisca fatti inerenti al sequestro della droga operato a suo carico). Deve pertanto ritenersi adeguatamente e congruamente motivata la valutazione del tribunale del riesame che, sulla base del contenuto della intercettazioni sicuramente utilizzabili, nonché dei vari arresti in flagranza dei coindagati operati in quel periodo a seguito degli appostamenti della polizia giudiziaria e delle stesse dichiarazioni rese dal LA nell'interrogatorio di garanzia, ha ritenuto sussistenti gravi indizi di colpevolezza del reato contestato, trattandosi di indizi riguardanti non solo il rapporto con l'OL ma anche la sussistenza dell'affectio societatis e la consapevolezza di far parte della associazione criminale e di operare all'interno di essa allo scopo della realizzazione del fine comune. In conclusione, a parere del Collegio, corretta la motivazione della ordinanza impugnata nei sensi dianzi indicati, il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
PER QUESTI MOTIVI
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 27 ottobre 2005. Depositato in Cancelleria il 2 dicembre 2005