Sentenza 4 aprile 1996
Massime • 1
Al giudice per le indagini preliminari non compete fissare la durata delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni; l'erroneità di tale fissazione, tuttavia, non è sanzionata ne' sotto il profilo della nullità ne' sotto quello dell'inutilizzabilità, tassativamente limitata, quest'ultima, ai casi espressamente previsti dall'art. 271 cod.proc. pen.; ne consegue che il limite alle operazioni di intercettazione fissato dal giudice deve ritenersi "tamquam non esset", e che ad esso si sostituisce il termine massimo predeterminato per legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/04/1996, n. 6365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6365 |
| Data del deposito : | 4 aprile 1996 |
Testo completo
5 M MASS.
6 3 6 I TALIAN REPUB BLI CA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE II^ PENALE Udienza pubblica del 4.4.1996 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
65 Dott. Giulio FRANCO Presidente 1. Dott. Luigi D'ASARO Consigliere SENTENZA
2. " CA LU di RT " N. 257
"3. Edoardo FAZZIOLI
"4. 11 Ernesto PERNA LA TORRE REGIS. GENER.
N. 39296/95 ha pronunciato la seguente
CORTE SUPRELA SENTENZA
AFFICH sul ricorso proposto da cludio
Modo 1- RT AR, n. 22.11.1952 Catania por di
"126 FEB. 1998 2- ER AT, n. 19.11.1961 Catania
IL CANCEL LRE
3- ER MA, n.
8.9.1964 Catania
4- ON CO, n. 21.9.1967 Catania
5- PA AR, n. 21.5.1968 Catania
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 6- TR AR, n. 11.1.1959 Catania UFFICIO COPIE
Rilasciata, copia studio 7- DI TE AR, n. 23.4.1970 Catania al SIG.
8- IC ET, n. 16.6.1963 Catania diritti 8000per / 1998
9- PA CO, n.
7.9.1955 Catania IL CANCELLIERE
avverso la sentenza 23 aprile 1995 della Corte di
Appello di Catania
UFFIC
Richieste studio dal Sig FALCONE Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricor- per dirh 8005 So, 1996
IL CANCELLIERE Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
DIRITTI DI Consigliere Dott. Luigi D'Asaro
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostitu-
to Procuratore Generale dott. Giovanni Pagliarulo
che ha concluso per la declaratoria di inammissibi-
lità del ricorso di MA RI e per il rigetto degli altri ricorsi
Uditi i difensori avvocati Professori Gallo e Gaito
nonchè avvocati Falcone e Pennisi i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi dei loro assistiti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1)- La Corte di Assise di Catania con
sentenza pronunziata il 14.7.1993 dichiarava ricorrenti di cui in epigrafe colpevoli:
A) di associazione a delinquere armata di tipo mafioso -di cui erano promotori ed organizzatori:
RT CA, MA AT e RI, LO
MA, NA NT e AP O- finalizzata alla commissione di delitti vari quali: rapine ed omicidi, questi commessi a scopo di predominio su
2 gruppi mafiosi rivali;
B-C) i già menzionati imputati, -escluso MA Mario di concorso nell'omicidio volontario plu-
riaggravato, e connesso reato di illegale porto d'arma, in persona di SO NT;
D-E) RT CA, MA AT e AP EL di concorso nell'omicidio volontario pluriaggrava-
to, e connesso porto illegale d'arma, in persona di
UN MO;
H-I) RT CA, MA AT, LO MA,
AP EL, ST AR, Di FA EL
e AL ET, del delitto di rapina pluriaggra- vata -e connesso reato di porto illegale di armi- in danno della agenzia di Ragusa del Banco di
Sicilia;
L-M-N-O-P-Q-R-S-T) MA AT, LE France- SCO e AP EL di vari reati di detenzione di armi -anche clandestine- nonchè di ricettazione delle stesse.
In ordine a tali affermazioni di responsa-
bilità venivano condannati all'ergastolo -con
isolamento a ciascuno applicato- Berti Carlo,
MA AT, LO MA e AP EL;
ed a pene varie, ritenute di giustizia, gli altri imputati oltre a pene e misure accessorie.
3 2) La Corte di Assise di Appello della stessa città, con sentenza 24 aprile 1995 -dichia-
rata la inammissibilità dei motivi nuovi presentati dagli imputati RT, LE, NA, MA RI
e AT- assolveva MA LO dai reati di concorso nell'omicidio di SO NT e connesso porto illegale d'arma e rideterminava le
pene principali ed accessorie riguardanti tale
imputato confermando, nel resto, la sentenza impu-
gnata. Viene proposto ricorso nell'interesse
degli imputati di cui in epigrafe ed in particolare per:
I RT AR
A- In via preliminare e di rito tale ricorrente deduce:
1) la nullità L'ordinanza 21.11.1994 -con la
quale la Corte di Assise di Appello aveva dichiara-
to la inammissibilità dei motivi nuovi- per viola-
zione L'art. 172 co. 5 C.P.P. " in quanto non era stato tenuto conto, nel computo dei termini, che il giorno festivo finale (del 6.11.1994) andava "ex
lege" prorogato al giorno successivo feriale (del
7.11) in cui, tali motivi, erano stati presentati;
-2) la nullità dei provvedimenti del G.I.P. auto-
A rizzativi delle intercettazioni telefoniche -nonchè
dispositivi delle proroghe relative- per violazione degli artt. 266, 267 co. 3, 272 e 192 C.P.P., 87 ed
88 del D.P.R. n. 309 del 1990, con la conseguente
«< inutilizzabilità», ai fini probatori, delle inter-
cettazioni medesime.
Infatti, nel momento iniziale, le inter-
cettazioni telefoniche erano state autorizzate in ragione del ritrovamento e del sequestro di sostan-
za ritenuta stupefacente -nonchè di un fazzolettino di carta con riportato un numero telefonico- reper- ti che, poi, erano stati illegalmente distrutti senza che fossero stati sottoposti, nè ad analisi clinica, nè a constatazione alcuna da parte della difesa.
Nel merito si negava, poi, che, da siffat- te intercettazioni, potessero trarsi «gli indizi gravi, precisi e concordanti»> «aventi valenza probatoria» (pag. 11 e 12 del ricorso);
3) La nullità della ordinanza 3.5.1993 della Corte
di Assise di Catania, e di tutti gli atti successi-
vi, per omessa declaratoria di nullità del decreto di citazione a giudizio L'imputato -non tradotto dal carcere per l'udienza del 19.4.93- ed al quale non era stata notificata la data L'udienza di
5 rinvio, nè concesso il termine di venti giorni allorchè veniva disposta la sua traduzione per tale udienza;
4)- la nullità della ordinanza 23.3.1995 della
Corte di assise di secondo grado per omessa acqui-
sizione del fascicolo relativo al procedimento penale a carico di NT CI componente del collegio di primo grado, indiziato di reato.
B- Nel merito si denuncia la violazione degli artt. 606 co. 1 lett. e) e 192 C.P.P., nonchè
la contraddittorietà ed il travisamento del fatto risultante dalla motivazione della sentenza impu-
gnata.
