Sentenza 19 giugno 2018
Massime • 2
Integra un'ipotesi di concorso nel reato di porto illegale d'arma la condotta di chi dia in prestito un fucile da caccia, avendo consapevolezza del fatto che il ricevente è privo della prescritta licenza.
Il porto, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di un'arma comune da sparo da parte di persona munita di licenza di caccia scaduta integra il delitto previsto dall'art 14, comma 1, della legge 14 ottobre 1974, n. 497, in relazione all'art 12 della stessa legge. (Conf. n. 1/82, Rv. 152169-01; n. 13493/80, Rv. 147097-01)
Commentario • 1
- 1. Il concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.): una breve casistica giurisprudenzialeDi Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 30 agosto 2021
Scopo di questo scritto è quello di procedere ad una disamina di come in sede giurisprudenziale, sia di legittimità, che di merito, sono ravvisate ipotesi di concorso di persone nel reato, secondo quanto previsto dall'art. 110 cod. pen.. Per tale scopo, verrà fatta prima una sintetica analisi di cosa prevede questo articolo, per poi richiamare siffatti casi, in primo luogo in relazione ai reati stabiliti dal codice penale e, in secondo luogo, a proposito degli illeciti penali contemplati nelle leggi speciali. Indice L'art. 110 c.p.: cosa prevede questa norma giuridica e come deve essere interpretata Le ipotesi di concorso per i reati previsti nel codice penale Le ipotesi di concorso per …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/06/2018, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2018 |
Testo completo
01664-1 9 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Udienza pubblica del 19/06/2018 Sentenza n. 8/14/2018 Registro generale n. 49948/2017 Composta dai Consiglieri: Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Presidente Dott. FRANCESCO MARIA SILVIO BONITO Consigliere Dott. ROSA ANNA SARACENO Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI Consigliere Dott. ALDO ESPOSITO Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: 1) TE AL, n. il 20/03/1943; 2) GH IE, n. il 17/01/1964; 3) DE SS LO, n. il 29/04/1960; avverso la sentenza n. 2677/2013 della Corte di appello di Catanzaro del 08/05/2017; visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Aldo Esposito;
K udite le conclusioni del Procuratore generale, in persona del dott. Luca Tampieri, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
udito per i ricorrenti l'avv. Giorgio Zannelli che ha chiesto l'accoglimento dei ri- corsi. 2 RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza del 24/09/2013, emessa all'esito di giudizio ab- breviato, con cui EF RI, TT GO e De OS RL erano condannati alla pena di mesi otto di reclusione ed euro duemila di multa ciascuno per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 4 e 7 L. n. 895 del 1967 (capo A porto e detenzione illegale di due fucili e di quattrocentoventicinque cartucce in Bisignano il - 07/11/2012). In ordine alla ricostruzione della vicenda criminosa, il 07/11/2012 il personale di una pattuglia della Polizia di Cosenza notava tre soggetti, mentre esercitavano l'atti- vità di caccia nei pressi della località Frassia del Comune di Bisignano. Dopo averli osservati e fotografati, i militari fermavano dapprima De OS, a bordo di una auto Fiat Panda, all'interno della quale era rinvenuta e sequestrata una busta contenente vari volatili abbattuti. In un secondo momento, sul luogo della caccia, erano fermati EF e TT. Successivamente, presso l'azienda agrituristica, luogo di alloggio dei tre imputati, il gestore dell'azienda indicava un pozzetto messo a disposizione di EF e ME ghetti, dove erano depositati gli uccelli abbattuti, appartenenti a specie protette. Si procedeva, quindi, al sequestro di armi e cartucce. EF aveva consentito l'uso del fucile cal. 12 di sua proprietà a TT. La Corte di appello ha affermato la responsabilità di De OS, per aver portato di su propietar l'arma in luogo pubblico, sebbene sprovvisto di licenza (perché scaduta e non rinno- det vata quella di cui era titolare), e per il rinvenimento presso l'azienda di un fucile cal. 12 modello Beretta, a lui appartenente. Con riferimento alla responsabilità di TT e di EF, la Corte territoriale 1440 ha osservato che proprio quest'ultimo aveva concesso il fucile a TT, sebbene sprovvisto di licenza e che, come desumibile dalle foto e dal cospicuo numero di armi sequestrate, entrambi non il solo EF come sostenuto dalla difesa - avevano adoperato l'arma per cacciare. La Corte territoriale ha escluso l'applicabilità alla fattispecie della scriminante di cui all'art. 22 L. n. 110 del 1975, non essendo prevista una deroga alla denunzia di detenzione di cui all'art. 38 T.U.L.P.S. e dovendo avvenire la locazione dell'arma in favore di un soggetto con regolare porto d'armi. Kr 2. EF, TT e De OS, a mezzo del comune difensore, mediante unico atto, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo un unico motivo di impugnazione, per violazione di legge e vizio di motivazione. 3 2.1. In ordine ai reati contestati a De OS, si deduce che non sussistevano gli estremi del reato contestato di porto d'arma in luogo pubblico sotto un duplice profilo: a) il rinvenimento del suo fucile solo al momento della perquisizione presso l'al- loggio dei tre imputati, perché era stato precedentemente fermato dalle forze dell'or- dine a bordo di un'auto Fiat Panda solo in possesso della fauna abbattuta, mentre, solo all'esito del controllo del capanno dove si trovavano EF e TT, erano state trovate le cartucce e il fucile di EF;
b) la presenza di un soggetto munito di regolare porto d'arma (EF) rendeva leciti la detenzione e il porto del fucile intestato a De OS.
