Cass. pen., sez. II, sentenza 04/04/1996, n. 6365
CASS
Sentenza 4 aprile 1996

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Al giudice per le indagini preliminari non compete fissare la durata delle intercettazioni di conversazioni o comunicazioni; l'erroneità di tale fissazione, tuttavia, non è sanzionata ne' sotto il profilo della nullità ne' sotto quello dell'inutilizzabilità, tassativamente limitata, quest'ultima, ai casi espressamente previsti dall'art. 271 cod.proc. pen.; ne consegue che il limite alle operazioni di intercettazione fissato dal giudice deve ritenersi "tamquam non esset", e che ad esso si sostituisce il termine massimo predeterminato per legge.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 04/04/1996, n. 6365
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6365
    Data del deposito : 4 aprile 1996

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