Infatti, mentre nella parte generale della sentenza si attribuiva attendibilità ai collaboran-
ti di giustizia -anche per il fatto che si autoac-
cusavano di reati diversamente non scoperti- nella
parte speciale si disattendevano le dichiarazioni contenute nei verbali di causa (peraltro travisati)
e rilasciate dai collaboranti AL e IL
nei punti in cui scagionavano il RT dagli omici-
di.
Contraddittorie erano pure le versioni offerte in ordine alle stesse telefonate «ante delictum»: interpretate in favore L'LO (poi
1 06 prosciolto) ed a carico del RT, condannato per gli omicidi.
Si attribuiva, poi, al RT una sorta di
- responsabilità obiettiva degli omicidi per il solo fatto di essere ritenuto capo della associazione mafiosa e, quindi, in aspettativa della eliminazio- ne di appartenenti a clan avversari: peraltro,
interpretando il suo compiacimento «post factum>> come concorso nella programmazione degli omicidi predetti.
Del resto, la mera circostanza -attribuita agli autori materiali degli omicidi- di aver rite-
nuto che, con la loro azione, avrebbero favorito l'associazione e compiaciuto il capo della stessa non poteva, di per sè, essere idonea a coinvolgere tale capo in siffatti episodi criminosi neppure attraverso un non voluto rafforzamento della volon-
tà omicida degli associati mafiosi.
II° ER AT
Denuncia, in rito, la nullità delle proro-
ghe delle intercettazioni e la conseguente inuti-
lizzabilità delle stesse e, nel merito, la viola-
zione L'art. 192 C.P.P. ed il vizio di motiva-
zione afferente alla attribuzione della responsabi-
lità in ordine ai delitti a lui addebitati sulla
7 scorta di inattendibili, e prive di riscontri,
accuse dei collaboranti nonchè del tutto evanescen-
ti deposizioni testimoniali.
III* ER MA
Oltre ai motivi identici a quelli presen-
tati da MA AT, ha aggiunto altre censu- re del tutto uguali a quelle proposte dal RT
(pagg.
1-17 e 24-25) nonchè motivi personali con-
cernenti la violazione L'art. 133 C.P. e la mancata determinazione della pena al minimo editta-
le.
IV' ON CO
Ha presentato motivi identici a quelli che risultano in comune tra MA AT e RI.
V' PA AR
1) Denuncia la violazione degli artt. 192
C.P.P. 416 bis e 110 cod. pen., nonchè il vizio di motivazione della sentenza impugnata con riferimen-
to ai punti nei quali sono state recepite le con-
traddittorie accuse dei pentiti prive di riscontri idonei ad assurgere a «concreti elementi di giudi-
zio» (pag. 2 riga 5' ric.).
2) In particolare, in ordine all'addebito riguardante il delitto associativo, non erano stati indicati neppure gli indizi da cui potersi desumere
8 la presenza degli estremi essenziali a configurare l'associazione mafiosa contestata.
3) Con riferimento, poi all'addebito di partecipazione alla preparazione L'omicidio del
SO, si sollevano eccezioni e deduzioni identi-
che a quelle del RT censurandosi, in particola-
la incongrua valorizzazione di conversazioni re,
telefoniche «post delictum», oltre alla contraddit-
toria interpretazione di frasi, in senso accusato-
rio, per esso AP, e liberatorio per l'LO. Si censura, poi, come apodittica, la
svalutazione della ricostruzione L'omicidio stesso e della sua causale operata dallo IL
che aveva attribuito al proprio clan, tale fatto di sangue, scagionando, sia il AP che la sua
OS.
In ogni caso non era stata indicata nessu-
na prova della partecipazione di esso ricorrente
alla commissione L'uccisione del SO mentre,
del tutto inadeguati, erano gli indizi desumibili telefonata intercorsa tra il AP ed ildalla
MA successivamente all'omicidio stesso.
3) L'omicidio di Bruno MO gli era
stato, poi, addebitato soltanto in base delle accuse «de relato» provenienti dal La IA senza
9 che fosse stato possibile rinvenire la fonte diret-
ta di riferimento.
Nè potevano trarsi elementi di accusa
dalla telefonata di ringraziamento del RT all'Aiello, poichè costui era stato prosciolto proprio dal predetto addebito di omicidio.
Apoditticamente erano stati disattesi,
inoltre, sia l'«alibi» attraverso cui veniva dimo-
strato che egli, al momento dei fatti, si trovava a Viareggio immobilizzato a causa di una gamba ingessata (così come poteva essere riferito da
persone che non aveva potuto nominare per non
coinvolgerle negli avvenimento), sia le dichiara-
zioni liberatorie dello IL e del AL (il quale aveva adombrato soltanto una sorta di «con-
corso morale», peraltro, non addebitabile perchè
mai contestato).
4) Quanto, poi, alla rapina, non era
stata indicata alcuna prova concreta ed anzi vi era dimostrazione della sua estraneità poichè,la
nonostante che i malfattori avessero agito a viso scoperto, nessuno degli astanti, aveva riconosciuto esso AP e neppure descritto i suoi connotati.
5)- Vizi di motivazione venivano, da ultimo, denunciati in ordine al diniego delle
10 attenuanti generiche, peraltro, ingiustamente fondato sulla «mancata confessione L'imputato».
VI" TR AR
Denuncia la violazione degli artt. 191,
507 , 530 e 603 C.P.P. e 416 bis C.P..
In particolare i giudici di merito, fra i deboli indizi che avrebbero potuto coinvolgere esso imputato nella rapina e la effettiva prova della sua innocenza -costituita dal mancato riconoscimen- to da parte dei dipendenti della banca- hanno,
ingiustificatamente, privilegiato i primi.
Inoltre, attraverso siffatta -già di per sè- prova inadeguata della partecipazione alla rapina, si è ricavata la dimostrazione ulteriore di un suo stabile inserimento nella associazione mafiosa.
Sussisteva, poi, nullità per violazione di legge (artt. 507 e 603 C.P.P.) in relazione al mancato esame, in primo grado, del tenente Meli
-che aveva partecipato alle indagini sulla rapina-
nonchè per la mancata riapertura del dibattimento in appello per assumere siffatta testimonianza.
VII DI TE AR
Ha presentato motivi del tutto identici a quelli riguardanti AP EL, quanto alla asso-
11 ciazione mafiosa ed altro, proponendo, poi, censure personali riguardanti la contestazione L'addebi-
to di rapina in ordine al quale delitto erano state valorizzate intercettazioni telefoniche (quale quella del 3.12.91 tra «Turi» e «Dalla Chiesa») del tutto ininfluenti per l'accertamento dei fatti,
nonchè deposizioni "de relato" (quale quella dello
IA che aveva riferito confidenze del Rannisi
non passibili di conferma poichè costui era decedu-
to).
Inoltre, non era stato tenuto conto alcuno della decisiva risultanza a discarico costituita dal mancato riconoscimento di esso Di FA da parte degli astanti nella immediatezza dei fatti.
Quanto al diniego delle attenuanti generi-
che, lo stesso era stato erroneamente fondato sulla gravità del fatto nonchè sull'esercizio del diritto
L'imputato di negare l'addebito.
VIII IC ET
Denuncia la violazione degli artt. 8 del
D.L. n. 152 del 1991 e 62 bis Cod. Pen.
