Sentenza 31 maggio 2007
Massime • 2
In tema di durata della custodia cautelare, ai fini della individuazione del termine di fase allorché vi sia stata sentenza di condanna, in primo o in secondo grado, occorre aver riguardo alla pena complessivamente inflitta per tutti i reati per i quali è in corso la misura della custodia cautelare, e quindi alla pena unitariamente quantificata a seguito dell'applicazione del cumulo materiale o giuridico per effetto del riconoscimento del vincolo della continuazione.
Nei procedimenti cumulativi, la sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento, quando si procede per taluno dei reati indicati nell'art. 407, comma secondo, lett. a) cod. proc. pen., opera anche nei confronti del coimputato, al quale siano contestati reati non compresi nell'elenco di cui al menzionato art. 407.
Commentario • 1
- 1. L’autopoiesi di legittimitàhttps://dirittopenaleuomo.org/ · 2 maggio 2019
Fascicolo 5/2019 Abstract. La sentenza oggetto del presente contributo affronta due questioni. La prima riguarda il raffronto tra i criteri generali per la determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari (i quali, ai sensi dell'art. 278 c.p.p., fanno riferimento alla cornice edittale prevista per ciascuna fattispecie, consumata o tentata) e quelli previsti, in particolare, per l'applicabilità della custodia cautelare in carcere (ancorati, ex art. per 275, comma 2 bis c.p.p., alla valutazione sulla pena che concretamente potrà essere irrogata) La seconda questione concerne le disposizioni di cui al medesimo art. 275, comma 2 bis c.p.p., in rapporto a quanto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 31/05/2007, n. 23381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23381 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2007 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi signori:
Dott. Torquato GEMELLI - Presidente -
Dott. Giorgio LATTANZI - Componente -
Dott. Pierluigi ONORATO - Componente -
Dott. Giuliana FERRUA - Componente -
Dott. Antonio Stefano AGRÒ - Componente -
Dott. Giovanni CANZIO - Componente -
Dott. Gennaro MARASCA - Componente -
Dott. Sergio VISCONTI - Componente -
Dott. Franco FIANDANESE - Componente -
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal difensore di KE RB
contro l'ordinanza 7 agosto 2006 del Tribunale di Genova. Udita la relazione del consigliere Antonio Stefano Agrò. Udito il P.G., nella persona del dott. Giovanni Palombarini, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, con scarcerazione del ricorrente a far termine dal 19 novembre 2006. Udito, per il KE, l'avvocato Roberto Fontana che ha ribadito le conclusioni già rassegnate.
Ritenuto in fatto
1. RB KE, dopo essere stato raggiunto da ordinanza di custodia cautelare in carcere per vari delitti, tra i quali quello di spaccio di sostanze stupefacenti e quello di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, fu condannato il 19 maggio 2005 dal Tribunale di Chiavari, all'esito del giudizio di primo grado, alla pena complessiva di 13 anni di reclusione, per i soli reati di spaccio di sostanze stupefacenti, riconosciuta la continuazione criminosa tra gli stessi. Fu invece assolto dall'imputazione di partecipazione ad un'associazione di tipo mafioso, in relazione alla quale, invece, molti suoi coimputati furono condannati, previa riqualificazione in associazione per delinquere ex art. 416 c.p.. In riferimento ai soli imputati condannati per il delitto di cui all'art. 416 c.p., il Tribunale di Chiavari dispose la sospensione dei termini di custodia cautelare carceraria per il tempo necessario alla redazione della motivazione (90 giorni); per RB KE, però, dispose il ripristino della custodia in carcere, ai sensi dell'art.307, comma 3, c.p.p..
Proposto appello da parte degli imputati e del pubblico ministero, la Corte di appello di Genova, all'udienza del 29 giugno 2006, dispose, su richiesta del procuratore generale, la sospensione dei termini di custodia cautelare per tutta la durata del processo in ragione della particolare complessità del dibattimento, e ciò riguardo anche ad RB KE.
La difesa di RB KE si oppose alla richiesta di sospensione dei termini di custodia, chiedendone il rigetto, e fece rilevare che i termini di custodia, per i reati per i quali era intervenuta condanna in primo grado, erano già decorsi. La Corte di appello respinse l'istanza difensiva con ordinanza del 17 luglio 2006, contro la quale la difesa di RB KE propose appello dinanzi al Tribunale del riesame.
