Sentenza 26 gennaio 1999
Massime • 1
In tema di estorsione, ai fini della configurabilità del reato sono indifferenti la forma o il modo della minaccia, potendo questa essere manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata, purché comunque idonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo. La connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l'elemento strutturale del delitto di estorsione vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell'agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l'ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, vista come persona di normale impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichi una effettiva intimidazione del soggetto passivo.
Commentari • 2
- 1. Tribunale di Nola - 929/21 - GM Arnaldo Merola - Tentata Estorsione - Condanna.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 22 febbraio 2022
Tribunale Nola, 27/07/2021, (ud. 28/04/2021, dep. 27/07/2021), n.929 Giudice: Arnaldo Merola Reato: 56,629 c.p. Esito: Condanna (anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 300.00 di multa) REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA GIUDICE UNICO DI PRIMO GRADO IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA Il Giudice, dott. Arnaldo Merola, alla pubblica udienza del 28 aprile 2021 ha pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente SENTENZA nei confronti di: (...), nato a Cercola il (...). residente in Birkirkara (Malta), (...) (domicilio eletto per le notifiche ai sensi dell'art. 161 c.p.p. come da verbale del 30 gennaio 2019, in atti) libero - già presente difeso di …
Leggi di più… - 2. Estorsione - dipendente obbligato ad accettare retribuzione deterioreAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 aprile 2002
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/01/1999, n. 3298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3298 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. Fortunato Pisanti Presidente del 26.1.1999
1. Dott. Luciano Deriu Consigliere SENTENZA
2. " Bruno Oliva " N. 178
3. " Francesco Serpico " REGISTRO GENERALE
4. " Nicola Milo (rel.) " N. 28418/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da AN NI, nato ad [...] il [...],
avverso la sentenza 25-3-1998 della Corte d'Appello di Milano;
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dr. N. Milo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dr. Luigi Ciampoli che ha concluso per il rigetto del ricorso;
per la parte civile, l'Avv. L. Ferruccio Servi non è comparso;
Udito il difensore avv. Romano Cervio, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Fatto e diritto
NI AN, tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Milano, per rispondere dei reati di cui agli art. 353 e 56-629/1^ C.P., veniva, con sentenza 7-X-1997, dichiarato colpevole e, in concorso delle circostanze attenuanti generiche, unificati i reati dal vincolo della continuazione, condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno, mesi nove di reclusione e L.
1.500.000 di multa, oltre al risarcimento dei danno in favore della parte civile.
I fatti addebitati all'imputato possono così essere sintetizzati: il 15-12-1992, nel corso di un'asta giudiziaria tenutasi presso il Palazzo di Giustizia di Milano, l'imputato aveva avvicinato tale CO NA, partecipante all'asta e interessata ad aggiudicarsi la quota (50%) di un appartamento posto in vendita e già di proprietà del defunto marito, e l'aveva sollecitata a rivelargli quanto era disposta ad offrire, ma, ricevuta risposta negativa, aveva rilanciato il presso base di L. 5.000.000, a cui aveva fatto seguito una maggiore offerta della CO, che si era aggiudicata il bene, l'imputato, quindi, aveva richiesto alla donna la somma di L. 2.000.000, per averle consentito l'aggiudicazione e per darle assicurazione che si sarebbe astenuto, nei dieci giorni successivi, da un'ulteriore offerta in aumento (1/6 per la riapertura della gara); anche in seguito, l'imputato aveva insistito nella richiesta, facendo ripetute telefonate alla donna, la quale, vistasi pressata, era stata costretta a rivolgersi ai CC.
A seguito di gravame del prevenuto, la Corte di Appello di Milano, con sentenza 25-3-1998, confermava quella di primo grado. Avverso la pronuncia della Corte territoriale, ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'imputato, limitando la doglianza alla sola affermazione di responsabilità in ordine al tentativo di estorsione e deducendo, al riguardo, i seguenti motivi: 1) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale con riferimento alla sussistenza dello stesso elemento materiale del reato e, in particolare, alla minaccia, assolutamente assente nella condotta di esso agente, così come affermato dalla stessa parte lesa;
2) mancanza e contraddittorietà della motivazione, affidata non a dati di fatto concreti e certi, ma a mere intuizioni e supposizioni dei giudici. Ha sollecitato quindi l'annullamento della decisione nella parte de qua, con ogni conseguenziale statuizione.
All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe.
Il ricorso è privo di fondamento e va rigettato, considerato che le censure mosse alla sentenza di merito non sono idonee a scalfirne la valenza motivazionale, che fa buon governo della legge penale delineante la figura criminosa del tentativo di estorsione e che, in maniera logica ed esaustiva, inquadra in tale paradigma pacifici, precisi e univoci elementi fattuali della condotta tenuta dall'imputato, nella circostanza di cui è causa.
