Sentenza 4 luglio 2014
Massime • 1
In tema di partecipazione ad associazione mafiosa, la condotta criminosa cessa con lo scioglimento del vincolo associativo o per recesso volontario del singolo, per cui soltanto in tali ipotesi potrà configurarsi il reato continuato rispetto alla partecipazione alla medesima organizzazione delinquenziale contestata in separato procedimento e relativa ad epoca immediatamente successiva, mentre, in assenza di soluzione di continuità, la partecipazione al medesimo sodalizio criminoso, anche se contestata in tempi diversi, realizza un unico reato permanente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/07/2014, n. 41727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41727 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2014 |
Testo completo
ACIL 4 1 7 27 / 14 41727 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione II penale composta da Presidente Sent. n. sez.1872/2014 dott. Secondo Libero Carmenini dott. NC Fiandanese dott. Domenico Gallo Relatore PU 4/7/2014 dott. Alberto Macchia R.G.N. 3668/2014 dott. Giovanna Verga ha pronunciato la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da 1) EN NO, nato a [...] il [...], 2) OR NO, nato a [...] il [...], 3) CI OR IM, nato a [...] il [...], 4) LL NT, nato a [...] il [...], 5) ER IO, nato a [...] il [...], 6) GR IE DI, nato a [...] il [...], 7) IC CI MA, nata a [...] il [...], 8) BI NC, nato a [...] il [...], 9) US AN, nato a [...] il [...], 10) US OR, nato a [...] il [...], 11) TO SA, nato a [...] il [...], 12) IS OR, nato a [...] il [...], 13)IS ON, nato a [...] il [...], 14) SA MA, nato a [...] il [...], 15) MO IO, nato a [...] il [...], avverso la sentenza 3 luglio 2013 della Corte d'appello di Catania, I sezione penale;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
1 yello udita la relazione svolta dal consigliere Domenico Gallo;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, Dr. RT Aniello, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso chiedendo il rigetto dei ricorsi i uditi l'avv. NC Gullotta e l'avv. Valerio Vianello per RE;
l'avv. AR CIno Brancato per RZ;
per CI, l'avv. ET Nicola Granata;
per IC TO, l'avv. RA Antille;
per RD OV, l'avv. Maria CI D'Anna, per GR, BI, DA TO e VA, l'avv. VA Caruso;
per RA MU e OV OL l'avv. VA Pace;
per AR VA, l'avv. NC Davoli, quale sostituto processuale dell'avv. Rossella Gallo;
per TO, l'avv. RA Maria Marchese;
per SA RC, l'avv. PP Cinardi, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
RITENUTO IN FATTO I GUP presso il Tribunale di Catania con sentenza in data 23 aprile 2012, dichiarò RE ET, RE NC IT, RZ, CI, IC TO, IC NC, RD, GR, RI, BI, SU RA, SU VA, TO, DA NI, DA VA, SA, OL e UC colpevoli dei reati loro rispettivamente ascritti, relativi alle imputazioni di associazione per delinquere di tipo mafioso, associazione per delinquere rivolta allo spaccio di stupefacenti, estorsioni e reati fine vari, condannandoli: RE ET, ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena di anni quindici di reclusione;
RE NC IT alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro 400,00 di multa;
RZ ET alla pena di anni tredici e mesi quattro di reclusione;
CI VA AS, ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena di anni tredici e mesi quattro di reclusione;
IC TO, ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena di anni tredici e mesi sei di reclusione;
IC NC alla pena di anni tredici e mesi quattro di reclusione;
RD OV, ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena di anni quindici di reclusione;
2 ди GR IE UD, alla pena di anni quattro di reclusione;
RI CI MA, alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione;
BI NC, ritenuta la continuazione del reato di cui al presente procedimento con i fatti-reato di cui alla sentenza del 28.05.1998 della Corte di Appello di Catania (esecutiva il 27.10.1998), riformulata la pena per il rito, alla ulteriore pena aggiuntiva di anni cinque di reclusione;
SU RA, ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena di anni diciannove mesi sette e giorni dieci di reclusione: SU VA alla pena di anni tredici e mesi quattro di reclusione;
TO SA ritenuta la continuazione tra i reati, alla pena di anni quattordici e mesi sei di reclusione;
DA NI, ritenuta la continuazione tra i reati, nonché la continuazione tra i reati di cui al presente procedimento con i fatti-reato di cui alla sentenza del 3.04.2003 della Corte di Appello di Catania, esecutiva il 2.10.2003, riformulata la pena complessiva per le due sentenze, alla pena finale e complessiva di anni diciannove e mesi quattro di reclusione;
DA VA, ritenuta la continuazione tra i reati, nonché la continuazione tra i reati di cui al presente procedimento con i fatti-reato di cui alla sentenza del 29.10.2002 della Corte di Appello di Catania, irrevocabile il 14.12.2002, riformulata la pena per il rito, alla ulteriore pena aggiuntiva di anni quattro di reclusione;
SA RC, alla pena di anni nove e mesi quattro di reclusione;
OL OV alla pena di anni tredici e mesi quattro di reclusione;
UC OV ritenuta la continuazione tra i reati, nonché la continuazione tra i reati di cui al presente procedimento con i fatti-reato di cui alla sentenza del 28.05.1998 della Corte di Appello di Catania, esecutiva il 27.10.2002, riformulata la pena complessiva per le due sentenze per il rito, alla pena finale e complessiva di anni ventiquattro mesi dieci e giorni 20 di reclusione. Nel giudizio d'appello, la Corte territoriale disponeva la riunione al presente procedimento di quello iscritto al n.3165 R.G. App. nei confronti di SU RA, DA NI, UC OV e GR UD IE, proveniente da rinvio della Corte di Cassazione che annullava in parte la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania in data 31 maggio 2011, limitatamente al riconoscimento della aggravante di cui all'art.416 bis, comma 4, c.p.p., nonché per gli imputati SU RA, DA NI e UC OV relativamente alla 3 ~ continuazione. Con sentenza in data 3 luglio 2013, la Corte di appello di Catania, così decideva: DICHIARA Non doversi procedere nei confronti di LA OV in ordine ai reati ascritti nella imputazione relativi alle sentenze del Gup presso il tribunale di Catania del 23.04.2012 e della Corte di Appello di Catania del 31.05.2011 per essere i reati estinti per intervenuta morte del reo. AS EN NC IT dal reato ascritto al capo j) della rubrica perché il fatto non sussiste;
LL NC dal reato ascritto al capo I) della rubrica per non avere commesso il fatto;
TO SA dal reato ascritto al capo N) della imputazione, limitatamente alla pistola cal.65 perché il fatto non sussiste e ridetermina la pena per i reati ascritti ai capi A), F), I) ed N) della rubrica in anni 14 mesi quattro e giorni 20 di reclusione;
IS NI dal reato ascritto al capo O) della rubrica perché il fatto non sussiste e ridetermina la pena per i reati di cui ai capi A), I) e P) della rubrica in anni quattordici e mesi due di reclusione. Conferma nel resto. Condanna gli imputati RE ET, ZI ET, CI VA AS, RD OV, GR IE UD, IC TO, BI NC, SU RA, SU VA, DA VA, SA RC e OL OV e RI CI MA al pagamento delle ulteriori spese processuali. Decidendo in sede di giudizio di rinvio, 1) ritenuta nei confronti di IS NI la continuazione tra le sentenze emesse dalla Corte di Appello di Catania in data 6.04.1997 e la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania in data 31.05.2011, determina la pena in anni quattro di reclusione;
ritenuta nei confronti di US RA la continuazione tra le sentenze emesse dalla Corte di Appello di Catania in data 2.12.1993, 20.02.1995, 18.05.1998 e la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania in data 31.05.2011, determina la pena in anni tre di reclusione;
ritenuta la aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 4, c.p., applica a GR IE UD, la pena di anni uno di reclusione. 4 14 3. Avverso tale sentenza propongono ricorso RE ET, ZI ET, CI VA AS, IC TO, RD OV, RÌ IE UD, RI CI MA, BI NC, SU RA, SU VA, TO SA, DA VA, DA NI, SA RC e OL OV sollevando i motivi di seguito indicati.
4. RE ET solleva 10 motivi di ricorso con i quali deduce:
4.1 Inutilizzabilità delle dichiarazioni assunte in appello del collaboratore di Giustizia RD IP SA, non ricorrendo l'ipotesi della prova sopravvenuta, di cui al secondo comma dell'art. 603 cod. proc. pen. in quanto già al momento della richiesta di rinvio a giudizio (18/10/2011) il RD aveva iniziato la sua collaborazione e reso dichiarazioni al Pubblico Ministero;
4.2 Violazione dell'art.523, co 5 e 421, co 2, cod. proc. pen. nonché dei principi del giusto processo. Al riguardo si duole che la Corte d'appello, abbia acquisito il manoscritto del collaboratore RD, dopo le conclusioni della difesa, alla quale è stato impedito di difendersi dalle accuse portate da questa nuova prova.
4.3 Violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità per nullità della richiesta di rinvio a giudizio in relazione agli artt. 415 bis, comma 3 e 375, comma 3, cod. proc. pen. Al riguardo si duole che il P.M. abbia richiesto il rinvio a giudizio, senza procedere al richiesto interrogatorio dell'imputato, ribadendo l'eccezione già formulata in appello.
4.4 Inutilizzabilità di talune intercettazioni: A) quelle disposte con decreto n. 120/04 sub “G” del 20/7/2004 e successive proroghe con il quale veniva disposta l'intercettazione ambientale a bordo dell'autovettura in uso ad RE ET per difetto di valida motivazione;
B) quelle effettuate a far data dal 25/11/2004 sino al 13/6/2005, a causa del mancato rinnovo del decreto scadente il 25/11/2004; C) Illegittimità del decreto 13/12/2004 con il quale il P.M. aveva disposto il trasferimento dell'intercettazione ambientale dall'autovettura Fiat Punto all'autovettura Lancia Y entrambe in uso a RE ET;
4.5. Violazione di legge in relazione alla ritenuta responsabilità dell'RE per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. in quanto le Thu intercettazioni utilizzate dalla Corte riguardano soltanto il periodo 2004- 2005, a fronte di una contestazione dal 2004 al 4/8/2011. 4.6. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla condanna del prevenuto per i reati di estorsione di cui ai capi B) e C). Al riguardo eccepisce che il coimputato DA NC VA, giudicato separatamente dal Tribunale per i Minorenni, è stato assolto con sentenza 29/1/2013 con la formula perché il fatto non sussiste.
4.7. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto per il reato di cui all'art. 74 Dpr 309/90 4.8. Vizio della motivazione in relazione alla mancata derubricazione del reato di cui al capo A) nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 378, ovvero di cui all'art. 418 cod. pen.
4.9. Violazione di legge e vizio della motivazione. Al riguardo si duole della ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 per tutti i reati in cui è stata contestata, nonché dell'aggravante di cui all'art. 416 bis co 4 cod. pen. in relazione ai reati contestati ai capi A) ed I) della rubrica.
4.10. Vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed alla dosimetria della pena.
4.11. Successivamente la difesa di RE ET ha depositato una memoria con motivi nuovi con la quale deduce: a) Vizio della motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 416 bis cod. pen.; b) Vizio della motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 629 cod. pen. con riferimento al capo B) dell'imputazione; c) Vizio della motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 629 cod. pen. con riferimento al capo C) dell'imputazione d) Vizio della motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 74 DPR 309/90 in riferimento al capo I dell'imputazione; e) Violazione ed erronea applicazione dell'art. 7, L. 203/91 in relazione ai capi B) e C) dell'imputazione;
5. OR NO solleva tre motivi di ricorso con i quali deduce: 6 лам 5.1 Mancata assunzione di una prova decisiva, dolendosi della non esattezza della trascrizione di un'intercettazione ambientale sull'autovettura in uso a RE ET;
5.2 Vizio della motivazione in relazione alla ritenuta appartenenza del prevenuto all'associazione ex art. 74 DPR 309/90 ed alla ritenuta sussistenza dell'aggravante ex art. 7 L. 203/91; 5.3 Vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
6. CI VA AS, condannato per il capo I), limitatamente all'ipotesi di cui all'art.74 D.P.R. 309/90, solleva otto motivi di gravame con i quali deduce:
6.1 Violazione di norme processuali in relazione agli artt. 178 e 523 cod. proc. pen. per non avere la Corte d'Appello disposto, dopo aver compiuto attività istruttoria, che la discussione delle parti venisse rinnovata ab initio (motivo analogo a quello sviluppato dal coimputato RE ET) ;
6.2 Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità dell'imputato per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti;
intercettazioni ambientali effettuate6.3 Inutilizzabilità delle sull'autovettura tg. CN 491TR in uso a ET RE per mancanza di un apposito provvedimento autorizzativo in quanto la modifica del luogo dove effettuare le captazioni necessitava di un nuovo provvedimento autorizzativo, essendo, invece, intervenuto da parte del Gip un decreto di mera proroga;
6.4 Inutilizzabilità delle intercettazioni disposte con decreto del 20/7/2004 per mancanza di motivazione in ordine all'insufficienza e/o inidoneità degli apparati installati presso la Procura della Repubblica;
6.5 Inutilizzabilità delle intercettazioni di conversazioni effettuate dal 25/11/2004 al 13/6/2005 sull'autovettura in uso a ET RE per mancanza di provvedimento autorizzativo;
6.6 Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alle ritenute aggravanti (art. 7 L. 203/91) ed, in subordine al relativo aumento di pena;
Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta6.7 7 лу м sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 74, comma IV DPR 309/90; 6.8 Violazione di legge e vizio della motivazione per la mancata concessione delle attenuanti generiche e per la quantificazione eccessiva della pena, determinata in anni 13 e mesi 4 di reclusione.
7. LL TO, condannato per il capo I), limitatamente all'ipotesi di cui all'art. 74 DPR 309/90, con le relative aggravanti, nonché con quella di cui all'art. 7 L. 203/91 e per il capo L), solleva cinque motivi di gravame con i quali deduce:
7.1 Inutilizzabilità delle intercettazioni perché disposte in assenza dei presupposti di cui all'art. 267 cod. proc. pen;
7.2 Inutilizzabilità delle intercettazioni per violazione dell'art. 268, comma 3, cod. proc. pen. in quanto non effettuate utilizzando gli impianti istallati presso la Procura, con riferimento al decreto del 20/7/2004; 7.3 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, comma 2 e 3, cod.proc. pen. e 74 DPR 309/90. Al riguardo si duole di violazione delle regole che governano la formazione della prova e di motivazione contraddittoria con le emergenze processuali;
7.4 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla condanna per il capo L relativo all'imputazione di detenzione e porto di una pistola, eccependo che l'arma non è stata mai rinvenuta e che la conversazione captata rimane un mero indizio, non suffragato da riscontri;
7.5 Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91; 7.6 Successivamente il difensore di IC TO ha depositato una memoria con motivi nuovi, deducendo: a) Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 192, commi 2 e 3 cod. proc. pen. e 74 Dpr 309/90; b) Vizio della motivazione in relazione all'art. 192, commi 2 e 3, cod. proc. pen. con riferimento alla valutazione operata dalla Corte delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia RD IP SA.
8. ER OV solleva dieci motivi di gravame con i quali deduce:
8.1 Inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali effettuate sull'autovettura TG CN 491 TR in uso ad RE ET in quanto non 8 sufficientemente motivate, sia quanto all'insufficienza degli impianti della Procura della Repubblica, sia alle ragioni d'urgenza, con riferimento a quelle disposte con decreto n. 120/04 del 20/7/2004; inutilizzabilità delle intercettazioni disposte all'interno dell'autovettura Ford Focus di TO SA;
8.2 Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del prevenuto per i reati a lui ascritti. Al riguardo deduce che gli elementi a carico dell'imputato risultano dagli esiti di intercettazioni telefoniche ed ambientali e di videoriprese ed eccepisce che tali emergenze non sono idonee a fondare il giudizio di penale responsabilità in assenza di elementi di riscontro;
8.3 Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del prevenuto per il reato di estorsione aggravata ai danni della ditta agrumicola "AN", di cui al capo B). Al riguardo si duole che la Corte abbia attribuito un significato illogico ai dialoghi fra RE ET e RD captati all'interno dell'autovettura del primo;
8.4 Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del prevenuto per il reato di estorsione aggravata ai danni di RZ NI, di cui al capo C), dolendosi che la Corte abbia effettuato una non corretta valutazione delle conversazioni captate;
8.5 Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del prevenuto per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, di cui al capi I della rubrica. Al riguardo deduce che manca la prova circa il concreto ruolo rivestito dall'imputato all'interno del sodalizio criminoso ed eccepisce che la sua condotta è carente di efficienza causale rispetto alla vita dell'associazione;
8.6 Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione al 4° comma dell'art. 416 bis cod. pen., mancando la prova che il RD avesse mai avuto disponibilità di armi o che lo stesso fosse a conoscenza essere altri associati dotati di armi;
8.7. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle aggravanti contestate in relazione al reato di cui all'art. 74 DPR 309/90, non essendovi la prova del carattere armato dell'associazione 8.8. Assenza di motivazione in ordine alla mancata derubricazione del 9 19 reato di cui all'art. 74 in quello di cui all'art. 73 DPR 309/90. 8.9 Assenza di motivazione in ordine alla mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91; 8.10 Assenza di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
9. RI UD IE solleva sei motivi di ricorso con i quali deduce:
9.1 Inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche con riferimento al decreto 120/04 sub G (del 20/7/2004) relativo all'intercettazione ambientale nell'autovettura Punto in uso a RE ET, nonché al decreto 13/12/2004 con il quale il P.M. disponeva il trasferimento del'intercettazione ambientale sulla nuova autovettura (Lancia Y) utilizzata dall' RE. Al riguardo il ricorrente sviluppa argomenti analoghi a quelli dedotti sul punto dagli altri coimputati;
9.2 Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 192, co 1 e 3 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen. Al riguardo eccepisce che le conclusioni in punto di responsabilità per il reato associativo sono fondate su un percorso motivazionale del tutto carente e non corredato dei dati probatori atti a supportare una sentenza di condanna. In particolare si duole che la Corte d'appello si sia limitata a riportare le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, omettendo la dovuta valutazione dell'attendibilità e dei riscontri esterni.
9.3 Violazione del principio ne bis in idem con riferimento alla condanna per il reato ex art. 416 bis cod. pen. In proposito eccepisce che nei confronti del prevenuto sono stati avviati due procedimenti penali per il medesimo reato ex art. 416 bis cod. pen. Nel procedimento attuale, denominato processo "Baraonda", al RÌ è stato contestato il reato ex art. 416 bis per periodo dal maggio 2004 al gennaio 2006. Lo stesso reato è stato contestato al RÌ nel procedimento detto "Lampo" per il periodo dal gennaio al marzo 2006. Trattandosi di un reato permanente, che cessa soltanto con lo scioglimento dell'associazione, il recesso dell'aderente, ovvero la sentenza di primo grado, il prevenuto non poteva essere processato due volte per lo stesso reato. Essendo stata esercitata per prima l'azione penale nel processo "Lampo", i giudici avrebbero dovuto pronunciare nei suoi confronti sentenza di non doversi procedere. 10 лум 9.4 Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche;
9.5 Mancanza della motivazione in relazione al capo A) per non avere la Corte preso in considerazione le censure mosse con l'appello. Nullità della sentenza per mancanza dei capi di imputazione.
