Sentenza 20 novembre 2008
Massime • 1
Le operazioni di intercettazione disposte dal pubblico ministero in via d'urgenza nel corso delle indagini per delitti di criminalità organizzata hanno la durata massima di quaranta giorni e, per i periodi di proroga, la durata di venti giorni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/11/2008, n. 46767 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46767 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 20/11/2008
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 1754
Dott. CAPOZZI EL - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MELIADÒ Giuseppe - Consigliere - N. 030080/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EA AD N. IL 09/10/1971;
avverso ORDINANZA del 04/06/2008 TRIB. LIBERTÀ di TORINO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASUCCI GIULIANO;
sentite le conclusioni 1) del P.G. Dr. Monetti Vito, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
2) del difensore ricorrente, avv. Managò NT che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza in data 4 giugno 2008, il Tribunale di Torino, sezione per il riesame, confermava il provvedimento del GIP in sede, con il quale era stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di EA LF, perché gravemente indiziato di partecipazione ad associazione criminale di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.) finalizzata al controllo del gioco d'azzardo e alla commissione dei connessi reati di estorsione, violenza privata e di minaccia aggravata, in Torino dall'estate 2007, nonché di concorso in estorsione continuata aggravata in danno di MP EL e ET Romano, in Torino dai primo giorni del giugno 2007 e fino al successivo mese di settembre.
Il Tribunale riteneva sussistente la gravità indiziaria sulla scorta delle dichiarazioni del collaboratore IC RT PA, che riferiva quanto appreso da suo zio GN, da EA IM e da Lo SU in occasione di comune detenzione, nonché da PA che fra l'altro si servì di lui per proporre ai EA di cogestire le bische di piazza Rebaudengo e di via S. PA (fatti risalenti al 2003); di quelle di RI IT e CI VA, che fornivano elementi di conforto esterno sul pagamento della cd. "cagnotta" in favore di personaggi della malavita;
del contenuto della conversazione intercorsa nella notte del 9 giugno 2007 tra GE AL e NO NO, oggetto di intercettazione ambientale, nel corso della quale GE lamentava le difficoltà di gestione delle bische per gli errori di EL, i rapporti non buoni con i EA e il loro fiduciario SA NT, ed in particolare le discussioni con LF EA per la spartizioni della "cagnotta"; del contenuto di altra vessazione in data 26 settembre 2007, oggetto sempre di intercettazione ambientale, nel corso della quale GE attribuisce a EA LF il ruolo di comando nella gestione di questioni concrete all'interno della bisca. Quanto alla partecipazione alle estorsioni in danno di MP e ET, valevano le conversazioni telefoniche tra questo ultimi due e quanto riferito da GE nel corso della conversazione del 9 giugno 2007.
Contro tale decisione ha proposto tempestivo ricorso l'indagato, a mezzo del difensore, che ne ha chiesto l'annullamento per violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c ed e in relazione all'art. 267 c.p.p., comma 2, art. 273 c.p.p., art. 273 c.p.p., comma 1 bis e agli artt.416 bis e 629 c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7: - per inutilizzabilità di tutte le intercettazioni telefoniche disposte in via d'urgenza dal P.M. per una durata di giorni 40, laddove il D.L. n. 152 del 1991, art. 23 (recte art. 13) assegna tale termine massimo, con possibilità di proroghe per periodi successivi di 20 giorni, solo quando l'autorizzazione è data dal GIP, termine che invece è rimasto circoscritto a 15 giorni quando la facoltà di proroga è stata esercitata, in via d'urgenza, dal PM;
- per la valutazione delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia che, oltre ad essere intrinsecamente attendibili, devono essere sorrette da riscontri esterni individualizzanti, valutazione nel caso mancante per le dichiarazioni di IC RT PA, de relato per quanto appreso da IM EA e Lo SU IA che però negano di aver fatto le riferite confessioni stragiudiziali, sicché la disciplina dettata in tema di testimonianza indiretta dall'art.195 c.p.p. non può trovare applicazione, perché la fonte di riferimento riveste la qualità di imputato;
- per ininfluenza delle dichiarazioni di RI e CI;
- per difetto di valore indiziario del contenuto delle conversazioni intercorse tra GE e NO, in assenza dell'indagato, per le quali è necessario il riscontro di altri elementi di supporto, verificabili, che integrino con riferimenti specifici la genericità dell'accusa. Peraltro nel corso di tali conversazioni si evidenziava che la "cagnotta" non è il contributo dovuto dai gestori ai protettori, ma una raccolta di mance;
- mancanza di prova della cd. proiezione esterna della supposta associazione, tanto più che la stessa ordinanza afferma che gli atti di minaccia e di intimidazione sarebbero ridotti al minimo. Nulla viene evidenziato sullo stato generalizzato di soggezione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo di ricorso, che eccepisce l'inutilizzabilità di tutte le intercettazioni telefoniche,è inammissibile per genericità, perché non specifica in relazione a quale decreto autorizzativo o di proroga le intercettazioni utilizzate nel provvedimento impugnato sarebbero state effettuate oltre i termini di durata consentita, tenuto conto che tale termine decorre dal momento di effettiva esecuzione. La circostanza che tutte le intercettazione siano state autorizzate con decreto d'urgenza del P.M. non fa venir meno l'obbligo di specificare quali sono le conversazioni oggetto di intercettazione effettuate oltre il termine di validità dei singoli decreti.
