Sentenza 19 giugno 2012
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del reato di estorsione, il carattere minaccioso della condotta e la idoneità della stessa a coartare la volontà del soggetto passivo vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive, non rendendosi necessario che si sia verificata l'effettiva intimidazione del soggetto stesso. (Nella specie la Corte ha ravvisato la idoneità della condotta ad integrare il delitto in una minaccia consistita nel riferimento all'intervento di "gente di Napoli" per la riscossione di crediti usurari non onorati).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/06/2012, n. 36698 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 36698 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2012 |
Testo completo
V 36 6 9 8/ 1 2 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Seconda sezione penale composta da -UP 19/6/2012 Antonio Esposito - Presidente - Sent. n. sez. 15641564/2012 Mirella Cervadoro Giovanna Verga R. Gen. n. 6772/2012 Sergio Beltrani - Relatore - Fabrizio Di Marzio ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da D'EA NO, nato il [...] ad [...], nata l' 11/4/1976 ad Aversa avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 13/10/2011. Letti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. S. Beltrani;
udite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. R. Aniello (il quale ha chiesto il rigetto del ricorso di D'EA NO e l'accoglimento del ricorso di D'EA RM, e conseguentemente disporsi in parte qua l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata), del difensore della parte civile costituita, avv. G. Santoro, quale sostituto processuale dell'avv. G. Esposito (che ! si è riportato alle conclusioni depositate), e del difensore degl imputati, avv. A. Pignatelli (che ha chiesto l'accoglimento del ricorso di entrambi); RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Napoli, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Nola, in data 1/12/2010, aveva dichiarato gli odierni ricorrenti colpevoli del reato di concorso in usura in danno di IC NA, ed il solo D'DR RE di più condotte di usura e tentata estorsione, in danno della predetta p.o., oltre che di usura in danno di BE RO.
2. Avverso tale sentenza, gli imputati hanno proposto (con l'ausilio del difensore) ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.: D'DR RE: I - erronea applicazione della legge penale (lamentando che erroneamente sia stata esclusa la configurabilità del delitto di truffa in luogo della tentata estorsione) e travisamento della prova in ordine alla minaccia immaginaria proveniente dalla "gente di Napoli come rivolta allo stesso ricorrente e non alla p.o., risultando il vizio manifesto dal testo del provvedimento impugnato>>; D'DR ME: I - erronea applicazione della legge penale in tema di concorso della ricorrente nella condotta usuraia posta in essere dal padre, tratta da una motivazione apparente ed assertiva risultando il vizio manifesto dal testo del provvedimento impugnato>>, e chiedendo, conclusivamente, l'annullamento della sentenza impugnata, con tutte le conseguenze di legge. All'odierna udienza pubblica, le parti presenti hanno concluso come da epigrafe, e questa Corte Suprema ha deciso come da dispositivo in atti, pubblicato mediante lettura in udienza. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO I ricorsi sono infondati e vanno, pertanto, rigettati.
1. RE D'DR lamenta l'erronea valutazione, sia in fatto che in diritto, della minaccia rivolta alla p.o., consistita nel riferimento all'evenienza dell'intervento di "gente di Napoli" per la riscossione dei crediti usurari non onorati. Sollecita in proposito, inammissibilmente, anche la rivalutazione di dichiarazioni della p.o. riportate parzialmente, e non allegate integralmente al ricorso, laddove, secondo il costante insegnamento di questa Corte Suprema, il ricorso per cassazione che denuncia il vizio di motivazione deve contenere, a pena di inammissibilità, le argomentazioni logiche e giuridiche sottese alle censure rivolte alla valutazione degli elementi probatori, e non può limitarsi ad invitare la Corte alla lettura degli atti indicati, il cui esame diretto è alla stessa precluso (Cass. pen., sez. VI, n. 29263 dell'8 luglio 2010, Cavanna ed altro, rv. 248192); si è successivamente ribadito anche che il ricorso per cassazione con cui si lamenta la mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione per l'omessa valutazione di : circostanze acquisite agli atti non può limitarsi, pena l'inammissibilità, ad addurre l'esistenza di atti processuali non esplicitamente presi in considerazione nella motivazione del provvedimento impugnato ovvero non correttamente od adeguatamente interpretati dal giudicante, ma deve, invece: a) identificare l'atto processuale cui fa riferimento;