9.6 IC CI MA solleva due motivi di ricorso con i quali 10. deduce: 10.1 Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sua partecipazione all'associazione mafiosa. Al riguardo eccepisce che le poche intercettazioni (5) dalle quali sono stati espunti degli elementi a suo carico, non forniscono informazioni circa la sua partecipazione all'associazione ma dimostrano soltanto che ella aveva contezza degli affari illeciti del convivente SU RA ma non svolgeva alcuna condotta attiva, limitandosi alla mera connivenza, così come rilevato dal Tribunale per il riesame che aveva annullato la misura cautelare custodiale emessa nei suoi confronti. 10.2 Erronea applicazione della legge penale, dolendosi della mancata concessione della sospensione condizionale della pena. 11. BI NC, condannato per il reato ex art. 416 bis cod.pen. di cui al capo A), propone sei motivi di ricorso con i quali deduce: 11.1 Violazione di legge per inosservanza dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. In proposito deduce la violazione delle regole che governano la formazione della prova, dolendosi che l'accertamento della responsabilità è fondato soltanto sulle propalazioni dei collaboratori di giustizia e sulle intercettazioni, prive dei necessari elementi oggettivi di riscontro;
11.2 Vizio della motivazione in relazione al capo A) della rubrica. Al riguardo si duole che la Corte territoriale abbia omesso di pronunciarsi su tutte le censure proposte dalla difesa con l'atto d'appello; 11.3 Vizio della motivazione, dolendosi della mancata esclusione dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 416 bis cod. pen. 11.4 Nullità della sentenza per mancata riproduzione dei capi d'imputazione nella sentenza impugnata;
11.5 Vizio della motivazione in relazione alla condanna al pagamento delle spese processuali;
11 лди 11.6 Vizio della motivazione in relazione all'entità della pena irrogata, dolendosi della dosimetria della pena. 12. US RA, condannato per i reati di cui ai capi A), F), H), I), limitatamente alla ipotesi di cui all'art. 74 D.P.R. 309/90, ed M), solleva dieci motivi di ricorso con i quali deduce: 12.1 Inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali effettuate sull'autovettura Lancia, tg. CN491TR in uso ad RE ET. In proposito contesta la validità del "trasferimento" delle captazioni dall'autovettura Punto all'autovettura Lancia Y, successivamente adoperata da RE ET, nonché la validità del provvedimento iniziale in data 20/7/2004 con il quale veniva disposta l'intercettazione ambientale sull'autovettura Punto in uso ad RE ET e deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni a far data dal 25/11/2004 sino al 13/06/2005 per mancanza di un valido decreto autorizzativo, sviluppando argomenti analoghi a quelli dedotti dagli altri coimputati;
12.2 Inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali effettuate sull'autovettura, tg. BG760DX in uso a TO SA. Al riguardo eccepisce la nullità del decreto 120/04 "I" col quale venivano disposte le intercettazioni ambientali in quanto il provvedimento nell'intestazione e nella sua integrale stesura risultava intestato ad un P.M. diverso da quello che lo sottoscriveva. Contesta, inoltre, la inidoneità funzionale degli impianti installati negli uffici della Procura della Repubblica;
12.3 Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 416 bis cod. pen. Al riguardo si duole che le fonti di prova (propalazioni dei collaboratori LA PP, RI CA e NS EN ed intercettazioni telefoniche ed ambientali) non sono idonee a consentire l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato associativo a lui ascritto;
12.4 riferimentoViolazione di legge e vizio della motivazione con all'estorsione ai danni di AM AR SA, contestata al capo F della rubrica;
12.5 Violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla tentata estorsione ai danni di NI UB, contestata al capo H della rubrica;
12.6 Violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento agli 12 гум artt. 192 cod. proc. pen. e 74 DPR 309/90. In proposito contesta che nel caso di specie sussistano gli estremi della fattispecie associativa di cui all'art. 74 e si duole che i giudici non abbiano tenuto conto del fatto che la maggior parte dei soggetti ritenuti partecipi al sodalizio, come il SU erano tossicodipendenti;
tale circostanza spiega la ragione dei rapporti e la natura delle conversazioni intercettate. 12.7 Violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla normativa sulle armi. In proposito eccepisce che dalle intercettazioni emerge il proposito di SU di procurarsi un'arma, a dimostrazione che l'associazione non era armata. 12.8 Violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. e 416 bis, comma 2, cod. pen. Al riguardo si duole della ritenuta aggravante di cui al comma 2 dell'art. 416 bis cod. pen. ed eccepisce che nel procedimento "Lampo" in cui il prevenuto risponde della medesima contestazione associativa dal gennaio 2006, a carico dell'imputato non è stato contestato, né ritenuto alcun ruolo qualificato;
12.9 Violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. e 416 bis, comma 4, cod. pen. Al riguardo eccepisce come l'affermazione del collaborante LA PP di aver visto e provato lanciamissili, bazooka e mitragliatrici di supporto sia frutto del delirio di onnipotenza. 12.10 Violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento agli artt. 192 cod. proc. pen. e 74, commi 3 e 4, DPR 309/90. In proposito contesta che l'associazione finalizzata allo spaccio possa essere ritenuta armata e contesta l'applicazione nei suoi confronti dell'aggravante dell'essere alcuni degli associati tossicodipendenti, essendo anch'egli tossicodipendente. 13. US VA condannato per il reato di cui al capo I), limitatamente alla ipotesi di cui all'art.74 D.P.R. 309/90, solleva sette motivi di ricorso con i quali deduce: 13.1 Inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali con particolare riferimento al decreto 120/04 sub G con il quale veniva disposta l'intercettazione ambientale nell'autovettura Fiat Punto in uso ad RE ET, nonché del provvedimento 13/12/2004 con il quale il P.M. trasferiva le captazioni sull'autovettura Lancia Y successivamente utilizzata dall'RE, sviluppando sul punto argomentazioni analoghe a quelle 13 sollevate dagli altri coimputati;
13.2 Violazione di legge in relazione al DPR 309/90, art. 74 e mancanza ed illogicità della motivazione. ΑΙ riguardo eccepisce che dalle intercettazioni utilizzate dalla Corte non emerge la prova di un pieno e consapevole inserimento del prevenuto nella consorteria dedita al traffico di stupefacenti;
13.3 Mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del prevenuto per il reato di cui al capo I, non avendo la Corte territoriale preso in considerazione le censure difensive articolate con l'atto d'appello; 13.4 Violazione di legge non sussistendo i presupposti per riconoscere l'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 13.5 Violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 62 bis cod. pen. nonché vizio della motivazione sul punto per non aver concesso al prevenuto le attenuanti generiche con conseguente riduzione della pena. 13.6 Nullità della sentenza per non essere stato riprodotto il capo di imputazione;
13.7 Violazione di legge e omessa motivazione in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante del fatto di lieve entità. 14. TO SA condannato per i reati di cui ai capi A), F), I), limitatamente alla ipotesi di cui all'art.74 D.P.R. 309/90, ed N), solleva sei motivi di ricorso con i quali deduce: 14.1 inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali disposte sull'autovettura Punto in uso ad RE ET e successivamente trasferite sull'autovettura Lancia Y, adoperata dal medesimo RE, sviluppando argomenti analoghi a quelli sollevati dai coimputati. 14.2 Violazione di legge con riferimento all'art. 416 bis cod. pen. e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del reato di associazione a delinquere di stampo mafioso ed alla ritenuta partecipazione del ricorrente alla medesima associazione. In proposito eccepisce che dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia non emergono elementi da cui si possa desumere la sua partecipazione all'associazione e che l'unico episodio preso in considerazione, ed emergente dalle intercettazioni ambientali, riguarda la sua presunta partecipazione ad una spedizione punitiva alla quale egli non è interessato perché non scende neppure dalla macchina. 14 14.3 Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'accusa di estorsione, aggravata ex art. 7 L. 203/91, ai danni di AM AR, di cui al capo F). In proposito eccepisce che dalle conversazioni telefoniche intercettate non emerge un solo elemento indiziario che giustifichi la qualificazione del fatto come estorsione consumata aggravata: l'unico dato che si ricava da tali conversazione è che lo AM doveva dare dei soldi, ma non è dato di sapere a che titolo e se vi sia mai stata una consegna di denaro. 14.4 Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza dell'associazione di cui all'art. 74 DPR 309/90 e della ritenuta partecipazione alla medesima del ricorrente. Al riguardo eccepisce che dagli elementi a carico del ricorrente non emerge la prova che egli abbia svolto un ruolo per conto di un'associazione e che abbia dato un contributo per l'attuazione del programma criminoso. 14.5 Violazione di legge e vizio della motivazione, dolendosi che la Corte territoriale non abbia escluso aggravante dell'associazione armata, sia per l'associazione ex art. 416 bis cod. pen., che per l'associazione ex art. 74 DPR 309/90. 14.6 Violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento alla ritenuta aggravante ex art. 7 L. 203/91 in relazione al reato di estorsione ed al reato di associazione ex art. 74 DPR 309/90. 15. IS NI, condannato per i reati di cui ai capi A), I), limitatamente al reato di cui all'art.74 D.P.R. 309/90, O) e P), solleva sette motivi di ricorso con i quali deduce: 15.1 Inutilizzabilità delle intercettazioni per ragioni e motivi analoghi a quelli sviluppati dagli altri coimputati. 15.2/3 Violazione di legge e vizio della motivazione con riferimento all'art. 416 bis cod. pen. e 74 DPR 309/90, nonché in relazione all'art. 192, commi 2 e 3 cod. proc. pen. Al riguardo si duole che le conclusioni assunte dalla Corte territoriale in ordine alla responsabilità per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso e di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, con le relative aggravanti siano fondate su un percorso argomentativo illogico e non coerente con le regole che governano la formazione della prova. In particolare eccepisce che le dichiarazioni a suo carico dei collaboratori di giustizia, oltre ad essere del tutto generiche non sono corroborate da elementi di riscontro esterni che ne confermino 15 луш l'attendibilità; deduce, inoltre, che dalle intercettazioni telefoniche non sono emersi elementi che possano collegare il ricorrente al traffico di stupefacenti e che non vi sono prove che la persona indicata come "Nino" nelle conversazioni intercettate sia DA NI. 15.4 Violazione del principio ne bis in idem con riferimento alla condanna per il reato ex art. 416 bis cod. pen. In proposito, analogamente al coimputato GR, eccepisce che nei suoi confronti sono stati avviati due procedimenti penali per il medesimo reato ex art. 416 bis cod. pen. Nel procedimento attuale, denominato processo "Baraonda", al ricorrente è stato contestato il reato ex art. 416 bis per il periodo dal maggio 2004 al gennaio 2006. Lo stesso reato gli veniva contestato nel procedimento detto "Lampo" per il periodo dal gennaio al marzo 2006. Trattandosi di un reato permanente, che cessa soltanto con lo scioglimento dell'associazione, il recesso dell'aderente, ovvero la sentenza di primo grado, il prevenuto non poteva essere processato due volte per lo stesso reato. Essendo stata esercitata per prima l'azione penale nel processo "Lampo", i giudici avrebbero dovuto pronunciare nei suoi confronti sentenza di non doversi procedere. 15.5 Nullità della sentenza per mancanza del capo d'imputazione; 15.6 Violazione di legge in ordine alla determinazione della pena in aumento nella misura di anni quattro di reclusione, essendo la dosimetria della pena spropositata e priva di motivazione. 15.7 Violazione di legge per mancata concessione delle attenuanti generiche e vizio della motivazione sul punto. 16. IS VA, condannato per i reati di cui ai capi A) e B), solleva due motivi di ricorso con i quali deduce: Nullità della sentenza per mancanza del capo d'imputazione. 16.1 Inutilizzabilità delle intercettazioni per ragioni e motivi analoghi a 16.2 quelli sviluppati dagli altri coimputati. 17. SA RC, condannato per il reato di cui al capo I), limitatamente al reato di cui all'art.74 D.P.R. 309/90, solleva 5 motivi di ricorso con i quali deduce: 17.1/2 Inutilizzabilità delle intercettazioni per ragioni e motivi analoghi a quelli sviluppati dagli altri coimputati. 16 19. 17.3 Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 74 DPR 309/90. Al riguardo si duole che gli elementi a suo carico rivestono carattere meramente indiziario e non riscontrano le regole che governano la formazione della prova, ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. In particolare eccepisce che ai dialoghi captati è stato attribuito un significato riconducibile a vicende illecite di traffico di stupefacenti in assenza di qualsiasi elemento di conforto a tale ipotesi di lettura ed obietta che manca del tutto la prova del contestato delitto associativo. 17.4 Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza del carattere armato dell'associazione ex art. 74 DPR 309/90. Al riguardo contesta che in testa all'imputato ricorra il requisito minimo del coefficiente psicologico richiesto dall'art. 59, comma 2, cod. pen. 17.5 Violazione di legge e vizio della motivazione, dolendosi della ritenuta sussistenza dei presupposti dell'aggravante del metodo o della finalità mafiosa, di cui all'art. 7 L. 203/91. 18. MO OV, condannato per il reato di cui al capo I), limitatamente alla ipotesi di cui all'art.74 D.P.R. 309/90, solleva quattro motivi di gravame con i quali deduce: 18.1 Inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali effettuate sull'autovettura TG CN491TR in uso ad RE ET. 18.2 Inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali effettuate sull'autovettura TG BG760DX in uso ad TO SA, per ragioni e motivi analoghi a quelli sviluppati dagli altri coimputati. 18.3 Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del ricorrente per il reato di cui all'art. 74 DPR 309/90 per violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. Al riguardo eccepisce che i risultati delle intercettazioni ambientali e delle videoriprese non sono idonei a riscontrare le regole che governano la formazione della prova, ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen. e che nella fattispecie non sussistono gli estremi dell'attività associativa. 18.4 Violazione di legge e vizio della motivazione, dolendosi del riconoscimento delle aggravanti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 74 DPR 309/90 CONSIDERATO IN DIRITTO 17 Tom Questioni preliminari e comuni a più ricorrenti 1. Quasi tutti i ricorrenti hanno proposto motivi di ricorso deducendo l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali e telefoniche versate agli atti del giudizio, sviluppando motivi analoghi di contestazione. Pertanto, in via preliminare, devono essere esaminate le eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni sollevate dalle difese di RE ET, CI VA AS, IC TO, RD OV, GR IE UD, SU RA, SU VA, TO SA, DA NI, DA VA, SA RC e OL OV.
2. In particolare, le difese, riproducendo le eccezioni già sollevate in appello, hanno dedotto la inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali e telefoniche per essere le stesse acquisite in violazione degli artt. 271, 267, 268, co. 1 e 3, c.p.p., sotto molteplici profili e, precisamente: 1) inutilizzabilità delle intercettazioni per mancanza all'inizio della attività captativa dei presupposti di effettiva indiziarietà; 2) inutilizzabilità della intercettazioni per insufficiente motivazione dei requisiti circa l'urgenza e l'uso degli impianti esterni alla Procura, in particolare di quelli ubicati presso la Compagnia dei Carabinieri di Paternò, contenuti nel decreto n. 120/04 "G" del 20.07.2004; 3) inutilizzabilità delle intercettazioni ed in particolare di quelle ambientali effettuate sulla autovettura tg. CN 491 TR, in uso ad RE ET;
4) inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali effettuate sulla autovettura tg. BG 760 DX, in uso ad TO SA in relazione agli artt. 267 e 268 c.p.p. in relazione al decreto n. 120/04 “I”; La Corte territoriale con la sentenza impugnata ha respinto tutte le 3. eccezioni della difesa con una motivazione articolata che questo Collegio condivide, anche alla luce delle ulteriori considerazioni di seguito sviluppate. Innanzitutto, va esaminata la eccezione sub 1), ossia di 4. inutilizzabilità delle intercettazioni per mancanza, all'inizio dell'attività captativa dei presupposti di effettiva indiziarietà. Nel caso di specie l'attività captativa poteva essere autorizzata secondo le previsioni dettate dall'art. 13 del D.L. n. 152/91, dunque in presenza dei presupposti speciali ivi previsti, che non richiedono l'esistenza di "gravi indizi di reato", ma soltanto di "sufficienti indizi", qualora l'intercettazione appaia "necessaria" ai fini delle assoluta indagini, senza che sia richiesto il presupposto della 18 лум indispensabilità. Il provvedimento del Pubblico Ministero riscontra i presupposti speciali previsti dall'art. 13 del D.L. citato perchè enuncia espressamente i reati di cui all'art. 416 bis cod. pen. e 74 DPR 309790 e, richiamando la nota 20/7/2004 dei Carabinieri di Paternò, indica gli elementi indiziari che giustificano l'inizio dell'attività di captazione. Pertanto, sotto questo profilo, sfugge ad ogni censura.
