Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/1998, n. 1592
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Sentenza 27 aprile 1998

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In tema di proroga delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni telefoniche di cui all'art. 267, comma 3, c.p.p., il provvedimento del G.I.P., implicando una valutazione della necessità di comprimere per un ulteriore termine la sfera di riservatezza delle comunicazioni private, incide esclusivamente sulla durata dell'intercettazione, ferma restando, in difetto di esplicita modifica, ogni altra modalità precedentemente fissata. Pertanto, intervenuto il decreto di proroga del GIP non è richiesto alcun altro provvedimento dispositivo dell'intercettazione da parte del P.M., non previsto dalla legge e, di norma, sfornito di utilità, non influendo ne' sulla durata delle operazioni ne' sulle loro modalità, sempreché queste ultime siano rimaste invariate.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/1998, n. 1592
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1592
    Data del deposito : 27 aprile 1998

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