Sentenza 23 gennaio 2013
Massime • 1
La dichiarazione di un collaboratore di giustizia può essere utilizzata come conferma di una chiamata in correità solo se riguarda lo specifico fatto da provare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/01/2013, n. 10734 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10734 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. VECCHIO Massimo - Presidente - del 23/01/2013
Dott. CAIAZZO GI P. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - N. 308
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 31658/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI;
nei confronti di:
RR UA N. IL 03/04/1970;
avverso l'ordinanza n. 4710/2012 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI del 26/06/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
sentite le conclusioni del PG Dott. FRATICELLI Mario che ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
Udito il difensore Avv. Crisileo Raffaele Gaetano del foro di S.M. Capua Vetere.
RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 26.6.2012 il Tribunale del riesame di Napoli annullava l'ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli il 18.4.2012 nei confronti di RR SQ, ordinandone la scarcerazione.
Il RR è accusato del delitto di partecipazione all'associazione di stampo mafioso denominata clan dei casalesi- fazione Bidognetti, associazione che dall'inizio del 2009 aveva operato avvalendosi della collaborazione di soggetti affiliati ai clan RD e LI.
Il Tribunale premetteva di condividere integralmente il provvedimento impugnato quanto alla sussistenza del delitto di cui all'art. 416-bis c.p., con riguardo alla suddetta associazione facente capo alla famiglia Bidognetti.
Riteneva però che non sussistessero gravi indizi di reità nei confronti di RR SQ, il quale, secondo quanto ritenuto nell'ordinanza cautelare, avrebbe operato nel settore delle estorsioni, ricevendo uno stipendio e una percentuale sulle somme riscosse, ed avrebbe anche partecipato ad alcune azioni violente, tra le quali l'omicidio di NT Di FR e il tentato omicidio di EN ER.
L'accusa poggiava sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia AN SC, NE CH, CH AL, ON GI e AN RO.
Il Tribunale giudicava credibili i suddetti collaboratori e le loro dichiarazioni riguardanti la partecipazione del RR all'associazione per delinquere contestata, ma riteneva che le stesse non potessero riscontrarsi l'una con l'altra perché non erano convergenti, riguardando segmenti di condotta tenuta dal RR diversi per epoca e contenuto.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione la Procura della Repubblica di Napoli, chiedendone l'annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione.
Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia AN SC, AN RO e NE CH erano perfettamente sovrapponibili sotto l'aspetto della partecipazione di RR SQ al clan Bidognetti, anche se i predetti avevano indicato diversi aspetti attraverso i quali si era attuata la partecipazione del RR all'associazione.
Con riguardo alla partecipazione all'omicidio di NT di FR il Tribunale non aveva considerato che in questa sede non si discute sulla partecipazione dell'indagato all'omicidio, ma solo sulla sussistenza di gravi indizi in relazione alla partecipazione al delitto associativo.
Non potevano essere considerate generiche le dichiarazioni di RO AN sulla partecipazione al tentato omicidio di ER EN, poiché il collaboratore aveva dichiarato di avere addirittura fornito una pistola al RR in occasione dell'attentato, e le modalità del tentato omicidio, anche con riguardo al ruolo del RR, corrispondevano a quelle descritte da AN SC.
Quanto riportato nell'ordinanza impugnata circa le dichiarazioni rese dal NE e dal CH riscontrava la chiamata in correità di AN SC, e a nulla doveva rilevare la qualifica di semplice fiancheggiatore attribuita dal NE al RR, dovendosi invece aver riguardo alla condotta descritta che invece agevolava la commissione di estorsioni.
Anche le dichiarazioni del ON non erano affatto in contrasto con quelle rese da AN SC, anche se si riferivano ad un'epoca diversa, comunque compresa nella contestazione del reato associativo (fino a tutto il 2010, epoca di commissione dei fatti riferiti dal ON).
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale del riesame non ha messo in dubbio l'attendibilità dei collaboratori di giustizia sopra indicati ne' quanto dagli stessi riferito sui rapporti intrattenuti da RR SQ con la famiglia Bidognetti e neppure sul ruolo, siccome riferito dagli stessi collaboratori, svolto dal predetto nell'ambito dell'associazione camorristica facente capo a detta famiglia Bidognetti. Ha però ritenuto l'insussistenza di gravi indizi di reità a carico del RR in ordine al delitto di cui all'art.416-bis c.p., poiché - a suo giudizio - le accuse provenienti dai collaboratori non si riscontravano l'una con l'altra, riguardando segmenti di condotta tenuti dal RR diversi per epoca e contenuto.
Unico elemento comune al narrato dei collaboratori, secondo il Tribunale, era costituito dall'aver indicato il ricorrente quale titolare di un'agenzia immobiliare sita in Fontana Blu del Villaggio Coppola, ma per il resto i collaboratori avevano riferito elementi che si ponevano su piani completamente diversi o quanto meno non convergenti.
Non poteva essere assunto come indizio la partecipazione - riferita da AN SC - all'omicidio di NT Di FR, poiché dal suddetto omicidio il RR era stato assolto in primo grado. Della partecipazione al tentato omicidio in danno di ER EN aveva riferito AN RO, ma l'accusa era in termini assolutamente generici e il predetto collaboratore aveva collocato la partecipazione del RR all'associazione in un periodo in cui gli altri collaboratori di giustizia non avevano parlato di una sua partecipazione. Il Tribunale riportava brani di interrogatori resi da AN SC nei quali lo stesso aveva riferito della partecipazione del RR ad attività estorsive dell'associazione, mettendo in evidenza che nessun fatto specifico era riscontrato da NE SC (il quale aveva indicato il RR come un semplice fiancheggiatore che li accompagnava presso i cantieri o le persone da estorcere) e da CH AL (che aveva riferito di aver visto il RR in compagnia del AN, il quale gli aveva detto che era il suo autista).
Riportava anche un brano dell'interrogatorio di ON GI, mettendo in evidenza che il predetto collaboratore aveva riferito della partecipazione del RR in un'epoca diversa rispetto a quella indicata da AN SC.
il Tribunale ha correttamente affermato che la dichiarazione di un collaboratore di giustizia non è sufficiente, anche se pienamente attendibile, ad integrare un grave quadro indiziario che giustifichi l'emissione di un'ordinanza cautelare, se non sono stati raccolti ulteriori elementi, estrinseci e individualizzanti, che ne confermino l'attendibilità.
È anche corretta, in generale, l'affermazione che la dichiarazione di un altro collaboratore di giustizia può essere utilizzata come conferma di una chiamata in correità o in reità solo se riguarda lo specifica fatto da provare.
Quando però si tratta del delitto di partecipazione ad un'associazione per delinquere, la conferma dell'attendibilità di un'accusa mossa da un collaboratore di giustizia può provenire anche da altro collaboratore di giustizia che riferisca un fatto diverso, ma comunque indicativo e significativo della partecipazione all'associazione, a nulla rilevando che sia collocabile in altra epoca, sempre ovviamente compresa nel periodo indicato dalla contestazione del reato di partecipazione all'associazione. In tema di reati associativi, il "thema decidendum" riguarda, infatti, la condotta di partecipazione o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio: ne consegue che le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, giacché il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato bensì la sua appartenenza al sodalizio (V. Sez. 2 sentenza n. 23687 del 3.5.2012, Rv. 253221). Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli che dovrà attenersi al principio di diritto sopra enunciato.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2013.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2013