Sentenza 6 marzo 2009
Massime • 1
La sussistenza della circostanza aggravante del metodo mafioso, di cui all'art. 7 D.L. n. 152 del 1991, conv. nella L. n. 203 del 1991, non è esclusa, nella commissione del delitto di estorsione, dal fatto che la vittima delle minacce riesca ad assumere un atteggiamento di contrapposizione "dialettica" alle ingiuste richieste.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 06/03/2009, n. 14951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14951 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 06/03/2009
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - SENTENZA
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - N. 249
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 043208/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ZO IN, N. IL 30/04/1971;
2) ZO SALVATORE, N. IL 01/01/1958;
3) ME LU, N. IL 19/05/1973;
avverso SENTENZA del 18/07/2008 CORTE APPELLO di SALERNO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. GALATI Giovanni, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori Avv.ti DELLA MONICA EP e FLORESTA Sante che hanno chiesto l'accoglimento dei ricorsi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 9/9/2008 la Corte di Appello di Salerno ha confermato la sentenza 23/5/2007 del Tribunale di Nocera Inferiore che aveva condannato IN ZO, SA ZO e LL CA alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione ed Euro 1.100,00 di multa (oltre alla prevista pena accessoria) quali responsabili, unitamente ad LD IN, del reato di tentata estorsione, aggravata anche L. n. 203 del 1991, ex art. 7, in danno dell'imprenditore edile EP GA.
La Corte di merito, sintetizzati i fatti così come ricostruiti dal primo Giudice e riepilogate le censure difensive, ha ritenuto prive di fondamento tali censure e condivisibili le argomentazioni svolte nella sentenza di primo grado. In particolare, per quello che qui ancora rileva, ha ritenuto: che non sussisteva dubbio alcuno circa la responsabilità degli imputati in ordine al reato loro addebitato;
che, con riferimento all'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, il primo Giudice si era attenuto ai principi giurisprudenziali enunciati in materia e che in ragione di una serie di circostanze di fatto che avevano caratterizzato la condotta degli imputati ben poteva e doveva concludersi per la sussistenza nella specie dell'aggravante in questione;
che, con riferimento all'imputato SA ZO, andava senz'altro esclusa l'applicabilità dell'attenuante della collaborazione di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, atteso che l'unico apporto utile era consistito nella conferma della propria partecipazione al tentativo di estorsione unitamente a IN ZO e SA LD e nella conferma della presenza del LL all'incontro con il GA presso l'ufficio di costui, mentre aveva escluso in modo del tutto non credibile circostanze e fatti aliunde accertati (riferimenti a clan camorristici od a specifici personaggi della malavita organizzata locale, coinvolgimento nei fatti del LL);
che pertanto le dichiarazioni del dichiarante valevano quale ulteriore riscontro parziale del materiale probatorio già in atti ma non già ad integrare la richiesta attenuante quale delineata dalla norma;
che non sussistevano i presupposti per il riconoscimento in favore di alcuno delle circostanze attenuanti generiche e che il trattamento sanzionatorio applicato era del tutto equo. Avvero tale sentenza hanno proposto ricorso SA ZO in data 23/10/2008 (illustrato con memoria del difensore del 27/2/2009) ed i difensori degli imputati IN ZO e LL CA, con atti del 27 e del 30/10/2008.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene il Collegio che i ricorsi debbano essere rigettati, nessuna delle censure con essi proposte meritando condivisione. Il difensore di IN ZO ha con il primo motivo dedotto la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. b-e) con riferimento alla ritenuta responsabilità dell'imputato in quanto basata sulle sole "convincenti" propalazioni della parte offesa, non immune da precedenti penali e da contiguità equivoche, peraltro smentite dagli altri testi escussi. Con il secondo motivo la difesa ha avanzato analoghe doglianze con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art.
7. Il difensore di CA LL ha anch'egli dedotto violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione con riguardo alla aggravante testè menzionata.
L'imputato SA ZO ha ribadito le doglianze già avanzate in grado di appello in relazione alla esclusione delle circostanze attenuanti previste dalla L. n. 203 del 1991, art. 8 e dall'art. 62 bis c.p. e conseguentemente in ordine al trattamento sanzionatorio riservatogli. Esaminando il motivo afferente la indebita applicazione dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, motivo comune ai ricorsi dei difensori di IN ZO e CA LL, ed in particolare quello del secondo, ampiamente argomentato nel negare la integrazione della fattispecie nel caso di comprovata inidoneità intimidatoria della "spendita" di evocazioni malavitose, ritiene il Collegio di dare pieno seguito all'orientamento (cfr. Cass. sent. n. 21342/2007, richiamata anche dalla Corte di merito) per il quale la ricorrenza della aggravante è correlata alla idoneità intimidatoria grave ed irresistibile propria della evocazione di superiori referenti criminali a sostegno della effettività della minaccia, a nulla valendo - ad escludere detta idoneità, che appunto si verifica "ex ante" - l'atteggiamento "dialettico" della vittima della pressione, quale quello che, secondo il ricorso del LL, avrebbe mostrato l'imprenditore GA. A fronte delle inequivoche circostanze indicate in sentenza alle pagine 15 e 16, infatti, non rileva addurre la scaltra e mobile reazione soggettiva della vittima dell'estorsione (in ragione della quale, pervero, l'estorsione rimase a livello di tentativo), che ne' attenuò ne' tampoco escluse l'oggettiva grave idoneità intimidatoria del comportamento emergente da quelle circostanze.
Quanto al motivo afferente la prova della responsabilità di ZO IN, si tratta di censura palesemente inammissibile perché, a contrastare le argomentazioni del primo giudice, richiamate ed integrate con puntualità al par. 6 pag. 11 della sentenza qui impugnata, si limita a prospettare genericamente un sospetto di "collusione" della parte lesa ed a fare aspecifico rinvio alle contrastanti deposizioni dei testi escussi in primo grado. Venendo, infine, alle due doglianze proposte nel ricorso di SA ZO si osserva: quanto alla censura afferente il diniego di applicazione della attenuante di cui all'art. 8 della L. n. 203 del 1991, è agevole rilevare come la motivazione della sentenza sia affatto conforme ai principi, anche di recente formulati da questa Corte (cfr. le sentenze n. 7160 e n. 33373 del 2008) sulla inapplicabilità della attenuante stessa le volte in cui la collaborazione sia mero riscontro di acquisizioni probatorie già acquisite o sia inquinata da indicazioni del tutto fuorvianti (valutazioni che la sentenza ha formulato, con sintetica ma logica argomentazione, neanche fatta segno a censura specifica); quanto alla doglianza relativa alla ingiustificatezza del diniego delle attenuanti generiche, alla luce del menzionato comportamento "collaborativo", la sentenza, che richiama con puntualità il motivato diniego al proposito adottato dai primi giudici, ha negato (come dianzi visto) alcun rilevante apporto alla pretesa collaborazione, degradando quella collaborazione a livello di riscontro individualizzante delle altrui dichiarazioni, ed ha pertanto, implicitamente quanto correttamente, negato che detto contributo assumesse rilevanza specifica anche solo per la attenuazione del trattamento sanzionatorio riservato a ZO IN.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti ZO IN, ZO SA e LL CA, tra loro in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2009.
Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2009