Ed invero, non è contestato che il AN, adeguandosi ai "sistemi" della c.d. "compagnia della morte", che notoriamente gravitava nell'ambiente delle aste giudiziarie con lo scopo di ricavare ingiusti profitti ai danni dei debitori (cfr. pag. 7 della sentenza), s'inserì nella procedura di vendita con incanto della quota (50%) di un appartamento già di proprietà del defunto marito (debitore esecutato) della CO, interessata logicamente ad aggiudicarsi il bene del quale era proprietaria per la residua parte, e, al solo scopo di conseguire un ingiusto profitto e senza avere un reale e legittimo interesse alla gara in sè, avanzò nei confronti della predetta la richiesta di L. 2.000.000, prospettandole che, solo aderendo a tanto, si sarebbe garantita la definitiva aggiudicazione dell'immobile (egli si sarebbe astenuto dall'offerta in aumento di 1/6 dopo l'incanto, conclusosi con l'aggiudicazione del bene alla CO); la richiesta, certamente "contra ius", fu, come sopra precisato, pressante e ripetuta: il AN contattò più volte la CO per telefono, si presentò sotto l'abitazione della medesima e la chiamò ripetutamente al citofono, concordò anche un incontro con la donna, la quale, però, che aveva - nel frattempo - informato i CC. di tutta la vicenda, non si presentò all'appuntamento. Ciò posto, non possono non ravvisarsi nei fatti così come accertati in sede di merito gli estremi della minaccia ai danni della CO, al fine di coartarne o comunque condizionarne - in astratto - la libera determinazione volitiva. È di chiara evidenza che l'evoluzione dinamica della condotta dell'imputato è avvenuta nella sola prospettiva di conseguire un ingiusto profitto con altrui danno, attraverso un percorso comportamentale che, al di là dell'aspetto formale, poneva concretamente la vittima in uno stato di soggezione, ravvisabile nella alternativa di accedere all'ingiusta richiesta dell'agente o di subire il paventato verificarsi di un più grave pregiudizio.
Va precisato che è indifferente il modo o la forma della minaccia, quale elemento costitutivo del delitto di estorsione;
essa può essere manifesta o implicita, palese o larvata, diretta o indiretta, reale o figurata, orale o scritta, determinata o indeterminata, purché comunque idonea, in relazione alle circostanze concrete, a incutere timore e a coartare la volontà del soggetto passivo. La connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l'elemento strutturale del reato che ci occupa vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, quali la personalità sopraffattrice dell'agente, quali la personalità sopraffattrice dell'agente, le circostanze ambientali in cui lo stesso opera, l'ingiustizia della pretesa, le particolari condizioni soggettive della vittima, vista come persona di normale impressionabilità, a nulla rilevando che si verifichi una effettiva intimidazione del soggetto passivo.
Non v'è dubbio che le circostanze oggettive evidenziate concretino, come correttamente ha ritenuto la Corte territoriale, gli estremi della implicita minaccia, alla quale l'agente fece cosciente e volontario ricorso, nella consapevolezza di agire "contra ius" e con la finalità di conseguire un profitto ingiusto: pretendere, senza averne titolo, una somma di denaro da chi ha la ragionevole aspettativa di aggiudicarsi in via definitiva un determinato bene immobile venduto all'asta e prospettare al medesimo che, in caso contrario, ci si attiverebbe per orientare la procedura esecutiva verso la c.d. "fase del rincaro", conseguente alla formulazione di offerta con aumento di sesto, deviando così uno strumento giuridico teoricamente legittimo verso scopi non fisiologici, diversi cioè da quelli per cui è stato apprestato, certamente integra, al di là dell'apparenza esteriore, una minaccia ingiusta, perché ingiusto è il fine cui essa tende, e idonea condizionare la volontà del soggetto passivo, particolarmente interessato ad aggiudicarsi la proprietà del bene (nella specie, come si evince dalla sentenza impugnata, la CO versava in una posizione soggettiva del tutto particolare, in quanto, rimasta vedova, si era vista pignorare, per debiti contratti dal marito, la metà ideale - di pertinenza di costui - della casa di abitazione e aveva quindi un forte interesse a "riscattare" l'appartamento, del quale era proprietaria per l'altra metà).
Si versa nell'ipotesi del tentativo di estorsione, perché l'imputato, con la sua azione minacciosa, realizzò, quale evento immediato, la potenziale e astratta coartazione della volontà della vittima ma a ciò non fece seguito, per fatti estranei all'agente, l'altro evento, cioè il conseguimento dell'ingiusto profitto. Alla pronuncia di rigetto del ricorso, consegue, di diritto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 1999