Sentenza 26 maggio 2004
Massime • 1
In materia di colpa medica, la rottura, durante un'operazione chirurgica all'addome, del margine della pinza e il suo scivolamento nell'addome del paziente costituiscono condotta colpevole da parte dei sanitari sotto il profilo dell'omesso conteggio dei ferri dopo la sutura della ferita e della conseguente omessa rimozione del corpo estraneo: regole semplici di diligenza, di prudenza e di perizia impongono infatti che quel controllo (mancato nella fattispecie) sia effettuato anche dopo la sutura in modo tale da poter porre rimedio immediatamente all'eventuale errore. (La Corte ha ulteriormente specificato che il controllo della rimozione dei ferri spetta all'intera equipe operatoria, cioè ai medici, che hanno la responsabilità del buon esito dell'operazione anche con riferimento a tutti gli adempimenti connessi, e non può essere delegato al personale paramedico, avendo gli infermieri funzioni di assistenza ma non di verifica)
Commentari • 8
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/05/2004, n. 39062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39062 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. OLIVIERI Renato - Presidente - del 26/05/2004
Dott. COSTANZO Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PERNA LA TORRE Ernesto - Consigliere - N. 871
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 043371/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) UR VA N. IL 27/01/1954;
2) MU AN N. IL 09/10/1955;
3) CO RI N. IL 27/08/1949;
avverso SENTENZA del 11/04/2003 CORTE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. VISCONTI SERGIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VITTORIO MELONI, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi del UR e del MU e per l'inammissibilità del ricorso di CO RI;
Udito, per la parte civile, l'Avv. STEFANO MARANELLA, che ha dichiarato che la p.c. IR MA NT è stata risarcita;
Uditi i difensori Avv. GIUSEPPE BOTTA, per UR VA, e avv. ANTONIO AGNELLO, per MU AN, che hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 11.4.2003 la Corte di Appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del 30.1.2002 del RE di Palermo, concedendo le attenuanti generiche, ha ridotto la pena inflitta a CC VA, LA CE e ON AR ritenuti colpevoli del delitto di cui agli artt. 41, 113 e 589 c.p. (omicidio colposo in persona di IR CA), contenendola nei limiti ritenuti di giustizia, e confermando nel resto le statuizioni accessorie.
La vicenda trae origine da un intervento chirurgico eseguito in via di urgenza il 15.12.1995 dal CC quale operatore, e dal LA ed il ON quali aiuti, sulla persona della IR, ricoverata nella stessa giornata per "colica addominale di natura da determinare". Nel corso dell'intervento si evidenziava la presenza di un adenocarcinoma perforato del sigma con peritonite diffusa, neoplasia poi accertata di natura maligna.
Il 17.4.1996 la IR veniva nuovamente ricoverata per "coliche addominali ricorrenti associate a disturbi urinari", e dagli esami radiologici risultava un corpo estraneo nell'addome. Operata nuovamente dagli stessi medici, veniva rimossa una pinza chirurgica rimasta nell'addome dopo la sutura della ferita a seguito dell'operazione del 15.12.1995.
In data 2.5.1996 la IR veniva sottoposta a nuovo intervento chirurgico per una fistolizzazione di ansa intestinale con successivo cedimento parziale della sutura laparatomica, ma, nei giorni successivi, si verificarono una nuova fistolizzazione e fatti emorragici, e la paziente entrò in coma il 29.6.1996, morendo il giorno successivo.
Il RE ha fondato il giudizio di responsabilità prevalentemente sui risultati di accertamenti tecnici effettuati, sia con perizia, sia con consulenze tecniche delle parti, nonché sulla testimonianza della figlia della donna deceduta, e cioè IR AR NI. I periti, pur dichiarando che la grave malattia della IR ne avrebbe comportato sicuramente il decesso entro un termine massimo non definibile, ma da ritenere non superiore ad un anno, concludono che "il comportamento negligente suddetto dei sanitari chirurghi (ndc: e cioè dimenticanza della pinza) non ha determinato l'evento letale ma ha contribuito ad accelerarlo, sì da ritenersi ad esso eziologicamente riconducibile in via concorrente". A tale conclusione i periti giungono non solo per le dimensioni della pinza, lunga 16 cm., e larga nella parte degli anelli 7 cm., con all'estremità due punte ricurve, ma per la circostanza che la IR, per i dolori causati dalla presenza nel proprio corpo della pinza, è stata costretta ad assumere "generose dosi di farmaci analgesici che hanno comportato un grave insulto tossico su di un fegato già meiopragico a causa della preesistente statosi". Viene, inoltre, rilevato che l'asportazione del corpo estraneo si presentò alquanto laborioso per la presenza di "tenacissime aderenze viscero-parietali e viscero-viscera" e di tessuto neoformato che invadevano tutto il bacino.
