Sentenza 27 aprile 1998
Massime • 1
In tema di proroga delle intercettazioni di comunicazioni o conversazioni telefoniche di cui all'art. 267, comma 3, c.p.p., il provvedimento del G.I.P., implicando una valutazione della necessità di comprimere per un ulteriore termine la sfera di riservatezza delle comunicazioni private, incide esclusivamente sulla durata dell'intercettazione, ferma restando, in difetto di esplicita modifica, ogni altra modalità precedentemente fissata. Pertanto, intervenuto il decreto di proroga del GIP non è richiesto alcun altro provvedimento dispositivo dell'intercettazione da parte del P.M., non previsto dalla legge e, di norma, sfornito di utilità, non influendo ne' sulla durata delle operazioni ne' sulle loro modalità, sempreché queste ultime siano rimaste invariate.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 27/04/1998, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 27 aprile 1998 |
Testo completo
Composta dai sigg.: Camera di consiglio
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 27.4.1998
1. Dott. Ugo Goffredo Candela Consigliere SENTENZA
2. Dott. Tito Garribba Consigliere N.1592
3. Dott. Giuseppe La Greca Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Eugenio Amari Consigliere N.2068/1998
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da SI HE, nato a [...] il [...],
avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Milano dell'11.11.1997. Visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere dott. Eugenio Amari;
Udite le conclusioni del P.M., in persona del dott. Giovanni Palombarini, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Osserva in fatto e diritto
1. Con ordinanza in data 10.10.1997 il G.I.P. del Tribunale di Varese disponeva la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti, tra gli altri, di HE SI per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, concorso con altri, detenuto e ceduto quantitativi di sostanze stupefacenti nella zona Varese (capo 6); per avere commesso traffici di sostanze stupefacenti con la Svizzera (capo 10); per avere, in concorso con altri, acquistato, detenuto e ceduto in Sardegna sostanze stupefacenti (capo 13); per avere detenuto e ceduto 400 grammi di cocaina (capo 20).
Il Tribunale di Milano con ordinanza in data 11.11.1997, pronunziando sulla chiesta di riesame del SI, annullava l'ordinanza del G.I.P. limitatamente al capo 20 per insussistenza di gravi indizi di colpevolezza e confermava nel resto il provvedimento impugnato.
2. Ha proposto ricorso per cassazione il SI lamentando, con il 1^ motivo, l'acquisizione di prove in violazione di prescrizioni stabilite dalla legge a pena di inutilizzabilità.
Il ricorrente, ribadendo quanto già esposto nei motivi aggiunti della richiesta di riesame, ha eccepito l'inutilizzabilità, a norma dell'art. 271 c.p.p., delle conversazioni telefoniche intercettate a seguito delle proroghe autorizzate dal G.I.P., non essendo stato emesso per ogni proroga il decreto del P.M. che disponeva le operazioni di intercettazione. La necessità di tale decreto, assume il SI, era prescritta dall'art. 267 c.p.p., oltre che per il 1^ atto di intercettazione, per le eventuali successive proroghe;
la sua mancanza in caso di proroga comportava che il G.I.P. veniva a decidere non soltanto sulla durata dell'intercettazione ma anche sull'obbligo di esecuzione delle operazioni da parte della polizia giudiziaria.
Con il 2^ motivo il SI ha denunciato la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in tema di esigenze cautelari. Ha lamentato l'indagato che il giudice del riesame aveva apoditticamente affermato, così come aveva fatto il G.I.P., che vi era un pericolo di reiterazione dei reati senza alcun riferimento a dati concreti e con una motivazione unica per tutti i reati e tutti gli indagati;
il pericolo di inquinamento delle prove era stato poi ravvisato solo perché le indagini erano ancora in corso;
il pericolo di fuga doveva poi escludersi se si considerava che il ricorrente dopo la scarcerazione avvenuta il 16.4.1997 si era reso reperibile presso l'abitazione dei suoi genitori.
Il ricorrente ha chiesto, pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
3. Il 1^ motivo del ricorso è destituito di fondamento. A norma dell'art.. 267 comma 3 c.p.p., rientra nella competenza del P.M., previa autorizzazione del Giudice per le Indagini Preliminari (salvo il caso di urgenza in cui il G.I.P. decide sulla convalida entro 48 ore dal decreto del P.M.), disporre l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e indicare le modalità e la durata, entro il limite temporale previsto dalla legge, delle operazioni. In tema di proroga, tuttavia, la medesima norma attribuisce al G.I.P. la valutazione e la decisione sulla necessità di comprimere per un ulteriore termine la sfera di riservatezza delle comunicazioni private. Intervenuto il decreto di proroga del G.I.P., non è richiesto alcun ulteriore provvedimento del pubblico ministero dispositivo dell'intercettazione. Tale atto non è previsto dalla legge e sarebbe di nonna inutile non influendo nè sulla durata delle operazioni, in quanto stabilita dal G.I.P. con il decreto di proroga, ne' sulle loro modalità perché già originariamente indicate dal P.M. e destinate. in assenza di modifiche, a rimanere invariate. In sostanza, con il provvedimento di proroga, rimesso alla competenza del G.I.P., si viene ad incidere esclusivamente sulla durata dell'intercettazione, fermo restando, in assenza di un atto esplicito di modifica, ogni altra modalità precedentemente fissata.
Per quanto concerne le esigenze cautelari il giudice del riesame ha motivato adeguatamente sul pericolo di reiterazione nel reato per il collegamento dell'indagato con ambienti criminali di rango elevato e l'ampiezza e sistematicità del traffico illecito di stupefacenti in cui è rimasto coinvolto;
sul pericolo di inquinamento delle prove per non essere state svelate tutte le fonti di approvvigionamento e individuati tutti i correi dei numerosi traffici emersi;
sul pericolo di fuga perché reso concreto dalla pena che gli potrà essere irrogata e dai suoi collegamenti con ambienti malavitosi anche stranieri.
Le censure avanzate dal ricorrente riguardano accertamenti e apprezzamenti di fatto ai quali il giudice del riesame i merito è pervenuto attraverso la valutazione delle risultanze processuali con motivazione adeguata ed esente da errori logici e giuridici, e quindi insindacabile in sede di legittimità.
Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 27 aprile 1998.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 1998