Sentenza 17 ottobre 2017
Massime • 1
L'omessa comunicazione alle parti del provvedimento presidenziale di proroga del termine per il deposito della motivazione concesso ai sensi dell'art. 154, comma 4-bis, disp. att. cod. proc. pen., non costituisce causa di nullità e non incide, pertanto, sull'efficacia della conseguente ordinanza emessa dal giudice del processo di sospensione ex art. 304, comma 1, cod. proc. pen., dei termini di custodia cautelare per il tempo necessario alla redazione della sentenza.
Commentari • 4
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1. Il principio affermato Con la sentenza in commento, la Cassazione penale, Sez. III, n. 39936/2025 ha ribadito un principio ormai consolidato ma ancora oggetto di frequenti contestazioni difensive: Nel processo celebrato nei confronti di imputato dichiarato assente ex art. 420-bis c.p.p., tanto l'avviso di deposito della sentenza ex art. 548, comma 2, c.p.p., quanto la comunicazione della proroga del termine per il deposito della motivazione ex art. 154, comma 4-bis, disp. att. c.p.p., devono essere notificati al difensore e non personalmente all'imputato. L'omessa comunicazione del provvedimento di proroga non integra alcuna nullità. 2. Il caso: richiesta di restituzione nel termine …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 17/10/2017, n. 50143 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50143 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2017 |
Testo completo
50 143-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da: CAMERA DI CONSIGLIO DEL 17/10/2017 PIERCAMILLO DAVIGO Presidente - Sent. n. sez. 2154/2017 LUCIANO IMPERIALI GIOVANNA VERGA REGISTRO GENERALE STEFANO FILIPPINI N.30564/2017 Rel. Consigliere FABIO DI PISA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RA RO nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 02/03/2017 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA sentita la relazione svolta dal Consigliere FABIO DI PISA;
sentite le conclusioni del PG ANTONIO MURA che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso RITENUTO IN FATTO 1. RO TO, a mezzo difensore, ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del 02/03/2017 del Tribunale di Reggio Calabria che, in sede di appello, confermava il provvedimento del Tribunale di Locri del 27/04/2017 con il quale era stata disposta la sospensione del termini di custodia cautelare per l' ulteriore periodo di gg. 90 per il deposito della motivazione della sentenza di primo grado nei suoi confronti.
1.1. Con un unico motivo, nel richiamare i principi affermati da Cass. n. 15162/2014, il ricorrente lamenta violazione di legge in quanto non gli era stato comunicato, unitamente al provvedimento di sospensione adottato dal Tribunale, il provvedimento in data 27/04/2016, con il quale il Presidente del Tribunale aveva disposto la proroga per novanta giorni, ai sensi dell'art. 154 comma 4 bis disp. att. cod. proc. pen., del termine fissato ex art. 544, comma 3 1 te cod. proc. pen. per il deposito della motivazione della sentenza della di lui condanna pronunciata dal Tribunale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato.
2. Va premesso che le argomentazioni difensive si fondano pressocchè esclusivamente sul tenore di quanto deciso da Cass. Sez. 6, n. 15162 del 19/03/2014 - dep. 02/04/2014, Capone, Rv. 25863501) secondo la quale «Qualora i termini di durata della custodia cautelare vengano sospesi dal giudice procedente, ai sensi dell'art. 304, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., durante la pendenza dei termini per la stesura della motivazione della sentenza, l'effetto sospensivo non opera anche in relazione all'eventuale periodo di proroga di detti termini successivamente accordato su richiesta dell'estensore dal Presidente del tribunale o della - Corte d'appello ai sensi dell'art. 154, disp. att. cod. proc. pen., salvo che giudice emetta, dopo il provvedimento presidenziale, una ulteriore ordinanza di sospensione ai sensi del citato art. 304, cod. proc. pen., relativa al periodo di proroga».