5. Per quanto riguarda l'eccezione sub 2) relativa all'inutilizzabilità delle intercettazioni per insufficiente motivazione dei requisiti circa l'urgenza e la necessità dell'uso degli impianti esterni alla Procura, valgono in proposito le osservazioni svolte dalla Corte etnea che ha rilevato come il riferimento alla inidoneità degli impianti perché non dotati dell'apparato risponditore (inidoneità tecnica) e non funzionali alla attività di indagine (inidoneità investigativa) soddisfi, sia pure succintamente (ma non apoditticamente), il dovere motivazionale in relazione alla prospettata inidoneità tecnica ed alla inidoneità cd. "investigativa", oltre che nei limiti in cui necessario - in relazione alla eccezionale urgenza (sul punto cfr. Sez. IV 18.3.2004 n.28038)>>. In tema di utilizzazione di impianti esterni, con un recente arresto le Sezioni Unite hanno osservato che: la giurisprudenza di questa Corte ha in varie occasioni avuto modo di puntualizzare che, in ordine al profilo relativo alla insufficienza o inidoneità degli impianti esistenti presso la Procura della Repubblica, le eccezionali ragioni di urgenza che autorizzano il pubblico ministero a disporre il compimento delle operazioni mediante impianti esterni, si riferiscono alla ipotesi in cui gli impianti esistenti presso la Procura siano insufficienti, potendosi ritenere che, trascorso un ragionevole periodo di tempo, l'intercettazione autorizzata possa essere eseguita: il presupposto della urgenza risulterebbe invece incoerente nella ipotesi di impianti inidonei, dal momento che il ricorso ad uno strumento di ricerca della prova non può essere condizionato dal tempo necessario all'ufficio giudiziario per dotarsi di attrezzature più moderne ed efficaci (Sez. 5, n. 43464 del 09/05/2002, Pinto, Rv. 223547). D'altra parte, si è pure puntualizzato, l'utilizzazione di impianti esterni, tenuto conto della lettera e dello spirito della norma, è legittima tanto in caso di insufficienza dell'impianto quanto in quello di una sua inidoneità tecnica, intendendosi per impianto inidoneo, sia quello che risulti materialmente non operativo, sia l'impianto che risulti funzionalmente inidoneo, perché non adatto al raggiungimento degli scopi che la intercettazione mira a perseguire, in 19 19. relazione al reato per cui si procede ed alla tipologia della indagine necessaria per il suo accertamento (fra le tante, cfr. Sez. 1, n. 27307 del 24/06/2003, Di Matteo, Rv 225260; Sez. 4, n. 38018 del 19/10/2006, De Carolis, Rv. 235043; Sez. 6, n. 47335 del 24/11/2009, Bianco, Rv. 245489; Sez. 6, n. 17231 del 14/04/2010, Hosa, Rv. 247010). Da ciò, gli inevitabili riflessi che ne scaturiscono sul versante della motivazione del provvedimento del pubblico ministero. Va infatti ribadito, in linea generale, che l'obbligo di motivazione circa l'impiego di impianti extra moenia non può dirsi assolto col semplice riferimento alla "insufficienza o inidoneità" degli impianti stessi, trattandosi di enunciato che si limita a ripetere il conclusivo giudizio racchiuso nella formula di legge, ma richiede la specificazione delle ragioni di tale carenza che in concreto depongono per la ritenuta "insufficienza o inidoneità." L'adempimento dell'obbligo di motivazione implica dunque, per il caso, peraltro, di inidoneità cosiddetta funzionale degli impianti della procura, che sia data contezza, seppure senza particolari locuzioni o approfondimenti, delle ragioni che li rendono concretamente inadeguati al raggiungimento dello scopo, in relazione al reato per cui si procede ed al tipo di indagini necessarie (Sez. U, n. 30347 del 12/07/2007, Aguneche;
Sez. U, n. 919 del 26/11/2003, dep, 2004, Gatto, ove si è ritenuto correttamente motivato - proprio come nella presente vicenda - il decreto del pubblico ministero recante l'espressione "attesa l'indisponibilità di linee presso la procura", che, non ripetendo la formula legislativa, consentiva di identificare il fatto che aveva determinato la insufficienza degli impianti, offrendo così al giudice e alle parti uno strumento di controllo della correttezza dell'operato del pubblico ministero). A proposito, poi, delle eccezionali ragioni di urgenza richieste per l'esecuzione delle operazioni mediante l'impiego di apparecchiature diverse da quelle installate presso gli uffici della procura, si è più volte affermato che la sussistenza di tale requisito può essere anche implicita, quando si faccia riferimento ad una attività criminosa in corso, quale quella relativa a reati di criminalità organizzata, per loro natura permanenti (Sez. 2, n. 5103 del 17/12/2009, dep. 2010, Cannizzaro, Rv. 246453; Sez. 6, n. 15396 dell'11/12/2007, dep. 2008, Sitzia, Rv. 239633; Sez. 1, n. 11525 del 03/02/2005, Gallace, Rv. 232262). Per altro verso, pur apparendo i requisiti di urgenza di cui all'art. 267, comma 2, cod. proc. pen. non coincidenti con quelli della assoluta urgenza di cui all'art. 268, comma 3, dello stesso codice, trattandosi di presupposti eterogenei, strutturalmente e 20 19. funzionalmente diversificati - l'uno correlato ai potere interinale del pubblico ministero di autorizzazione della intercettazione;
l'altro connesso alla esecuzione delle intercettazioni con impianti esterni alla procura è ben - possibile che la motivazione dell'un profilo assorba quella dell'altro, ove le ragioni addotte ai fini dell'esigenza di attivare immediatamente le operazioni di intercettazione appaiano incompatibili sia con la normale procedura di richiesta di autorizzazione al giudice, stabilita in via ordinaria dall'art. 267, comma 1, cod. proc. pen., sia con l'attesa del realizzarsi di una condizione di sufficienza o idoneità degli impianti installati presso la procura della Repubblica (ex plurimis, Sez. 5, n.16285 dei 16/03/2010, Baldisin, Rv. 247268; Sez, 6, n. 35930 del 16/07/2009, Lana, Rv. 244872; Sez. 6 n. 32469 del 19/05/2005, Roveto, Rv. 232220).>>(Cass. Sez. U. n. 28717/2012, Brunetto). Alla luce dei principii di diritto così compiutamente esposti dalle Sezioni Unite, devono essere rigettate le eccezioni delle difese in quanto il decreto del Pubblico Ministero n. 120/04 sub "G" rende ragione dell'inidoneità degli impianti della Procura sotto un duplice profilo: inidoneità tecnica in quanto gli apparati di intercettazione difettano dell'apparto risponditore>>, ed inidoneità funzionale (o investigativa) considerato che occorre comunque coordinare l'esito del servizio di intercettazione ambientale ed audio con servizi sul territorio che certamente non potrebbero essere predisposti efficacemente se l'intercettazione avvenisse fuori dalla compagnia CC'>. Quanto alle ragioni di eccezionale urgenza, le stesse possono ritenersi implicite come si è visto quando si faccia riferimento - ad una attività criminosa in corso, quale quella relativa a reati di criminalità organizzata, per loro natura permanenti. Per quanto riguarda l'eccezione sub 3) relativa all'inutilizzabilità delle 6. intercettazioni ambientali effettuate sulla autovettura tg. CN 491 TR, in uso ad RE ET, in relazione agli artt.267 e 268 c.p., le censure non sono fondate. Risulta dagli atti che, con decreto 120/04 sub G, veniva disposta dal PM, in via d'urgenza, con decreto, convalidato dal GIP, l'intercettazione sulla autovettura Fiat Punto, targata BY 412 WS, in uso ad RE ET. Successivamente, avendo l'imputato dismesso detta autovettura, l'attività captativa veniva trasferita, con decreto del PM del 13.12.2004, su altra autovettura, precisamente su Lancia Ypsilon, targata CN 491 TR. Le difese contestano la legittimità di tale "trasferimento" in mancanza di autonomo provvedimento autorizzativo. Tale eccezione è infondata. La S.C. si è già 21 pronunciata in un caso sovrapponibile all'attuale statuendo che sono utilizzabili i risultati delle intercettazioni di comunicazioni tra presenti anche quando nel corso dell'esecuzione intervenga una variazione dei luoghi in cui deve svolgersi la captazione, purché rientrante nella specificità dell'ambiente oggetto dell'intercettazione autorizzata. Nella specie la captazione ambientale era stata trasferita dalla vettura oggetto di autorizzazione ad altra vettura successivamente acquistata dall'indagato sottoposto ad intercettazione (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 5956 del 06/10/2011 Cc. (dep. 15/02/2012) Rv. 252137).
7. Per quanto riguarda le ulteriori eccezioni relative all' inutilizzabilità delle intercettazioni effettuate sulle autovetture in uso ad RE ET, effettuate dal 25/11/2004 al 13/6/2006 per la mancanza di provvedimento autorizzativo, in quanto, essendo scaduto decreto di proroga del Gip (il 25/11/2004), soltanto in data 15/12/2004 il Gip emetteva un'ulteriore decreto di proproga (a seguito di richiesta del P.M. in data 13/12/2004), valgono sul punto le osservazioni già svolte dalla Corte d'appello che questo Collegio condivide. In proposito la Corte etnea ha rilevato che: il decreto di proroga intervenuto dopo la scadenza del termine di durata delle intercettazioni è invalido come proroga, dovendo intervenire necessariamente prima della relativa scadenza, ma può nondimeno valere come autonomo provvedimento autorizzatorio, ove sia dotato dei requisiti prescritti. Con la conseguenza che la inutilizzabilità delle intercettazioni va limitata al solo periodo non coperto da proroga, ossia tra il 25.11.2004 ed il 15.12.2004, periodo in cui non si tiene pertanto conto di alcuna intercettazione (v. ordinanza del Tribunale del Riesame del 10.01.2011; Cass., Sez. V Pen., sentenza del 5.11.2011 n.1724). Per il periodo successivo compreso tra il 15.12.2004 ed il 15.06.205 le intercettazioni sono pienamente valide in quanto sia la richiesta del PM sia il provvedimento del GIP risultano ritualmente motivati>>. Di conseguenza le relative eccezioni devono essere respinte. Infine devono essere rigettate anche le censure relative 8. all'inutilizzabilità delle intercettazioni disposte sulla autovettura tg. BG 760 DX, in uso ad TO SA, in virtù del decreto n. 120/04 "I". Anche in nelquesto caso, valgono le considerazioni già svolte circa la legittimità - caso di specie dell'uso di impianti diversi da quelli della Procura della Repubblica e relative alla sussistenza dei requisiti d'urgenza. Nè può intravedersi alcuna causa di nullità nel fatto che l'intestazione del decreto 22 лут 120/04 "I" indichi un P.M. persona fisica, differente dal P.M. persona fisica che ha sottoscritto il provvedimento, in quanto la sottoscrizione implica che colui che appone la firma abbia preso visione del contenuto dell'atto sottoscritto, facendolo proprio. In conclusione tutte le censure sollevate dai ricorrenti in ordine all'inutilizzabilità degli esiti delle captazioni devono essere rigettate in quanto infondate.
9. Un'altra eccezione comune a più ricorrenti (BI NC, DA NI e DA VA) è quella relativa alla dedotta nullità della sentenza per mancanza del capo di imputazione. Tale eccezione non ha pregio poiché è pacifico che la mancata annotazione formale nella sentenza di secondo grado del capo di imputazione non costituisce causa di nullità della sentenza, stante la tassatività della previsione di cui all'art. 546, comma terzo, cod. proc. pen (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 4098 del 05/11/2008 Ud. (dep. 28/01/2009) Rv. 242828). Ancor più recentemente questa Corte ha ribadito che tra gli elementi essenziali la cui mancanza o incompletezza determina la nullità della sentenza a norma dell'art. 546, terzo comma, cod. proc. pen., non è previsto il capo di imputazione, posto che l'enunciazione dei fatti e delle circostanze ascritte all'imputato ben possono desumersi dal complessivo contenuto della decisione, tenendo conto delle sentenze di primo e secondo grado, che si integrano a vicenda confluendo in un risultato organico ed inscindibile (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5500 del 09/10/2013 Ud. (dep. 04/02/2014) Rv. 258197). Nel caso di specie non può essere revocato in dubbio che nelle 263 pagine della motivazione della sentenza d'appello siano state chiaramente enunciati i fatti e le circostanze ascritte a carico di ciascun imputato, mentre i capi di imputazione sono chiaramente indicati nell'epigrafe della sentenza del Gup. Pertanto deve essere rigettato il relativo motivo d'appello. Esame delle singole posizioni Passando all'esame delle singole posizioni, si rileva quanto segue. 10. RE ET. 10.1 E' infondata in punto di diritto l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese in appello dal collaboratore di giustizia RD IP SA, sollevata sul presupposto che nella fattispecie non ricorresse l'ipotesi della prova sopravvenuta di cui al secondo comma dell'art. 603 cod. proc. pen. Anzitutto si deve precisare che questa Corte ha chiarito che, nel 23 лу giudizio d'appello può essere disposta, anche su richiesta di parte, la rinnovazione dell'istruzione nel caso di prova sopravvenuta dopo la sentenza di primo grado pronunziata all'esito del giudizio abbreviato. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9267 del 03/02/2012 dep. 09/03/2012 Rv. 252108. Nella specie la Corte ha ritenuto che il rigetto dell'istanza del P.G. di acquisizione del verbale di interrogatorio di un nuovo collaboratore di giustizia, in quanto contenente dichiarazioni non superflue, integri la violazione dell'art. 606, comma primo, lett. d), cod. proc. pen.). È infatti del tutto infondato l'assunto sotteso al motivo di ricorso secondo il quale, essendo stato in primo grado, celebrato il giudizio con rito abbreviato vi sia un diritto dell'imputato all'esclusione di nuove prove a suo carico. In tema di giudizio abbreviato, il potere di integrazione probatoria ex officio attribuito al giudice dall'art. 441, comma quinto, cod. proc. pen. per il - quale quando il giudice ritiene di non potere decidere allo stato degli atti assume, anche, d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione - è preordinato alla tutela dei valori costituzionali che devono presiedere, anche nei giudizi a prova contratta, all'esercizio della funzione giurisdizionale e risponde, pertanto, alle medesime finalità cui è preordinato il potere previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. in dibattimento. (V. Cass. Sez. 5 sent. n. 4648 del 19.12.2005 dep.
3.2.2006 rv 233632). Tale potere del giudice è conseguente al principio costituzionale di obbligatorietà dell'azione penale di cui all'art. 112 Cost. che implica il controllo del giudice sull'attività del P.M. e poteri sostitutivi in caso di inerzia del P.M. o di incompletezza delle indagini preliminari. Nessuna lesione dei diritti della difesa è ipotizzabile dal momento che, allorché l'imputato richiede il giudizio abbreviato, non può non considerare da un lato anche la possibilità, prevista dalla legge, che il giudice acquisisca nuovi elementi e dall'altro che sopravvengano nuove prove. Ancor più recentemente questa Corte ha ribadito che il giudice di appello, in presenza di prove sopravvenute, anche se il giudizio di primo grado sia stato celebrato con il rito abbreviato, è tenuto ad ammetterle, tranne che non siano vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 44947 del 17/10/2013 Ud. (dep. 07/11/2013) Rv. 257977). Nel caso di specie la Corte ha disposto la rinnovazione del dibattimento ed ha ammesso la nuova prova esercitando i suoi poteri d'ufficio d'integrazione probatoria. Ciò rende legittima l'assunzione della prova e perfettamente utilizzabile il suo risultato, a prescindere dalla 24 лут circostanza se si tratti di prova sopravvenuta o meno. 10.2 Per quanto riguarda il secondo motivo con il quale il ricorrente eccepisce la nullità del giudizio per non aver avuto la difesa dell'imputato la parola per ultima, in quanto la Corte, all'udienza di discussione finale del 3/7/2013, dopo che le difese degli imputati avevano parlato, ha sciolto la riserva in precedenza formulata ed ha disposto l'acquisizione del verbale integrale di interrogatorio del collaborante RD con allegato manoscritto, ritirandosi subito dopo in Camera di Consiglio, le censure sono inammissibili. Nel caso di specie l'assunto della difesa è platealmente contraddetto dal tenore letterale del verbale d'udienza del 3/7/2013, nel quale si legge: < II P.G. mette a disposizione della Corte, sia il verbale d'interrogatorio del collaboratore RD in forma integrale, di cui la Corte ha disposto l'acquisizione con ordinanza del 13/6/2013, sia il verbale omissato con allegato manoscritto che è stato utilizzato dalla (Corte) durante l'esame dello stesso collaboratore, a disposizione della Corte, nota della Procura Distrettuale della Repubblica di Catania con la quale venne trasmesso il verbale integrale e richiede la possibilità di omissare le parti del manoscritto non rilevanti ai fini del presente (giudizio). I difensori nulla osservano ed insistono nelle richieste. La Corte, a questo punto, rilevato che appare opportuno acquisire al fascicolo del dibattimento esclusivamente il verbale d'interrogatorio reso il 17 ottobre 2009 in forma omissata, con allegato manoscritto che è stato utilizzato dalle parti nel corso dell'esame, disposto in (sede) di rinnovazione del dibattimento, dell'imputato di reato connesso RD IP SA, pertanto va revocata l'ordinanza emessa in data 13/6/2013 relativa all'acquisizione in forma integrale del verbale di interrogatorio del RD e del manoscritto allegato (..) va confermata la decisione di questa Corte, in adesione alla richiesta delle parti, di acquisizione del verbale di interrogatorio del 17/10/2009, in forma omissata, con allegato manoscritto del RD SA per come messo a disposizione della Procura. La Corte dispone procedersi oltre. L'avv. VA Mineo per IC TO (..)>> Poichè verbale è atto pubblico, che fa fede fino a querela di falso di quanto documentato dal P.U., le informazioni in esso contenute smentiscono l'assunto della difesa. Da esso risulta che la Corte aveva già disposto, in data 13/6/2013, l'acquisizione del verbale dell'interrogatorio del 25 лум 17/10/2009 del collaboratore RD in forma integrale e che, in adesione ad analoga richiesta del P.G., ha accettato di acquisire lo stesso verbale in forma omissata con l'allegato manoscritto del RD che il P.G. aveva già messo a disposizione delle parti. Rispetto a tale richiesta del P.G. i difensori non si sono opposti non avendo nulla da osservare. Di conseguenza non è stato violato alcun diritto al contraddittorio e la difesa dell'RE non ha alcun motivo per dolersi al riguardo. 10.3 Per quanto riguarda il terzo motivo di ricorso, la censura è inammissibile in quanto meramente ripetitiva dell'analoga doglianza sollevata con i motivi d'appello che la Corte etnea ha respinto con motivazione congrua e coerente con gli indirizzi giurisprudenziali di questa Corte. Non v'è dubbio infatti, che la richiesta del giudizio abbreviato comporti la rinuncia all'eccezione di nullità del decreto di rinvio al giudizio per non aver proceduto il P.M. all'interrogatorio dell'imputato che lo aveva richiesto (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 949 del 08/11/2011 Ud. (dep. 13/01/2012 ) Rv. 251669). Del resto il ricorrente non può dolersi della dedotta nullità/abnormità dell'ordinanza del Gup in data 6/12/2011 con la quale veniva rigettata la sua eccezione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio del Pubblico Ministero proprio perchè, avendo chiesto di procedere con il giudizio abbreviato, tale richiesta necessariamente comporta la rinuncia a far valere le nullità a regime intermedio e l'accettazione del processo allo stato degli atti. 10.4 Per quanto riguarda il quarto motivo relativo all'inutilizzabilità delle intercettazioni, valgono le considerazioni svolte sopra. 10.5 Per quanto riguarda il quinto motivo, il ricorrente sostanzialmente si duole dell'interpretazione delle intercettazioni telefoniche ed ambientali effettuata dalla Corte etnea, eccependo che il contenuto delle intercettazioni è ambiguo, incerto e di difficile interpretazione e che nella fattispecie non sussitono prove inconfutabili degli elementi costitutivi del delitto di associazione ex art. 416 bis cod. pen. e del ruolo di partecipe dell'imputato. Tali censure sono inammissibili perchè postulano una rivalutazione delle emergenze processuali esaminate dai giudici del merito, non consentita in sede di legittimità. Al riguardo è sufficiente rilevare che la Corte Etnea ha adeguatamente motivato sia in ordine alla sussistenza del clan BI, sia in ordine alla partecipazione dell'RE ed al ruolo svolto da costui, con mansioni essenzialmente esecutive nel settore delle estorsioni ed in quello del traffico di sostanze stupefacenti, richiamando in 46 26 modo puntuale una serie di conversazioni ambientali dalle quali emergono in modo univoco precisi elementi di responsabilità a carico del prevenuto. Ulteriori elementi, inoltre, emergono dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia RI CA, AN EN e RD IP SA che, unitariamente valutate, appaiono indicative come rileva la Corte d'appello - della perdurante esistenza della consorteria mafiosa operante in Paternò, quale articolazione territoriale del clan LA, già denominato clan "BI-OL-Fiorello" ed oggi "BI-DA". Per quanto riguarda l'intepretazione delle conversazioni intercettate, va ricordato, in punto di diritto, che in materia di intercettazioni telefoniche (o ambientali), costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 35181 del 22/05/2013 Ud. (dep. 21/08/2013) Rv. 257784). Nel caso di specie l'interpretazione fornita dalla Corte delle singole conversazioni richiamate appare ragionevole, in relazione alle informazioni riportate e non si presta a censura alcuna. 10.6 Per quanto riguarda il sesto motivo, il ricorrente contesta la sussistenza dei presupposti della condotta estorsiva, per l'assenza della minaccia, in relazione ai reati di estorsione in danno di AN VA e di ZI ZI, di cui ai capi B) e C) dell'imputazione. Tali censure sono infondate in quanto la Corte etnea, ha adeguatamente motivato, alla luce delle conversazioni intercettate, sia sull'esistenza dei fatti materiali contestati, sia sul presupposto della minaccia. In particolare, per quanto riguarda l'estorsione ai danni di AN, la Corte ha rilevato che: dal contenuto delle conversazioni intercettate si ricava dunque che AN era sottoposto ad estorsione e che ogni anno, a Natale, versava il "pizzo", che tale somma era riscossa da RE ET e RD OV e consegnata ad RE RI che, in quanto affiliata e longa manus del capo, DA VA, rendeva il conto al marito allorchè si recava in carcere per i colloqui>>. Legittimamente la Corte ha ritenuto non credibili le dichiarazioni del AN circa la "spontaneità" dell'invio di denaro da parte sua, nel periodo natalizio, al cugino VA DA, osservando che: Orbene, se, da un lato appare certamente singolare che un imprenditore 27 лут corrisponda, ogni anno, per Natale, all'esponente di vertice del clan, DA VA, soggetto, peraltro, detenuto in carcere da diversi anni, della somma di denaro di propria spontanea volontà, senza alcuna coercizione da parte di membri del sodalizio criminoso (..), dall'altra le dichiarazioni del AN trovano chiara ed inequivocabile smentita proprio nei contenuti delle conversazioni intercettate sopra in dettaglio richiamate e dalle quali si evince senza ombra di dubbio che la ditta AN era assoggettata ad estorsione da parte del clan BI- DA, che l'odierno imputato, assieme a RD OV erano i soggetti che si occupavano di ritirare il pizzo, il cui importo non potevano trattenere per sé ma consegnare alla moglie del capo dell'organizzazione, RE RI>>. In punto di diritto, pacifico che la minaccia costitutiva del delitto di estorsione può essere espressa anche in modo implicito o indiretto. Secondo la lezione di questa Corte, la minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre ad essere palese ed esplicita, può essere manifestata anche in maniera implicita ed indiretta, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 19724 del 20/05/2010 Cc. (dep. 25/05/2010) Rv. 24711). Qualora i fatti si svolgano in un contesto mafioso, non è necessaria alcuna forma di minaccia esplicita, tanto che, con un successivo arresto, la S.C. ha statuito che nel reato di estorsione, integra la circostanza aggravante dell'uso del metodo mafioso l'utilizzo di un messaggio intimidatorio anche "silente", cioè privo di richiesta, qualora l'associazione abbia raggiunto una forza intimidatrice tale da rendere superfluo l'avvertimento mafioso, sia pure implicito, ovvero il ricorso a specifici comportamenti di violenza e minaccia. (Nella motivazione la sentenza fa riferimento a tre differenti forme di messaggio intimidatorio: quello esplicito e mirato, quello a forma larvata o implicita, quello con silente richiesta) (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 38964 del 21/06/2013 Ud. (dep. 20/09/2013) Rv. 257760). Non può dubitarsi, pertanto, dell'esistenza del presupposto della minaccia in relazione alla condotta estorsiva ai danni della ditta AN. A maggior ragione non può dubitarsi del presupposto della minaccia nell'estorsione perpetrata ai danni di ZI ZI, dal momento che dalle 8 828 луги conversazioni intercettate sull'autovettura in uso ad RE ET, e richiamate dalla Corte d'appello, emerge chiaramente che RE, DA e RD concordano di riferire al ZI che "se non paga bruceranno il negozio". Rimane da verificare se non sussista incompatibilità fra i fatti accertati con la presente sentenza, in ordine ai delitti di estorsione di cui ai capi B) e C) ed i fatti accertati con la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Catania che, con sentenza 29/1/2013 (definitiva il 14/6/2013), ha assolto DA NC VA dalle imputazioni di estorsione ai danni di AN e di ZI ZI, in concorso con RE ET, RE RI, RD OV e DA VA, con la formula perchè il fatto non sussiste. Sebbene la formula assolutoria possa trarre in inganno, dalla lettura della motivazione della sentenza del Tribunale per i Minorenni emerge che non vi è incompatibilità fra i fatti accertati nei due diversi procedimenti. Osserva, infatti, il Tribunale per i minorenni: ..a parere del Collegio, con riferimento specifico alle due imputazioni contestate all'imputato, quindi alla sua diretta partecipazione ai fatti criminosi oggetto del presente processo, gli elementi di prova portati dall'accusa, limitati alle sole intercettazioni trascritte, in assenza di ulteriori riscontri, non sembrano sufficienti a suffragare un preciso quadro accusatorio. 1) con riferimento all'estorsione contestata al DA ai danni della ditta agrumicola "AN e Co s.a.s", di cui al capo A) della rubrica, in alcune intercettazioni, delle quali il P.M. ha chiesto la trascrizione, il DA non è nemmeno presente, come ad esempio nell'intercettazione n.