b) individuare l'elemento fattuale o il dato probatorio che da tale atto emerge e che risulta incompatibile con la ricostruzione svolta nella sentenza;
c) dare la prova della verità dell'elemento fattuale o del dato probatorio invocato, nonchè della effettiva esistenza dell'atto processuale su cui tale prova si fonda;
d) indicare le ragioni per cui l'atto inficia e compromette, in modo decisivo, la tenuta logica e l'intera coerenza della motivazione, introducendo profili di radicale "Incompatibilità" all'interno dell'impianto argomentativo del provvedimento impugnato (Cass. pen., sez. VI, n. 45036 del 2 dicembre 2010, Damiano, rv. 249035). 3 Peraltro, dalla lettura combinata delle sentenze di primo e secondo grado (sempre consentita, ed anzi necessaria, in presenza di una doppia conforme affermazione di responsabilità) si evince che l'efficacia intimidatoria della predetta minaccia (legata al pericolo avvertito pienamente dal NA di subire le attenzioni non gradite di quegli insoddisfatti creditori, e che il D'DR usava proprio per costringere il NA alla ingiusta prestazione e non certo per indurlo in errore>>: così efficacemente la sentenza impugnata) ha : costituito oggetto di motivazione esauriente, logica, non contraddittoria, e pertanto priva di vizi rilevabili in questa sede. D'altro canto, deve ribadirsi che, in tema di estorsione, ai fini della configurabilità del reato, la connotazione di una condotta come minacciosa e la sua idoneità ad integrare l'elemento strutturale del delitto di estorsione vanno valutate in relazione a concrete circostanze oggettive (quali, nella specie, il riferimento all'intervento sopraffattore di terzi e soprattutto l'ingiustizia della pretesa), a nulla rilevando che si verifichi una effettiva intimidazione del soggetto passivo (Cass. pen., sez. VI, n. 3298 del 26 gennaio 1999, Savian, rv. 212945).
1.1. Ed anche quanto al prospettato ricorrere degli estremi della mera truffa, la qualificazione giuridica delle vicende in oggetto, cui è pervenuta la sentenza impugnata, appare assolutamente condivisibile: questa Corte Suprema ha, infatti, da tempo chiarito che integra il reato di estorsione, e non quello di truffa, la prospettazione di un male futuro per la vittima in termini di evento certo e realizzabile ad opera del soggetto agente o di altri, poiché in tal caso come nel caso di specie - la vittima é posta nella ineluttabile - alternativa di far conseguire all'agente il preteso profitto o di subire il male minacciato. (Cass. Pen., sez. II, n. 35346 del 30 giugno 2010, De Silva ed altro, rv. 248402: la S.C. ha precisato che ricorre invece il reato di truffa se é prospettato un male come possibile ed eventuale, in ogni caso non proveniente direttamente ° indirettamente dal soggetto agente, in modo che la vittima non sia coartata ma si determini alla prestazione perché tratta in errore) 4 2. Anche il ricorso di ME D'DR è infondato. Le doglianze della ricorrente si risolvono, in concreto nell'affermazione che dal testo del provvedimento impugnato non emergerebbe la prova certa, oltre ogni ragionevole dubbio, che la donna fosse consapevole delle condotte illecite poste in essere dal padre. Al contrario, dalla lettura combinata delle decisioni di primo e secondo grado emerge che la relativa affermazione di responsabilità fonda su elementi assolutamente solidi, esaurientemente logicamente e non contraddittoriamente posti in evidenza (avendo la p.o. NA dichiarato, in termini motivatamente ritenuti coerenti, attendibili e non mossi da intenti calunniatori, che la D'DR si era recata non occasionalmente, bensì - in più occasioni presso il - domicilio del dichiarante a riscuotere le somme usurarie dovute, ed era ben consapevole della causale della consegna). A riprova della sicura attendibilità di dette dichiarazioni, si è sottolineato che la stessa p.o. non ha manifestato analoga consapevolezza in relazione al marito della D'DR, che pure la accompagnava, ma non saliva mai.
3. Il rigetto totale dei ricorsi comporta, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione in solido in favore della parte civile NA IC delle spese dalla stessa sostenute in questo grado di giudizio, che si liquidano in complessivi euro duemila oltre IVA e CPA,
P.Q.M.
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione in solido in favore della parte civile NA IC delle spese dalla stessa sostenute in questo grado di giudizio che si liquidano in complessivi euro quemila oltre IVA e CPA. Così deciso in data 19 giugno 2012 DEPOSITATO IN CANCELLER Il Componente estensore Il Presidente Sergio Beitr Antonio Esposito IL 24 SET 2012 CANDEL 5 Claudia Pianelli