In particolare era stata ingiustamente ed immotivatamente svalutata la confessione ampia resa grado, nonchè i.. suoi dall'imputato in secondo
apporti collaborativi alla ricostruzione della
12 associazione mafiosa;
alla dimostrazione della
partecipazione alla stessa degli attuali ricorren-
ti; nonchè alla ricostruzione L'omicidio del
SO (il c.d. «uomo del pesce») indicando, fra i sicuri autori materiali, anche MA AT.
Inoltre, per quanto riguardava la rapina,
egli esattamente aveva indicato, fra gli autori,
oltre a se medesimo, le persone Di FA EL,
ST AR, AP EL ed altri.
Pur avendo la Corte tratto elementi utili dal suo contributo non aveva voluto riconoscergli,
nè la diminuente della collaborazione e neppure le attenuanti generiche: determinando, oltretutto, una pena elevata ed analoga a quella di altri coimputa-
ti che non avevano, affatto collaborato con la giustizia.
IX' PA CO
Deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in ordine alla affermata partecipazione del ricorrente alla associazione di stampo mafioso a lui contestata. In particolare, invece di recepire la
logica interpretazione del contenuto delle inter-
cettazioni telefoniche offerta nei motivi di appel-
lo, si era apoditticamente privilegiata la chiave
13 di lettura accusatoria, travisando quelle che erano state comunicazioni varie, effettuate su fatti della associazione, a mero titolo di amicizia fra gli interlocutori.
In via subordinata, siffatte telefonate intercorse tra il RT ed esso ricorrente, poteva- no, tuttalpiù, fare ipotizzare un suo ruolo di
«fiancheggiatore-favoreggiatore» a suo carico.
Vizi di motivazione andavano ravvisati pure nel diniego delle attenuanti generiche nonchè
di una congrua riduzione di pena.
V° bis- Con atto depositato il 21 febbraio
1996 venivano presentati motivi aggiunti dall'ulte-
riore difensore di AP EL -nominato il 10
febbraio dello stesso anno- con riferimento ai punti seguenti:
1) Omicidio SO.
Si denunciano violazioni L'art. 192
C.P.P. e vizi di motivazione del tutto analoghi a quelli esposti nel ricorso principale, pur con ulteriori, approfondimenti.
Osserva, tra l'altro, il ricorrente, che,
essendo stato configurato a carico del AP, il concorso morale nella commissione del predetto omicidio, non risultava in concreto, identificata
14 una condotta (atti di rafforzamento della volontà
degli esecutori, istigazione od altro) che potesse giustificare siffatta attribuzione. La quale,
apoditticamente ed illogicamente, veniva identifi-
cata nelle mere circostanze di essere stato posto a conoscenza, dagli autori, della già avvenuta com-
missione del fatto di sangue;
nonchè di avere espresso rammarico per non essere stato avvisato in tempo al fine di potervi partecipare.
A fronte di siffatti, inconsistenti indi-
erano stati ingiustificatamente svalorizzati zi,
gli elementi (dichiarazioni di AL e IL)
che avevano totalmente scagionato l'imputato.
2) Omicidio UN.
Violazioni L'art. 192 C.P.P. e vizi di motivazione andavano ravvisati anche in ordine all'attribuzione del concorso materiale in siffatto omicidio sulla base di una asserita chiamata in correità (quella del La IA) che, secondo il
ricorrente, tale non poteva essere qualificata perchè «de relato»; nonchè di una intercettazione
telefonica che assolutamente non poteva essere
interpretata in senso accusatorio in quanto, tra l'altro, si riferiva a fatti cronologicamente non coincidenti con l'omicidio predetto.
15
--- Quanto al mancato risultato positivo dell'alibi, lo stesso non poteva, in alcun modo,
costituire grave ed univoco indizio a carico del
ricorrente: così come, erroneamente, ritenuto in sentenza.
3) Associazione di stampo mafioso.
Se nella sentenza poteva ravvisarsi un
qualche elemento idoneo a configurare, fra gli imputati, un vincolo associativo "a delinquere"
-purtuttavia non risultavano dimostrati gli elementi peculiari della «OS mafiosa» ed in particolare la instaurazione di uno stato di intimidazione diffuso sul territorio che connota la presenza
L'associazione ex art. 416 bis C.P..
MOTIVI DELLA DECISIONE
A Preliminarmente, devono essere esamina-
ti le censure aventi carattere meramente processua-
le.
1) In ordine alla eccezione di nullità
ordinanza 21 novembre 1994, attraverso la della quale la Corte di Assise di Appello di Catania
aveva dichiarato la inammissibilità dei nuovi motivi di gravame presentati da RT CA, GE
ri AT, MA RI e Leone Francesco, i
difensori di tali ricorrenti deducono che, erronea-
16 mente, nel computo dei quindici giorni previsti dall'art. 585 C.P.P., la Corte non aveva tenuto
conto che il giorno finale era festivo e, quindi,
andava prorogato al giorno successivo in cui,
tempestivamente, erano stati presentati i motivi
aggiuntivi.
La censura è infondata.
Invero, poichè con il termine previsto dal citato IV° co. L'art. 585 C.P.P. si stabilisce il momento finale (che è quello della celebrazione della prima udienza del procedimento di impugnazio-
ne) in virtù del V° CO. dell'art. 172 C.P.P. le
unità di tempo ivi indicate devono essere computate a ritroso «intere e libere» (Cass. Sez. I° 7.4.1992
n. 1116, Sessa;
Sez. VI° 8.2.1992, Picariello;
Sez.
I' 27.X.1994 n. 3716 Ruga;
rispettivamente in
C.E.D. 189.056 e 199.589).
Pertanto, nella specie, poichè l'udienza di appello risultava fissata al 21 Novembre 1994,
l'arco di tempo dei quindici giorni liberi veniva a scadere l'antecedente 5 novembre 1994 che era giorno feriale: onde non poteva ritenersi applica-
bile -diversamente da quanto dedotto dai ricorren-
ti la proroga automatica del termine finale previ-
sta per il giorno festivo.
17 Rimane, pertanto ferma la predetta decla-
ratoria di inammissibilità: con le rispettive conseguenze, quanto al giudicato interno, che
verranno poste in evidenza nella trattazione delle posizioni dei singoli ricorrenti.
2) Ancorchè dedotte nei motivi tardivi devono, invece, essere esaminate «ex officio»>, in
I
I virtù del
° CO. L'art. 191 -in relazione all'art. 271 C.P.P.- le eccezioni di inutilizzabi-
lità probatoria delle intercettazioni telefoniche.
E' appena il caso di sottolineare, per inciso tuttavia, che resiste, invece, la declarato-
ria di inammissibilità delle eccezioni tardive riguardanti eventi che si pongono "a monte" delle impugnate autorizzazioni alle intercettazioni:
quali la pregressa perquisizione domiciliare ed il conseguente sequestro, presso il cortile L'abi-
tazione di RT GU (fratello di RT CA),
di un sacchetto di plastica contenente dieci muni-
zioni per fucile;
nonchè di un involucro che rac-
chiudeva «Sostanza bianca cristallizzata, verosi-
milmente eroina». Parimenti tardiva ogni eccezione riguardante il sequestro, in tale occasione, anche di un frammento di carta in cui risultava riportato il numero di telefono della moglie di RT RI
18 fratello, anch'esso di RT CA.