1.523 del 16/12/2004, ore 00,01 dove all'interno della vettura Fiat Punto in uso ad RE ET si trovano a parlare lo stesso RE e RD OV. Anche nella successiva intercettazione ambientale delle 16,41, n.
1.666 del 20/12/2004, sono sempre l'RE ed il RD a parlare all'interno della stessa autovettura. E' vero che i due, in questo caso fanno un breve cenno al AN e parlano di come spartire una somma di denaro proveniente da un'estorsione, ma anche in quest'occasione il DA non è presente, né i due ne fanno cenno. Anche nella successiva intercettazione delle 17,05 n.
1.669 i due continuano a parlare, fra le tante cose di cui discutono, di come spartirsi dei soldi, ma sempre in assenza del DA. L'unica conversazione in cui si parla del AN anche in presenza del DA è quella che si verifica, sempre all'interno dell'automobile in uso ad RE 29 rqu 9 2 ET, alle h. 22,14 del 20/12/2004, n.
1.678. In quest'occasione all'interno dell'autovettura si trovano in quattro, RE ET, RD OV, DA VA ed un tale AS. Dal dialogo trascritto risulta che a parlare sono principalmente RE, RD e DA. (..) Tale unica conversazione in cui è presente l'odierno imputato non è sufficiente, a parere del Collegio per ritenere sussistente l'ipotesi accusatoria nei confronti dell'imputato. (..) Non va sottaciuto sul punto che la parte offesa, AN VA, sentito innanzi al Collegio all'udienza del 29 gennaio 2013, ha smentito in maniera decisa di essere mai stato vittima di richieste estorsive da parte dell'odierno imputato (..)>> Analoghe osservazioni svolge la sentenza del Tribunale per i Minorenni con riferimento all'imputazione di estorsione ai danni di RZ ZI. In particolare il Tribunale osservare ufficiale di p.g. esaminato come teste, il M.llo TU SA richiesto < su quali fra le intercettazioni ascoltate fossero particolarmente significative con riferimento alle due ipotesi estorsive contestate, il teste che aveva ascoltato tutte le intercettazioni effettuate, ne indicava in particolare una del 3 novembre 2004, intercettazione della quale non era stata nemmeno chiesta la trascrizione da parte del P.M. Lo stesso P.M. sempre alla stessa udienza chiedeva al TU di riferire in merito ad altra intercettazione del 2 novembre 2005, svoltasi fra RE VA e IS US. Ma anche in tal caso il teste non poteva riferire nulla, non essendo anche tale intercettazione fra quelle indicate dal P.M. per la trascrizione>>. Di conseguenza il Tribunale conclude, osservando che l'assenza di riscontri esterni al contenuto non sempre univoco delle intercettazioni ambientali così come trascritte ed in particolare la smentita categorica della presunta vittima di essere mai stata sottoposta a richieste estorsive da parte di DA NC VA non consentono, anche per tale capo di imputazione di giungere ad un sereno giudizio di colpevolezza nei confronti dell'imputato. >> Alla luce di tale excursus argomentativo, il Tribunale per i Minorenni ha assolto DA NC VA dai reati ascrittigli perchè il fatto non sussiste, ai sensi dell'art. 530, II comma cod. proc. pen. In altre parole il Tribunale ha ritenuto insufficienti le prove a carico dell'imputato minorenne in ordine alla sua responsabilità per i reati ascrittigli, ma non ha accertato alcun fatto idoneo ad escludere la responsabilità dei concorrenti maggiorenni nei medesimi reati. Per questo 030 eque 3 non sussiste alcuna inconciliabilità fra la sentenza impugnata che ha condannato RE ET e RD OV e DA VA (quest'ultimo limitatamente al capo B) e la sentenza, irrevocabile, del Tribunale per i Minorenni che ha assolto DA NC VA dalle medesime imputazioni contestate in concorso con gli imputati maggiorenni. 10.7 Con il settimo motivo il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla responsabilità per il reato di cui all'art. 74 Dpr 309/90. Anche in questo caso le censure sono infondate. La Corte territoriale ha congruamente motivato in ordine alla partecipazione del prevenuto all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, richiamando una serie di conversazioni ambientali intercettate all'interno dell'autovettura in uso allo stesso RE ET, dalle quali emergono una serie di vicende legate all'acquisto, alla distribuzione ed allo spaccio di sostanze stupefacenti nell'ambito di operatività dell'associazione diretta dal RA (fol. 95/101). Attraverso l'esame di tali conversazioni, la Corte legittimamente ha concluso che il contenuto chiaro ed univoco delle numerose intercettazioni, ambientali e telefoniche, nel corso delle quali gli interlocutori, specie in quelle tra presenti, parlano liberamente senza dover ricorrere a cautele, consente di ritenere sussistente il pieno coinvolgimento dell'imputato nelle attività delittuose del clan ed il rapporto fiduciario di cui gode, unitamente ad RE ET (rectius RD OV), con i vertici del gruppo, con particolare riferimento alla attività di spaccio. Orbene, da quanto evidenziato, ed in particolare dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche, nel corso delle quali gli interlocutori facevano chiaramente riferimento ad una attività di spaccio di droga, nonché dalla certa identificazione dell'RE, emerge, senza possibilità di equivoco, la penale responsabilità dello stesso sia in ordine al reato associativo, atteso che proprio dal contenuto delle conversazioni emerge chiaramente come lo stesso fosse consapevole del fatto che SU ed UC gestivano il traffico illecito, avvalendosi anche del suo supporto nonché della collaborazione di altri soggetti ( quali TO SA, ZI ET, RD OV, IC TO, OL OV, GR IE UD, SA RC, CI VA AS, DA NI, DA VA) con i quali l'RE era costantemente in contatto per coordinarsi nell'attività di spaccio della droga, di taglio delle stessa con la mannite.>> La Corte etnea ha preso in considerazione i principali argomenti sollevati 31 dalla difesa e li ha respinti osservando che del tutto inverosimili - a fronte della mole e della inequivocità delle conversazioni richiamate - appaiono le "giustificazioni" fornite dalla difesa. In particolare, la difesa dell'imputato cercava di spiegare come l'imputato si sia limitato a sporadiche cessioni a terzi di stupefacenti finalizzate ad un interesse proprio del RD medesimo e non comune. La spiegazione vuoi per il tenore delle conversazioni, vuoi per i - quantitativi oggetto di discussione (in alcune conversazioni - come evidenziato si parla addirittura di chilogrammi o di svariate centinaia di - grammi), appare in realtà molto debole e, comunque, non vale ad escludere che l'imputato fosse partecipe dell'attività di narcotraffico giacché nel corso delle conversazioni in cui erano presenti anche altri interlocutori, gli stessi facevano esplicito riferimento al fatto che l'imputato riceveva la droga dal SU e che, in tale contesto, si occupava della cessione di sostanza stupefacente i cui introiti dovevano essere rendicontati al SU RA medesimo e poi suddivisi con i sodali>>. I fatti accertati, come puntualmente indicati dalla Corte etnea, denotano lo stabile inserimento dell'RE nell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti per cui risultano infondate le censure di violazione di legge in relazione all'art. 74 DPR 309/90, né emergono elementi di illogicità manifesta nella trama argomentativa della decisione. 10.8 Per quanto riguarda l'ottavo motivo con il quale il ricorrente si duole della mancata derubricazione del reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. (capo A) nell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 378, ovvero di cui all'art. 418 cod. pen., le censure devono essere respinte alla luce delle considerazioni al punto 10.5 in ordine alla responsabilità del prevenuto per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. La solidità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla sussistenza degli elementi della condotta che integrano la fattispecie penale di cui all'art. 416 bis cod. pen. esclude ogni ipotesi subordinata di derubricazione. 10.9 Sono infondate anche le censure sollevate con il nono motivo con il quale il ricorrente si duole della ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91 per tutti i reati in cui è stata contestata, nonché dell'aggravante dell'essere l'associazione armata in relazione ai reati contestati ai capi A) ed I) della rubrica. In punto di diritto va rilevato che, dopo alcune oscillazioni, la giurisprudenza di questa Corte si è inequivocabilmente orientata nel senso di ritenere la 32 л и circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 (aver commesso il delitto avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare le attività delle associazioni previste dallo stesso articolo) compatibile con la qualità di associato a un sodalizio mafioso (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4776 del 09/07/1997 Cc. (dep. 24/09/1997) Rv. 208504). Con un successivo arresto la S.C. ha precisato che l'aggravante in parola è configurabile anche quando il delitto cui accede concorra con quello di cui all'art 416 bis cod. pen.. Ed invero una cosa è partecipare ad un'associazione per delinquere e cosa diversa è commettere un reato, anche se rientrante nel programma associativo, avvalendosi del metodo mafioso o al fine di agevolare l'attività dell'associazione: in tali ipotesi, infatti, la condotta mafiosa caratterizza il momento specifico della commissione del reato-fine, mentre nel reato associativo rappresenta una caratteristica permanente dell'azione criminosa;
da ciò consegue ulteriormente che l'aggravante "de qua" non può ritenersi sussistente, per la concreta assenza dei suoi presupposti di fatto, qualora l'associato commetta un reato, pur rientrante nel programma comune, non utilizzando il metodo mafioso ovvero non agendo al fine di agevolare l'associazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1631 del 04/03/1998 Cc. (dep. 12/10/1998) Rv. 211664). Di conseguenza non sono fondate le censure in diritto del ricorrente circa l'incompatibilità fra la qualità di associato e l'aggravante del metodo mafioso per i delitti concorrenti. Per quanto riguarda i reati di estorsione di cui ai capi B) e C), l'aggravante di cui all'art. 7 è stata contestata sotto il profilo di aver commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà derivanti dall'essere essi indagati affiliati al sodalizio mafioso denominato "BI" ed al fine di agevolare la suddetta organizzazione mafiosa.>> Entrambe queste condizioni ricorrono nel caso di specie per quanto emerge dalla ricostruzione dei fatti contestati effettuata dalla Corte Etnea. Del pari non è possibile dubitare della ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 7, contestata sotto il profilo dell'agevolazione del sodalizio mafioso denominato "BI" con riferimento al delitto ex art. 74 D.P.R. 309/90, in virtù della continuativa collaborazione dell'RE con SU RA, soggetto in posizione di rilievo nell'ambito del clan BI. Infine, sono infondate le censure relative all'aggravante dell'essere l'associazione armata, con riferimento tanto all'associazione ex art. 416 bis che all'associazione ex art. 74 dpr 309/90. Al riguardo la Corte etnea ha 33 ди rilevato che gli elementi acquisiti nel giudizio di primo grado consentono di ritenere che il sodalizio criminoso de quo aveva la disponibilità di armi. Tale conclusione si fonda su numerosi elementi di prova. In particolare la deposizione del collaboratore LA PP quale ha precisato che il gruppo disponeva di numerose armi, come lanciamissili, bazooka, mitragliatrici su supporto., armi che venivano acquistate tramite il gruppo di Piedimonte. La disponibilità di armi, inoltre si evince chiaramente da diverse conversazioni nelle quali gli interlocutori parlano espressamente di occultamento e di impiego di armi, a cui la Corte territoriale fa specifico riferimento (cfr fol. 102/104). Nessun dubbio, poi, può sussistere quanto al coefficiente psicologico per l'imputazione della circostanza aggravante in testa all'RE poiché - come osserva la Corte l'imputato medesimo- parla con gli interlocutori, in diverse circostanze, di pistole, di consegnare le pistole, mostrando di avere piena consapevolezza della disponibilità da parte del sodalizio criminoso di numerose armi.>> 10.10 Infine risultano infondate le censure in punto di diniego delle attenuanti generiche e di dosimetria della pena sollevate con il decimo motivo di ricorso. La Corte territoriale ha adeguatamente motivato sul punto giustificando il diniego dele circostanze generiche e la conferma della pena inflitta inflitta dal giudice di prime cure, alla luce della intrinseca gravità dei fatti e della pericolosità sociale dell'agente in quanto pienamente inserito nel sodalizio criminoso. 10.11 Le ulteriori censure sollevate con i motivi aggiunti risultano assorbite dall'insieme delle considerazioni sopra sviluppate. Di conseguenza il ricorso di RE ET deve essere rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del procedimento. 11. RZ ET 11.1 Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto non è deducibile come motivo di ricorso per cassazione la mancata assunzione di una prova decisiva nel giudizio abbreviato non condizionato (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 27985 del 05/02/2013 Ud. (dep. 26/06/2013) Rv. 255566). Inoltre, è appena il caso di rilevare che, nella fattispecie, la questione sollevata dal ricorrente non riguarda la mancata assunzione di una prova decisiva, bensì l'interpretazione di una conversazione ambientale, registrata nell'autovettura in uso ad RE ET il giorno 1/1/2005 alle h. 18,30, poiché il ricorrente fornisce una lettura della medesima conversazione diversa da quella effettuata dalla Corte etnea. Orbene, non v'è dubbio che, 34 anche sotto questo profilo, la censura è inammissibile poiché in materia di intercettazioni telefoniche, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 35181 del 22/05/2013 Ud. (dep. 21/08/2013) Rv. 257784 ). 11.2 Per quanto riguarda il secondo motivo, relativo all'accertata appartenenza del prevenuto all'associazione ex art. 74 Dpr 309/90, aggravata ex art. 7 L. 203/91, le censure non sono fondate. La Corte territoriale ha rilevato che la partecipazione dell'imputato al reato associativo di traffico di sostanze stupefacenti con il ruolo di addetto alla attività di spaccio di cocaina, in stretto collegamento con SU RA, si evince dal contenuto di numerose conversazioni, ambientali e telefoniche, nelle quali la identificazione dello stesso come interlocutore non viene neppure contestata. Quindi la Corte ha richiamato il contenuto specifico dei dialoghi oggetto delle varie intercettazioni, ricostruendo vari episodi della vicenda criminosa a cui il ZI ha partecipato. A seguito di un percorso argomentativo privo di smagliature e di vizi logico giuridici, la Corte correttamente ha concluso osservando che: il contenuto chiaro ed univoco delle numerose intercettazioni, ambientali e telefoniche, nel corso delle quali gli interlocutori, specie in quelle tra presenti, parlano liberamente senza dover ricorrere a cautele, consente di ritenere sussistente il pieno coinvolgimento dell'imputato nelle attività delittuose del clan ed il rapporto fiduciario di cui gode con i vertici del gruppo, con particolare riferimento alla attività di spaccio. Orbene, da quanto evidenziato, ed in particolare dalle risultanze delle intercettazioni telefoniche, nel corso delle quali gli interlocutori utilizzavano un linguaggio criptico per indicare le richieste di alcuni clienti di acquisto di sostanza stupefacente, quali le continue richieste di "quel caffè", "mezzo caffè", "mezzo amaro" atteso che le espressioni anzidette quali "quel caffè”, "mezzo caffè", non hanno un loro prorprio senso logico neppure con un presunto e solo labialmente dedotto commercio di caffè da parte dell'imputato, nonché dalla certa identificazione del ZI, emerge, senza possibilità di equivoco, la penale responsabilità dello stesso in ordine al reato associativo finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti, atteso che 535 лди 5 proprio dal contenuto delle conversazioni emerge chiaramente come lo stesso fosse consapevole del fatto che SU ed UC gestivano il traffico illecito, avvalendosi anche del suo supporto nonché della collaborazione di altri soggetti ( quali TO SA, IC TO, RD OV, OL OV, GR IE UD, SA RC, CI VA AS,) con i quali il ZI era costantente in contatto per coordinarsi nella attività di spaccio della droga>> La Corte ha preso in considerazione, altresì, le principali obiezioni della difesa e le ha respinte, osservando che: a fronte della mole e della inequivocità delle Del tutto inverosimili appaiono le labiali affermazioni della difesa che conversazioni richiamate- deduceva la insusistenza della prova di alcuna partecipazione del RZ nel sodalizio criminoso de quo, atteso che proprio dal contenuto chiaro ed inequívoco delle intercettazioni si evince non solo la piena intraneità del RZ nel sodalizio criminoso de qua ma a maggior ragione la certa identificazione dell'imputato nel ET oggetto della su richiamata spedizione punitiva. In particolare, la difesa dell'imputato cercava di spiegare come l'imputato si sia limitato a sporadiche cessioni a terzi di stupefacenti finalizzate ad un interesse proprio del RZ medesimo e non comune. La spiegazione vuoi per il tenore delle conversazioni, vuoi per i - quantitativi oggetto di discussione (in alcune conversazioni - come evidenziato si parla addirittura di chilogrammi o di svariate centinaia di grammi), appare in realtà molto debole e, comunque, non vale ad escludere che l'imputato fosse partecipe dell'attività di narcotraffico giacché nel corso delle conversazioni in cui erano presenti anche altri interlocutori, gli stessi facevano esplicito riferimento al fatto che l'imputato riceveva la droga dal SU e che, in tale contesto, si occupava della cessione di sostanza stupefacente i cui introiti dovevano essere rendicontati al SU medesimo e poi suddivisi con i sodali.>> Non può dubitarsi, pertanto, della responsabilità del RZ per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico. Nè della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, che correttamente la Corte territoriale ha dedotto dalla continuativa collaborazione con SU RA, soggetto in posizione di rilievo nell'ambito del clan BI. Del resto questa Corte ha statuito che l'aggravante prevista dall'art. 7 D.L. n. 152 del 1991 (conv. in I. n. 203 del 36 zque 1991) può essere applicata ai concorrenti nel delitto, secondo il disposto dell'art. 59 cod. pen., anche quando essi non siano consapevoli della finalizzazione dell'azione delittuosa a vantaggio di un'associazione di stampo mafioso, ma versino in una situazione di ignoranza colpevole (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 51424 del 05/12/2013 Ud. (dep. 19/12/2013) Rv. 258581). Nel caso di specie l'ignoranza della circostanza aggravante in capo al prevenuto non è stata neppure eccepita, ma è certo che non sarebbe un'ignoranza incolpevole. 11.3 Infine è infondata anche la doglianza relativa alla mancata concessione delle attenuanti generiche. La Corte ha giustificato il diniego delle generiche richiamando la gravità dei fatti e delle vicende criminose nelle quali l'imputato è risultato immerso. In tale contesto il riferimento errato all'inserimento del prevenuto nell'associazione di stampo mafioso, è frutto di un evidente refuso, che non vizia la motivazione, avendo la Corte territoriale compiutamente argomentato sulla gravità delle condotte illecite reiterate dell'imputato. Di conseguenza il ricorso di RZ ET deve essere rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del procedimento. 