Inoltre, in conseguenza di questo secondo intervento del 17.4.1996, si verificarono una serie di complicazioni, quali insufficienza renale acuta, disturbi cardiologici (dai quali invero la IR era già afflitta), e soprattutto la fistolizzazione di un'ansa intestinale, che causò il terzo intervento chirurgico con un successivo deterioramento dello stato di salute della ricoverata, fino al decesso avvenuto il 30.6.1996.
IR AR NI, ritenuta credibile per il conforto degli accertamenti tecnici, avendo proceduto all'assistenza della madre, ha ricostruito il decorso degli avvenimenti dal 15.12.1995 in poi, segnalando che già il secondo giorno dopo l'intervento la madre aveva un dolore terribile al basso addome, e che i dolori si sono protratti fino alla necessità del ricovero del 17.4.1996, e ha confermato successivamente le fistolizzazioni, con le dolorose conseguenze derivanti da ferite non chiuse;
ha confermato anche l'assunzione di antidolorifici, anche mediante iniezioni fatte personalmente dalla madre.
Il RE ha poi preso in considerazione la circostanza (pacifica) che la pinza presentava una branca rotta (forse per le continue sterilizzazioni), per uno spezzone di 33 mm., recuperato anch'esso in addome, ed ha ritenuto che ciò può avere comportato lo scivolamento della pinza tra le anse intestuiali, senza che nessuno della equipe chirurgica se ne accorgesse.
Il RE ha ritenuto che non possa sussistere la scriminante del "caso fortuito" (art. 45 c.p.), in quanto i medici non hanno poi effettuato un conteggio finale, che avrebbe sicuramente evidenziato la mancanza di quel ferro, valutate anche le dimensioni e l'ampiezza della ferita, dallo sterno al pube, che avrebbe necessitato un più attento controllo. Il giudice di primo grado ha valutato anche la negligenza successiva, perché nei 4 mesi tra dicembre e aprile nessuno si è accorto della mancanza della pinza.
Infine, ha sostenuto che la responsabilità dell'intera equipe si evince anche dalla circostanza che mancando il ferrista, cioè proprio l'addetto al controllo ed al conteggio dei ferri, il dott. LA avrebbe detto a IR AR NI, come da questa dichiarato: "Facciamo tutto noi".
Rilievo viene anche dato al deterioramento della paziente in conseguenza della permanenza della pinza nel corpo, della produzione delle fistolizzazioni, dei due successivi interventi chirurgici, il tutto in soggetto già debilitato per il tumore che lo affliggeva, oltre che per patologie pregresse. Ne consegue che la ritenuta colpa degli imputati viene individuata come concausa dell'evento letale, e, comunque, come causa dell'accelerazione della morte della IR. Il RE, poi, pur avendo in precedenza richiamato le conclusioni dei periti, ha preso in considerazione l'argomento difensivo, secondo il quale il decesso non sarebbe derivato dall'aver lasciato la pinza nell'addome della IR, ma dalla sua grave malattia. Il RE ha sostenuto la tesi dell'acceleramento della morte della paziente, da solo idonea a porsi come causa di responsabilità, ne' ha dato rilevanza alla mancata sottoposizione a terapia antiblastica (cioè la chemioterapia), che, secondo le dichiarazioni dello stesso consulente degli imputati, non avrebbe avvantaggiato il decorso della malattia.