Ciò premesso, sulla scorta del significa-
tivo esito di siffatta perquisizione e dei relativi sequestri, i carabinieri di Catania richiedevano alla Procura della Repubblica della stessa città di volersi attivare per ottenere l'autorizzazione alla intercettazione della predetta utenza telefonica in quanto, i tre nominati appartenenti alla "famiglia"
RT, risultavano pregiudicati noti per appartene-
re alla (COSCA>> mafiosa dei «Cursoti». Risultava,
poi, in particolare, che RT RI era imputato del reato di associazione a delinquere finalizzata allo spaccio degli stupefacenti in un processo ancora pendente.
Orbene, in accoglimento di siffatta ri-
chiesta del P.M. il locale G.I.P., con decreto del
31 ottobre 1991, autorizzava l'intercettazione per trenta giorni richiamando, sia il rapporto di
polizia che il rinvenimento dei reperti (stupefa- centi e munizioni) e motivando il provvedimento,
con la necessità di procedere all'accertamento dei menzionati, illeciti traffici, ed alla identifica-
zione di tutte le persone che ne risultavano coin-
volte.
Ciò posto tutte le eccezioni di nullità
19 nonchè di inutilizzabilità probatoria dedotte dai ricorrenti con riferimento a presunta carenza dei presupposti di legge;
incompetenza del G.I.P. a
fissare un termine (che si deduce superiore ai limiti di legge) nonchè insufficiente motivazione del provvedimento autorizzativo delle intercetta-
zioni telefoniche, risultano prive di fondamento.
Innanzitutto, in tema di intercettazioni,
secondo una prevalente giurisprudenza, le ipotesi di «nullità» rimangono circoscritte alla assoluta autorizzazione -od alla concessionecarenza di della stessa fuori dei casi tassativamente pre-
scritti e non riguardano, invece, l'aspetto moti-
vazionale od altre minori violazioni procedimentali
(Cass. Sez. I' 2 giugno 1994 n. 2134 Sonnino).
Orbene, nella specie -non solo si verteva,
legittimamente, nella ipotesi di cui alla lett. c)
e d) L'art. 266 C.P.P. («gravi» indizi su traf-
fico di stupefacenti e detenzione di armi: di cui erano state rinvenute numerose munizioni) - bensì si erano già verificati tutti i presupposti di legge per la applicazione della speciale normativa, in
tema di intercettazioni, prevista dall'art. 13 del
D.L. 13.5.1991 n. 152 (convertito con modificazioni nella Legge 12.7.1991 n. 203).
2
20 0 Infatti, come si legge nel rapporto di polizia da cui ha preso le mosse il presente pro- cesso, nel corso delle indagini culminate nella richiesta di intercettazioni telefoniche erano emersi più che «sufficienti» indizi della apparte- nenza di vari membri della "famiglia" RT (tra cui il ricorrente CA) alla ben nota OS mafio-
sa de Cursoti. E' vero che nella motivazione della ordinanza autorizzativa si faceva riferimento solo a traffici illeciti, presumibilmente, di stupefa-
centi. Purtuttavia, siffatte carenze motivazionali, ben possono ritenersi integrate attraverso il richiamo alle menzionate risultanze delle indagini di polizia. Si verte, infatti, nell'ambito di un provvedimento probatorio meramente strumentale non equiparabile, quanto ai presupposti di legge alle misure cautelari personali (cfr. Cass. Sez. II"
13.4.1994 n. 4273 Marotta). D'altra parte l'auto-
rizzazione alla intercettazione assume la forma del decreto che, com'è noto, presuppone una motivazione estremamente succinta, suscettibile di integrazione
«per relationem>>.
Pertanto -una volta accertata la sussi-
stenza dei presupposti, di cui al citato art. 13
del D.L. n. 152- appaiono del tutto superate le
21 eccezioni in ordine al mancato esame chimico della sostanza sequestrata ed alla successiva distruzione della stessa (eccezioni, del resto, manifestamente infondate stante l'inconciliabilità di una perizia con la procedura riguardante le intercettazioni
telefoniche).
Le ulteriori eccezioni sono anch'esse del tutto infondate.
E' vero che non competeva al G.I.P. di
fissare la durata delle intercettazioni: senonchè,
l'erroneità di tale fissazione non risulta sanzio-
nata, nè sotto il profilo della «nullità», nè sotto quello della < inutilizzabilità»> delle stesse
(quest'ultima tassativamente regolamentata dal citato art. 271 C.P.P.). Ne consegue che, tuttal-
più, poteva ritenersi «tamquam non esset» il termi-
ne fissato da autorità, all'uopo non delegata dalla legge.
A siffatta carenza sopperiva quindi, il termine di legge che, nella soggetta ipotesi, era costituito dal limite legale dei quaranta giorni
I
I previsto dal
°CO. L'art. 13 della citata legge n. 203 del 1991. Anche le successive proroghe, concesse nella misura di venti giorni ciascuna, appaiono
22 conformi alla predetta disciplina speciale prevista
. per i procedimenti riguardanti la criminalità
organizzata. Infatti, come può ricavarsi dalle
successive richieste del Pubblico Ministero, ormai risultava evidente la presenza di una associazione per delinquere di stampo mafioso facente capo a
direzione dellaRT CA -coadiuvato, nella
OS, da MA AT- e di cui facevano parte, tra gli altri, i ricorrenti del presente processo.
Manifestamente infondate appaiono le
censure riguardanti siffaṭta progressiva puntualiz-
zazione L'addebito intervenuta nel corso delle proroghe delle intercettazioni. Invero, secondo una giurisprudenza ormai consolidata -nel corso delle indagini preliminari e fino al momento finale
costituito dal provvedimento di rinvio a giudizio-
il complesso fattuale costituito dall'addebito non può rimanere vincolato ad alcuna rigida prefigura-
zione: ed anzi, deve, necessariamente evolversi in ragione del progressivo sviluppo di tali indagini:
onde, anche il regime probatorio e cautelare non
può sottrarsi a siffatto aspetto evolutivo (Cass.
Sez. I' 23.2.1993 n. 205 Mattiuzzi;
Sez. II°
17.2.1995 Lucca;
Sez. II° 30.1.1995 P.M. Mastroian-
23 ni;
Sez. II° 6.3.1995 n. 1315 P.M. c/ Soligo;
Sez.
II 19.6.1995 n. 3154 P.M. c/ Bianco).
3) Non sfugge alla declaratoria di mani-
festa infondatezza neppure l'ulteriore eccezione di nullità del giudizio di primo grado per incapacità
del giudice popolare CI NT in quanto iscritto nel registro degli indagati. Infatti, in
virtù del combinato disposto degli artt. 9 e 33 co.
3 della legge 10 aprile 1951 n. 287 (con le modifi-
che di cui all'art. 10 della L. 5 maggio 1952 n.
405) la predetta incapacità si verifica solo in
esito a «sentenza passata in giudicato».
