Sentenza 9 maggio 2017
Massime • 2
Nel caso di proroga dei termini per la redazione della motivazione, disposta ai sensi dell'art. 154, comma quarto bis, disp. att. cod. proc. pen., il "dies a quo" per l'impugnazione decorre dalla scadenza del termine risultante dal provvedimento di proroga qualora questo sia stato comunicato e notificato alle parti del processo, in caso contrario il termine decorre dal giorno di notificazione alle parti dell'avviso di deposito della sentenza.
Il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare, adottato nella fase del giudizio per il tempo necessario alla redazione della motivazione della sentenza, ricomprende anche il periodo di proroga del termine per il deposito della motivazione concesso ai sensi dell'art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., ancorchè quest'ultimo provvedimento non sia stato comunicato alle parti ed a condizione che l'ordinanza di cui all'art.304, comma primo, lett.c, cod.proc.pen. sia stata adottata prima della scadenza del termine di durata della misura cautelare.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2017, n. 29150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29150 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2017 |
Testo completo
29150-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez. 981 Vincenzo Rotundo Presidente - Maurizio Gianesini CC 09/05/2017 R.G.N. 10623/2017 Andrea Tronci GE Costanzo Alessandra Bassi - Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da BR LE, nato il [...] CO LL, nato il [...] GG AN, nato il [...] CO GE, nato il [...] RA LV, nato il [...] De AT LE, nato il [...] avverso l'ordinanza del 03/01/2017 del Tribunale di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Alessandra Bassi;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paolo Canevelli, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia rigettato. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe, Tribunale di Lecce, sezione specializzata per il riesame, ha rigettato l'appello ex art. 310 cod. proc. pen. e, per l'effetto, ha confermato l'ordinanza del 5 dicembre 2016, con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lecce ha sospeso ai sensi dell'art. 304, comma 1 lett. c-bis), cod. proc. pen., i termini di custodia cautelare durante la pendenza dei termini previsti dall'art. 544, commi 2 e 3, stesso codice come prorogati in virtù del provvedimento n. 107/2016 del Presidente del Tribunale di Lecce del 3 ottobre 2016. Il Tribunale ha evidenziato che il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare può essere disposto anche con riguardo alla proroga dei termini ai sensi dell'art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., che ha valenza meramente dichiarativa e può essere pronunciato de plano, dovendo solo essere reso entro la scadenza dei termini che si intendono sospendere, come appunto accaduto nella specie. Il Collegio ha altresì evidenziato che nessuna rilevanza assume la mancata conoscenza da parte della difesa della delibera del CSM richiamata nel provvedimento di sospensione, trattandosi di provvedimento finalizzato ad elevare eventuali rilievi disciplinari all'operato del giudice e, dunque, di valenza meramente amministrativa.
2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l'Avv. Ladislao Massari, difensore di fiducia di BR LE, CO LL, GG AN, CO GE, RA LV e De AT LE, e ne ha chiesto l'annullamento per violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 304 e 544, comma 3, cod. proc. pen. e 154, comma 4-bis), disp. att. cod. proc. pen. I ricorrenti deducono l'erroneità del provvedimento del Tribunale, là dove ha ritenuto legittima l'ordinanza del 5 dicembre 2016 del Gup del Tribunale di Lecce sebbene emessa a due mesi di distanza dalla scadenza del termine originariamente fissato ai sensi dell'art. 544, comma 3, cod. proc. pen, e nonostante la mancata notifica agli imputati ed ai difensori del provvedimento di proroga dei termini ex art. 154, comma 4-bis), disp. att. cod. proc. pen. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato.
2. Ai fini di un miglior inquadramento della questione sottoposta al vaglio di questa Corte, occorre preliminarmente ripercorrere la scansione storica dei fatti processuali rilevanti. Mette conto di rammentare: a) che la sentenza di condanna è stata pronunciata nei confronti dei ricorrenti in data 5 luglio 2016, con previsione del termine di 90 giorni per la redazione della sentenza, scadente in data 3 ottobre 2016; b) che lo stesso 3 ottobre 2016, il Presidente del Tribunale ha disposto la proroga del termine di ulteriori 90 giorni a mente dell'art. 154, comma 4-bis), 2 disp. att. cod. proc. pen., provvedimento che- -noncome dedotto dai ricorrenti è stato comunicato alle parti;
c) che, il 5 dicembre 2016, il Gup ha disposto la sospensione dei termini di custodia cautelari, ai sensi del combinato disposto degli artt. 304, comma 1 lett. c), e 544, comma 3, cod. proc. pen., con ordinanza ritualmente comunicata alle parti ed impugnata ex art. 310 stesso codice dagli interessati.
3. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la deduzione difensiva non colga nel segno, là dove con un ragionamento a ben vedere suggestivo i ricorrenti - confondono il profilo dei termini massimi di custodia cautelare, come sospesi in pendenza dei termini per il deposito della sentenza, con il profilo dei termini per l'impugnazione della sentenza.