Il RE non ha creduto, poi, alla circostanza che l'operazione del 17.4.1996 sia stata compiuta per un'occlusione intestinale, desumendo ciò non solo dalla descrizione effettuata dagli stessi imputati che la hanno eseguita, ma dalla cartella clinica, che nella diagnosi di dimissione, cioè quella del decesso, letteralmente porta scritto "arresto cardiocircolatorio irreversibile da cirrosi epatica HCV correlata, cardiopatica con adenocarcinoma del sigma metastasizzato e sottoposta ad intervento di Hartman, rioperata per ritenzione di corpo estraneo (pinza di Adson) in cavità addominale". Inoltre, altre considerazioni del RE sono state: la IR non presentava i sintomi dell'occlusione intestinale (chiusura dell'alveo ai gas ed alle feci); se così fosse stato, sarebbe morta in poco tempo dopo l'inizio dei dolori, risalenti a 4 mesi prima;
la radiografia eseguita poco prima aveva evidenziato il corpo estraneo;
il tipo di dolore, come rilevato dal consulente di parte civile, era del tutto diverso. Ha aggiunto ancora il giudice di primo grado che, per effettuare il secondo intervento, il dott. CC fu fatto rientrare dalle ferie, circostanza che non si sarebbe verificata per un intervento di routine, e ha rilevato che la questione dell'occlusione intestinale fu introdotta dagli imputati la prima volta durante il loro esame dibattimentale del 26.5.2001. Il RE ha concluso la motivazione della sentenza con un breve riassunto dei fatti e con un'ampia esposizione sul trattamento sanzionatorio.
Per ciò che concerne la colpa, la sentenza di appello ha rilevato (richiamando una recente sentenza di questa sezione: Cass. 16.1.2002 n. 1583) che trattandosi di colpa negligente o imprudente del medico la valutazione deve essere effettuata nell'ambito della colpa generica secondo criteri normali di comune applicazione validi per qualsiasi condotta colposa. In questa ottica sono fondamentali i concetti di prevedibilità e prevenibilità, che devono essere valutati in concreto, e che nel caso specifico consentono di escludere il "caso fortuito". Inoltre, le patologie, delle quali pur certamente soffriva la IR, non si pongono come concause autonome, da sole sufficienti a determinare l'evento. In tema di nesso di causalità, vengono riportate le sentenze ritenute più qualificanti ai fini della decisione dalla Corte territoriale, e cioè la sentenza Franzese delle sezioni uniti della Corte di Cassazione del 10.7.2002 n. 30328, e la sentenza di questa sezione che l'aveva preceduta, imp. Di Sancirò del 23.1.2002 n. 22568.
In esse il principio fondamentale è costituito dal sostituire la tesi della "probabilità statistica" - che era fondato su un giudizio di altissima probabilità - con quello della "probabilità logica", che, in estrema sintesi, comporta la verifica della validità nel caso concreto, sulla base delle circostanze di fatto e dell'evidenza disponibile, così che all'esito del ragionamento probatorio che abbia altresì escluso l'interferenza di fattori alternativi, risulti giustificata e processualmente certa la conclusione che la condotta omissiva del medico è stata la condizione necessaria dell'evento lesivo con alto ed elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica (ed. giudizio controfattuale). Il giudice deve, quindi, giungere alle proprie conclusioni facendo ricorso anche alle regole desumibili dalle leggi di copertura di carattere universale, dalle leggi semplicemente statistiche e dalle massime di comune esperienza, ma tenendo in considerazione tutti gli specifici fattori presenti e quelli interagenti sì da pervenire ad un giudizio di elevata credibilità al di là di ogni ragionevole dubbio secondo i criteri di valutazione della prova previsti per tutti gli elementi costitutivi del reato.
Ciò premesso, la Corte territoriale - ritenendo che gli stessi principi si applicano nella fattispecie, pur vertendosi in tema di colpa commissiva mediante negligenza - ha ritenuto che la "certezza processuale" della sussistenza del nesso di causalità con l'evento letale si evince dalla sicura accelerazione di tale evento, dovuta a tutte le conseguenze derivate dall'avere lasciato la pinza nell'addome della IR: impossibilità di trattare il carcinoma e di arrestarne l'evoluzione con appropriate terapie antiblastiche;
il decadimento delle condizioni generali per le difficoltà dì svolgere le normali funzioni vitali tra cui quella alimentare;
il deperimento della donna a seguito di due successivi interventi di rimozione della pinza e di fistolizzazione dell'ansa intestuiale;
lo stato di sepsi dovuto alla fistola;
l'aggravamento delle condizioni epatiche per le ripetute anestesie e per l'assunzione di analgesici. La Corte ha quindi confermato il giudizio di responsabilità degli imputati, modificando solo il trattamento sanzionatorio. Avverso la sentenza di appello hanno proposto ricorso per cassazione tutti gli imputati.