2. Il Tribunale del riesame, con ordinanza del 7 agosto 2006, rilevò che il provvedimento di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare, a suo tempo adottato dal tribunale di Chiavari contestualmente alla sentenza di condanna, non riguardava la posizione di RB KE, perché costui non era stato condannato per il delitto di cui all'art. 416 c.p.. Nei confronti di RB KE, però, era stato disposto, in data 19 maggio 2005, il ripristino della custodia cautelare per il reato continuato di spaccio di sostanze stupefacenti, per il quale nella stessa data era stata pronunciata la sentenza di condanna alla pena complessiva di 13 anni di reclusione. Osservò quindi che, ai fini del calcolo relativo al termine di fase della custodia cautelare, occorreva aver riguardo alla pena complessivamente inflitta per il reato continuato, la quale, superiore a 10 anni, comportava un termine di fase non di 1 anno, ma di 1 anno e 6 mesi. Il termine non era quindi decorso alla data del 29 giugno 2006, in cui la Corte di appello aveva disposto la sospensione dei termini di custodia cautelare per la particolare complessità del dibattimento.
3. Con il ricorso per cassazione il difensore di RB KE ha dedotto l'erroneità e l'illegittimità dell'ordinanza del Tribunale di Genova in funzione di giudice del riesame.
Ha contestato l'assunto, riferito al provvedimento impugnato, della contestualità dell'ordinanza di ripristino della custodia cautelare e del provvedimento di sospensione dei termini di custodia emesso dal Tribunale di Chiavari unitamente alla sentenza di condanna;
ha affermato che, per i reati per i quali RB KE fu condannato, i termini di fase erano già scaduti nel corso del dibattimento di primo grado e che l'ordinanza di ripristino ex art. 307 c.p.p. non poteva che riferirsi a detti reati. Ha contestato ancora l'assunto, sempre addebitato al provvedimento impugnato, del riferimento della sospensione dei termini di custodia, per il periodo necessario alla redazione della motivazione della sentenza di condanna, ai reati, diversi dall'associazione per delinquere, per i quali pure era stata pronunciata condanna. Ha criticato il provvedimento impugnato, per la parte in cui, a suo dire, ha ritenuto che il provvedimento di sospensione dei termini facesse riferimento anche al provvedimento custodiale di ripristino.
Il ricorrente ha quindi dedotto che, con riguardo ai reati diversi dall'associazione per delinquere, e quindi con riguardo, tra gli altri, ai reati per i quali RB KE fu condannato, il termine iniziale di decorrenza della custodia cautelare dovesse essere individuato nel 19 maggio 2005, data dell'ordinanza di ripristino della custodia cautelare. Ha aggiunto che, in ragione della quantità di pena detentiva inflitta, non superiore a 10 anni di reclusione per ciascuna imputazione, il termine finale di fase era scaduto il 19 maggio 2006, e cioè un anno dopo l'inizio dell'esecuzione del provvedimento di ripristino.
Sul punto sostiene l'erroneità della tesi accolta dal Tribunale del riesame, secondo cui il termine di fase andrebbe commisurato sulla base della pena complessivamente irrogata per il reato continuato, per il quale è intervenuta la pronuncia di condanna, perché detta soluzione, ha osservato, fa sì che il beneficio della continuazione criminosa si atteggi irragionevolmente come fattore di dilatazione dei termini di durata della custodia cautelare.
4. Il 24 febbraio 2007 il ricorrente ha presentato memoria nella quale ha dedotto che, in ogni caso, la sospensione dei termini, disposta dalla Corte d'Appello il 29 giugno 2006 ai sensi dell'art.304 comma 2 c.p.p., non poteva riguardare la sua posizione, in quanto egli era stato condannato, solo ed esclusivamente, in relazione a tre distinte vicende di spaccio di stupefacenti, reato non compreso nelle ipotesi previste dall'art.407 comma 2 lett. a) c.p.p.. A conforto della deduzione ha indicato la sentenza di questa Corte, sez. VI 11 dicembre 2006, Koljini.