E' appena il caso, poi, di sottolineare,
per completezza, che la menzionata iscrizione del predetto giudice popolare nel registro degli inda-
gati intervenne il 21 agosto 1993 e, cioè, succes-
sivamente alla definizione del processo avvenuta con la lettura del dispositivo nella pubblica udienza del 14 luglio 1993 nonchè al contestuale mandato al giudice "a latere" togato di redigere la motivazione. Onde anche se si fosse verificata, in quel momento, l'incapacità di un giudice popolare, la stessa non avrebbe potuto, quindi, agire re-
troattivamente. Pertanto appare immune da qualsiasi censura la impugnata ordinanza pronunziata il
24 23.3.1995 dalla Corte di Assise di secondo grado,
con la quale si rigettava ogni richiesta al riguar-
do.
4)- Risulta inammissibile la ulteriore eccezione secondo cui il decreto di citazione a giudizio del RT sarebbe affetto da nullità per mancata concessione del termine di venti giorni per comparire previsto dal III' co. L'art. 429 C.P.P..
Innanzitutto la omissione di tale termine non figura, invero -diversamente da quanto dedotto dal ricorrente- tra le ipotesi di nullità di tale decreto tassativamente previste dal II° co. della predetta norma. Può annoverarsi, siffatto inadempi-
mento, nell'ambito delle ipotesi di cui alla lett.
c) L'art. 178 C.P.P., incidendo sull'"interven-
to" L'imputato: pertanto esso rientra nella ipotesi di nullità a regime intermedio, come tale,
!.
non rilevabile ((ex officio>> (Cass. Sez. III
10.11.1994 n. 11263 Malaspina in CED 200.279).
Ne consegue che, tale eccezione -solleva-
ta, per la prima volta nei motivi tardivi- risulta in questa sede, inammissibile.
Senonchè frammista a siffatta eccezione il ricorrente deduce anche la nullità della citazione a giudizio.
25 Orbene tale eccezione, in quanto risulta originata dal travisamento della realtà processua-
le, è manifestamente infondata.
Risulta, invero «per tabulas'> che il decreto di citazione a giudizio del RT (in cui,
si badi bene, era stato tenuto conto pure del termine di 20 giorni di cui si è detto in preceden-
za) era stato ritualmente notificato nelle mani
L'imputato all'epoca detenuto.
Stante la mancata traduzione dello stesso a causa L'indisponibilità del servizio di scor- ta, venne disposto il rinvio alla udienza del 3
maggio 1993 in cui al detenuto presente fu rinnova-
ta la citazione ai sensi L'art. 486 IV° co.
e, quindi, fissata la nuova udienza, del C.P.P.
tutto ritualmente.
Non incombeva, invece, l'onere di concede-
re, un nuovo termine a comparire in quanto il
diritto di difesa risultava già garantito, attra-
verso l'intervenuto godimento del termine origina-
rio (Cass. n. 11263/1994 citata). Pertanto, sotto ogni possibile profilo,
tali censure, non sfuggono all'inammissibilità.
5) ALesemente infondate anche le dedu-
zioni -comuni a tutti i ricorrenti- di violazione
26 della normativa di cui all'art. 192 C.P.P., nonchè
di contraddittorietà ed illogicità della motivazio-
ne con riferimento, sia alle accuse provenienti dai collaboranti di giustizia, sia alla chiave di
lettura delle intercettazioni telefoniche.
E' appena il caso di sottolineare, infat-
ti, che i giudici di merito -facendo propria, sotto
ogni profilo, la ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte- dopo aver sottoposto ad analitico esame tutti gli apporti dei «collaboranti», hanno recepito soltanto le risultanze che trovavano
sicuri riscontri nelle intercettazioni telefoniche;
nella cinematica degli eventi delittuosi;
nelle
testimonianze assunte e nell'esito concreto delle indagini di polizia.
Tale è il motivo, per cui, al contrario,
sono state ritenute inattendibili quelle dichiara-
zioni dello IL e del AL, invocate dai ricorrenti, le quali risultano totalmente avulse dal contesto dei riscontri delle conferme.
Invero il primo che peraltro non apparte-
neva alla associazione criminale di cui trattasi-
ha, nel presente processo, inopinatamente, sovver-
tito la causale degli omicidi attribuendola al clan rivale e ponendosi, in tal modo, in contrasto -non
22 27 solo con il contenuto delle intercettazioni telefo-
niche e con l'esito delle indagini di polizia- ma persino con la logica intrinseca e la cinematica degli eventi delittuosi.
Il secondo -che, interno al clan "RT",
era certamente più al corrente degli avvenimenti- a sua volta non poteva essere seguito nei suoi malce-
lati e contraddittori tentativi di coprire le responsabilità di alcuni associati (ed in partico-
lare anche del RT). Comportamento non collabora-
tivo ed anzi, costituivo talora di un vero intral-
cio alle indagini che -unitamente ad altri elementi negativi è stato posto, giustamente, alla base del diniego della attenuante prevista dall'art.
'
I
co del D.L. n. 152 del 1991 (su cui si tornerà in
8
seguito).
La circostanza che, poi, su alcuni punti
-ed in special modo sui riferimenti all'organigram-
ma della associazione dei Cursoti in generale della OS RT in particolare- le dichiarazioni dei predetti IL e AL ici coincidessero con quelle degli altri collaboranti (La IA,
AL, Di MA, SS) non costituiva motivo di illogicità e, comunque, di discredito delle più
attendibili dichiarazioni di questi ultimi: bensì
28 -diversamente da quanto si assume nei ricorsi-
poteva essere, tuttalpiù, ritenuta quale ulteriore conferma delle, peraltro, già riscontrate accuse
dei menzionati, più accreditati, collaboranti.
Immune da censura anche la chiave di lettura -uniformemente adottata dagli inquirenti e dai giudici- per interpretare il linguaggio cripti-
CO ricorrente ogni qualvolta gli interlocutori telefonici facevano riferimento ad azioni criminali organizzate dalla associazione (ed, in particolare agli omicidi).
A questo proposito i giudici di merito si son dati carico di dimostrare -non solo che l'in-
terpretazione delle intercettazioni, in chiave accusatoria, era la più corrispondente alla crono-
logia dei fatti, alla narrativa dei pentiti ed
all'esito delle indagini di polizia- ma anche che le giustificazioni offerte dagli stessi interlocu-
tori divenuti, poi, imputati assolutamente non
erano idonee ad interpretare, secondo logica, tali conversazioni.
Lo stesso deve dirsi quanto agli "alibi"
offerti dagli imputati (si veda, ad esempio, quello indicato da AP EL) che sono stati dimostrati inefficaci attraverso la disamina delle risultanze
29 probatorie obiettivamente acquisite al processo.
B- Vanno presi in esame, a questo punto,
gli ulteriori motivi con riferimento ad ogni ricor-
rente.
I'- RT AR
Va premesso che, in esito alla già esami-
nata declaratoria di inammissibilità dei motivi tardivi, il "thema decidendum" riguardante tale ricorrente risulta circoscritto al duplice omicidio
(con connessi reati attinenti alle armi) mentre ne risultano esclusi, sia la rapina (e connesse armi)
sia la associazione per delinquere di stampo mafio-
so.
