Sentenza 16 maggio 2002
Massime • 1
Il mancato deposito, contestualmente all'avviso di conclusione delle indagini preliminari, degli atti relativi alle intercettazioni telefoniche non determina l'inutilizzabilità delle stesse, allorché si tratti di intercettazioni disposte in un procedimento diverso, poiché le limitazioni temporali di cui agli art.415-bis e 416 cod. proc. pen. sono operative solo con riguardo alle indagini espletate nell'ambito dello stesso procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/05/2002, n. 30966 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30966 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 16/05/2002
1. Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - N. 660
3. Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 29529/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI IL, n. 16.06.1964;
TA TO, n. 02.04,1973;
avverso la sentenza emessa il giorno 27.03.2001 dalla Corte d'appello di Brescia;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dr. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni Palombarini, che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi.
FATTO
Con sentenza del 27.03.2001 la Corte d'appello di Brescia confermava la condanna di TI IL e DI TO alla pena di anni otto e mesi due di reclusione e L. 60.000.000 di multa loro inflitta in primo grado, in esito a giudizio abbreviato, per il delitto ex artt. 110 cp. e 73 e 80 dpr 309/90, per illecita detenzione a fine di spaccio di kg. 10,652 di cocaina, con principio attivo del 91%. Propongono ricorso i prevenuti.
Il TI deduce:
1)- che l'accertamento dell'aggravante dell'ingente quantità non può non essere rapportato all'ambito del mercato di riferimento;
2)- il diniego delle attenuanti generiche è motivato solo in modo apparente, col solo riferimento alla rilevantissima gravità del fatto.
Il DI deduce:
1)- che il mancato deposito, contestualmente all'avviso di conclusione delle indagini preliminari, di tutti gli atti di indagine, con particolare riferimento all'attività di intercettazione telefonica, che il Pubblico Ministero ha preteso di introdurre all'udienza preliminare, ha comportato, contrariamente a quanto sostenuto dalla Corte di merito, la nullità della richiesta di rinvio a giudizio ovvero la inutilizzabilità degli atti non trasmessi tempestivamente;
2)- che il materiale probatorio acquisito non consente di pervenire a un giudizio di responsabilità dell'imputato, anche a voler tener conto dei risultati delle intercettazioni, posto che il DI non ha preso parte alle trattative con il TI (fornitore della sostanza) ne' tantomeno partecipato alla fase finale dell'acquisto, risolvendosi, da un lato, le argomentazioni all'uopo svolte dalla Corte d'appello in mere congetture smentite dalla versione del testimone Volpi, precisa e attendibile, e non avendo rilievo, dall'altro, le circostanze, di cui è stata fornita congrua e lecita spiegazione, che il DI fosse presente nell'abitazione del LI e che sia stato trovato in possesso di sedici milioni presso la sua abitazione in Brescia;
3)- che l'aggravante dell'ingente quantità deve essere valutata in rapporto alle possibilità di saturazione del mercato di destinazione dello stupefacente e che, per il diniego delle attenuanti generiche è stato fatto illogico riferimento a un procedimento penale ancora "sub iudice".
DIRITTO
Il ricorso del TI è inammissibile, in quanto censura il riconoscimento dell'aggravante di ingente quantità con argomenti ormai superati dalla giurisprudenza (sul punto vedi i rilievi di cui infra a proposito dell'analogo motivo dedotto dal DI) e il diniego delle attenuanti generiche con una mera insistenza sugli elementi favorevoli di valutazione, già presi in esame nella delibazione al riguardo svolta in modo congruo e non illogico, con esito negativo per l'imputato, dalla Corte di merito. Il ricorso del DI è infondato, dovendosi rilevare:
1^)- in ordine alla doglianza basata sul mancato deposito, contestualmente all'avviso di conclusione delle indagini preliminari, degli atti relativi alle intercettazioni telefoniche, introdotti dal Pubblico Ministero all'udienza preliminare, che, trattandosi di intercettazioni disposte in altro procedimento, non possono valere i vincoli temporali di cui agli artt., 415 bis e 416 cpp. (cfr. Cass.18.11.1992, PM c. Serra), riferiti solo (come già correttamente precisato dalla Core di merito) alle indagini espletate nell'ambito dello stesso procedimento;
2^)- in ordine alle doglianze inerenti alla ricostruzione dei fatti, che le medesime si risolvono nella reiterazione di una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, già esaminata e respinta dalla Corte di merito con una motivazione logica ed esauriente, che ha fondato il giudizio di responsabilità del prevenuto sui convergenti e pregnanti elementi della intercettazione telefonica avvenuta fra il primo e il terzo giorno antecedente alla consegna, in cui il DI era indicato come uno dei destinatari finali dello stupefacente, e della sua presenza nel luogo e nel momento della pattuita consegna;
3^)- in ordine all'aggravante dell'ingente quantità e al diniego delle generiche, da un lato, che correttamente, alla stregua della più recente e ormai stabile giurisprudenza, è stato ritenuto idoneo fatto costitutivo della suddetta aggravante il consistente dato oggettivo della quantità di cocaina detenuta, pari a gr. 10652 lordi (di cui gr. 9027,865 netti), sufficiente per la sua entità a soddisfare le esigenze di un considerevole numero di tossicodipendenti: v. Cass. SS.UU. 21.06.2000, Primavera;
Cass. sent. 23.02.2000, Celoaliaj;
19.01.2000, Catania) e, dall'altro, che, ai fini del diniego delle attenuanti generiche, deve considerarsi legittimo il richiamo non solo dei precedenti penali (già per sè sufficienti nel caso di specie), ma anche di quelli giudiziari, ivi inclusi i procedimenti ancora pendenti (Cass. 05.07.1974, Morrone;
15.11.1976, Proietti;
20.11.1990, Radosavljevic;
04.01.1994, Silva). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso del TI segue la condanna del ricorrente, stante la ragione dell'inammissibilità, al pagamento della somma (stimata equa) di euro 500,00 in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 616 c.p.p., dichiara inammissibile il ricorso di TI IL e rigetta il ricorso di DI TO;
condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e il TI altresì a versare la somma di euro 500,00 alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 16 maggio 2002.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2002