12. CI VA AS 12.1 Il primo motivo di ricorso, in ordine all'acquisizione del verbale delle dichiarazioni e del manoscritto del collaboratore RD, deve essere respinto per quanto già detto in relazione all'analogo motivo sollevato dal coimputato RE ET. 12.2 Per quanto riguarda il secondo motivo, in punto di responsabilità del prevenuto per il reato di associazione per delinquere finalizzata al traffico degli stupefacenti, le censure sono infondate. Occorre considerare che la partecipazione dell'imputato all'associazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti è stata correttamente desunta dalla Corte territoriale dall'esame di numerose conversazioni ambientali registrate a bordo dell'autovettura in uso ad RE ET, nel corso delle quali gli affiliati commentavano e pianificavano il traffico della droga. In particolare la Corte etnea ha rilevato che: Il ruolo di intraneo dell'imputato si evince con certezza dalla conversazione del 27.03.2005, ore 23.52.08, progr.1471, a bordo della autovettura in uso ad RE ET, nella quale gli interlocutori, l'RE, SA RC e CI VA AS, parlano liberamente del contributo economico di ciascuno per l'acquisto di sostanza stupefante e del prezzo cui viene rivenduta la sostanza stupefacente.>> 37 гол Quindi, dopo aver esaminato ulteriori conversazioni, la Corte legittimamente conclude per la responsabilità del prevenuto in ordine al delitto associativo, atteso che proprio dal contenuto delle conversazioni si evince chiaramente come lo stesso fosse consapevole del fatto che SU RA ed UC OV gestivano il traffico illecito, avvalendosi anche del suo supporto nonché della collaborazione di altri soggetti (quali, RE ET, RD OV, ZI ET, TO SA, IC TO, GR IE UD, SA RC, OL OV, SU VA, TO SA) con i quali il CI era costantemente in contatto per coordinarsi nella distribuzione della droga. >> La Corte ha preso in considerazione, altresì, le principali obiezioni della difesa e le ha respinte, osservando che: Del tutto inverosimili - a fronte della mole e della inequivocità delle conversazioni richiamate - appaiono le "giustificazioni" fornite dalla difesa. In particolare, la difesa dell'imputato cercava di spiegare come l'imputato si sia limitato a sporadiche cessioni a terzi di stupefacenti finalizzate ad un interesse proprio del CI medesimo e non comune. - iLa spiegazione vuoi per il tenore delle conversazioni, vuoi per quantitativi oggetto di discussione (in alcune conversazioni come evidenziato si parla addirittura di chilogrammi o di svariate centinaia di - grammi), appare in realtà molto debole e, comunque, non vale ad escludere che l'imputato fosse partecipe dell'attività di narcotraffico giacché nel corso delle conversazioni in cui erano presenti anche altri interlocutori, gli stessi facevano esplicito riferimento al fatto che l'imputato riceveva la droga dal SU e che, in tale contesto, si occupava della cessione di sostanza stupefacente i cui introiti dovevano essere rendicontati al SU medesimo e poi suddivisi con i sodali. Appare parimenti smentita, proprio dal contenuto delle conversazioni intercettate, la circostanza, dedotta dalla difesa, secondo cui l'imputato avrebbe avuto rapporti soltanto con SU RA, per il rapporto di intima parentela, atteso che il CI ha avuto rapporti diretti anche con gli altri sodali, coimputati nel presente giudizio>>. Non v'è dubbio che le condotte descritte e prese in considerazione dalla Corte d'appello integrino l'ipotesi della stabile partecipazione dell'agente al sodalizio criminale e dimostrino l'esistenza della "affectio societatis". 12.3/4/5 Il terzo, il quarto ed il quinto motivo, in punto di inutilizzabilità delle intercettazioni, devono essere respinti alla luce delle 38 лут osservazioni precedentemente svolte sul tema. 12.6 Per quanto riguarda il sesto motivo in tema di aggravante ex art. 7, anche in questo caso le censure del ricorrente sono infondate. Valgono in proposito le osservazioni sviluppate al punto 10.9 con riferimento alla posizione di RE ET. 12.7 Ugualmente infondate sono le censure in merito all'aggravante dell'essere l'associazione armata. Sul punto la sentenza impugnata ha richiamato una serie di conversazioni intercettate dalle quali emerge chiaramente che gli interlocutori parlano di armi da usare o da occultare (cfr fol. 123/125). Nessun dubbio, pertanto, può sorgere sul carattere armato del sodalizio finalizzato al traffico di stupefacenti e sul fatto che il CI ne fosse pienamente consapevole. 12.8 Infine deve essere respinto anche l'ultimo motivo in punto di determinazione della pena e diniego delle generiche. La Corte territoriale, sia pur sinteticamente, ha motivato sul punto giustificando il diniego delle circostanze generiche e la conferma della pena inflitta inflitta dal giudice di prime cure, alla luce della intrinseca gravità dei fatti e della pericolosità sociale dell'agente in quanto pienamente inserito nel sodalizio criminoso. Di conseguenza il ricorso di CI VA deve essere rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del procedimento. 13. IC TO 13.1/2/3 I primi tre motivi di ricorso riguardano le eccezioni di inutilizzabilità delle intercettazioni che devono essere respinte sulla base delle osservazioni svolte sopra. 13.4 Per quanto riguarda il quarto motivo relativo alla condanna per il reato di porto di pistola di cui al capo L, le censure del ricorrente non sono fondate. La responsabilità del prevenuto si fonda sulla conversazione intercettata il 24/12/2004 alle h. 19,14 sulla utenza mobile in uso a RA RA nel corso della quale quest'ultimo chiede al IC di portargli la "tre e otto". Dal tenore delle conversazione emerge chiaramente che gli interlocutori discutono di una pistola P38. Secondo l'insegnamento di questa Corte, gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano: a) gravi, cioè consistenti e resistenti alle obiezioni e quindi attendibili e convincenti;
b) precisi e non equivoci, cioè non generici e non suscettibili di diversa interpretazione altrettanto 39 ле м verosimile;
c) concordanti, cioè non contrastanti tra loro e, più ancora, con altri dati o elementi certi (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 3882 del 04/11/2011 Ud. (dep. 31/01/2012) Rv. 251527). Nel caso di specie gli indizi circa il porto di una pistola P38 da parte dell'imputato sono decisamente gravi, inequivocabili e non contrastano con altri elementi acquisiti in atti. Anzi dalle altre intercettazioni telefoniche esaminate dalla Corte si evince la disponibilità di armi da parte del sodalizio in questione. Pertanto la conversazione telefonica intercettata in atti è da sola sufficiente a giustificare l'affermazione di responsabilità del prevenuto per il reato di porto di pistola a lui ascritto. 13.5 Quanto alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91, le censure del ricorrente devono essere respinte sulla base delle considerazioni già svolte in merito alle analoghe censure sollevate dalla difesa dei coimputati RE, RZ e CI. 13.6 Infine risultano inammissibili le censure sollevate con i motivi aggiunti con i quali viene contestata la ritenuta responsabilità del IC per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti, di cui al capo I). Secondo l'insegnamento di questa Corte, in tema di termini per l'impugnazione, la facoltà del ricorrente di presentare motivi nuovi incontra il limite del necessario riferimento ai motivi principali dei quali i motivi ulteriori devono rappresentare mero sviluppo o migliore esposizione, anche per ragioni eventualmente non evidenziate, ma sempre ricollegabili ai capi e ai punti già dedotti;
ne consegue che sono ammissibili soltanto motivi aggiunti con i quali, a fondamento del "petitum" dei motivi principali, si alleghino ragioni di carattere giuridico diverse o ulteriori, ma non anche motivi con i quali si intenda allargare l'ambito del predetto "petitum", introducendo censure non tempestivamente formalizzate entro i termini per l'impugnazione (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1417 del 11/10/2012 Ud. (dep. 11/01/2013 ) Rv. 254301). Nel caso di specie i motivi aggiunti depositati dalla difesa tendono proprio ad allargare il "petitum" contestando l'affermazione della responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 74 dpr 309/90 (di cui al capo I) che non è stata oggetto dei motivi di ricorso. Senonchè, essendosi consumato il termine per proporre l'impugnazione, le questioni dedotte con i motivi aggiunti non sono ammissibili. Di conseguenza il ricorso di IC TO deve essere rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del procedimento. 40 гум 14. RD OV 14.1 Per quanto riguarda il primo motivo in tema di inutilizzabilità del compendio intercettivo, le censure non sono fondate alla luce delle considerazioni svolte sopra in via preliminare. 14.2 Non sono fondate le censure articolate con il secondo motivo di ricorso. In punto di valore probatorio delle intercettazioni e videoregistrazioni in atti la giurisprudenza di questa Corte è granitica nel ritenere che alle conversazioni intercettate non si applica la regola di giudizio di cui all'art. 192, 3° comma, cod. proc. pen. Pertanto le informazioni che emergono dalle conversazioni captate, anche se riguardano terze persone, sono idonee ad assumere valore di prova, anche in mancanza di riscontri esterni (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13614 del 19/01/2001 Cc. (dep. 04/04/2001) Rv. 218392; Sez. 1, Sentenza n. 37695 del 11/09/2002 Cc. (dep. 08/11/2002) Rv. 222955; Sez. 1, Sentenza n. 16267 del 14/03/2003 Ud. (dep. 07/04/2003) Rv. 223989; Sez. 5, Sentenza n. 20725 del 14/03/2003 Ud. (dep. 12/05/2003) Rv. 224527; Sez. 1, Sentenza n. 1683 del 17/12/2003 Ud. (dep. 21/01/2004 ) Rv. 227128; Sez. 5, Sentenza n. 38413 del 07/02/2003 Ud. (dep. 09/10/2003) Rv. 227411; Sez. 5, Sentenza n. 603 del 14/10/2003 Cc. (dep. 13/01/2004 ) Rv. 227815; Sez. 5, Sentenza n. 25078 del 20/04/2004 Cc. (dep. 03/06/2004) Rv. 229866; Sez. 4, Sentenza n. 35860 del 28/09/2006 Cc. (dep. 26/10/2006 ) Rv. 235020; Sez. 4, Sentenza n. 35860 del 28/09/2006 Cc. (dep. 26/10/2006) Rv. 235020; Sez. 5, Sentenza n. 21878 del 26/03/2010 Ud. (dep. 08/06/2010 ) Rv. 247447; Sez. 4, Sentenza n. 31260 del 04/12/2012 Ud. (dep. 22/07/2013 ) Rv. 256739; Sez. 2, Sentenza n. 47028 del 03/10/2013 Ud. (dep. 26/11/2013) Rv. 257519). Ovviamente gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche o ambientali possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato come si è visto - qualora siano gravi, precisi e concordanti (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 3882 del 04/11/2011 Ud. (dep. 31/01/2012) Rv. 251527). Nel caso di specie gli elementi di prova a carico del RD non nascono soltanto da dichiarazioni di terzi a suo carico ma da una serie di conversazioni alle quali partecipa (oppure è presente) lo stesso RD dalle quali appare chiaro rileva la Corte d'appello - come il tenore delle conversazioni evidenzi una conoscenza ed una condivisione da parte 41 dell'odierno imputato delle dinamiche interne al clan mafioso, diretta ed incompatibile con la estraneità ad esso>>. 14.3/4 Per quanto riguarda il terzo ed il quarto motivo di ricorso con il quale il ricorrente si duole della condanna per i delitti di estorsione ai danni di AN (Capo B) e di RZ (Capo C), le censure del ricorrente sono inammissibili in quanto sollevano questioni di merito, attinenti all'intepretazione ed al significato delle conversazioni in atti, che postulano un inammissibile intervento di questa Corte in sovrapposizione argomentativa rispetto alle conclusioni legittimamente assunte dai giudici del merito, all'esito di un percorso argomentativo privo di vizi logico giuridici. In punto di diritto si è già ricordato sopra che, per quanto riguarda l'interpretazione delle conversazioni intercettate, costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 35181 del 22/05/2013 Ud. (dep. 21/08/2013) Rv. 257784). 14.5 Sono infondate le eccezioni sollevate con il quinto motivo di ricorso con il quale il ricorrente contesta la sua responsabilità per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, eccependo la mancanza di un apprezzabile contributo causale. La sentenza impugnata ha esplicitamente motivato sul contributo causale fornito dal RD all'associazione ex art. 74 DPR 309/90, osservando che invero, dall'esame del contenuto delle conversazioni intercettate all'interno della autovettura di proprietà di RE ET, nel corso delle quali gli interlocutori parlano liberamente, emerge come l'imputato era addetto alla attività di approvvigionamento e spaccio di cocaina, nonché di recupero crediti, in stretto collegamento con RE ET, CI AS e SU RA (quest'ultimo a capo del gruppetto di spacciatori paternesi)>>. Tali conclusioni sono giustificate dal richiamo specifico ad una serie di intercettazioni che appaiono particolarmente significative in proposito. Quindi la Corte ha rilevato che: dal contenuto delle conversazioni sopra riportate appare evidente che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, la cocaina da acquistare e poi acquistata dagli interlocutori a Catania serve agli stessi non già per il consumo personale bensì per lo spaccio nei confronti di terzi, più precisamente si evince che 42 где l'RE ed il RD acquistano la droga da un fornitore in grande quantità (circa 2000 euro) per conto del clan e si occupano di rivenderla ad ulteriori spacciatori che si occuperanno dello spaccio al minuto, cosicché si comprendono le reciproche raccomandazioni di stare attenti a che il SU, referente in materia di traffico, non scopra la sottrazione di parte dello stupefacente al fine di evitare che "finisce come quella", con evidente riferimento alla vicenda della spedizione punitiva verificatasi per RZ e RD. L'efficienza dell'imputato - prosegue la Corte - oltre che nella preparazione dello stupefacente, emerge anche nella gestione del pacchetto clienti affidato dal gruppo malavitoso, circostanza che si evince chiaramente dalla conversazione del 16.11.2005, ore 23.28.44, progr.5233, intercettata all'interno della autovettura in uso ad RE ET, tra questi e FA RT, nel corso della quale il FA dice che dovrebbe dare gli ultimi 5000 euro a OV OL (RD OV). Sempre in relazione alla gestione del "pacchetto clienti" da parte dell'imputato ed a quella del recupero crediti per conto della organizzazione, appare significativa la conversazione ambientale del 27.08.2004, ore 10.13, progr.000.213, intercettata all'interno della autovettura in uso ad TO SA, tra questi e l'imputato, nel corso della quale il primo ordina al RD di andare a recuperare i soldi da un soggetto che "non ne ha venduta neanche un colpo", con riferimento alla cocaína. >> La descrizione dei fatti, come riportata dalla Corte etnea, attraverso l'esame degli elementi di prova a carico del prevenuto, fra i quali rientrano anche le dichiarazioni del collaboratore di giustizia RD IP SA, rendono pienamente giustificate le conclusioni assunte dai giudici del merito in punto di responsabilità del RD per il reato associativo ex art. 74 DPR 309/90. 14.6/7 Ugualmente infondate sono le censure sollevate con il sesto ed il settimo motivo con i quali il ricorrente si duole del riconoscimento del carattere armato dell'associazione ex art. 416 bis e di quella ex art. 74 D.P.R. 309/90. La sentenza impugnata ha adeguatamente motivato sul punto, osservando che gli elementi acquisiti nel giudizio di primo grado consentono di ritenere che il sodalizio criminoso de quo aveva la disponibilità di armi. Tale conclusione si fonda su numerosi elementi di prova, fra le quali la deposizione del collaboratore LA PP e le numerose conversazioni intercettate nelle quali gli interlocutori parlano 43 гум espressamente di occultamento e di impiego di armi, a cui la Corte territoriale ha fatto specifico riferimento (cfr fol. 153/154). Nessun dubbio, poi, può sussistere quanto al coefficiente psicologico per l'imputazione della circostanza aggravante in testa al RD poiché - come osserva la Corte l'imputato medesimo parla con gli interlocutori, in diverse circostanze, di pistole, di consegnare le pistole, mostrando di avere piena consapevolezza della disponibilità da parte del sodalizio criminoso di numerose armi.>> 14.8 Ugualmente infondato è il motivo relativo alla mancata derubricazione del reato ex art. 74 DPR 309/90 in quello di cui all'art. 73. L'accertata responsabilità dell'imputato per il reato di associazione, esclude, di per sé che il fatto possa essere derubricato in singole ipotesi di spaccio. 14.9 Per quanto riguarda la mancata esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 1. 203/90, l'eccezione è infondata. valgono al riguardo le considerazioni già svolte con riferimento alla posizione di RE ET (punto 10.9). 14.10 Infine deve essere respinto anche l'ultimo motivo con il quale il ricorrente si duole del diniego delle generiche e del trattamento sanzionatorio. Contrariamente a quanto assunto dalla difesa ricorrente, la Corte ha specificamente motivato in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, richiamando le gravi modalità della condotta e la pericolosità sociale del prevenuto che si evince dalla reiterazione nel tempo della condotta illecita;
elementi particolarmente significativi ex artt. 62 bis e 133 cod. pen. che giustificano il trattamento sanzionatorio inflitto. Di conseguenza il ricorso di RD OV deve essere rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del procedimento. 15. GR IE UD 15.1 Per quanto riguarda il primo motivo, le censure in punto di inutilizzabilità delle intercettazioni sono infondate per le ragioni già esposte sopra in via preliminare. Deve essere respinto anche il motivo relativo alla mancanza del capo di imputazione per le ragioni già esposte, sempre in via preliminare. 15.2 Sono infondate le censure sollevate dal ricorrente con il secondo e quinto motivo in punto di accertamento della sua responsabilità per il reato associativo ex art. 416 bis cod. pen. Circa l'esistenza dell'associazione di stampo mafioso la Corte Etnea ha adeguatamente motivato sia in ordine alla sussistenza del clan BI (cfr fol. 54/64), sia in ordine alla partecipazione del GR, osservando che le risultanze probatorie, 44 лут costituite in prevalenza dagli esiti delle intercettazioni ambientali delle conversazioni espletate anche con l'ausilio di video riprese presso l'abitazione del coimputato BI NC che attestano gli assidui contatti tra il GR ed il BI e da cui si evince chiaramente come l'imputato, nel periodo di detenzione domiciliare del BI, fosse solito accompagnare DA NI, personalmente sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, presso l'abitazione dell'altro, consentono di ritenere la piena a partecipazione dell'imputato alla consorteria criminale denominata clan BI- DA>>. A sostegno di tale assunto la Corte richiama in modo puntuale una serie di conversazioni ambientali dalle quali emergono, in modo univoco, precisi elementi di responsabilità a carico del prevenuto. Al riguardo osserva la Corte appaiono particolarmente significative - numerose conversazioni tra l'imputato e DA NI, nel corso delle quali i due discutevano di fatti e dinamiche interne alla associazione, relative anche ai rapporti con gli altri affiliati nonché della gestione di questioni economiche. >> Circa il ruolo assunto dal RÌ nel sodalizio criminale, la Corte etnea cita una conversazione del 29.04.2005, progr.2630, fra DA NI e RÌ in cui si discute di somme di denaro in entrata, nonché della cifra di 40.000,00 euro ed osserva che proprio dalla conversazione indicata, in particolare proprio dalle affermazioni del DA che si preoccupa di precisare al GR, soggetto molto vicino al BI che riveste, addirittura, il ruolo di intermediario del BI, specie in relazione alle richieste e agli ordini da questi rivolti agli altri consociati, che anche lui è della famiglia, fedele al BI, si evince, a contrario, in maniera inequivocabile e senza che possano sorgere dubbi che il GR è pienamente inserito nella consorteria criminale de qua, addirittura con un ruolo di una certa importanza tanto da essere incaricato dal capo del clan per impartire gli ordini agli altri sodali>>. Nel caso di specie gli elementi di prova che nascono dalle intercettazioni sono rafforzati dalle dichiarazioni del collaboratore RD IP SA che ha affermato di conoscere RÌ quale partecipe del clan LA operante in Paternò, molto vicino a DA NI. Non può dubitarsi, pertanto, che nel caso di specie sia stata pienamente rispettata la regola di giudizio di cui all'art. 192, 3^ comma, cod. proc. pen. in quanto nell'accertamento della penale responsabilità dell'imputato per il reato associativo, le dichiarazioni del collaborante concorrono a delineare 45 un quadro probatorio già organicamente articolato e dotato di una sua intrinseca solidità. Di conseguenza il motivo deve essere rigettato. 