Comunque il rilievo difensivo è infondato, perché "in tema di intercettazioni, la durata delle operazioni, entro i limiti stabiliti dalla legge, è rimessa esclusivamente al pubblico ministero, come espressamente previsto dall'art. 267 c.p.p., comma 3, secondo cui il decreto del pubblico ministero che dispone l'intercettazione indica le modalità e la durata delle operazioni. Al GIP non compete determinare tale durata nel provvedimento autorizzativo, fatta eccezione del caso di proroga, in relazione al quale il legislatore ha ragionevolmente devoluto al giudice la valutazione della necessità di comprimere, oltre il termine ordinario, la sfera di riservatezza delle comunicazioni private. Pertanto nel caso in cui il giudice, nel provvedimento di convalida del decreto emesso in via d'urgenza dal P.M., abbia illegittimamente ridotto il termine di durata indicato nel decreto, tale erronea indicazione deve ritenersi come non apposta, con la conseguenza che le intercettazioni effettuate per tutto il periodo determinato dal P.M. sono pienamente utilizzabili (Caso di durata determinata dal P.M. in 40 gg a norma del D.L. n. 152 del 1991, art. 13 ridotta dal GIP in sede di convalida: Cass. Sez. 6, 7.3-13.6.1997 n. 5655). Non sfugge il diverso orientamento interpretativo citato dal ricorrente (Cass. Sez. 4, 19.11.2004, ric. Colantonio;
Cass. Sez. 3, n. 43971 del 2005) secondo cui il termine di 40 giorni, con possibilità di proroghe della durata di venti giorni, è consentito solo nel caso in cui il provvedimento autorizzativo sia stato emesso da giudice, mentre nel caso in cui abbia provveduto in via d'urgenza il P.M. esso sarebbe rimasto circoscritto a quindici giorni, come previsto dall'art. 267 c.p.p., comma 3. Si osserva che tale diverso orientamento non è
condivisibile, perché muove dall'errata premessa che il termine di durata delle operazioni di intercettazioni sia ordinariamente stabilito dal giudice nel provvedimento di autorizzazione, laddove invece, come risulta dal testo legislativo, esso è fissato dal pubblico ministero nel decreto esecutivo. In conseguenza, allorché nell'ambito di indagini per delitti di criminalità organizzata il pubblico ministero dispone l'intercettazione in via d'urgenza, la durata massima rimane di quaranta giorni e quella per la proroga è di venti giorni. Quanto alla proroga, si osserva infatti che l'art. 13, comma 2, D.L. cit., detta una disciplina del tutto autonoma rispetto a quella dell'art. 267 c.p.p., perché prevede che ad essa possa provvedere, in caso d'urgenza, direttamente il pubblico ministero. Il rinvio all'art. 267 c.p.p., comma 2 riguarda ovviamente l'obbligo di convalida, ma non la durata del termine della proroga, che rimane quello speciale fissato dall'art. 13 cit., cioè venti giorni.
2. Il secondo motivo di ricorso è infondato perché IC RT PA ha riferito non soltanto quanto appreso de relato da EA IM, da La SU IA e dallo zio GN, ma anche circostanze di sua diretta conoscenza ("Egualmente la proposta che tramite me lo PA aveva fatto ai EA di cogestire le bische di Piazza Rebaudengo e di via S. PA risale al 2003": pag. 6 ordinanza impugnata, primo capoverso).