In particolare, quanto al reato associati-
è oggetto di giudicato interno -non solo la vo,
posizione del RT al vertice della organizzazione criminosa ma anche le specifiche finalità crimina-
li della associazione mafiosa che, tra i vari reati
(tra cui le «rapine» finalizzate al funzionamento della OS) annoverava anche gli omicidi. Questi testualmente si legge nel capo diultimi -come
imputazione- erano «finalizzati a conseguire una
posizione di predominio nei confronti dei gruppi rivali della stessa specie>>.
Ciò posto -così come congruamente dimo-
30 strato nelle motivazioni delle sentenze di primo e di secondo grado- che, sul punto, si integrano vicendevolmente - i predetti fatti di sangue si
inquadravano nell'ambito delle «faide» tra la OS
capeggiata dal Garozzo e quella diretta dal RT:
guerra finalizzata ad ottenere il predominio del territorio. Nel corso di tale lotta gli omicidi del
SO e del UN, appartenenti entrambi alla cosca del Garozzo, costituivano la risposta del clan Berti alle uccisioni perpetrate da quella
OS in danno di affiliati a tale clan e, nel contempo, il contrattacco diretto ad impedire le prevaricazioni nel territorio della predetta,
potente OS che estendeva il proprio predominio sino al nord Italia.
Siffatta causale degli omicidi, oltre ad essere inserita nella "ratio"dello stesso programma criminoso della associazione che, come si è sotto-
lineato in precedenza, appartiene alla «res indica-
ta» riguardante l'art. 416 bis- risulta puntualmen-
te individualizzata a carico del RT.
E, ciò, non per una sorta di responsabili-
tà obiettiva discendente dalla sua mera posizione di "boss" -così come si legge nel ricorso- ma
proprio perchè il predetto risultava costantemente
31 al centro delle intercettazioni telefoniche effet-
tuate prima e dopo gli omicidi.
RT era, infatti, l'interlocutore cui per primo occorreva riferire sui fatti di sangue in quanto principale interessato, alla loro esecuzione
(si veda la fraseologia di equiparazione «regalo>>-
«omicidio») nonchè alla incolumità degli esecutori materiali degli stessi.
De resto, sul punto, non può essere obli-
terata una notevole giurisprudenza di questa Supre-
ma Corte che, partendo dalla struttura verticistica paramilitare della OS mafiosa, ha individuato una sorta di prova logica presupposta -da coordi-
narsi, ovviamente, con le ulteriori, necessarie
risultanze concrete- nella circostanza che, delitti ricompresi nel programma specifico della associa-
zione, secondo l'«id quod plerumque accidit», non possono essere commessi dagli associati al di fuori delle cogenti, direttive del capo (cfr. Cass. II^
n. 2591 del I' dicembre 1994 Graviano).
Comunque, nella specie, siffatta prova presuntiva, appare del tutto marginale: una volta che, come si è già riferito, il RT si trovava al centro di tutte le intercettazioni telefoniche che riguardavano, sia la programmazione che la esecu-
32 zione degli omicidi predetti. Siffatta diretta
partecipazione quale organizzatore, veniva, inol-
tre ripetutamente confermata attraverso le precise accuse dei più attendibili collaboranti (La IA,
Santo Alfio, AL Alfio) e trovava ulteriori
riscontri nelle indagini e nelle testimonianze
degli organi di Polizia (Ispettore Di Grazia,
capitano IA ed altri).
II - ER AT La sua posizione processuale -sotto il
profilo del giudicato afferente alla sua partecipa-
zione alla associazione, nonchè alla rapina e reati connessi è del tutto identica a quella del RT.
aggiungere che risultano inammissibiliSi deve
anche le censure riguardanti gli ulteriori addebiti sulle armi, nonchè la ricettazione (capi: L-M-N),
censure anch'esse giudicate tardive dalla Corte di merito.
Rimangono, pertanto, i motivi di ricorso riguardanti gli omicidi ed i connessi reati sulle armi. Senonchè le predette censure, devono essere ritenute al limite della genericità: poichè, laddo-
ve non ripropongono deduzioni comuni al precedente ricorrente (alla trattazione della quale si rinvia) si risolvono in una critica generalizzata a non
33 meglio identificati «collaboranti >> le cui accuse sarebbero prive di riscontri. In realtà, i giudici di merito hanno
offerto una adeguata motivazione diretta a precisa- re la posizione del MA AT -che era
quella L' «alter ego» del RT- ed a indicare il coacervo, davvero imponente, delle risultanze accusatorie che conclamavano la sua responsabilità
in ordine ai delitti a lui ascritti.
III ER MA
Considerazioni analoghe, a quanto si è
in precedenza, vanno effettuate per tale detto ricorrente il quale, in parte, ha dedotto generiche doglianze identiche quelle del AT, ed in
parte ha ripetuto, pedissequamente (cfr. pagg. 1-17
e 24-25) deduzioni formulate dal RT: limitandosi a considerazioni riguardanti, specificamente, la
sua posizione, soltanto con riferimento alla manca-
ta determinazione della pena nel minimo edittale.
D'altra parte, anche per tale ricorrente va ribadita l'inammissibilità delle censure riguar-
danti, la partecipazione alla associazione mafiosa
(unico reato a lui addebitato) essendo intervenuto,
sul punto il giudicato interno di cui si è detto.
Sulla restante doglianza deve solo dirsi
34 che la motivazione dei giudici di merito, in ordine alla dosimetria della pena, risulta del tutto adeguata e corretta.
IV' ON CO Anche tale ricorrente non ha proposto censure autonome limitandosi a riprodurre, punto per punto, il contenuto di motivi comuni ai prece-
denti ricorrenti.
Del resto, pure per il predetto ricorrente vale il giudicato interno in ordine alla sua parte-
cipazione alla associazione mafiosa mentre, per quanto riguarda gli ulteriori reati (capi O-P-Q
concernenti le armi e la connessa ricettazione) non risultano contenute specifiche doglianze nel suo
ricorso.
V PA AR
1) I punti riguardanti le accuse dů colla-
boranti e la dedotta violazione L'art. 192 C.P.P. sono stati già trattati in precedenza in quanto comuni
. agli altri ricorrenti: onde ci si soffermerà soltanto su qualche notazione che attie-
ne, esclusivamente, alla posizione di tale imputa-
to.
2) Sulle generiche doglianze in ordine
sussistenza della associazione criminosa alla
35 neppur giova soffermarsi, mentre vanno trattate le specifiche e più puntuali censure (contenute nei motivi di ricorso tempestivamente aggiunti) nelle quali si contesta la presenza del vincolo associa-
tivo tipicamente mafioso.
Senonchè, neppure siffatte, più pertinenti censure, possono venire accolte.
Già si è accennato come la caratterizza-
zione mafiosa della associazione contestata, appa-
riva evidente attraverso l'analisi della stessa programmazione degli omicidi del Cassone e del
UN. Fatti di sangue che anche per la spettaco-
larità della loro esecuzione, avvenuta in pieno giorno, e sulla pubblica via- risultavano finaliz-
zati entrambi -oltre che alla vendetta unitamente alla repressione dello straripamento territoriale degli avversari- certamente anche alla manifesta-
zione «erga omnes '>> del predominio territoriale
della OS.