5. La VI sezione di questa Corte, con ordinanza del 14 marzo 2007, ha individuato la questione essenziale, ai fini della decisione, nella riferibilità delle disposizioni di cui all'art. 303, comma 1, lett. c), c.p.p., (che determinano i termini di custodia cautelare per la fase che ha inizio con la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado - o con la sopravvenuta esecuzione della custodia - e termina con la sentenza di condanna in grado di appello) alla pena complessiva di cui alla sentenza di condanna o, di contro, alle pene irrogate per i singoli reati della sequela di continuazione, sempre che la custodia cautelare sia applicata per ciascuno di essi.
L'ordinanza di rimessione ha osservato che alla soluzione della questione, nel caso di specie caratterizzata dal fatto che la custodia cautelare è stata applicata per tutti i reati per i quali è intervenuta condanna, non offrono un contributo ne' Sez. Un. 26 febbraio 1997, n. 1, Mammoliti, ne' Sez. VI, 22 giugno 2004, n. 31089, Gagliardi, che riguardano entrambe il diverso caso in cui il titolo di custodia si riferisca soltanto ad alcuni dei reati, per i quali v'è stata condanna. Nè, ha aggiunto l'ordinanza di rimessione, può sicuramente desumersi, come fa l'ordinanza del Tribunale del riesame di Genova oggetto di ricorso, che le indicate sentenze abbiano implicitamente enunciato il principio, secondo cui, per l'individuazione del termine di fase dopo la sentenza della condanna di primo grado, occorra far riferimento alla pena complessiva irrogata per tutti i reati oggetto del titolo di custodia cautelare.
Infatti, successivamente alla citata pronuncia delle Sezioni Unite, ha ancora rilevato l'ordinanza, si è avuto un contrasto giurisprudenziale. Alcune sentenze, e tra queste, Sez. I, 4 giugno 1999 n. 4085, De Nuzzo e Sez. II, 2 giugno 1999 n. 2771, Altavilla hanno affermato il principio secondo cui, ai fini dell'art. 303, comma 1, lett. c), c.p.p., nel caso di condanna per più reati avvinti dalla continuazione, occorre aver riguardo alle singole pene inflitte, e non a quella complessiva;
con la specificazione di Sez. II, 12 marzo 1998 n. 1826, Cucinelli, che in tal caso bisogna fare riferimento alla pena irrogata per il reato più grave. Altre sentenze, di contro, hanno affermato, e tra queste Sez. V, 25 agosto 1998 n. 4995, Coletta, che occorre aver riguardo alla sanzione irrogata in concreto, senza che sia possibile operare all'interno della pena complessivamente determinata alcuna distinzione, fatta eccezione del caso in cui, per alcuni dei reati interessati dal vincolo di continuazione, non sia applicabile o non sia stata in concreto applicata la misura della custodia cautelare. E ancora, più di recente, Sez. V, 7 maggio 2004 n. 25095, Melodia ha ritenuto che il principio enunziato da Sez. Un. 26 febbraio 1997 n. 1, Mammoliti, non si applica nel caso in cui tutti i reati della sequela di continuazione, per i quali v'è stata condanna, risultano oggetto del titolo di custodia cautelare, con la conseguenza che, in tal caso, occorre far riferimento alla pena complessiva inflitta. Le sentenze dell'orientamento per primo indicato hanno fatto leva essenzialmente sul principio del favor rei o del favor libertatis, e hanno argomentato sulla finalità dell'istituto della continuazione, che mai potrebbe avere conseguenze pregiudizievoli per l'imputato, riconoscendo così ad esso un'incidenza anche sul piano processuale. Quelle dell'opposto orientamento hanno valorizzato la diversità di parametri per l'individuazione del termine di fase, a seconda che sia, o non sia ancora, intervenuta sentenza di condanna;
nell'un caso, infatti, occorre aver riguardo alla pena irrogata con la sentenza, nell'altro, alla pena massima edittale prevista per il delitto, per cui si procede.
6. Il Primo Presidente Aggiunto assegnava il ricorso alle Sezioni Unite per l'odierna udienza. Nella quale il Procuratore Generale, circa il problema sul termine di fase, si è espresso nel senso della necessità di far riferimento alla pena complessiva inflitta. In ordine alla sospensione dei termini per la particolare complessità del giudizio, ha ritenuto che essa non riguardi i coimputati per reati diversi da quelli indicati nell'art. 407 comma 2 lett. a) c.p.p. Ha perciò concluso per la sopravvenuta inefficacia della misura a carico di RB KE, a far data dal 19 novembre 2006.