15.3 Per quanto riguarda il terzo motivo (erroneamente indicato con il n.4 nel ricorso), con il quale il ricorrente si duole che la Corte territoriale, con riferimento al procedimento penale n. 3165/12, riunito in appello, abbia riconosciuto la continuazione per il reato ex art. 416 bis cod. pen. anziché riconoscere l'unicità del reato, la censura è fondata nei limiti di quanto segue. Nel procedimento principale RÌ UD IE è stato tratto a giudizio per rispondere del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. per aver fatto parte di un'associazione a delinquere di stampo mafioso che, promossa da BI NC, e diretta da DA VA, DA NI, SU RA, SU VA, UC OV, ed affiliata alla più ampia associazione mafiosa denominata "LA-Mussi di Ficurinia", si avvaleva della forza di intimidazione (...) Fatti commessi in Paternò dal maggio 2004 fino al gennaio 2006. >> Con un separato e precedente procedimento (denominato "Lampo") il RÌ era stata condannato dal Gup di Catania, con sentenza 23/11/2009 alla pena di anni quattro e mesi 8 di reclusione per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. per avere fatto parte di un'associazione mafiosa che - promossa da BI NC, diretta da DA NI - ed affiliata alla cosca "LA-Mussi di Ficurinia", si avvaleva della forza di intimidazione del vincolo associativo (..) in Paternò accertato a decorrere dal gennaio 2006, fino al 28 al marzo 2006>>. La condanna, confermata dalla Corte d'appello di Catania con sentenza 31 maggio 2011, veniva riformata dalla Corte di Cassazione, con sentenza 9/10/2012, limitatamente alla valutazione della sussistenza dell'aggravante di cui al comma 4. In sede di giudizio d'appello si procedeva alla riunione dei due procedimenti (il procedimento "Lampo" e l'attuale procedimento denominato "Baraonda") e la Corte etnea, confermata la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 4, applicava al GR la pena di un anno evidentemente in continuazione - con la pena di anni quattro inflitta dal Gup nel procedimento principale e confermata dalla Corte con la sentenza de qua. Trattando delle questioni preliminari, la Corte d'appello ha esaminato il problema della compatibilità della condanna per l'imputazione, ex art. 416 bis nel processo Lampo con la condanna ex 416 bis nel processo "Baraonda" ed ha rigettato l'eccezione di non doversi procedere, ex art. 649 46 m cod. proc. pen. (divieto di un secondo giudizio). In particolare ha escluso ogni forma di preclusione fondata sul principio generale del ne bis in idem, osservando che sussiste netta distinzione ed autonomia del tempo del commesso reato tra i diversi procedimenti. Al riguardo la Corte ha osservato che manca l'identità del fatto, atteso che nel procedimento penale, oggetto del presente giudizio la contestazione è più ampia comprendendo anche quella di cui all'art.74 D.P.R. 309/90 nonché non vi è identità degli imputati atteso che nel presente giudizio il numero di imputati è notevolmente superiore rispetto a quello iscritto al n.888/06 R.G.N.R dove gli imputati sono soltanto quattro.>> Tale motivazione è errata in diritto e palesemente illogica. E' pacifico che la preclusione connessa al principio "ne bis in idem" per identità del fatto opera quando vi sia corrispondenza storico-naturalistica nella configurazione del reato, considerato in tutti i suoi elementi costitutivi (condotta, evento, nesso causale) e con riguardo alle circostanze di tempo, di luogo e di persona (cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 26251 del 27/05/2010 Ud. (dep. 09/07/2010 ) Rv. 247849; Sez. 5, Sentenza n. 28548 del 01/07/2010 Cc. (dep. 20/07/2010) Rv. 247895; Sez. 4, Sentenza n. 4103 del 06/12/2012 Ud. (dep. 25/01/2013) Rv. 255078; Sez. 2, Sentenza n. 292 del 04/12/2013 Ud. (dep. 08/01/2014) Rv. 257992). Occore poi considerare che, nel caso di reati associativi, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la condotta criminosa cessa solo con lo scioglimento del sodalizio criminale o per effetto di condotte che denotino l'avvenuto recesso volontario che deve essere accertato caso per caso attraverso l'individuazione di una condotta esplicita, coerente ed univoca, (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 25311 del 15/03/2012 Ud. (dep. 27/06/2012) Rv. 253070; Sez. 2, Sentenza n. 8027 del 13/11/2013 Ud. (dep. 20/02/2014) Rv. 258789; Sez. 5, Sentenza n. 1703 del 24/10/2013 Ud. (dep. 16/01/2014) Rv. 258954). Nel caso di specie al RÌ nel procedimento "Baraonda" è stato contestato il reato di cui all'art. 416 bis per aver fatto parte di un'associazione a delinquere di stampo mafioso, promossa da BI NC (..) ed affiliata alla più ampia associazione mafiosa denominata "LA-Mussi di Ficurinia", in Paternò dal maggio 2004 fino al gennaio 2006; nel procedimento "Lampo" al medesimo imputato è stato contestato il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. per avere fatto parte dell'associazione mafiosa promossa da BI NC ed affiliata alla cosca LA-Mussi di 47 лет Ficurinia, in Paternò dal gennaio al marzo 2006. Dalla lettura combinata delle due contestazioni emerge che i fatti si riferiscono alla partecipazione del prevenuto al medesimo clan mafioso, promosso da BI NC ed operante in Paternò. Si tratta, pertanto, del medesimo fatto storico- naturalistico. Per escludere che si tratti di un unico reato permanente, la Corte avrebbe dovuto motivare specificamente in ordine alle cause che avrebbero determinato la cessazione della partecipazione del prevenuto alla cosca BI-LA nel gennaio 2006. Infatti soltanto in caso di accertata cessazione della partecipazione dell'imputato all'associazione mafiosa (per recesso volontario, o per scioglimeno dell'associazione, o per altre cause da specificare), sarebbe possibile ipotizzare il reato continuato rispetto alla partecipazione alla medesima associazione mafiosa, contestata con separato procedimento e relativa ad epoca immediatamente successiva. Altrimenti, in assenza di soluzione di continuità, la partecipazione del prevenuto al medesimo sodalizio mafioso, anche se contestata in tempi diversi, integra un unico reato permanente. annullata,Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere limitatamente al trattamento sanzionatorio inflitto al GR, che va commisurato alla maggior durata del reato permanente, dovendosi escludere la continuazione, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio sul punto, restando assorbite le ulteriori censure in punto di generiche e di dosimetria della pena. 16. RI CI MA 16.1 Sono infondate le censure sollevate con il primo motivo di ricorso con il quale la ricorrente si duole delle conclusioni assunte dalla Corte in punto di responsabilità penale per il reato a lei ascritto. La Corte territoriale ha tenuto presente che la RI è la convivente di SU RA, ma ha escluso l'ipotesi della mera connivenza, osservando che Le risultanze enucleabili dalle conversazioni intercettate consentono di affermare che la imputata avesse piena contezza degli affari illeciti del convivente mostrando non solo piena consapevolezza del ruolo di primo piano del SU all'interno del sodalizio criminoso bensì che la stessa abbia tenuto una condotta che non si sia limitata ad una mera connivenza con il compagno, bensì in una effettiva e concreta partecipazione alla attività associativa, coadiuvando, in particolare, SU RA nella gestione della cassa comune del clan'>. Al riguardo la Corte cita due conversazioni particolarmente significative, del 48 thello 26/9/2005 e dell'1/10/2005, relative ad una richiesta avanzata dalla moglie di ON ET, all'epoca detenuto ed altre conversazioni relative allo stesso argomento. Osserva la Corte che Appare evidente come gli interlocutori utilizzano un linguaggio criptico che allude certamente allo "stipendio", e da cui si evince che la donna ben conosce la situazione finanziaria del sodalizio e l'importo da prelevare dalla cassa comune per i sodali e le famiglie dei detenuti>>. Con riferimento a tali conversazioni la difesa ricorrente, deduce il travisamento della prova. In punto di diritto è pacifico che il vizio di "travisamento della prova" ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. Al contrario, nel caso di specie, quella che viene in discussione non è l'inesistenza della prova (ovvero un risultato di prova incontestabilmente diverso), bensì l'interpretazione delle conversazioni intercettate poiché la difesa fornisce una differente lettura del medesimo materiale probatorio utilizzato dai giudici del merito. Orbene, l'interpretazione delle conversazioni intercettate costituisce una questione di fatto che non può essere oggetto di sindacato in sede di legittimità, se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Cass. Rv. 257784). Nel caso di specie la motivazione della sentenza impugnata è priva di vizi logico giuridici e, pertanto, sfugge ad ogni censura. 16.2 Ugualmente infondato è il secondo motivo in punto di diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte, rispondendo ad una analoga richiesta avanzata con i motivi d'appello, ha adeguatamente motivato sulle ragioni che escludono la possibilità di formulare la prognosi ex art. 164 cod. pen. Di conseguenza il ricorso di RI CI MA deve essere rigettato, con condanna della ricorrente alle spese del procedimento. 17. BI NC 17.1/2 Per quanto riguarda il primo e secondo motivo di ricorso con i quali il ricorrente si duole dell'accertamento della sua responsabilità per il reato associativo, deducendo vizio di motivazione e violazione delle regole che governano la formazione della prova, le censure sono infondate. Con riferimento alla posizione del BI, la Corte territoriale ha osservato che Le risultanze processuali, in particolare gli esiti delle intercettazioni, ambientali e telefoniche, nonché le dichiarazioni dei collaboratori LA PP, NS EN e RI CA, sulla cui 49 лум valutazione di attendibilità ci si riporta integralmente a quanto ritenuto nella parte generale, consentono di ritenere che BI NC, detto NZ MA, sebbene detenuto agli arresti domiciliari per motivi di salute, per gran parte del periodo oggetto della contestazione, rivesta un ruolo apicale all'interno della organizzazione mafiosa che porta il suo nome, continuando a tenere le redini del clan presiedendo diversi incontri con esponenti di primissimo piano della associazione mafiosa LA ed agendo, di fatto, come vero e proprio promotore ed organizzatore del gruppo operante in Paternò>>. Le dichiarazioni dei collaboratori, sopra citate, hanno trovato ulteriore conferma nelle dichiarazioni rese, nel giudizio d'appello, da RD IP SA. Per di più le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia hanno trovato riscontro negli esiti delle intercettazioni ambientali e telefoniche che la Corte richiama specificamente. Pertanto la sentenza impugnata è pervenuta all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. sulla base di un percorso argomentativo, privo di vizi logico giuridici e coerente con le regole che governano la formazione della prova. Le censure sollevate dal ricorrente con l'atto d'appello non intaccano la solidità della motivazione. Di conseguenza la decisione impugnata sfugge ad ogni censura. 17.3 Anche per quanto riguarda la mancata esclusione dell'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 416 bis cod. pen., le censure del ricorrente sono destituite di fondamento in quanto dalla valutazione degli elementi di prova esaminati dai giudici del merito emerge chiaramente il ruolo apicale assunto dal BI nel sodalizio criminoso da lui stesso promosso e per il quale ha già ricevuto precedenti condanne. 17.4 Per quanto riguarda il quarto motivo, con il quale il ricorrente deduce la nullità della sentenza per mancanza del capo d'imputazione, valgono le considerazioni svolte sopra in via preliminare. 17.5 E' infondato anche il quinto motivo, in punto di condanna alle spese del provcedimento, in quanto la mera correzione di un errore materiale non incide sulla soccombenza. 17.6 Quanto all'entità della pena irrogata, le censure sono infondate in quanto la Corte d'appello ha giustificato le conclusioni assunte sul punto. Di conseguenza il ricorso di BI NC deve essere rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del procedimento. 50 лам 18. SU RA Per quanto riguarda le eccezioni di inutilizzabilità delle 18.1/2 intercettazioni, le censure sollevate dal ricorrente con il primo e secondo motivo di ricorso sono infondate alla luce delle considerazioni svolte sopra in via preliminare. 18.3 Sono infondate le censure svolte con il terzo motivo in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. La responsabilità del prevenuto per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa con ruolo apicale stata correttamente dedotta dalla Corte territoriale dall'analisi di una serie di elementi di prova che concorrono a delineare un quadro probatorio granitico. In proposito la Corte etnea ha rilevato che: Gli elementi probatori a carico dell'imputato sono costituiti innazi tutto dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia LA PP, RI CA e NS EN sulla cui valutazione in ordine al giudizio di attendibilità si rinvia interamente alla parte generale della motivazione dove se ne parla diffusamente. In particolare, il collaboratore RI CA che, quando descriveva i componenti del gruppo LA di Paternò, dichiarava di avere conosciuto e di avere avuto rapporti con SU RA, detto NC OC, narrando, nello specifico, che aveva preso contatti con lui dopo la sua scarcerazione per indurlo ad installare delle macchinette video-gioco nella zona di Paternò e successivamente per indurlo a riprendere i contatti con LA PP per conto del gruppo di Paternò. Ancora, il collaboratore NS che lo indicava con il suo soprannome (NC OC) e poi lo riconosceva in fotografia. Ulteriore elemento di prova della partecipazione dell'imputato al sodalizio criminale de qua osserva la Corte emerge da numerose intercettazioni ambientali nelle quali gli altri sodali evidenziano il ruolo preminente ricoperto dal SU all'interno del clan'>. Al riguardo la Corte richiama una serie di conversazioni intercettate, fra le quali particolarmente significative appaiono conversazioni del le settembre/ottobre 2005 fra il SU e la convivente RI CI, di cui si è detto trattando la posizione di quest'ultima. Infine la Corte rileva che un ulteriore elemento di prova a carico del prevenuto è costituito dalle dichiarazioni rese in giudizio dal collaboratore RD IP SA che confermano il ruolo di spicco che il RA aveva assunto nell'ambito del clan BI. 51 19. Le conclusioni a cui è pervenuta la Corte in ordine alla responsabilità del SU per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., pertanto, sono fondate su un percorso argomentativo privo di vizi logico giuridici e coerente con le regole che governano la formazione della prova. 18.4 E' infondato anche il quarto motivo con il quale il ricorrente si duole della condanna per il reato di estorsione aggravata in danno di AM AR SA, di cui al capo F) della rubrica. Dall'esame delle conversazioni intercettate, la Corte etnea ha concluso che SU ed TO provvedevano alla riscossione del pizzo, mentre RD IP SA era colui al quale doveva essere consegnato il denaro estorto>>. Il ricorrente si duole che la Corte non abbia tenuto conto del fatto che il RD, interrogato in proposito, abbia dichiarato di non ricordare nulla dell'accaduto. Tuttavia tale censura non è idonea a travolgere la motivazione. Infatti la circostanza che il denaro estorto fosse o meno destinato al RD non ha rilevanza ai fini dell'elemento oggettivo del reato, che si è perfezionato con la riscossione del pizzo da parte di SU e di TO, come risulta provato dagli esiti delle intercettazioni analizzate dai giudici del merito. 18.5 E' destituito di fondamento anche il quinto motivo in punto di responsabilità del prevenuto per il reato di tentata estorsione ai danni di NI UB, di cui al capo H) della rubrica. Sul punto la Corte territoriale richiama il contenuto di tre telefonate con le quali il SU si rivolge all'imprenditore UB, avanzando una richiesta di denaro ed osserva che: sulla scorta del contenuto chiaro ed univoco delle intercettazioni sopra richiamate, ritiene la Corte che appaia sussistere la responsabilità dell'imputato per il delitto di tentata estorsione aggravata in concorso, atteso che gli atti posti in essere dal SU appaiono secondo il criterio della c.d. prognosi postuma, idonei e diretti in modo non equivoco a costringere UB TO a consegnare somme imprecisate di denaro all'imputato ed al correo, UC OV, non riuscendo nel proprio intento per cause indipendenti dalla propria volontà>>. Le doglianze del ricorrente mirano a contestare l'interpretazione di tali telefonate effettuata dalla Corte territoriale e come tali non sono ammissibili in quanto le conclusioni che la Corte ha tratto dalle conversazioni esaminate è ragionevole e priva di vizi logico giuridici. 18.6 Per quanto riguarda il sesto motivo in punto di responsabilità per il reato associativo di cui all'art. 74 DPR 309/90, le censure del ricorrente 52 15- sono destituite di fondamento. In proposito la Corte territoriale ha osservato che: le risultanze processuali consentono di ritenere pienamente provata la partecipazione del SU alla associazione dedita la traffico di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina, con un ruolo di primo piano>>. In primo luogo la Corte richiama un episodio che appare indubbiamente significativo, vale a dire la partecipazione del SU alla spedizione punitiva effettuata nel 2005 a carico di RD e ZI, avendo costoro tentato di svolgere in proprio l'attività di "spaccio" di stupefacenti utilizzando gli stessi canali di approvvigionamento di cocaina di cui si serviva la consorteria criminale senza tuttavia dividere i proventi con il gruppo di appartenenza. Tale episodio, peraltro, evidenzia le connotazioni fortemente gerarchiche della struttura criminale de qua ed il ruolo direttivo svolto dal SU nella momentanea assenza del BI e del DA, all'epoca detenuti. La Corte, inoltre ha richiamato una serie di conversazioni intercettate che confermano la partecipazione del prevenuto all'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti ed il ruolo direttivo da lui svolto anche ponendo in essere azioni violente (cfr fol. 184- 187). Tali incontestabili elementi di prova risultano ulteriormente confermati dalle dichiarazioni del collaboratore RD IP SA. Pertanto correttamente la Corte conclude che: da quanto evidenziato, ed in particolare dalle risultanze delle intercettazioni ambientali e telefoniche, nel corso delle quali gli interlocutori facevano chiaramente riferimento ad una attività di spaccio di droga, talora anche mediante l'uso di un linguaggio criptico, nonché dalla certa identificazione del SU, emerge, senza possibilità di equivoco, la penale responsabilità dello stesso sia in ordine al reato associativo de quo atteso che proprio dal contenuto delle conversazioni emerge chiaramente come lo stesso gestisse, unitamente ad UC OV, il traffico illecito, avvalendosi anche della collaborazione di altri soggetti ( quali RE ET, IC TO, RD OV, OL OV, GR UD, CI VA AS, ZI ET, SA RC, TO SA, SU VA, DA NI, DA VA) con i quali l'imputato era costantemente in contatto coordinandone la distribuzione della droga e lo spaccio della stessa>>. La Corte, inoltre, ha preso in considerazione le principali obiezioni della difesa e le ha specificamente confutate, osservando che: Del tutto inverosimili a fronte della mole e della inequivocità delle conversazioni 53 гум richiamate – appaiono le "giustificazioni" fornite dalla difesa. In particolare, la difesa dell'imputato cercava di spiegare come l'imputato si sia limitato a sporadiche cessioni a terzi di stupefacenti finalizzate ad un interesse proprio del SU medesimo e non comune. La spiegazione vuoi per il tenore delle conversazioni, vuoi per i - quantitativi oggetto di discussione (in alcune conversazioni - come evidenziato si parla addirittura di chilogrammi o di svariate centinaia di - grammi), appare in realtà molto debole e, comunque, non vale ad escludere che l'imputato fosse partecipe dell'attività di narcotraffico giacché nel corso delle conversazioni in cui erano presenti anche altri interlocutori, gli stessi facevano esplicito riferimento al fatto che l'imputato gestiva il traffico della droga per conto del clan BI ed al quale dovevano poi rendere il conto delle entrate della attività di spaccio, che gestiva la cassa comune, per poi suddividerli con i sodali>>. Di conseguenza non può sussistere alcun dubbio in ordine alla responsabilità del prevenuto anche per il reato di cui all'art. 74 DPR 309/90, contestato al capo I). 