UR VA, a mezzo del proprio difensore, chiede l'annullamento della sentenza impugnata, con declaratoria di assoluzione con la più ampia formula liberatoria, eccependo la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 40, 41, 42, 43 e 45 c.p. e per assenza e manifesta illogicità delle motivazioni.
Il ricorrente censura, in effetti, la motivazione per travisamento del fatto, e di conseguenza ha sostenuto che non può ravvisarsi a suo carico ne' la colpa, ne' in ogni caso il nesso di causalità. In primo luogo, il ricorrente sostiene di avere personalmente effettuato la conta dei ferri immediatamente prima della chiusura dell'alveo, per cui, proprio in base ai principi di diritto enunciati nella sentenza impugnata, e cioè di effettuare ex ante il giudizio di prevedibilità ed evitabilità in base parametro "oggettivo" dell'eiusdem condicionis et professionis, il giudice di merito avrebbe dovuto considerare l'assenza di colpa del dott. CC per essere stati al momento rimossi tutti i ferri, tranne quelli indispensabili, tra cui le pinze EL (per tenere i lembi aperti), ed essendovi la certezza che queste sarebbero state rimosse, spettando ad altri la conta dei ferri dopo la conclusione dell'intervento chirurgico con la sutura della ferita. La mancata rimozione è stata invece dovuta ad una fatalità tanto accidentale, quanto imprevedibile, e cioè la rottura di una delle estremità del ferro chirurgico, che ne aveva comportato lo scivolamento tra le anse intestinali, senza che nessuno se ne sia potuto accorgere. La fattispecie rientra, quindi, secondo il ricorrente, nell'ambito di operatività del "caso fortuito" disciplinato dall'art. 45 c.p., e la Corte di merito ha, quindi, omesso di accertare se la rottura della branca fosse o meno evento imprevisto ed imprevedibile, e quindi non riconducibile alla attività psichica del soggetto.
In ogni caso, poi, il ricorrente censura la mancata applicazione, ovvero la non corretta applicazione, del principio dell'affidamento che già esclude la responsabilità per colpa nonostante la previsione o la prevedibilità dell'evento, mentre la Corte di merito stabilisce un'errata correlazione tra i principi dell'affidamento e dell'imprevedibilità.
Concludendo sul punto, il ricorrente rileva anche l'illogicità di ritenere tutti i componenti dell'equipe chirurgica responsabili del mancato controllo numerico dei ferri, in quanto al primo operatore, avendo eseguito tale controllo al termine dell'intervento e appena prima della sutura della ferita, non incombeva alcun altro onere. Il ricorrente censura poi la circostanza che è stata prestata credibilità, senza motivazione alcuna, a IR AR NI, figlia della persona deceduta, e costituitasi parte civile, rinviando ai motivi di appello sulla inattendibilità di varie sue dichiarazioni.
Il dott. CC tratta, poi, il nesso di causalità, censurando la ricostruzione "della catena eziologica", ricordando che un antecedente può essere configurato come condizione necessaria solo se esso rientri nel novero di quelli che sulla base di una successione regolare conforme ad una generalizzata regola di esperienza o ad una legge dotata di validità scientifica, la cosiddetta "legge di copertura", conduca ad eventi del tipo di quello verificatosi in concreto.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata per essere pervenuta alla conclusione dell'accertamento processuale dell'accelerazione dell'evento-morte, senza passaggi logici rigorosi in ordine al collegamento causale, ed anzi stravolgendo la portata e la realtà dei dati utilizzati.