2.2. Con riferimento alla posizione di EF e ET, si rileva che non si fro comprendevano le ragioni della mancata applicazione della scriminante di cui all'art. 22 L. n. 110 del 1975, non essendo punibile il comodato d'arma a fini venatori. Il comodatario non poteva che essere una persona sprovvista del porto d'armi. Appariva errato il riferimento a una presunta violazione degli obblighi di cui all'art. 38 T.U.L.P.S., perché tale disposizione non era invocabile in relazione alla precaria cessione di un'arma, avvenuta durante una battuta di caccia. CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono infondati.
1. Con riferimento al primo motivo di ricorso e alle condotte criminose contestate a De OS, va osservato che, come evincibile dalla coerente e lineare esposizione del quadro probatorio operata dal Tribunale di Cosenza, richiamato dalla sentenza di ap- pello, il personale di P.G. aveva osservato e fotografato tutti e tre gli imputati, mentre svolgevano attività venatoria, compreso il medesimo De OS. Al riguardo, va osservato che il porto illegale di arma comune da sparo da parte di persona munita di licenza di caccia scaduta per decorso del termine di validità previsto dalla legge ipotesi alla quale è assimilabile anche quella derivante dalla revoca della licenza da parte della autorità - si risolve in una vera e propria mancanza della licenza, sì che il reato configurabile è il delitto, di cui all'articolo 14 della legge n. 497 del 1974, comma primo, in relazione all'art. 12 della stessa legge (Sez. 1, n. 1 del 08/01/1982, Chiurco, Rv. 152169). Le censure sviluppate sul punto da De OS sono esclusivamente in fatto e ope- rano una ricostruzione solo parziale e frammentaria della vicenda, limitata alle fasi successive alla attività di caccia. Ne consegue che il primo motivo di ricorso è infondato. 4 2. E' infondato altresì il secondo motivo di ricorso, con cui TT e EF deducono la violazione dell'art. 22 della legge n. 110 del 1975 per la mancata con- cessione della scriminante prevista da tale disposizione. L'art. 22 L. n. 110 del 1975, infatti, attiene esclusivamente alla liceità del trasfe- rimento di armi da una persona ad un'altra che è consentita solo a determinate con- dizioni espressamente previste dalla norma. Tale disposizione non prevede nessuna deroga all'obbligo della denuncia di deten- zione imposto dall'art. 38 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, che riguarda la detenzione delle armi e munizioni, prescindendo dal titolo e dalla durata della detenzione mede- sima (Sez. 4, n. 7292 del 20/01/2006, Farinella, Rv. 233411). Anche se il comodato fosse lecito, la detenzione dell'arma andrebbe denunciata poiché tale obbligo prescinde dalla sua illiceità (Sez. 4, n. 7292 del 20/01/2006, Fa- rinella, Rv. 233411, non massimata sul punto;
Sez. 1, 02/03/1991, dep. 1992, non massimata). Il comodato e la locazione di armi, laddove consentiti a norma dell'art. 22 I. n. 110 del 1975, costituiscono il legittimo titolo per la detenzione, sicché diversamente entra in gioco l'art. 2 .895 del 1967, detenzione che, a sua volta, deve essere puntualmente denunciata all'autorità di pubblica sicurezza (Sez. 1, n. 20186 del 16/01/2018, Barranca, Rv. 273124). Il porto delle armi è regolato in modo ancora più stringente, giacché al legittimo detentore di un'arma è vietato portarla fuori dalla propria abitazione, salvo che sia in possesso della specifica licenza o rientri in quelle categorie che sono autorizzate ex lege al porto delle armi da fuoco (si veda, ad esempio, quanto previsto dall'art. 73 del Regolamento del T.U.L.P.S.). Risulta, infatti, di palmare evidenza la differenza tra il negozio giuridico di loca- zione o comodato, legittimante il trasferimento della detenzione dell'arma, e il porto dell'arma, trattandosi di una situazione di fatto caratterizzata dalla pronta disponibi- lità per un uso quasi immediato (Sez. 4, n. 23702 del 16/05/2013, Sanna, Rv. 256205). Indipendentemente dalla eventuale legittimità della locazione o comodato di un'arma di cui all'art. 22, comma secondo, legge n. 110 del 1975, laddove sussistente la doppia condizione ivi prevista, i soggetti protagonisti del negozio giuridico devono adempiere agli obblighi di denuncia della detenzione, mentre, in particolare, il con- duttore o comodatario resta soggetto al generale divieto di porto dell'arma, salvo che disponga della relativa licenza o di altro titolo abilitante, non potendosi ritenere tale il ridetto negozio giuridico. Ciò posto, appare evidente che EF, avendo intenzionalmente dato a ME ghetti, che sapeva privo di licenza, il fucile per portarlo a fine di caccia, risponde di concorso nel porto abusivo di cui agli artt. 4 e 7 L. n. 895 del 1967, sostituiti dagli 5 artt. 12 e 14 L. n. 497 del 1974, indipendentemente dal concorso dei reati di vendita o di cessione temporanea dell'arma di cui all'art. 22, comma secondo, legge n. 110 del 1975. Appare sufficiente riaffermare in proposito il costante orientamento di legittimità secondo quale in tema di reato di porto illegale di arma (artt. 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, sostituiti dagli artt. 12 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497), risponde a titolo di concorso nel reato colui che dia in prestito un fucile da caccia, avendo consapevolezza del fatto che chi lo riceve sia privo della prescritta licenza (Sez. 1, n. 29444 del 21/06/2001, Usai, Rv. 219583).
3. Per le ragioni che precedono, i ricorsi vanno rigettati. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali (art. 616 cod. proc. pen.).
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma il 19 giugno 2018. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Esposito Antonella Patrizia Mazzei Aldo Enh Chimorge DEPOSITATA IN CANCELLERIA 15 GEN 2019 IL CANCELLIEREPILLANG it Rigto Died byCANCELARI