Inoltre quanto da lui riferito come appreso da soggetti che hanno poi assunto la veste di indagati non è inutilizzabile sia perché la disciplina di cui all'art. 195 c.p.p. non si estende alla fase delle indagini preliminari (Cass. Sez. 5, 8.7-26.11.2004 n. 45994), sia perché la testimonianza "de relato" è utilizzabile allorquando il soggetto nel quale si identifica l'originaria fonte della notizia dei fatti, sottoposto a esame, si avvale del diritto di non rispondere. In tal caso, quanto da esso riferito è liberamente valutato dal giudice ai fini del proprio convincimento. Cass. Sez. 1, 6-27.7.2006 n. 26284). Non è cioè applicabile la disciplina dettata dall'art.195 c.p.p., ma si tratta di dichiarazioni comunque utilizzabili,
anche se da sottoporre al vaglio di attendibilità. In tal senso si è espressa la stessa giurisprudenza citata dal ricorrente (cfr. Cass. Sez. 6, 6.7.2007 n. 39067). In tale contesto le ulteriori critiche sono ugualmente infondate, perché le dichiarazioni di RI IT e CI VA sono esaminate al fine di convalidare l'assunto della sottoposizione al controllo della criminalità dei locali nei quali si svolgeva" a Torino il gioco di azzardo e del pagamento da parte degli esercenti della "cagnotta" e quelle di GE (oggetto di intercettazione ambientale), ancorché riguardanti persone estranee ai colloqui intercettati, sono prese in considerazione come elementi estrinseci ed individualizzanti di riscontro a quanto riferito dal collaboratore IC.
Quanto al significato del termine "cagnotta" la critica è mossa in maniera inammissibile, perché se ne sollecita una valutazione ulteriore di merito, come tale non consentita in questa sede. Quanto alla metodologia espositiva adottata dal provvedimento impugnato si osserva che la riproduzione di passaggi argomentativi di altri provvedimenti giurisdizionali non è vietata. Ciò che rileva e l'idoneità dimostrativa che attraverso tale sistema espositivo si può raggiungere. L'assunto difensivo, secondo il quale la motivazione che ne è scaturita è meramente apparente, è affermazione generica e come tale inammissibile.
L'ulteriore assunto, secondo il quale non è stata fornita la prova della cd. "proiezione esterna" della ritenuta associazione, è smentito dalla stessa citazione della motivazione adottata sul punto dal Tribunale. La circostanza che non era necessario che gli associati esplicassero comportamenti evidenti di intimidazione è stata valutata, in maniera non manifestamente illogica, come dimostrativa della sufficienza della mera conoscenza da parte dei terzi dell'esistenza del sodalizio.
Afferma il ricorrente che sarebbero solo tre i locali assoggettati al controllo sicché difetterebbe la situazione di generale assoggettamento, come tale avvertito dall'intera collettività. Ma ciò che risulta dimostrato, sia pure ai fini della valenza indiziaria necessaria nella fase delle indagini, è proprio lo stato di assoggettamento in un determinato contesto socio-economico, cioè quello degli esercenti le sale da gioco, "per acquisirne in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo". Sulla posizione specifica di EA LF, la critica è proposta in maniera inammissibile per la parte in cui si sollecita una valutazione alternativa del dato probatorio per il quale l'indagato risulta aver percepito quota del ricavato dell'attività estorsiva esercitata dagli associati anche nel periodo in cui era detenuto ovvero di quanto sostenuto da GE in ordine al ruolo di comando esercitato dall'indagato, dato di indiscusso valore indiziario in ordine al suo inserimento nella compagine associativa, per nulla smentito da quello ulteriore, citato nel ricorso. Ed invero quello che emerge da altra intercettazione (dialoganti MP PA e GO EL) può far dubitare sul ruolo di LF ma ne conferma la partecipazione alla compagine criminale. La gravità indiziaria per il concorso nel delitto di estorsione continuata ai danni di MP e ET da cosa è desunta, con motivazione non manifestamente illogica, dalle dichiarazioni di questi ultimi che fanno riferimento ai "calabresi" che gestiscono la bisca) che corroborano quelle di GE che racconta del proposito di ET di abbandonare la gestione della "barca" e della preoccupazione su come riferire ad LF e IM di questa intenzione.
Il ricorso deve in conseguenza essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. A norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p. deve provvedersi alla comunicazione della presente sentenza al direttore dell'istituto carcerario dove il ricorrente è ristretto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si provveda, a norma dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.. Così deciso in Roma, il 20 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2008