La Corte di merito non avrebbe tenuto conto delle circostanze che il decesso della IR è avvenuto per insufficienza cardiorespiratoria a seguito di coma epatico, e che la IR era un'epatopatica da circa 20 anni, ed aveva un grave carcinoma del sigma. I periti, i consulenti e la letteratura scientifica sono costanti nel ritenere che il coma epatico è complicazione direttamente correlata alla epatopatia cirrogena. Il ricorrente, quindi, rileva l'insufficienza della motivazione nell'avere valorizzato altri elementi, come l'assunzione degli antidolorifici (peraltro non accertata dettagliatamente, ad es. quantità e qualità, e riferita dalla sola figlia IR AR NI) rispetto ad un quadro clinico che evidenziava gravi patologie preesistenti e idonee da sole a produrre l'evento letale. Il ricorrente sostiene, poi, la contraddittorietà della motivazione per avere prima dato rilievo determinante causale alla massiccia assunzione di antidolorifici, e poi ritenuto: a) che la sindrome dolorosa era legata alla neoplasia allo stadio terminale, e non alla ritenzione della pinza;
b) che la somministrazione dei farmaci sarebbe avvenuta solo in epoca prossima all'exitus; c) che la somministrazione dei farmaci era anche auspicabile per migliorare la qualità di vita della paziente.
Il ricorrente sostiene altresì, con argomenti scientifici, che le gravi complicazioni successive al secondo intervento non possono considerarsi conseguenza delle operazioni chirurgiche subite. Sostiene ancora il dott. CC che non vi è alcuna prova evidente dell'accelerazione o dell'anticipazione della morte, prova che deve essere certa, richiamando sul nesso di causalità e sulla certezza del collegamento dell'evento con la condotta addebitata tre sentenze di questa sezione della Corte di Cassazione (pag. 20-21 ricorso).
Infine, il ricorrente reitera la tesi che l'intervento del 17.4.1996 fu eseguito per blocco intestuiale, e non per l'asportazione della pinza. Pur riconoscendo l'inesistenza dì riferimenti nella cartella clinica, il dott. CC elenca una serie di elementi dai quali si desume tale versione (ematemesi, dolori "da impazzire", radiografia che aveva evidenziato "livelli idroaerei"). Inoltre, il ricorrente sostiene che per rimuovere la pinza sarebbe stato sufficiente un taglio ben più piccolo e in altra zona del corpo ("pacchetto viscerale"), e soprattutto che non sarebbe stato necessario operare "in emergenza", mentre è dato notorio che ciò deve avvenire per una grave occlusione intestinale.
MU CE, a mezzo del proprio difensore, chiede l'annullamento della sentenza impugnata.
Il ricorrente censura la sentenza gravata soprattutto per non avere fornito risposta, o comunque non adeguata risposta, ai motivi di appello.
Con un primo motivo il dott. LA censura la mancata assoluzione perché il fatto non sussiste, deducendo la violazione degli artt. 40, 45 e 589 c.p., nonché la mancanza della motivazione. Il ricorrente rileva - così come ha fatto il coimputato CC - che la sentenza impugnata contiene un errore fondamentale che inficia tutto il successivo discorso argomentativo, e cioè che la pinza sia stata "dimenticata" dai chirurghi nell'addome della IR, e che la colpa consista nella "mancata conta dei ferri", là dove il controllo, prima della sutura è stato eseguito, e la pinza è solo successivamente scivolata nell'addome per la rottura della branca per uno spezzone di 33 mm..
Il dott. LA rileva, pertanto, che i medici hanno potuto accertare la presenza della pinza nell'addome solo quattro mesi dopo il primo intervento, allorché la IR fu ricoverata per occlusione intestuiale. Anche l'attuale ricorrente richiama gli argomenti già elencati per ritenere che il nuovo intervento fu eseguito di urgenza per un blocco intestuiale, e che non è significativa la mancanza di un consenso scritto all'operazione, perché il consenso può essere dato anche oralmente.
Il ricorso poi è ampiamente dedicato a negare, con argomenti scientifici e riportando taluni passi della perizia nonché dichiarazioni dei periti, la circostanza che le aderenze, definite "tenacissime" nel capo di imputazione, siano conseguenti alla permanenza della pinza nel corpo della IR, essendo invece conseguenza normale di ogni intervento chirurgico. Il ricorrente rileva, poi, che non vi è possibilità di ritenere che le anestesie e le somministrazioni in Ospedale di fermaci analgesici abbiano potuto aggravare lo stato di salute della paziente, perché le anestesie e anche la terapia - specificamente indicata in ricorso ~ sono dosate secondo specifiche situazioni patologiche, e non per le complicanze.