Tale caratterizzazione intimidatoria degli omicidi ha trovato puntuale riscontro, non solo
nella assenza di persone disposte a testimoniare
(nonostante che per i luoghi e le ore di commissio-
ne dei fatti, in alcun modo poteva ipotizzarsi che beusi presente) anche -e nessuna persona fosse stata
36 sopratutto- nel vuoto testimoniale da parte dei familiari degli uccisi (che neppure si sono costi-
tuiti parte civile) con particolare riferimento, ad esempio, alla teste ZI BE -convivente e
madre della figlia del SO-. Infatti -anche se fosse veritiera la versione in ordine alla sua presenza all'interno di un bar al momento dei primi spari essa non poteva non essere stata richiamata in strada dalle ulteriori esplosioni, e non aver veduto gli assassini mentre inseguivano il SO
per un tratto di strada e raggiuntolo, lo crivella-
vano di colpi.
Analoghe considerazioni devono essere
fatte quanto alla spettacolare rapina fruttata una molto rilevante somma di danaro e perpetrata,
anch'essa in pieno giorno, nei locali della agenzia ragusana del Banco di Sicilia.
Pure in tale occasione il commando mafioso aveva agito a viso scoperto, nella spavalda convin-
zione -poi confermata dai fatti che nessuno degli astanti avrebbe avuto il coraggio di operare alcun riconoscimento e neppure di fornire descrizioni idonee alla identificazione dei partecipanti alla rapina.
In ogni caso, sul punto di siffatta conno-
37 tazione, tipicamente mafiosa, della associazione
contestata, del tutto convincenti appaiono le
ulteriori argomentazioni dei giudici del merito che resistono ad ogni censura.
3) Quanto poi alla partecipazione del AP
EL agli omicidi, nel ricorso originario si ripropongono argomenti attinenti alle prove, sia
accusatorie che liberatorie (dichiarazioni prove-
nienti da IL e AL) di cui si è già
trattato in precedenza.
Qui giova soffermarsi sulle più specifiche ed esclusive censure contenute nei motivi aggiunti-
vi.
a) In particolare si deduce -quanto all'omicidio del SO- che neppure sarebbe stato identificato il tipo di concorso morale addebitabi-
le al AP: donde la nullità L'attribuzione della di lui responsabilità per tale reato.
L'assunto non può essere condiviso. Fra le svariate intercettazioni di conversazioni telefoni-
che ritenute idonee, dai giudici di merito, a
coinvolgere il ricorrente nel predetto evento,
esattamente è stata identificata quella intervenuta a sole due ore dall'omicidio (h. 19,34 del
24.11.1991). In tale occasione, al MA Salvato-
38 re che gli riferiva sull'avvenimento di cui tutti erano rimasti «cuntenti» il AP rispondeva ralle-
grandosi che l'episodio si fosse verificato «Como
ti riceva iu, ca chistu era dda pigghiarsi a ciocca no?».
Al che il MA -pur mostrando di con-
cordare sulla utilità della informativa ricevuta-
aveva modo di precisare che, in realtà non si era trattato della moglie (Ciocca) bensì della convi-
vente del SO (la teste ZI BE che ha,
poi, negato persino di avere intravisto gli assas-
sini e, successivamente neppure si era costituita parte civile: così come già accennato in preceden-
za).
Se il contenuto di siffatta conversazione si interpreta, da una parte, alla luce della posi-
zione del AP all'interno della associazione
(quale uomo di fiducia del «capo») e, dall'altra,
con riferimento alle difficoltà obiettive di rin-
tracciare membri del clan avversario (che usavano particolari cautele nel mostrarsi in pubblico dopo le note uccisioni di appartenenti alla OS del
RT) appare di tutta evidenza il decisivo apporto del AP che aveva indagato e riferito sulle abitu-
dini del SO e, segnatamente su quella di
39 uscire allo scoperto per incontrare, nei pressi della di lei abitazione, la propria convivente con la figlioletta di entrambi.
Pertanto, diversamente da quanto si legge nel ricorso, era in realtà addebitabile al AP-non un mero concorso «morale» (istigazione o rafforza-
mento L'altrui proposito criminoso di cui,
all'interno della Cosca RT, non vi era di certo bisogno)-bensì un effettivo apporto nella causalità
L'evento letale Ed anche sotto il profilo subiettivo il prosieguo della intercettazione esattamente è apparso ai giudici del merito illumi-
nante, in quanto è proprio 10 stesso Papa che
chiaramente si rammarica di non avere potuto perso-
nalmente partecipare alla sparatoria («ti faceva cumpagnia macari iu»>) per l'evidente stringere degli eventi.
A questo proposito i giudici di merito,
dopo avere dimostrato l'infondatezza della incredi-
bile interpretazione liberatoria fornita in sede
difensiva, hanno, per di più, indicato le ulteriori intercettazioni, nonchè le accuse dei collaboranti
(La IA e AL) che rendevano inoppugnabile l'addebito del concorso del AP alla programmazio-
ne L'omicidio del SO.
ለሰ b) Pure per quanto riguarda la morte del
-anch'egli affiliato al clan avversario UN
facente capo al Garozzo- non illogicamente è stata individuata, tra le altre, una conversazione tele-
fonica emblematica intercorsa tra il MA Salva-
tore ed il AP EL a poco più di due ore
dall'omicidio (h. 17,16 del 27.11.1991).
In tale intercettazione è il primo che si complimenta con l'autore materiale e, cioè, con il
AP che, a sua volta, rivela all'interlocutore dettagli sintomatici della sua effettiva partecipa-
zione al fatto: comunicando notizie sulla sorte dei complici ed altro ancora, pur sempre attraverso la ricorrente fraseologica criptica opportunamente decodificate dai giudici di merito (nel senso, ad
esempio, che «regalo» al RT significava l'ucci-
sione di appartenente al clan avversario «doppiet-
ta», richiamava il duplice omicidio del SO e
del UN;
«palla al centro» doveva interpretarsi nel senso che la «partita» con la OS A Garozzo
ricominciava alla pari e via di seguito).
E' appena il caso di sottolineare che,
anche a proposito di siffatto secondo omicidio, i giudici di merito si sono dati carico di identifi- care ulteriori elementi probatori contenuti in
41
---- svariate intercettazioni, dichiarazioni di collabo-
ranti, esito di indagini di polizia e via di segui-
to.
A fronte di siffatto coarcevo di elementi di accusa a carico di AP EL è apparsa evidente l'inconsistenza del cosiddetto «alibi» da lui medesimo offerto. Ma vi è di più poichè, come puntualmente dimostrato dai giudici di merito
(pagg. 148/152 sent. di I° e 191/197 sent. di II*
grado), attraverso evidenti menzogne e dichiarazio-
ni contrastanti siffatto «alibi >>> finiva per con- fluire quale ulteriore elemento confermativo,
nell'alveo delle prove accusatorie.
c) ALesemente infondate appaiono pure le censure in ordine alla partecipazione del AP alla rapina a lui addebitata.
Vale la pena di rammentare, anche a questo la comunicazione proveniente dallo proposito,
stesso AP (intercettazione delle ore 17,18 del
4.12.1991) in cui costui appalesava una effettiva conoscenza dei fatti così analitica da essere concepibile soltanto per persona che vi aveva
realmente partecipato. In particolare il AP
-nello smentire alcune erronee informazioni fornite dalla stampa locale- indicava le vere modalità di
42 introduzione dei rapinatori nella agenzia di Ragusa
del Banco di Sicilia;
forniva particolari sul fermo avvenuto, poco dopo, ad opera della polizia, dei complici Di FA EL, AL ET e
ST AR e, nel contempo rassicurava l'in-
terlocutore delle sorti del «malloppo»> fortunosa-
mente posto in salvo in precedenza e via di segui-
to.