La difesa del KE ha ribadito le conclusioni già rassegnate. Considerato in diritto
1. Va premesso che il Tribunale, in aderenza alle risultanze processuali, ha correttamente individuato la decorrenza della custodia cautelare dal 19 maggio 2005, data del ripristino della misura a carico del KE, e ha affermato che la sospensione di pari data disposta per la redazione della sentenza non riguarda il ricorrente.
In tal modo la questione su cui ci si deve in primo luogo pronunziare, posto che il KE si duole della risposta positiva contenuta nel provvedimento, è quella se, al momento della ulteriore sospensione dei termini per la particolare complessità del giudizio, ordinata dalla Corte d'Appello il 29 giugno 2006, la misura cautelare a carico del KE fosse efficace e se, quindi, tale sospensione potesse valere nei suoi confronti.
Ciò in quanto il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Chiavari alla pena di 13 anni di reclusione per tre episodi di spaccio di stupefacenti uniti in continuazione, con una pena base, per il delitto ritenuto più grave, di 10 anni di reclusione e una pena di 1 anno e 6 mesi di reclusione per ciascuno dei reati satelliti. Viene così in considerazione il dubbio se, quando vi sia condanna per più reati, debba farsi riferimento alla pena complessiva inflitta, ovvero alle pene stabilite per ciascuno di essi (e in definitiva per il più grave), ai fini dell'individuazione del termine di fase di durata della custodia cautelare, ex art. 303 comma 1 lettera c) c.p.p., (ma identico quesito si pone anche per la lettera d); con la conseguenza, nella specie, che, stando all'ultima opinione, la misura a carico del KE si sarebbe estinta il 19 maggio 2006 (termine di fase di un anno, per reclusione non superiore a dieci anni), ovvero, stando alla prima, si sarebbe protratta fino al successivo 19 novembre (termine di fase di un anno e sei mesi, per reclusione superiore a dieci anni: numeri 2 o 3 del citato art. 303 comma 1 lettera c).
2. Nel caso che venga affermata la perdurante efficacia della misura (e quindi l'inesistenza di ostacoli all'operatività della sospensione sotto questo profilo), dinanzi alla deduzione che il ricorrente ha avanzato nella memoria, si pone l'ulteriore problema di stabilire se la sospensione del 29 giugno 2006, secondo quanto ritenuto dall'ordinanza impugnata, si applichi anche ai coimputati che rispondono di reati diversi da quelli previsti nell'art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p..
Ciò tenendo presente che la Corte d'Appello di Genova ha adottato il provvedimento previsto dall'art. 304 comma 2 del codice di rito, il quale ha a presupposto (prima della particolare complessità del dibattimento) quello che si proceda per reati contemplati dall'art. 407 dianzi citato, e che al coimputato KE risulta addebitato il delitto di spaccio di sostanze stupefacenti, non compreso nelle ipotesi indicate dalla norma in questione.
3. Iniziando dunque dal primo quesito, si deve immediatamente ricordare che le Sezioni Unite hanno già avuto modo di occuparsi dell'interpretazione dell'art. 303 comma 1 lettera c) c.p.p., in un caso in cui la pena complessivamente inflitta riguardava più reati, solo per alcuni dei quali era ancora in atto la custodia cautelare. Ed il problema allora risolto era quello di decidere se, in questa situazione, la durata della reclusione, ai fini del calcolo del termine di fase, dovesse essere scissa, ovvero dovesse essere presa a base del calcolo nella sua interezza.