Secondo il ricorrente, l'argomento più censurabile è quello di ritenere che il comportamento colposo dei chirurghi avrebbe diminuito le aspettative di sopravvivenza della IR. Il dott. LA richiama la circostanza che il primo intervento chirurgico del 15.12.1995 aveva eliminato solo in parte il tumore esistente, non potendosi toccare la parte del tumore aderente alla vescica. La gravita della neoplasia è ben posta in evidenza dai periti, ed è stata accertata in ritardo, solo con l'esecuzione dell'intervento chirurgico. Inoltre, la paziente aveva già avuto un'epatite C, ed era quindi da tempo un'epatopatica.
Ma, soprattutto la IR, per la grave neoplasia, "era destinata a morire in breve tempo", come dichiarato da uno dei periti. Il ricorrente richiama anche pag. 13) letteratura scientifica, la quale fa ritenere che il carcinoma colorettale, con metastasi e interessamento linfonodale conferisce una prognosi di sopravvivenza media di soli quattro mesi.
Il ricorrente ricorda poi che i periti hanno anche indicato le numerose e gravi patologie delle quali la IR soffriva già prima dell'intervento del 15.12.1995, e cioè: epatopatia cronica postepatica ad evoluzione verosimilmente cirrogena, adenocarcinoma metastatizzato, cardiopatia ipertrofica ostruttiva, insufficienza mitralica ed insufficienza tricuspidale.
Dal complesso di tali elementi, poi accuratamente riassunti, il ricorrente deduce l'insostenibilità della tesi secondo la quale l'acceleramento della morte è avvenuto in base alla presenza della pinza nell'addome, alle complicanze ed alle terapie eseguite, essendo la IR sopravvissuta per sei mesi e mezzo, e non essendovi alcun elemento probatorio certo per ritenere il nesso di causalità, in base ad un giudizio sia esso di probabilità statistica che di probabilità logica.
Con un secondo motivo di ricorso il dott. LA censura la mancata assoluzione per non avere commesso il fatto, deducendo l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 40 e 589 c.p., e la mancanza della motivazione, in ordine alla ritenuta responsabilità dell'intera equipe operatoria.
Premesso di essere il secondo operatore, il ricorrente rileva che, come dichiarato dal primario, dott. Mezzatesta, per regola di comune applicazione, e non solo per prassi dell'Ospedale civico di Palermo, i compiti in camera operatoria sono ripartiti, e quelli del ferrista ricadono solitamente in capo ad un componente del personale infermieristico, ed, in caso di assoluta assenza di infermieri, su un terzo componente della squadra chirurgica.
Con il terzo ed ultimo motivo il ricorrente censura la mancata assoluzione perché il fatto non costituisce reato, assumendo l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 40, 43 e 589 c.p., e la mancanza della motivazione, in ordine alla circostanza che la pinza non fu dimenticata nell'addome, ma scivolò per l'improvvisa rottura della branca, dopo essere stata conteggiata. CO AR propone personalmente ricorso per cassazione, censurando la sentenza impugnata per non avere ritenuto l'ipotesi prevista dall'art. 45 c.p., e per non averne adeguatamente motivato il diniego.
In particolare, il ricorrente rammenta le già più volte ripetute circostanze inerenti alla mancata estrazione della pinza dopo l'intervento chirurgico del 15.12.1995, e cioè l'effettuato controllo prima della sutura, la rottura della pinza ed il suo scivolamento all'interno dell'addome, il tutto in base a "tecniche della migliore medicina", non potendosi contare i ferri all'infinito. Anche il ON ricorda poi le gravi malattie dalle quali era afflitta la IR ed in particolare il tumore epatico, circostanze che - secondo il ricorrente ~ non sono state adeguatamente valutate dal giudice di appello.