18.7 Sono destituite di fondamento anche le censure sollevate dal ricorrente con riferimento alla responsabilità per il reato di detenzione e porto di armi comuni da sparo di cui al capo M). Le intercettazioni richiamate dalla Corte d'appello sono chiarissime e non abbisognano di interpretazione. Peraltro la Corte ha preso in considerazione le obiezioni sollevate dalla difesa e le ha specificamente confutate osservando che: Appare, d'altra parte, priva di rilievo la deduzione difensiva secondo cui l'imputato non avrebbe avuto a disposizione alcuna arma in quanto da altra conversazione, intercettata nell'ambito del diverso procedimento c.d. Lampo, si evincerebbe che l'imputato aveva intenzione di acquistare un'arma per poi desumerne che, nella circostanza, non ne possedeva alcuna. La circostanza appare, infatti, di per sè neutra atteso che, a fronte del contenuto chiaro ed inequivocabile delle conversazioni sopra riportate, il fatto che l'imputato, peraltro in una diversa occasione, avesse intenzione di acquistare altra arma non esclude il possesso da parte dello stesso di ben tre pistole che lo stesso soleva spesso prestare ai sodali, nella specie ad TO SA, che erano tenuti poi alla restituzione>>. Per motivi analoghi devono essere rigettate le eccezioni sollevate con il nono ed il decimo motivo relativamente al carattere armato delle due associazioni, ex art. 416 bis cod. pen. e ex art. 74 DPR 309/90, per le quali il prevenuto è stato riconosciuto colpevole. Valgono in proposito le 54 лди osservazioni già sviluppate con riferimento alla posizione di RE ET. 18.8 E' fondato, invece, l'ottavo motivo di ricorso nei limiti di quanto segue. Il ricorrente si duole che nell'ambito del presente procedimento gli è stata riconosciuta l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 416 bis cod. pen., mentre nel procedimento "Lampo" per il quale la Corte ha riconosciuto la continuazione, assieme ad altre precedenti condanne, al prevenuto viene riconosciuto un ruolo di semplice partecipe all'associazione criminosa. Al riguardo occorre richiamare le osservazioni sviluppate con riferimento alla posizione del coimputato GR. Nel procedimento principale SU RA è stato tratto a giudizio per rispondere del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. per aver fatto parte di un'associazione a delinquere di stampo mafioso che, promossa da BI NC, e diretta da DA VA, DA NI, SU RA, SU VA, UC OV, ed affiliata alla più ampia associazione mafiosa denominata "LA-Mussi di Ficurinia", si avvaleva della forza di intimidazione (...) Fatti commessi in Paternò dal maggio 2004 fino al gennaio 2006.>> Con un separato e precedente procedimento (denominato "Lampo") il SU era stato condannato dal Gup di Catania, con sentenza 23/11/2009 alla pena di anni otto di reclusione ed €.2.000,00 di multa per violazione dell'obbligo di soggiorno, tentativo di estorsione aggravata e per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. per avere fatto parte di un'associazione di tipo mafioso che promossa da BI NC, - diretta da DA NI ed affiliata alla cosca "LA-Mussi di - Ficurinia", si avvaleva della forza di intimidazione del vincolo associativo (..) in Paternò accertato a decorrere dal gennaio 2006, fino al 28 al marzo 2006>>. La condanna, confermata dalla Corte d'appello di Catania con sentenza 31 maggio 2011, veniva riformata dalla Corte di Cassazione, con sentenza 9/10/2012, limitatamente alla valutazione della sussistenza dell'aggravante di cui al comma 4 ed alla continuazione. In sede di giudizio d'appello si procedeva alla riunione dei due procedimenti (il procedimento "Lampo" e l'attuale procedimento denominato "Baraonda") e la Corte etnea, confermata la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 4 e riconosciuta la continuazione con le precedenti condanne, applicava al SU la pena di tre anni di reclusione evidentemente in continuazione con la pena di - - anni 19, mesi 7 e gg. 20 di reclusione, inflitta dal Gup nel procedimento principale e confermata in appello. 55 gre la Corte d'appello Trattando delle questioni preliminari come si è visto - ha esaminato il problema della compatibilità della condanna per l'imputazione, ex art. 416 bis nel processo Lampo con la condanna ex 416 bis nel processo "Baraonda" ed ha rigettato l'eccezione di non doversi procedere, ex art. 649 cod. proc. pen. (divieto di un secondo giudizio). In particolare ha escluso ogni forma di preclusione fondata sul principio generale del ne bis in idem, osservando che sussiste netta distinzione ed autonomia del tempo del commesso reato tra i diversi procedimenti. Al riguardo la Corte ha osservato che manca l'identità del fatto, atteso che nel procedimento penale, oggetto del presente giudizio la contestazione è più ampia comprendendo anche quella di cui all'art.74 D.P.R. 309/90 nonché non vi è identità degli imputati atteso che nel presente giudizio il numero di imputati è notevolmente superiore rispetto a quello iscritto al n.888/06 R.G.N.R dove gli imputati sono soltanto quattro.>> Tale motivazione è errata in diritto e palesemente illogica per le ragioni già esposte sopra, trattando la posizione di RÌ. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio inflitto a SU RA, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio sul punto, restando assorbite le ulteriori censure. 19. SU VA 19.1 Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso in punto di inutilizzabilità delle intercettazioni, valgono le considerazioni svolte sopra in via preliminare. 19.2/3 Con il secondo ed il terzo motivo il ricorrente si duole del riconoscimento della sua responsabilità in ordine al reato ex art. 74 DPR 309/90, deducendo l'insussistenza dei presupposti della condotta punibile per il reato associativo, che non sarebbero desumibili dalle conversazioni intercettate. Tali censure non sono fondate. La Corte territoriale ha rilevato che: gli elementi probatori acquisiti consentono di ritenere l'imputato pienamente inserito nel sodalizio criminoso dedito al traffico illecito di sostanze stupefacenti, al cui interno il fratello, SU RA, riveste una posizione apicale. In particolare, nell'ambito della associazione de qua, l'appellante è soggetto particolarmente vicino a SU RA con il quale collabora in modo continuativo con la propria condotta partecipativa, mentre l'avere anche agito per il proprio tornaconto non incide sulla finalità obiettiva 56 лут dell'atto>>. Quindi la Corte ha precisato che: all'interno della organizzazione de qua, l'imputato aveva il preciso ruolo di addetto alla attività di spaccio di cocaina in stretto collegamento con il fratello SU RA, che aveva funzioni direttive nell'ambito del sodalizio criminoso e di coordinatore del gruppo di spacciatori paternesi>>. A sostegno di questo assunto la Corte richiama una serie di conversazioni intercettate, fra le quali appare particolarmente significativa quella inter corsa fra l'imputato e la madre, IL RO, immediatamente successiva all'arresto di TO SA per detenzione di stupefacenti. Dalla conversazione si evince osserva la Corte come non solo - l'imputato si interessi alla vicende del fratello RA e dell'amico TO SA bensì come lo stesso sia direttamente coinvolto della gestione dell'attività illecita del sodalizio tant'è che tranquillizza la madre dicendole chiaramente, al fine di evitare che le perquisizioni possano pregiudicare il fratello, che ha già portato via la sostanza e la bilancia in un suo appartamento che i Carabinieri non conoscono>>. La Corte, poi, richiama altre conversazioni, fra le quali giudica significativa del pieno inserimento dell'imputato nella organizzazione criminosa de qua, ed in particolare della attività di recupero crediti derivanti dai traffici illeciti del sodalizio la conversazione del 25.08.2004, n.162, nella quale gli interlocutori, TO SA e SU VA, discutono dei numerosi crediti da riscuotere per conto di SU RA. La Corte, inoltre, richiama ed analizza ulteriori conversazioni e quindi correttamente conclude che: da quanto evidenziato, ed in particolare dalle risultanze delle intercettazioni ambientali e telefoniche, nel corso delle quali gli interlocutori facevano chiaramente riferimento ad una attività di spaccio di droga, talora anche mediante l'uso di un linguaggio criptico, nonché dalla certa identificazione del SU, emerge, senza possibilità di equivoco, la penale responsabilità dello stesso sia in ordine al reato associativo de quo atteso che proprio dal contenuto delle conversazioni emerge chiaramente come lo stesso fosse consapevole del fatto che SU RA ed UC OV gestivano il traffico illecito, avvalendosi anche del suo supporto nonché della collaborazione di altri soggetti ( quali RE ET, RD OV, OL OV, GR UD, IC TO, CI VA AS, ZI ET, SA RC, TO SA) con i quali l'imputato era costantemente in contatto per coordinarsi nella distribuzione della droga, sia in ordine a quello si spaccio>>. 57 луш Infine la Corte precisa che: ulteriori elementi di prova, a carico dell'imputato, che vanno peraltro solo ad arricchire e specificare il consistente quadro probatorio già esistente, possono trarsi dalle dichiarazioni del collaboratore RD IP SA, che affermava di conoscere SU VA, fratello di SU RA, quale partecipe del clan LA operante in Paternò>>. Peraltro la Corte ha specificamente confutato le principali obiezioni sollevate dalla difesa appellante, osservando che: del tutto inverosimili a fronte della mole e della inequivocità delle conversazioni richiamate - appaiono le "giustificazioni" fornite dalla difesa. In particolare, la difesa dell'imputato cercava di spiegare come l'imputato si sia limitato a sporadiche cessioni a terzi di stupefacenti finalizzate ad un interesse proprio del SU medesimo e non comune. La spiegazione vuoi per il tenore delle conversazioni, vuoi per i - quantitativi oggetto di discussione (in alcune conversazioni come - evidenziato si parla addirittura di chilogrammi o di svariate centinaia di - grammi), appare in realtà molto debole e, comunque, non vale ad escludere che l'imputato fosse partecipe dell'attività di narcotraffico giacché nel corso delle conversazioni in cui erano presenti anche altri interlocutori, gli stessi facevano esplicito riferimento al fatto che l'imputato riceveva la droga dal SU e che, in tale contesto, si occupava della cessione di sostanza stupefacente i cui introiti dovevano essere rendicontati al SU medesimo e poi suddivisi con i sodali. Appare parimenti smentita, proprio dal contenuto delle conversazioni intercettate prosegue la Corte la circostanza, dedotta dalla difesa, - secondo cui l'imputato avrebbe avuto rapporti soltanto con SU RA, per il rapporto di intima parentela, atteso che SU VA ha avuto rapporti diretti anche con gli altri sodali, coimputati nel presente giudizio>>. Non v'è dubbio pertanto che le conclusioni a cui è pervenuta la Corte di merito siano fondate su un percorso argomentativo privo di vizi logico- giuridici e coerente con le regole che governano la formazione della prova e con gli indirizzi giurisprudenziali di questa Corte in materia di reati associativi. 19.4 Ugualmente infondate sono le censure sollevate con il quarto motivo di ricorso in ordine alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 L. 203/91. Nel caso di specie l'aggravante in parola non è stata contestata 58 19me sotto il profilo dell'utilizzo di un metodo mafioso, bensì solo sotto il profilo di aver commesso il fatto allo scopo di favorire gli interessi economici del sodalizio mafioso denominato "BI">>. Orbene non v'è dubbio, data la compenetrazione fra l'associazione di stampo mafioso e l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, impersonate dagli stessi personaggi, fra i quali il fratello del prevenuto (SU RA, personaggio di spicco del clan BI) che l'esercizio del traffico di stupefacenti favorisse gli interessi economici della cosca BI. 19.5 Anche le censure sollevate con il quinto motivo di ricorso in punto di diniego delle attenuanti generiche e dosimetria della pena sono destituite di fondamento. La Corte territoriale ha implicitamente motivato il diniego delle attenuanti generiche richiamando la sentenza di primo grado che ha congruamente motivato in ordine alla dosimetria della pena. 19.6 Per quanto riguarda il sesto motivo in punto di nullità della sentenza per mancanza del capo di imputazione, valgono le considerazioni già svolte sopra in via preliminare. 19.7 Infine deve essere respinto siccome infondato anche il settimo motivo con il quale il ricorrente si duole del mancato riconoscimento dell'attenuante speciale del fatto di lieve entità. Nel caso di specie la Corte ha avuto modo di rilevare che i quantitativi di sostanze stupefacenti non erano affatto modesti (nelle intercettazioni si parla addirittura di chilogrammi o di svariate centinaia di grammi), pertanto non era necessaria una specifica motivazione sul mancato riconoscimento dell'attenuante speciale di cui al sesto comma dell'art. 74 DPR 309/90. Di conseguenza il ricorso di SU VA deve essere rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del procedimento. 20. TO SA 20.1 Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso in punto di inutilizzabilità delle intercettazioni, valgono le considerazioni svolte sopra in via preliminare. 20.2 Per quanto riguarda il secondo motivo di ricorso, in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 416 bis cod. proc. pen., le censure del ricorrente sono destituite di fondamento. La Corte territoriale ha dedotto la partecipazione del prevenuto all'associazione ex art. 416 bis da alcuni fatti particolarmente significativi. In primo luogo il fatto che l'TO risulta particolarmente vicino a SU RA con il quale condivideva anche la gestione del traffico degli stupefacenti, tanto da 59 лам partecipare personalmente alla spedizione punitiva organizzata dal primo ai danni di due sodali, accusati di avere contratto e non saldato debiti con la stessa organizzazione. Un ulteriore elemento indiziario si ricava dall'interessamento da parte del SU RA nella difesa legale dell'TO, arrestato per il reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/90, che trova una plausibile spiegazione nell'ottica della tutela del sodale. Infine la Corte rileva che il convolgimento dell'TO nella associazione di stampo mafioso si evince maggiormente dalla partecipazione dello stesso ai reati- fine della stessa, quali in particolare le estorsioni, nella specie alla estorsione ai danni di AM AR, contestata al capo F) della rubrica>>. Secondo l'insegnamento di questa Corte, in tema di reato associativo, la partecipazione non estemporanea dell'imputato ai reati fine che connotano il programma criminoso dell'associazione costituisce indice sintomatico dell'intraneità dell'agente al sodalizio criminoso (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 29959 del 05/06/2013 Ud. (dep. 12/07/2013) Rv. 256200). Pertanto correttamente la Corte territoriale ha trovato un elemento di conferma della partecipazione del prevenuto al sodalizio criminale nella partecipazione dello stesso ad un reato fine particolarmente qualificante, quale l'estorsione praticata ai danni di AM AR, di cui al capo F) della rubrica. 20.3 Per quanto riguarda il terzo motivo di ricorso in punto di responsabilità per l'estorsione di cui al capo F), le censure del ricorrente sono destituite di fondamento. La Corte ha richiamato alcune conversazioni intercettate sull'utenza in uso a SU RA dalle quali si evince in modo inequivocabile che allo AM, fratello dell'imprenditore che aveva vinto una gara d'appalto per la fornitura di servizi presso la base NATO di Sigonella, sono state rivolte dal SU pressanti richieste di denaro, che non hanno bisogno di essere accompagnate da minaccia alcuna, data la caratura mafiosa dei personaggi. Dall'analisi delle conversazioni la Corte osserva che appare evidente il ruolo di intermediario di TO SA, ruolo che gli viene riconosciuto sia dal SU che dalla parte offesa, AM nel corso delle conversazioni telefoniche. Infine la Corte osserva che: La presenza fisica dell'TO nell'episodio estorsivo in parola, si evidenzia, infine, nella conversazione del 29.11.200, delle ore 15.33.00, n.9295, laddove l'imputato chiama SU dal telefono dello AM ed il primo gli dice di venire subito alla società di AZ perché gli deve parlare>>. 60 192 Pertanto correttamente la Corte etnea ha ritenuto TO SA responsabile RA del delitto de quo in concorso con SU VA. Le censure del ricorrente non scalfiscono la solidità della motivazione e postulano una differente lettura degli esiti delle intercettazioni che in questa sede non è consentita. 