La sentenza 26 febbraio 1997, n. 1, Mammoliti, rv 207940, mosse dalla considerazione che per determinare il termine di fase non si potevano certo comprendere nella somma le pene per i reati rispetto ai quali l'imputato era stato giudicato in stato di libertà. Infatti - ebbe ad osservare- se fosse rilevante una pena complessivamente irrogata comprensiva anche di questi reati, si assisterebbe ad una violazione dell'art. 13 della Costituzione, in quanto l'interessato verrebbe a soffrire di un prolungamento della privazione della libertà personale in assenza del provvedimento restrittivo richiesto dalla norma costituzionale. Provvedimento che non potrebbe certo essere surrogato dalla sentenza di condanna, la quale ex se non è titolo di custodia, anche se abbia operato l'unificazione dei reati a titolo di continuazione. La continuazione infatti è un istituto sostanziale ispirato al favor rei e i presupposti per la sua applicabilità nulla hanno a che vedere con quelli richiesti per l'emanazione delle misure coercitive. La decisione fu dunque quella che in situazioni simili la pena andava scissa, eliminando dal calcolo della durata della reclusione le pene inflitte per delitti per i quali non v'era stata, o non era più in atto al momento della condanna, la custodia cautelare.
4. L'ordinanza della VI sezione non intende porre in discussione questi risultati della sentenza Mammoliti. Ma rileva che, nel caso al suo esame, il ricorrente risulta essere stato condannato per più delitti di spaccio di stupefacenti, per i quali tutti è stata applicata la custodia cautelare. E, in relazione a tale specie, il quesito posto alle Sezioni Unite viene precisato nel senso che si deve stabilire se, nell'ipotesi di condanna unica per più delitti, per ciascuno dei quali è in corso la misura cautelare, occorra, ai fini della determinazione della reclusione, far riferimento alla pena complessiva inflitta, ovvero alle pene relative ai singoli reati.
5. In questa prospettiva, l'interprete deve constatare che, per premessa stipulativa, sussiste un titolo legittimante la privazione della libertà personale per ciascuno dei reati per i quali è stata pronunziata la condanna. Egli pertanto è scevro da quelle preoccupazioni di adeguamento all'art. 13 della Costituzione del testo normativo da esaminarsi, che sembrano aver mosso la precedente decisione, e deve quindi, innanzitutto, attenersi a considerazioni di carattere esegetico. Stando alle quali, la formula "se vi è stata condanna alla pena di ...", impiegata ai numeri 1, 2 e 3 del comma 1 lettera c) dell'art. 303 c.p.p., trova agevole riferimento, in caso di pluralità di reati, nel comma 2 del successivo art. 533, il quale testualmente recita : "se la condanna riguarda più reati, il giudice stabilisce la pena per ciascuno di essi e quindi determina la pena che deve essere applicata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione". Collegamento da cui si ricava che l'espressione "condanna alla pena" indica la determinazione complessiva e non le singole componenti di questa, la cui commisurazione attiene ad una fase precedente la risoluzione finale.
L'uso terminologico del codice di rito si adegua perfettamente, del resto, al trattamento sostanziale previsto dagli articoli 73 ss. c.p., che considera come pena unica la concorrenza di pene detentive irrogate per singoli reati.
6. Simile notazione esegetica, che già orienta sulla risposta, si armonizza poi con le intenzioni del legislatore, il quale, come è noto, ha modificato la base del calcolo dei termini di fase, successivi alla pronuncia di sentenza di condanna in primo grado, (art. 2 d.l. 9 settembre 1991, n. 292 convertito in l. 8 novembre 1991, n. 356), passando dalla commisurazione di essi raccordata alla pena edittale per ciascun reato (" ... si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena ..."), alla commisurazione proporzionale alla pena irrogata. E ciò tenendo conto dell'affievolirsi via via della presunzione di non colpevolezza (art.27 secondo comma Cost.) e al dichiarato scopo di adeguare la durata della fase "all'effettiva ritenuta gravità del fatto e alla pericolosità dell'imputato", finalità che sarebbe evidentemente frustrata se, invece di aver riguardo alla condanna concretamente inflitta ai sensi del comma 2 dell'art. 533 c.p.p., si dovesse procedere alla presa in esame separata delle pene stabilite per ciascuno dei reati per cui l'imputato è stato condannato.
7. D'altronde la determinazione dei termini di fase in ragione della pena complessiva inflitta risponde ancora allo scopo di rendere proporzionale la durata della privazione della libertà alla laboriosità dell'attività processuale svolta e da svolgersi. Un'attività che certo richiede impegno diverso, a seconda che nell'imputazione venga dedotto uno solo o una molteplicità di episodi criminosi, con conseguente irragionevolezza, di scindere, in quest'ultimo caso, le singoli componenti della pena complessiva, quasi si trattasse di tanti separati processi.