Contenuto di intercettazione che, peral-
tro, come bene ha argomentato la sentenza impugnata,
collimava perfettamente con le accuse dei collabo-
ranti, nonchè con la testimonianza «de relato»> del capitano IA, legittimamente utilizzabile ai sensi del III° C. L'art. 195 c.p.p., in quanto il teste di riferimento RA GI risultava,
nelle more, deceduto.
D'altra parte, nessun rilievo liberatorio poteva rappresentare -a fronte di siffatto imponen-
te complesso accusatorio- il mancato riconoscimento da parte degli astanti, sia del AP, sia degli altri partecipanti alla rapina. Invero, premesso che quasi tutti i rapinatori avevano agito a viso scoperto era assai sintomatica la circostanza che nessuno dei numerosi astanti aveva fornito un qualche elemento idoneo ad identificare i conno-
43 tati dei malviventi (fatta eccezione per un generi- co riferimento ad un «biondino>>). Evenienza che
-diversamente da quanto ritenuto dai ricorrenti- non presentava alcun aspetto favorevole per gli imputati: confermando, piuttosto, la forza di inti-
midazione del commando mafioso spavaldamente osten-
tata nei confronti degli atterriti presenti: come già si è avuto modo, in precedenza, di sottolinea-
re.
d) Neppure l'ultima censura formulata dal
AP sfugge al giudizio di infondatezza.
Invero il diniego delle attenuanti generi-
che risulta ampiamente giustificato dai giudici di appello che, peraltro, ribadiscono quanto già considerato in primo grado (pagg. 218-220) in ordine alla speciale capacità a delinquere dimo-
strata nelle efferate azioni criminose addebitate nonchè nell'assenza di qualsiasi elemento positivo che potesse trarsi dal comportamento processuale di VI Valastro Rosario.OVItale imputato,
Diversamente da quanto si legge nell'in-
fondato ricorso lo stabile inserimento L'imputa-
to nell'associazione mafiosa non si riallaccia soltanto alla sua partecipazione alla rapina che,
peraltro era, pur sempre, una tipica operazione
44 finalizzata all'autofinanziamento della OS .
Infatti, come si sottolinea in sede di merito (e, segnatamente, nella pronuncia di primo grado che, sul punto, va ad integrare la motivazio-
ne della sentenza impugnata) erano state acquisite molteplici risultanze tra le quali, quelle, assai significative, provenienti dalle puntuali dichiara-
zioni del La IA -idonee a convalidare la parte-
cipazione del ST al clan facente capo al
RT.
Giustamente, poi, sono state ritenute inconfutabili le prove della partecipazione del
ST alla rapina: prima fra tutte il «fermo>>
intervenuto, ad opera della polizia, nella prossimi- tà temporale e locale L'azione criminosa, nei confronti di tale imputato e dei suoi complici
AL ET e Di FA EL. Circostanza
ricollegabile alla rapina, anche attraverso le più
significative intercettazioni telefoniche, tra le quali spicca, a tale proposito, la già menzionata conversazione che aveva come interlocutore referen-
te il AP EL.
A fronte di siffatto notevole coacervo di risultanze che dimostrano la sicura partecipazione del ST alla rapina a lui addebitata -immune
45
. da censura appare il motivato diniego della Corte
di Assise di Appello di riaprire il dibattimento su tale punto-.
VII' DI TE AR
Del tutto analoghe alle censure di AP
EL quelle del presente ricorrente in ordine alla sussistenza della associazione mafiosa: onde non giova tornare sull'argomento.
Nessuna specifica censura è dato di indi-
viduare, invece, in ordine alla posizione di tale imputato in seno alla associazione: ruolo, del
resto, congruamente dimostrato dai giudici del merito.
Quanto alla sua partecipazione alla rapina
-del resto confermata, sia attraverso le già esami-
nate dichiarazioni del La IA e del AL,
nonchè in virtù L'utilizzabile testimonianza dello IA al riguardo- vi è poco da aggiungere a quello che si è detto, in precedenza, a proposito del ST e del AP essendo analoghe le censure del Di FA a quelle di tali ricorrenti.
Anche in ordine al diniego delle attenuan-
ti generiche la motivazione dei giudici di merito resiste ad ogni critica.
VIII* IC ET
46 ALesemente infondate le censure di tale
L ricorrente, peraltro, circoscritte al diniego delle attenuanti generiche e di cui all'art. 8 del D.L. n. 152 del 1991 (convertito con la L. n. 203 del
1991).
Infatti la invocata attenuante speciale risulta prevista, espressamente, con riferimento a
colui che, dissociandosi dalla associazione mafio-
offra un concreto contributo, sia alle indagi- sa,
ni, sia all'impedimento della prosecuzione della attività mafiosa.
Invece -come esattamente sottolineato nella sentenza impugnata- nè sotto il primo nè sotto il secondo profilo l'apporto del AL è
stato conclusivo: posto che la sua confessione è intervenuta in appello: allorchè le risultanze
probatorie erano state già acquisite.
Inoltre e ciò valeva pure per il diniego delle attenuanti generiche che risultava giustifi-
cato anche per gli specifici precedenti penali_i il
predetto apporto alla identificazione dei partecipi agli omicidi, era stato piuttosto ambiguo e, comun-
que, inattendibile: lasciando trasparire l'inten- zione di favorire alcuno fra i compartecipi alle azioni criminose.
47 www. IX' PA CO
.
Ai limiti della genericità si pongono le censure di tale ricorrente dirette a contestare la sua partecipazione alla associazione mafiosa.
Trattasi di doglianze, comunque, palese-
mente infondate: una volta che nelle sentenze, sia
-di primo (pagg. 204 205) che di secondo grado
(pagg. 253 254) si pongono in evidenza le polie-
driche fonti probatorie (intercettazioni telefoni-
che, accuse del collaborante La IA, e via di
seguito) attraverso cui veniva dimostrato lo stabi-
le ruolo di tale ricorrente in seno all'associazio-
ne mafiosa di cui trattasi. F
Pertanto non sfugge alla manifesta infon-
datezza la chiesta derubricazione del reato asso-
ciativo in favoreggiamento.
Immuni da censura si appalesano anche le argomentazioni dei giudici di appello in ordine al diniego delle attenuanti generiche nonchè di una diminuzione di pena.
Sotto ogni possibile profilo, pertanto, i di qualsiasi ricorsi si appalesano destituiti fondamento.
P. Q. M.
La Corte
48 Visti gli artt. 615 e 616 c.p.p. ;
ri g e t ta i ricorsi e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 4 aprile 1996.
IL PRESIDENTE
(dott. Giulio FRANCO)ساس IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(dott. Luigi D'ASARO) DEPOSITATO IN CANCELLERIA пирооно
25 GIU. 1988 IL COLLAZORATORE DI CANCELLERIA IL IL COLLABORATORE CANCELLERIA
49