20.4 Anche il quarto motivo di ricorso in punto di responsabilità per il reato di cui all'art. 74 DPR 309/90, deve essere rigettato in quanto destituito di fondamento. In proposito la Corte d'appello ha osservato che: Le risultanze processuali, in particolare, i contenuti delle conversazioni telefoniche ed ambientali intercettate, la reiterata attività di detenzione e spaccio svolta per conto della associazione, la posizione di rilievo in ragione dei rapporti particolarmente confidenziali con uno dei suoi capi, SU RA, la frenetica attività di recupero dei crediti maturati in ragione di tale traffico illecito, infatti, consentono di ritenere pienamente provata la partecipazione di TO SA alla associazione dedita la traffico di sostanze stupefacenti, in particolare cocaina>>. Al riguardo, la Corte ritiene particolarmente significativo del ruolo di del mole di intraneo al sodalizio criminoso de quo, da parte di TO SA, la vicenda della partecipazione di costui alla spedizione punitiva effettuata a carico dei sodali RD e RZ nel 2005, quando questi ultimi avevano tentato di svolgere in proprio l'attività di "spaccio" di stupefacenti utilizzando gli stessi canali di approvvigionamento di cocaina di cui si serviva la consorteria criminale senza tuttavia dividere i proventi con il gruppo di appartenenza. Allorchè SU RA ed UC OV vennero a conoscenza di questa infedeltà, organizzarono una vera e propria spedizione ed un pestaggio al quale partecipò anche TO SA. Osserva la Corte che: La circostanza che alla spedizione in parola partecipasse anche l'odierno imputato costituisce un sicuro indice del rapporto di particolare fiducia con il capo SU RA di cui lo stesso certamente gode>>. La Corte, quindi, richiama una serie di intercettazioni ambientali dalle quali emerge l'interessamento del prevenuto per la riscossione dei numerosi crediti dell'associazione e correttamente conclude rilevando che: dalle risultanze delle intercettazioni ambientali e telefoniche, nel corso delle quali gli interlocutori facevano chiaramente riferimento ad una attività di spaccio di droga, talora anche mediante l'uso di un linguaggio criptico, nonché dalla certa identificazione dell'TO, emerge, senza possibilità di equivoco, la penale responsabilità dello stesso 61 tom sia in ordine al reato associativo de quo atteso che proprio dal contenuto delle conversazioni emerge chiaramente come lo stesso fosse consapevole del fatto che SU RA ed UC OV gestivano il traffico illecito, avvalendosi anche del suo supporto nonché della collaborazione di altri soggetti ( quali RE ET, RD OV, OL OV, GR UD, CI VA AS, ZI ET, SA RC, IC TO) con i quali l'imputato era costantemente in contatto per coordinarsi nella distribuzione della droga, sia in ordine a quello si spaccio. Ulteriori elementi di prova, a carico dell'imputato, che vanno peraltro solo ad arricchire e specificare il consistente quadro probatorio già esistente aggiunge la Corte possono trarsi dalle dichiarazioni del collaboratore - RD IP SA, che affermava di conoscere TO SA, detto RO u vavveri, quale partecipe del clan LA operante in Paternò. Con riferimento al ruolo dell'TO, il collaboratore riferiva che l'imputato si occupava del traffico di droga, in particolare cocaina, che era uomo di fiducia di SU RA>>. La Corte, inoltre, ha preso in considerazione ed ha specificamente confutato le principali obiezioni sollevate dalla difesa dell'appellante, osservando che: < del tutto inverosimili a fronte della mole e della inequivocità delle appaiono le "giustificazioni" fornite dalla difesa.conversazioni richiamate In particolare, la difesa dell'imputato cercava di spiegare come l'imputato si sia limitato a sporadiche cessioni a terzi di stupefacenti finalizzate ad un interesse proprio dell'TO medesimo e non comune. vuoi per il tenore delle conversazioni, vuoi per i La spiegazione - quantitativi oggetto di discussione (in alcune conversazioni come evidenziato si parla addirittura di chilogrammi o di svariate centinaia di - grammi), appare in realtà molto debole e, comunque, non vale ad escludere che l'imputato fosse partecipe dell'attività di narcotraffico giacché nel corso delle conversazioni in cui erano presenti anche altri interlocutori, gli stessi facevano esplicito riferimento al fatto che l'imputato riceveva la droga dal SU e che, in tale contesto, si occupava della cessione di sostanza stupefacente i cui introiti dovevano essere rendicontati al SU medesimo e poi suddivisi con i sodali. Appare parimenti smentita, proprio dal contenuto delle conversazioni intercettate, la circostanza, dedotta dalla difesa, secondo cui l'imputato avrebbe avuto rapporti soltanto con SU RA, per pregressa 62 19. 62 amicizia, atteso che TO SA ha avuto rapporti diretti anche con gli altri sodali, coimputati nel presente giudizio>>. In definitiva le conclusioni a cui è pervenuta la Corte territoriale in punto di responsabilità del prevenuto per il reato di cui all'art. 74 DPR 309/90, sono fondate su un percorso argomentativo privo di vizi logico-giuridici e coerente con le regole che governano la formazione della prova, pertanto sfuggono ad ogni censura. 20.5 Non è fondato il quinto motivo con il quale il ricorrente si duole del riconoscimento dell'aggravante dell'essere l'associazione armata, sia in riferimento all'art. 416 bis cod. pen., sia in riferimento all'art. 74 DPR 309/90. Al riguardo occorre rilevare che non può dubitarsi del carattere armato delle due associazioni, alla luce dei numerosi elementi di prova, di cui si è già detto (in particolare con riferimento alla posizione di RE ET). Nessun dubbio può poi sussistere, quanto al coefficiente psicologico, per l'imputazione della circostanza aggravante in testa ad TO SA, dal momento che costui, che, come risulta dalla conversazione 20/08/2004 n. 044, deteneva una pistola di calibro imprecisato per la quale è stato condannato (capo N), per la sua vicinanza a SU RA, non poteva ignorare che l'associazione disponesse di armi. 20.6 Infine sono infondate le ulteriori censure in punto di applicazione dell'aggravante ex art. 7 L. 203/91 con riferimento al reato di estorsione in danno di AM AR ed al reato ex art. 74 DPR 309/90. Quanto al primo reato per il quale TO SA concorre con SU RA, personaggio di spicco delle due associazioni criminali, non può essere revocato in dubbio, date le modalità dell'azione, quali descritte dai giudici del merito, e la caratura mafiosa dei protagonisti, che l'estorsione sia stata realizzata avvalendosi delle condizioni di assoggettamento ed omertà derivanti dall'essere essi indagati affiliati al sodalizio mafioso denominato "BI" ed al fine di agevolare la suddetta organizzazione mafiosa. Quanto al reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, non è possibile dubitare della ricorrenza dell'aggravante di cui all'art. 7, contestata sotto il profilo dell'agevolazione del sodalizio mafioso denominato "BI", in virtù della continuativa collaborazione del prevenuto con SU RA, soggetto in posizione di rilievo nell'ambito del clan "BI". Al riguardo correttamente la Corte d'appello ha rilevato che il traffico di stupefacenti appare pienamente inserirsi nell'ambito delle attività illecite da cui l'associazione mafiosa 63 гум traeva i suoi proventi. Di conseguenza il ricorso di TO SA deve essere rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del procedimento. 21. DA NI 21.1 Per quanto riguarda il primo motivo di ricorso in punto di inutilizzabilità delle intercettazioni, valgono le considerazioni svolte sopra in via preliminare. Lo stesso per quanto riguarda il quinto motivo in punto di nullità della sentenza per mancanza del capo di imputazione. 21.2/3 Per quanto riguarda il secondo e terzo motivo in punto di responsabilità per i due delitti associativi contestati al capo A) ed al capo I), le censure del ricorrente sono destituite di fondamento. Quanto al reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., la Corte territoriale ha rilevato che: le risultanze processuali, in particolar modo gli esiti delle intercettazioni e le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia RI CA, NS EN e LA PP, consentono di ritenere che DA NI, conosciuto con il soprannome di "Ninu u biondu”, non solo è pienamente inserito nel sodalizio criminoso denominato clan BI-DA, bensì che lo steso rivesta un ruolo apicale all'interno del gruppo, addirittura di luogotenente di BI NC già dopo la sottoposizione di quest'ultimo al regime della detenzione domiciliare>>. Dopo aver riportato le dichiarazioni dei collaboratori, la Corte richiama una serie di conversazioni dalle quali si evince il ruolo del DA di "responsabile" del gruppo di Paternò all'interno del sodalizio criminoso de que ed emergono gli assidui contatti del DA con GR IE UD e BI NC. In questo contesto, osserva la Corte: Particolarmente significativa in ordine alla natura dei rapporti tra l'imputato ed il BI appare la conversazione del 24.12.2005, ore 18.03, progr.2615, nel corso della quale, presenti BI, DA NI e GR UD, gli interlocutori discutevano della situazione di alcuni esponenti del gruppo, in quel momento detenuti nonché di somme di denaro che avrebbero dovuto riscuotere da persone non specificamente indicate (..) Alla fine della conversazione, il DA faceva un significativo accenno ad alcune armi nella loro disponibilità>>. Quindi la Corte richiama numerose conversazioni tra GR IE UD e DA NI, nel corso delle quali i due discutevano di fatti e dinamiche interne alla associazione, relative anche ai rapporti con gli altri affiliati nonché della gestione di questioni economiche. Dopo aver specificamente esaminato la numerose conversazioni intercettate, 5 64 4 zque correttamente la Corte conclude che: non appaiono sussistere dubbi non solo del pieno inserimento dell'odierno imputato nella consorteria criminale de qua, ma addirittura del ruolo apicale dello stesso, addirittura di intermediario del BI, specie in relazione alle richieste e agli ordini da questi rivolti agli altri consociati>>. Le conclusioni della Corte sono fondate su un percorso argomentativo privo di vizi logico-giuridici e coerente con le regole che governano la formazione della prova, pertanto sfuggono ad ogni censura. Le stesse considerazioni valgono in ordine all'accertamento della penale responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 74 DPR 309/90. Anche in questo caso, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia RI CA e LA PP, trovano formidabili elementi di riscontro nelle conversazioni intercettate che la Corte richiama, analizzandole specificamente. La Corte, inoltre, ha preso in considerazione le principali obiezioni sollevate dall'appellante e le ha respinte, confutandole esplicitamente. Di conseguenza nessuna censura può essere mossa alla sentenza impugnata in ordine all'accertata responsabilità di DA NI per i reati di associazione a lui contestati ai capi A) e I). 21.4 E' fondato quarto motivo di ricorso, nei limiti di quanto segue. Occorre considerare che nel procedimento principale DA NI è stato tratto a giudizio per rispondere del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. per aver fatto parte di un'associazione a delinquere di stampo mafioso che, promossa da BI NC, e diretta da DA VA, DA NI, SU RA, SU VA, UC OV, ed affiliata alla più ampia associazione mafiosa denominata "LA-Mussi di Ficurinia", si avvaleva della forza di intimidazione (...) Fatti commessi in Paternò dal maggio 2004 fino al gennaio 2006.>> Con un separato e precedente procedimento (denominato "Lampo") DA NI era stata condannato dal Gup di Catania, con sentenza 23/11/2009 alla pena di anni dodici di reclusione per violazione dell'obbligo di soggiorno e per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. per avere fatto parte di un'associazione mafiosa che promossa da BI NC, - diretta da DA NI ed affiliata alla cosca "LA-Mussi di - Ficurinia", si avvaleva della forza di intimidazione del vincolo associativo (..) in Paternò accertato a decorrere dal gennaio 2006, fino al 28 al marzo 2006>>. La condanna, confermata dalla Corte d'appello di Catania con 65 лум sentenza 31 maggio 2011, veniva riformata dalla Corte di Cassazione, con sentenza 9/10/2012, limitatamente alla continuazione (con fatti analoghi oggetto di precedente condanna) ed alla valutazione della sussistenza dell'aggravante di cui al comma 4. In sede di giudizio d'appello si procedeva alla riunione dei due procedimenti (il procedimento "Lampo" e l'attuale procedimento denominato "Baraonda") e la Corte etnea, riconosciuta la continuazione fra la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Catania in data 6/4/1997 e la sentenza emessa dalla Corte d'appello di Catania in data 31/05/2012, e confermata la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 4, applicava al prevenuto la pena di anni quattro di reclusione - evidentemente - in continuazione con la pena di anni quattordici e mesi due di reclusione inflitta nel procedimento principale. (per mero errore materiale la trattazione della posizione di DA NI a seguito del giudizio di rinvio veniva inserita, a fol. 242), all'esito della trattazione della posizione di DA VA). Come si è già visto, trattando delle questioni preliminari, la Corte d'appello ha esaminato il problema della compatibilità della condanna per l'imputazione, ex art. 416 bis nel processo Lampo con la condanna ex 416 bis nel processo "Baraonda" ed ha rigettato l'eccezione di non doversi procedere, ex art. 649 cod. proc. pen. In particolare ha escluso ogni forma di preclusione fondata sul principio generale del ne bis in idem, osservando che sussiste netta distinzione ed autonomia del tempo del commesso reato tra i diversi procedimenti. Al riguardo la Corte ha osservato che manca l'identità del fatto, atteso che nel procedimento penale, oggetto del presente giudizio la contestazione è più ampia comprendendo anche quella di cui all'art.74 D.P.R. 309/90 nonché non vi è identità degli imputati atteso che nel presente giudizio il numero di imputati è notevolmente superiore rispetto a quello iscritto al n.888/06 R.G.N.R dove gli imputati sono soltanto quattro. >> Tale motivazione è errata in diritto e palesemente illogica per le ragioni esposte sopra, trattando la posizione di GR IE UD. Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata, limitatamente al trattamento sanzionatorio inflitto a DA NI, con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio sul punto, restando assorbite le ulteriori censure in punto di generiche e di dosimetria della pena. 22. DA VA 66 лягт 9 9 22.1/2 Entrambi i motivi di ricorso sollevati da DA VA (nullità della sentenza per mancanza del capo d'imputazione e inutilizzabilità delle intercettazioni) sono infondati per le ragioni esposte sopra in via preliminare. Di conseguenza il ricorso di DA VA deve essere rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del procedimento. 23. SA RC 23.1/2 Per quanto riguarda il primo ed il secondo motivo di ricorso in punto di inutilizzabilità delle intercettazioni, valgono le considerazioni svolte sopra in via preliminare. 23.3 Per quanto riguarda il terzo motivo in punto di responsabilità ex art. 74 DPR 309/90, le censure del ricorrente sono destituite di fondamento. La Corte territoriale ha fondato le proprie conclusioni sull'esame delle numerose conversazioni intercettate in atti dalle quali emerge che il SA era coinvolto in modo non occasionale nel traffico e nello spaccio di stupefacenti con il ruolo di spacciatore, ricevendo regolarmente lo "stipendio". - che gli indizi raccolti nel corsoOrbene non v'è dubbio come si è visto delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano gravi, precisi e concordanti, (Cass. Rv. 251527). Nè vi sono elementi per ritenere irragionevole l'interpretazione delle conversazioni operata dai giudici del merito. Del resto si è già ricordato che l'interpretazione delle conversazioni intercettate costituisce una questione di fatto il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità (Cass. Rv 257784). Le conclusioni della Corte etnea in punto di responsabilità del prevenuto per il delitto associativo sono fondate su un percorso argomentativo privo di vizi logico giuridici e coerente con le regole che governano la formazione della prova, pertanto sfuggono ad ogni censura. 23.4 Non è fondato il quarto motivo con il quale il ricorrente contesta l'aggravante del carattere armato della consorteria. Quanto alla disponibilità di armi in capo all'associazione, le numerose emergenze processuali non lasciano spazio ad alcun dubbio e la Corte etnea ha adeguatamente motivato sul punto. Quanto al coefficiente psicologico, per l'imputazione della circostanza aggravante in testa al SA, non può dubitarsi della consapevolezza da parte di costui del carattere armato dell'associazione dal momento che dalle conversazioni intercettate appare spesso da parte dei 67 suoi sodali il riferimento all'uso o all'occultamento di pistole. 23.5 Infine è infondato anche il quinto motivo di ricorso in punto di sussistenza dell'aggravante ex art. 7 L. 203/91. Tale aggravante, che è stata contestata sotto il profilo dell'agevolazione del sodalizio mafioso denominato "BI", è stata correttamente applicata dalla Corte d'appello in quanto traffico di stupefacenti appare pienamente inserirsi nell'ambito delle attività illecite da cui l'associazione mafiosa traeva i suoi proventi. Di conseguenza il ricorso di SA RC deve essere rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del procedimento. 24. OL OV 24.1/2 Per quanto riguarda le censure sollevate con il primo e secondo motivo di ricorso in punto di inutilizzabilità delle intercettazioni, valgono le considerazioni sviluppate sopra in via preliminare. 24.3 Per quanto riguarda il terzo motivo in punto di responsabilità ex art. 74 DPR 309/90, le censure del ricorrente sono destituite di fondamento. La Corte territoriale ha fondato le proprie conclusioni sull'esame delie numerose conversazioni intercettate in atti dalle quali emerge che OL OV era pienamente inserito nell'organizzazione dedita al traffico illecito di sostanze stupefacenti svolgendo funzioni di spacciatore di cocaina in stretto collegamento con SU RA e di addetto al recupero crediti relativi a tale attività. Osserva al riguardo la Corte che: I] coinvolgimento nelle attività di traffico di stupefacenti emerge da numerose conversazioni, nelle quali egli stesso od altri interlocutori fanno espresso riferimento al traffico di stupefacenti ed ai relativi importi e dalle quali si evince che i singoli episodi di cessione si svolgono per conto della struttura associativa per cui l'imputato come pure gli altri sodali non gode di alcuna autonomia sia in ordine alla gestione dell'attività che in ordine alla possibilità di fare credito agli acquirenti senza la necessaria preventiva autorizzazione dei capi>>. Quindi la Corte procede all'esame specifico delle singole e più rilevanti conversazioni intercettate dalle quali emergono elementi significativi in ordine alla partecipazione dello OL all'attività di spaccio e recupero crediti. Orbene non v'è dubbio come si è visto che gli indizi raccolti nel corso delle intercettazioni telefoniche possono costituire fonte diretta di prova della colpevolezza dell'imputato e non devono necessariamente trovare riscontro in altri elementi esterni, qualora siano gravi, precisi e concordanti, (Cass. Rv. 251527). Nè vi sono elementi per ritenere irragionevole 88 68 0 l'interpretazione delle conversazioni operata dai giudici del merito. Del resto si è già ricordato che l'interpretazione delle conversazioni intercettate costituisce una questione di fatto il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità (Cass. Rv 257784). Nella fattispecie le conclusioni della Corte etnea in punto di responsabilità del prevenuto per il delitto associativo sono fondate su un percorso argomentativo privo di vizi logico giuridici e coerente con le regole che governano la formazione della prova, pertanto sfuggono ad ogni censura. 24.4 Ugualmente infondate sono le censure sollevate con l'ultimo motivo con cui il ricorrente contesta la sussistenza delle aggravanti di cui al 3° e 4° comma dell'art. 74 DPR 309/90. Quanto alla sussistenza dell'aggravante dell'essere l'associazione armata, valgono le considerazioni svolte nell'esame della posizione degli altri coimputati. Quanto all'aggravante di aver fatto parte di un'associazione di cui alcuni dei partecipi sono dediti all'uso di sostanze stupefacenti, è pacifico che, in materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, al fine della configurabilità dell'aggravante di cui al terzo comma dell'art. 74 d.P.R. n.309 del 1990, è sufficiente che i partecipanti all'associazione facciano uso di sostanze stupefacenti con continuità, non richiedendosi, invece, un elevato grado di dipendenza dalle medesime (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 16239 del 27/02/2013 Ud. (dep. 09/04/2013) Rv. 256251). Nel caso di specie dalle conversazioni intercettate emerge che numerosi sodali, fra cui lo stesso ricorrente, facevano uso personale di sostanze stupefacenti. Di conseguenza il ricorso di OL OV deve essere rigettato con la condanna del ricorrente alle spese del procedimento.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di GR IE UD, SU RA e DA NI, limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Catania per nuovo giudizio sul punto;
rigetta nel resto i ricorsi dei medesimi imputati. Rigetta i ricorsi di RE ET, ZI ET, CI VA AS, IC TO, RD OV, RI CI MA, BI NC, SU VA, TO SA, DA VA, SA RC e OL OV, che condanna al pagamento delle spese processuali. 69 лу Così deciso, il 4 luglio 2014 Il Consigliere estensore (dr. Domenico Gallo)F.Domenic Fello Il Presidente (dr. Secondo Libero Carmenini) решений DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL -7 OTT 2014 IL CANCELIJERE E R E Claudia Planelli U T A O Z E N I 80 1 70 0