Osservazione, questa, che, nel richiamo al procedimento storicamente in atto e alle sue reali esigenze, può anche valere come replica a quanti prospettano una disparità di trattamento, ai fini della durata dei termini di fase, nel fatto di ragguagliare questi termini alla condanna complessiva, rispetto alle virtuali condanne che si sarebbero potute riportare in una celebrazione separata di ipotetici distinti processi.
8. Si potrebbe notare che, stando alla soluzione proposta, anteriormente alla conclusione del giudizio di primo grado, il legislatore commisura la durata della custodia con riferimento ai singoli reati e invece dopo la condanna considera unitariamente i plurimi reati (per ciascuno dei quali, beninteso, preesista un titolo cautelare), e ci si potrebbe chiedere il perché di simile mutamento di criterio.
Al riguardo va considerato che il legislatore, prima del giudizio, ha, come unico dato a disposizione, per stabilire la presumibile complessità delle attività processuali nonché l'urgenza delle esigenze cautelari, la gravità dei reati addebitati, fatta palese dalla pena edittale prevista. E poiché questa pena edittale non può che essere considerata nel massimo, dato in assoluto significativo del disvalore, i termini devono riferirsi a ogni delitto singolarmente considerato, a meno di non raggiungere risultati assurdi, sommando i massimi edittali per delitti che, singolarmente presi in esame, comporterebbero sanzioni modeste. Ciò in maniera parallela al sistema di determinazione della durata complessiva della custodia, la quale, per analoghi motivi, non può che commisurarsi anch'essa alla gravità dei singoli reati ascritti al soggetto, tenendo conto per di più della riserva assoluta di legge prevista dall'art. 13 della Costituzione, la quale, da un lato, impone al legislatore di fornire un'indicazione di durata da valere in ogni situazione (e cioè a prescindere da trattazioni separate o unitarie di ipotesi criminose) e non consente, dall'altro lato, di "combinare" discrezionalmente reato con reato. Ma, per tornare ai termini di fase, il legislatore, celebrato il giudizio di primo grado, possiede ormai un ulteriore elemento, ancora più significativo, da un punto di vista sintomatico, della laboriosità delle attività processuali richieste per addivenire alla decisione irrevocabile: la pena complessiva inflitta in concreto per tutti i reati per i quali è in corso la misura cautelare. Pena complessiva che nel contempo è, come già s'è visto, pure elemento espressivo della pericolosità dell'imputato e quindi indice dello spessore delle esigenze cautelari. Da qui dunque la razionalità di tener conto nel passaggio delle fasi, volta a volta, o del singolo reato o della condanna, in cui i singoli reati hanno perso un rilievo individuale.
9. Le osservazioni fatte e la conseguente soluzione adottata sono destinate a valere per ogni ipotesi di condanna per plurimi reati (sempre, si ripete, che per essi sia in atto la custodia cautelare), tanto se il giudice, nel procedere al calcolo unitario, abbia applicato il cumulo materiale delle pene, quanto se abbia applicato il cumulo giuridico, a seguito di unificazione dei delitti per effetto della continuazione.
Ma è con riguardo a quest'ultima ipotesi che si è verificato il contrasto giurisprudenziale sul modo di considerare la durata della reclusione, volendosi da parte di certe pronunzie (Cass. sez. II, 12 marzo 1998, n. 1826, Cucinelli, rv 210336) che il disposto dell'art.278 c.p.p., il quale esclude che della continuazione si possa tener conto, abbia portata generale e soprattutto che, in applicazione del principio del favor rei, la continuazione non possa mai aggravare la posizione del condannato, con la conseguenza che il giudice dovrebbe, ai nostri fini, scindere la pena irrogata per il reato continuato, anche quando per tutti i reati uniti in continuazione sia in atto la misura cautelare (Cass. sez. II, 26 luglio 1999, n. 2771, Altavilla, rv 214263; sez. VI 22 giugno 2004, n. 31089, Gagliardi,rv 229502; sez. V, 12 gennaio 2006, n. 9499, Cadinu,rv 233890).
