Sentenza 11 maggio 2010
Massime • 1
Il ricorso all'integrazione probatoria d'ufficio, ex art. 507 cod. proc. pen., effettuato prima che sia terminata l'acquisizione delle prove costituisce una mera irregolarità procedimentale che, in mancanza di una specifica previsione, non determina alcuna sanzione di nullità o inutilizzabilità.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/05/2010, n. 26163 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26163 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GRASSI Aldo - Presidente - del 11/05/2010
Dott. FERRUA Giuliana - Consigliere - SENTENZA
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - N. 1180
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - N. 33261/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
BO EA, nato il [...];
avverso la Sentenza del Giudice di Pace di Macerata del 22.6.2009;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dr. Gian Giacomo Sandrelli;
Sentite le Requisitorie del PG. (nella persona del Cons. Dr. Carmine Stabile), che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Udito il dif. Avv. Benedetto Giuseppe, sost. processuale dell'avv. Mencarelli.
IN FATTO
EA BO ricorre avverso la sentenza del Giudice di Pace di Macerata che, in data 22.6.2009, lo ha condannato quale responsabile del delitto di lesioni personali in danno di ZI NI (lesione all'occhio causata dal getto di moneta): fatto verificatosi durante un incontro di calcio al cui esito occorsero tafferugli di opposte tifoserie.
A sostegno dell'impugnazione il BO deduce:
la nullità della sentenza che recepisce la prova (testimonianza del Carabiniere MO) assunta dal giudice ai sensi dell'art. 507 c.p.p., testimone non dedotto dal PM. e che non fu in grado di fornire serio apporto probatorio non avendo visto l'imputato scagliare la monetina;
carenza di motivazione sulla identificazione del ricorrente quale autore del lancio dell'oggetto che ferì la NI, poiché l'attestato riguarda un fatto occorso alla fine del secondo tempo, non già nella collocazione cronologica data dal MO. IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile perché versato in fatto, tendendo a fornire alla vicenda una diversa lettura delle risultanze acquisite. Innanzitutto il giudice non si ridusse alla sola considerazione del deposto MO, poiché - dalla decisione impugnata - risulta che egli esaminò anche i testimoni Giovanni VOLPE e PARASECOLI Cesare, oltre alla persona offesa che fu esaminata due volte. La dichiarazione del testimone MO conferma di avere identificato il ricorrente come l'autore di un lancio di monete, escludendo soltanto di avere assistito al ferimento della IN a seguito di questo lancio. Ma egli ha anche soggiunto che nessun altro, in quel frangente, lanciava monete, che egli stesso venne attinto da una moneta scagliata, che andava ad urtare il proprio casco di protezione. La collocazione temporale dell'episodio è convalidata sia dal teste che dalla persona offesa, divergendo esclusivamente dalla versione del prevenuto.
Sulla base di queste premesse la conclusione di condanna è logicamente argomentata e non presenta censura in termini di logica, rinvenendo anche conferma nella certificazione medica prodotta dalla vittima.
Nessuna norma preclude al giudice l'assunzione di prova ai sensi dell'art. 507 c.p.p. la cui legittimazione è parametrata soltanto all'esigenza ed al dovere del giudice di ricercare la verità sostanziale ed, inoltre, il ricorso all'integrazione probatoria di ufficio, effettuato prima che sia terminata l'acquisizione delle prove, costituisce una mera irregolarità procedimentale che, in mancanza di una specifica previsione normativa, non determina alcuna nullità o inutilizzabilità. ed anche a tal riguardo la doglianza è manifestamente infondata (cfr. Cass., sez. 6, 17 giugno 2004, De Masi, Ced Cass., rv. 229761).
Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue ai sensi dell'art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed anche al versamento della somma a favore della Cassa per le Ammende che si ritiene equo fissare in Euro 1.000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché al versamento della somma di Euro 1.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 11 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 luglio 2010