In data 5.12.2003, il difensore del UR ha depositato motivi nuovi, richiamando la nota sentenza Franzese ed altre sentenze di questa sezione, che hanno affermato il principio della "probabilità logica", e cioè quella confinante con la certezza, rilevando che nella specie non vi è certezza dell'anticipazione dell'evento letale, in ordine alla quale la Corte di appello non ha motivato, non definendo neppure approssimativamente il periodo di tale accelerazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va precisato che il reato ascritto ai ricorrenti, pur risultando commesso il 30.6.1996 non è prescritto alla data odierna. Con la concessione delle attenuanti generiche ex art. 62 bis c.p., al delitto di cui all'art. 589 c.p. si applica il termine di prescrizione di anni cinque (art. 157 n. 4 c.p.), nel caso di specie prolungato della metà ad anni sette e mesi sei ex art. 160 c.p. per i numerosi atti interruttivi. Vanno, poi, aggiunte le sospensioni verificatesi ex art. 159 c.p. a causa dei rinvii delle udienze per impedimento di imputati o difensori o comunque su richiesta dei difensori, e che sono decorse per 189 giorni nel dibattimento di primo grado, e cioè dal 16.2.2000 al 10.5.2000 e dall'11.10.2000 al 24.1.2001, e per 35 giorni in quello di appello, e cioè dal 5.2.2003 al 12.3.2003. Complessivamente si tratta di 224 giorni, che fanno prolungare il termine di prescrizione, che, pur con le interruzioni, sarebbe scaduto il 30.12.2003, fino al 13.8.2004, data largamente posteriore all'emissione della presente sentenza definitiva. L'ulteriore sospensione - dichiarata - del giudizio di cassazione dal 22.12.2003 al 26.5.2004, addirittura fa scadere il termine il 17.1.2005.
Nè sul punto vi possono essere incertezze dopo che le sezioni unite di questa Corte con la sentenza Cremonese del 28.11, 2001 n. 1021, hanno ritenuto che "in tema di prescrizione del reato, la sospensione del procedimento e il rinvio o la sospensione del dibattimento comportano la sospensione dei relativi termini ogni qualvolta siano disposti per impedimento dell'imputato o del suo difensore, ovvero su loro richiesta e sempre che l'una o l'altro non siano determinati da esigenze di acquisizione della prova o dal riconoscimento di un termine a difesa (in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che plurimi rinvii del dibattimento disposti in un procedimento per lesioni colpose, a seguito dell'adesione di un difensore all'astensione collettiva dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, comportino la sospensione del corso della prescrizione per tutto il periodo complessivo della durata dei rinvii predetti)".
Quanto all'estensione della sospensione del termine di prescrizione a tutti i coimputati (ad es. nel giudizio di appello il rinvio era stato chiesto solo dal difensore del LA), va ricordato che l'art. 161, 1 comma, c.p. dispone che "la sospensione e la interruzione della prescrizione hanno effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato" (Cass.
7.6.2001 n. 31695; Rizzo;
e molte altre decisioni di legittimità che estendono l'effetto anche alle ipotesi dì successiva contestazione ovvero di coimputato in procedimento separato).
In ordine ai motivi di ricorsi, è bene assemblarli in base alle questioni dedotte, molte volte simili, soprattutto con riguardo ai ricorsi del CC e del LA.
Tutti i ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata per avere escluso che lo scivolamento della pinza costituisca "caso fortuito", e cioè che sia un avvenimento eccezionale ed imprevedibile non ascrivibile agli imputati. Ciò - secondo i ricorrenti - è deducibile dalla circostanza che, prima della sutura della ferita derivata dall'intervento chirurgico, era stata effettuata la "conta dei ferri", dalla quale erano state escluse le pinze EL, e cioè proprio quelle del tipo ritrovato nell'addome della IR, e che vengono utilizzate per tenere separati i tessuti che ancora rimanevano, e che si sganciano al momento della sutura. La rottura di una delle estremità del ferro ne ha causato lo scivolamento nelle anse intestuiali, costituendo così quel "fatto accidentale", non attribuibile ai ricorrenti.
L'art. 45 c.p. dispone che "non è punibile chi ha commesso il reato per caso fortuito o per forza maggiore".
La giurisprudenza in materia di reati colposi è stato oscillante, ritenendo dapprima, con varie sentenze (Cass. 28.4.1978, Negroni;
Cass. 5.12.1980, Biagini;
Cass. 23.1.1981, Verginella), che il caso fortuito esclude la coscienza e volontà dell'azione, poi, con la sentenza a sezioni unite Felloni del 14.6.1980, che esclude l'elemento psicologico della colpa, infine, con le sentenze Savelli del 5.12.1988, e D'Altilio del 19.4.1990, che esclude il nesso di causalità.