3.1. Occorre sgombrare il campo da un primo rilievo mosso dai ricorrenti, quello concernente l'omessa comunicazione agli interessati del provvedimento presidenziale di proroga dei termini per il deposito della sentenza. A tale proposito, va rilevato come, secondo quanto disposto dall'art. 154, comma 4-bis), disp. att. cod. proc. pen., il provvedimento di proroga del termine per il deposito della sentenza pronunciato dal Presidente della Corte d'appello non debba essere notificato alle parti, dovendo essere soltanto comunicato al CSM, per finalità di natura amministrativa (eventualmente disciplinari). Come questa Corte ha avuto modo di chiarire, detto provvedimento di proroga può nondimeno assumere rilievo processuale allorquando sia notificato alle parti, nel quale caso il termine per impugnare la sentenza, di cui all'art. 585, comma 1 lett. c), cod. proc. pen., decorre dalla nuova data fissata per il deposito della sentenza a norma del comma 2 lett. c) dello stesso art. 585 (Sez. 6, n. 15477 del 28/02/2014, P.G. in proc. Ambrosino e altri, Rv. 258963). In altri termini, la notifica alle parti del provvedimento di proroga del termine per il deposito della sentenza produce l'effetto di partecipare ad esse lo spostamento in avanti del termine per il deposito della sentenza e, dunque, di formalizzare il differimento del dies a quo ai fini della presentazione dell'impugnazione. Diversamente, nel caso in cui il provvedimento ex art. 154, comma 4-bis) non sia comunicato alle parti, il termine per impugnare la sentenza decorre dall'avviso di deposito della sentenza stessa a norma del combinato disposto degli artt. 548, comma 2, e 585, comma 2 lett. d) cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 1514 del 21/10/2005 - dep. 2006, P.G. in proc. Cangiano ed altri, Rv. 233325). In altre parole, allorquando il provvedimento di proroga del termine per il deposito della sentenza ex art. 154, comma 4-bis, non sia comunicato alle parti, il termine per impugnare la sentenza non può non decorrere dalla data della 3 notifica dell'avviso di deposito del provvedimento in cancelleria, analogamente ai casi di deposito "tardivo" della motivazione della decisione.
3.2. Si deve concludere che il nostro codice di rito non impone la comunicazione alle parti del provvedimento ex art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen. e che, pertanto, nessuna nullità o altra sanzione processuale discende dall'omissione di tale adempimento partecipativo. Adempimento che, qualora compiuto, produce l'unico effetto processuale di fissare il dies a quo ai fini della presentazione dei mezzi d'impugnazione.
4. Acclarata la piena validità del provvedimento di proroga dei termini di deposito della sentenza disposto dal Presidente della Corte d'appello ai sensi dell'art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen. ancorchè non comunicato alle parti, si può passare alla disamina dei requisiti di validità del provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare durante il tempo di redazione della sentenza.
4.1. Al riguardo, va innanzitutto rilevato come costituisca principio di diritto acquisito quello secondo il quale il provvedimento di sospensione dei termini di custodia assunto ai sensi dell'art. 304, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. ha valenza meramente dichiarativa, tanto che può essere deliberato anche da un giudice diverso da quello dinanzi al quale si è verificata la causa che ha dato luogo alla sospensione (Sez. 3, n. 36396 del 15/07/2003, Ait Abdelmalk Hassan, Rv. 226386; Sez. 3, n. 3637 del 15/12/2010 - dep. 2011, P.M. in proc. M., Rv. 249157).
4.2. Il provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare ex art. 304, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. può essere assunto d'ufficio, senza il previo contraddittorio delle parti (Sez. U, n. 27361 del 31/03/2011, Ez Zyane, Rv. 249969), all'unica condizione che, nel momento in cui venga adottato, non siano già scaduti i termini di custodia cautelare che l'ordinanza intende sospendere (Sez. 3, n. 3637 del 15/12/2010 - dep. 2011, P.M. in proc, M., Rv. 249157).
4.3. E' altrettanto pacifico che il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare adottato nella fase del giudizio per il tempo necessario alla redazione della motivazione della sentenza possa ricomprendere anche il periodo di proroga del termine per il deposito della motivazione ai sensi dell'art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 22811 del 25/05/2011, Giuliano e altri, Rv. 250107; Sez. 5, n. 20822 del 31/03/2009, Federico, Rv. 243943).
4.4. Di tali condivisibili regulae iuris ha tenuto conto il Collegio pugliese del caso di specie. 4 Ed invero, l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare del 5 dicembre 2016 è stata legittimamente adottata in relazione al periodo di proroga dei termini per il deposito della sentenza ritualmente disposta dal Presidente della Corte d'appello con ordinanza del 3 ottobre 2016, in un momento nel quale i termini di custodia non erano (pacificamente) ancora decorsi, là dove - giusta previsione dell'art. 303, comma 1 lett. c), cod. proc. pen. dalla pronuncia della - sentenza di primo grado (5 luglio 2016) erano cominciati a decorrere nuovi termini di fase relativi al giudizio d'impugnazione.
5. D'altra parte, come correttamente rilevato dal Collegio del gravame cautelare, nessun rilievo assume nel caso di specie il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite, secondo quale la sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, disposta ai sensi dell'art. 304, comma 1, lett. c) cod. proc. pen., durante il periodo stabilito dall'art. 544, commi 2 e 3, cod. proc. pen. per la stesura della motivazione, cessa alla scadenza del termine stabilito dalla legge o determinato dal giudice nel dispositivo, con la conseguenza che da tale data riprendono a decorrere i termini di fase della custodia cautelare, restando irrilevante a questi fini l'effettivo deposito della motivazione in un termine eventualmente più breve (Sez. U, n. 33217 del 25/05/2016, P.M. in proc. Cozzolino, Rv. 267354). Siffatto principio di diritto definisce il dies a quo di nuova decorrenza dei termini di custodia nel caso in cui essi siano stati sospesi durante il tempo di redazione della sentenza allorquando questa sia depositata in anticipo rispetto al termine fissato dal giudice nel dispositivo e, pertanto, non si attaglia alla situazione del tutto eterogenea - oggetto del presente ricorso.
6. Dal rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 9 maggio 2017 Il consigliere estensore DEPOSITATO IN CANCELLERIA Il Presidente Vincenzo Returne Vincenzo Rotundo Alessandra Bassi 12 GIU 2017 A M E CAS IL FUNZIONARIO UDIZIARIO R P Piera