2.1. Tuttavia parte ricorrente trascura di considerare, come estesamente osservato dal Tribunale di Reggio Calabria nel provvedimento oggetto di ricorso, che il principio di diritto sopra ricordato è stato pronunciato in una fattispecie processuale sostanzialmente diversa da quella oggetto dell'odierno esame, fattispecie in cui mancava del tutto l'ordinanza di sospensione dei termini di custodia cautelare.
3. Il profilo di nullità lamentato attiene esclusivamente alla mancata comunicazione del provvedimento del Presidente del Tribunale di Locri che, in data 27/04/2016, ha disposto la proroga di ulteriori novanta giorni per il deposito della sentenza nei confronti di RO TO sottoposto a misura cautelare, risultando che il Tribunale di Locri ha ritualmente portato a conoscenza dell' imputato il provvedimento di sospensione dei termini di custodia cautelare per il tempo della redazione della sentenza comprensivo dei novanta giorni prorogati ai sensi dell' art. 154 comma 4 disp. att. cod. proc. pen.
3.1. Secondo la prospettazione di parte ricorrente, in difetto di detto adempimento, la sospensione dei termini di custodia cautelare dovrebbe considerarsi senza effetto in quanto sarebbe stato leso il suo diritto al contraddittorio.
4. Va, invero, osservato che come stabilito dalla norma da ultimo citata il provvedimento di proroga del termine di non oltre 90 giorni da quello della pronuncia, è demandato, se pur su richiesta motivata del giudice che deve procedere alla redazione della motivazione, al Presidente del tribunale, per i giudizi di primo grado, al Presidente della corte di appello per i giudizi di secondo grado, il quale provvede senza che sia previsto alcun intervento delle parti 2 de interessate, con la previsione di un obbligo di comunicazione al solo Consiglio Superiore della Magistratura.
4.1. Ritiene il collegio che al di là della natura del citato provvedimento del capo dell' ufficio (amministrativa, secondo la giurisprudenza minoritaria in quanto afferente profili meramente organizzativi, vedi, in tale senso, Sez. 2, n. 14519 del 04/04/2012 dep. 17/04/2012, Giannusa, Rv. 25271001 ovvero giurisdizionale, secondo l' indirizzo prevalente e più condivisibile, in quanto avente immediat e specifici riflessi sul processo, vedi per tutte Sez. 6, n. 15162 del 19/03/2014 - dep. 02/04/2014, Capone, Rv. 25863501) dal momento che la norma in questione non prevede alcun obbligo di comunicazione alle parti, la logica conseguenza che ne discende è che non può scaturire alcuna nullità o sanzione dall' omesso avviso alle parti del provvedimento presidenziale di proroga.
4.2. Del resto è pacifico che la sospensione dei termini di custodia cautelare non discende automaticamente dall'eventuale primo provvedimento di proroga, ma necessita di un provvedimento ad hoc correlato alla proroga straordinaria dei termini per il deposito della motivazione disposta ai sensi dell'art. 154 disp. att. cod. proc. pen.
5. Né una simile interpretazione si pone in contrasto con i principi di cui all'art. 111 comma 7 Cost., contenuti anche nelle norme CEDU, per i quali in materia di provvedimenti de libertate deve sempre essere previsto il controllo delle parti, atteso che nello specifico caso, il contenuto del provvedimento del Presidente dell'ufficio sul punto viene recepito, in sostanza, in un provvedimento del giudice del processo suscettibile di controllo giurisdizionale in quanto appellabile con la previsione specifica dell'art. 304 comma 1 cod. proc. pen. che dei menzionati principi costituisce attuazione.
6. In conclusione il ricorso deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen al pagamento al pagamento delle spese processuali.
6.1. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi ai sensi dell'articolo 94, comma 1 ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato trovasi ristretto perché provveda a quanto stabilito dal comma 1 bis del citato articolo 94.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria dell' art. 94, co. 1 ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma, il 17 Ottobre 2017 DEPOSITATO IN CANCELLERIA II consigliere estensore II presidente SECONDA SEZIONE PENALE 2 NOV. 2017 Piercamillo Davigo jabioPão Digisa IL I Cancelliere CAS CANCELLIERE E R P S U E Claudia Planelli T S S N A I O Z R O C