10. Può per contro osservarsi che, a seguito della modifica apportata dal decreto legge n. 292 del 1991 al testo dell'art.303 c.p.p., il portato del precedente art. 278, diretto a dettare i criteri per accertare la pena stabilita dalla legge per ciascun reato agli effetti dell'applicazione della misura cautelare, è estraneo al problema del termine di fase a seguito della decisione di primo grado, dato che detto termine si ragguaglia,oggi, alla condanna inflitta e non alla pena prevista in astratto. E così, in particolare, è oramai a questi fini irrilevante che la norma in esame disponga che non si tiene conto della continuazione, mentre è ancora improprio il richiamo alla sentenza delle Sezioni Unite 1 ottobre 1991, n. 19, Simioli, rv 188583, che, nell'affermare il valore generale dell'art.278 c.p.p., non ha considerato la nuova previsione dell'art. 303 c.p.p. ed ha sviluppato le sue argomentazioni basandosi sul precedente sistema, il quale, per tutti i termini di fase, faceva esclusivo riferimento alla pena edittale. Quanto poi al favor rei, questo principio è stato sì efficace, ma si è esaurito nella commisurazione della pena finale, la cui durata complessiva, essendo stata determinata ai sensi dell'art.81 c.p., sarà stata certo minore che se si fosse proceduto (nella necessaria alternativa imposta dal comma 2 dell'art.533 c.p.p.) al cumulo materiale. Talché, proprio in virtù della continuazione, la pena da considerarsi, per determinare i termini di fase, risulterà più breve, con possibile ulteriore beneficio di natura processuale per l'interessato.
11. Resta dunque confermato che, anche per i reati unificati nel vincolo della continuazione, ai fini dell'individuazione del termine di fase di durata della custodia cautelare ex art. 303 comma 1 lettera c) e d) c.p.p. deve farsi riferimento alla pena complessiva inflitta per tutti i reati, per i quali è in corso la misura della custodia cautelare.
È questa l'opinione già accolta da Cass. sez. F, 25 agosto, 1998, n.4995, Coletta, rv 211935; sez. I, 4 dicembre 2002, n. 43220, Zumbo, rv 222943; sez. V, 7 maggio 2004, n. 25095, Melodia, rv 229876, e da ultima sez. VI, 14 febbraio 2007, n. 11359, Vicientino. Ma, a ben guardare, si tratta proprio della medesima soluzione già implicitamente adottata dalla sentenza n. 1 del 1997 delle Sezioni Unite, prima menzionata, in cui, allo scopo di determinare l'esatta entità della pena per la quale poteva ritenersi intervenuta la condanna, si è proceduto a sommare le pene irrogate in riferimento ai reati, uniti in continuazione in sede di merito, rispetto ai quali v'era tuttora in atto un valido titolo coercitivo. Ne discende, per il caso concreto, che il 29 giugno 2006, data dell'ordinanza di sospensione della Corte di Appello di Genova, in ragione dell'applicabilità del termine di fase di un anno e sei mesi (pena inflitta superiore a dieci anni), la misura cautelare a carico di RB KE, ripristinata il 19 maggio dell'anno precedente, non era estinta, con inesistenza di ostacoli, sotto questo profilo, all'operatività della sospensione nei suoi riguardi.
12. Al riguardo il Tribunale del riesame ha positivamente affermato che tale sospensione riguarda anche la posizione di RB KE. Si deve dunque passare al secondo problema, dato che il ricorrente, come si è detto in narrativa, fa propria la tesi seguita da Cass. sez. VI, 11 dicembre, 2006, n. 741, Koljini, rv 235853. Questa pronunzia osserva che la sospensione di cui all'art. 304 comma 2 c.p.p. può essere disposta in presenza di due presupposti: che si proceda per taluno dei reati indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p. e che il dibattimento si presenti particolarmente complesso. Ora la complessità del dibattimento andrebbe valutata unitariamente, senza possibilità di distinguere singole posizioni processuali. Ma l'ulteriore presupposto, relativo al titolo del reato, dovrebbe sussistere in capo ad ogni singolo imputato in quanto causa personale di sospensione.
