Sentenza 21 giugno 2001
Massime • 1
In tema di reato di porto illegale di arma (artt. 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, sostituiti dagli artt. 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497), risponde a titolo di concorso nel reato colui che dia in prestito un fucile da caccia, avendo consapevolezza del fatto che chi lo riceve sia privo della prescritta licenza.
Commentario • 1
- 1. Il concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.): una breve casistica giurisprudenzialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2021
Scopo di questo scritto è quello di procedere ad una disamina di come in sede giurisprudenziale, sia di legittimità, che di merito, sono ravvisate ipotesi di concorso di persone nel reato, secondo quanto previsto dall'art. 110 cod. pen.. Per tale scopo, verrà fatta prima una sintetica analisi di cosa prevede questo articolo, per poi richiamare siffatti casi, in primo luogo in relazione ai reati stabiliti dal codice penale e, in secondo luogo, a proposito degli illeciti penali contemplati nelle leggi speciali. Indice L'art. 110 c.p.: cosa prevede questa norma giuridica e come deve essere interpretata Le ipotesi di concorso per i reati previsti nel codice penale Le ipotesi di concorso per …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 21/06/2001, n. 29444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29444 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO GIOVANNI - Presidente - del 21/06/2001
1. Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CHIEFFI SEVERO " N. 799
3. Dott. MOCALI PIERO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. SANTACROCE GIORGIO " N. 009349/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) US RT N. il 20 /02/1939
avverso sentenza del 13/12/2000 Corte Appello di Cagliari visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Gemelli Torquato
Udito il Procuratore Generale in persona del S.P.G. Dott. Mauro Favalli che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Il 26 novembre 1995 tre guardie forestali hanno sorpreso due persone armate in atteggiamento di caccia in un'oasi faunistica e, poco dopo, una terza disarmata. Al loro approssimarsi i tre individui sono fuggiti;
ma due sono stati raggiunti e identificati in Efisio FA, che imbracciava un fucile benché sprovvisto di licenza di caccia, e in Roberto MEREU, munito di licenza e in possesso di un fucile semiautomatico.
Qualche ora dopo si è presentato presso la caserma della Forestale Roberto US, rivendicando la proprietà dell'arma che, a suo dire, aveva momentaneamente affidata al FA.
Per quanto interessa, lo stesso US, chiamato a rispondere di concorso in porto abusivo di fucile ascritto al FA, cui aveva consegnato l'arma sapendo che gli era stata revocata la licenza, è stato condannato alla pena di 4 mesi di reclusione e lire 400.000 di multa.
La sentenza, emessa dal Tribunale di Cagliari, è stata confermata in appello con la sentenza indicata in epigrafe, avverso la quale il difensore dell'imputato ha proposto ricorso, censurandola per aver ritenuto provato che il FA si fosse trovato in atteggiamento di caccia e per aver mantenuto l'originaria qualificazione del reato mentre la corretta configurazione s'individua nell'ipotesi di cui all'art. 22 L. n. 110/75 (comodato di arma) e, in subordine, in quella prevista dall'art. 35 T.U.L.L.P.S. (cessione d'arma a privato non munito di permesso di porto d'armi).
Chiede, pertanto, l'annullamento del provvedimento impugnato. Il ricorso non è fondato.
In punto di fatto, il giudice del merito ha accertato che al FA era stata revocata la licenza di caccia e che la circostanza era nota all'US; inoltre, lo stesso FA è stato visto "appostato, in atteggiamento di caccia e col fucile imbracciato".
Consegue che, indipendentemente dal concorso dei reati di vendita o di cessione temporanea dell'arma, l'attuale ricorrente, avendo intenzionalmente dato all'amico, che sapeva privo di licenza, il fucile per portarlo a fine di caccia, risponde di concorso nel porto abusivo di cui agli artt. 4 e 7 L. n. 895/67, sostituiti dagli artt. 12 e 14 L. n. 497/74. Il ricorso, pertanto, va rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 20 luglio 2001