Insomma il provvedimento in esame, nei processi cumulativi, non potrebbe spiegare efficacia verso chi non sia accusato per uno dei reati indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a) c.p.p. E poiché tale era il caso del KE, chiamato in appello a rispondere di tre episodi di spaccio di stupefacenti, la misura della custodia nei suoi confronti dovrebbe ritenersi cessata allo spirare del termine di fase (19 novembre 2006, secondo quanto si è visto) e non alla cessazione della sospensione.
13. La tesi in esame, per la prima volta espressa da sez. IV 23 gennaio 1997, Beato, rv 207669, si riallaccia a sez. I, 13 luglio 1999, n. 4964, Scarci, rv 214305, decisione peraltro già contraddetta da altra pronunzia della stessa sezione (5 maggio 1999, p.m. in proc. Aloi, rv 213859). Essa non può essere accolta. Va innanzitutto osservato, sotto un profilo sistematico, che, anche quando ci si trova in presenza di cause di sospensione espressamente considerate come personali, il legislatore non ha previsto un'efficacia frazionata del relativo provvedimento (come parrebbe implicare l'opinione che si contesta), ma, al contrario, ha disposto che l'efficacia naturalmente si estenda a tutti i coimputati, salvo poi, per gli interessati non coinvolti nella causa, chiederne l'eliminazione, attraverso la separazione dei procedimenti (art.304 comma 1 lettere a) e b) c.p.p. e comma 5 della stessa disposizione). Un'analoga previsione non si rinviene per l'ipotesi di sospensione in esame e simile mancanza porta a ritenere che qui il legislatore abbia individuato una causa oggettiva, in ragione della quale non aveva necessità di predisporre alcun metodo per contenere l'effetto generalizzato della sospensione dei termini di custodia su tutti i coimputati.
14. Tanto non collide con alcun principio sulla libertà personale in quanto, nell'ambito della commisurazione della durata dei termini di fase, il legislatore gode di discrezionalità ed è ragionevole che essa venga esercitata in considerazione dell'allarme sociale connesso al processo e alla complessità del dibattimento, col prevedere che sia disposta una sospensione che faccia "necessariamente astrazione dalle posizioni dei singoli imputati" (Corte Costituzionale sent. n. 238 del 1997; Cass. sez. VI, 11 marzo 2003, n. 18218). 15. In questo senso il presupposto che si proceda per un reato indicato nel comma 2 lettera a) dell'art.407 c.p.p., individua i giudizi in cui può operare la sospensione per l'allarme sociale suscitato. Ma lo stesso presupposto non circoscrive i soggetti nei cui confronti detta sospensione opera.
Questi sono e non possono che essere tutti i coimputati per i quali è in corso una misura cautelare, perché, laddove vi sia una valutazione prognostica che la complessità del dibattimento possa far superare gli ordinari termini di fase, il pericolo rilevato è collettivo: non riguarda solo coloro tra i coimputati che rispondono dei reati indicati nel citato articolo 407 c.p.p., ma tutti quelli che devono essere giudicati nel medesimo processo.
Sotto altro e convergente aspetto, la sospensione in esame, prevista per procedimenti indicati, si basa sul dato oggettivo della complessità del dibattimento e cioè su una situazione unitaria che coinvolge, secondo le norme sulla connessione,in genere, incolpazioni correlate e accomunanti, siano o non siano contenute nella previsione del richiamato articolo 407 c.p.p. Ne discende che, per salvaguardare l'unitarietà del trattamento processuale di una simile situazione, l'efficacia del provvedimento di sospensione non può che riguardare tutti i titoli di custodia emanati, per qualsivoglia imputazione da giudicare.
16. Va dunque concluso che non occorre che al singolo coimputato attinto da misura cautelare sia contestato un reato indicato nell'art. 407 comma 2 lettera a) c.p.p., ma basta, perché la sospensione sia operante anche nei suoi confronti, che questo provvedimento sia stato preso in un giudizio che tratti di tali reati e il relativo dibattimento sia caratterizzato da particolare complessità.
17. Anche quest'ultimo motivo avanzato dal KE deve quindi essere disatteso e il suo ricorso respinto con condanna al pagamento delle spese processuali.
La Cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94 1-ter disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Si comunichi ai norma dell'art.94 1-ter disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 31 maggio 2007.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 14 GIUGNO 2007.