A quest'ultimo orientamento, pur se, come gli altri, risalente nel tempo, il Collegio ritiene di aderire, non avendo il caso fortuito nessuna identificazione con la condotta, ma consistendo in un avvenimento imprevisto ed imprevedibile che si inserisce d'improvviso nell'azione del soggetto, e non può farsi risalire in alcun modo all'attività psichica dell'agente.
Secondo tale formulazione paiono orientati anche i ricorsi, che identificano l'avvenimento accidentale ed imprevedibile in un fatto assolutamente non riconducibile alla condotta degli imputati. Ne consegue che la valutazione in diritto della sussistenza o meno del "caso fortuito" nella specie va compiuta in relazione alla assoluta non riconducibilità del fatto che lo costituirebbe ai ricorrenti e sulla assoluta autonomia di tale fatto incidente sull'evento letale, senza partecipazione causale degli imputati. La Corte di merito ha ritenuto condivisibilmente che la rottura di un margine della pinza e il suo scivolamento nelle anse intestuiali, pur non essendo accadimento frequente, non è comunque imprevedibile ed eccezionale. Infatti, l'usura dei ferri o una eventuale difetto di costruzione possono cagionare un evento del genere. Ma la questione così posta ha il difetto di un esame parziale della fattispecie ed assolutamente incompleto. La condotta colpevole dei ricorrenti si identifica non tanto nella rottura della pinza, che, pur non essendo circostanza imprevedibile, non è attribuibile direttamente agli imputati, quanto nell'omesso conteggio dei ferri dopo la sutura della ferita, e nella successiva omessa immediata rimozione.
È, infetti, evidente che è opportuno il conteggio prima della chiusura della ferita per rimuovere eventuali pezzi dimenticati (talvolta è successo con garze o cotone idrofilo), senza procedere poi alla "scucitura" subito dopo l'intervento, ma è altrettanto evidente che regole semplici di diligenza, di perizia e di prudenza, senza neppure "scomodare" la conoscenza della scienza medica, impongono di controllare nuovamente che tutti i ferri siano stati rimossi dopo la sutura della ferita, in quanto ad una eventuale omissione si può porre rimedio nell'immediatezza, procurando un lieve trauma la "scucitura" della sutura, là dove la permanenza del ferro nel corpo per molto tempo (nella specie diversi mesi) ed il dovere procedere a nuovo intervento chirurgico per rimuoverlo dopo che si siano prodotte tenaci aderenze sono causa di lesioni gravi, o addirittura della morte del paziente.
Il dovere professionale di procedere al conteggio dei ferri non può quindi ritenersi esaurito eseguendolo prima della sutura della ferita e ancorché ancora alcuni pezzi permangono nel corpo della persona sottoposta ad intervento chirurgico, ma va completato con una ulteriore verifica subito dopo la sutura per controllare la rimozione degli ulteriori pezzi, proprio perché è possibile (come è avvenuto nella specie) che tali ferri possano, per diverse cause (per dimenticanza o per incidente), essere stati lasciati nel corpo della persona operata.
Come è stato costantemente ritenuto da questa Corte, "in materia di colpa professionale, se la contestazione riguarda una condotta imprudente o negligente del medico, la valutazione del giudice deve essere effettuata nell'ambito della colpa generica, secondo i criteri normali e di comune applicazione, validi per qualsiasi condotta colposa" (Cass. 10.7.2001 n. 1583; conformi Cass. n. 11695/1994; n. 6834/1988; n. 10210/1984; n. 6650/1984). Nella specie, è stata infatti contestata agli imputati la colpa generica, e non la violazione di particolari cognizioni di scienza medica.
Sia il CC che il LA hanno proposto motivi di ricorso assumendo che, secondo una prassi consolidata all'Ospedale civile di Palermo, la "conta dei ferri" era compito del personale infermieristico, e, in mancanza di infermieri, del terzo componente della squadra operatoria (quindi, anche se non nominato, il ON). Non può esservi dubbio che almeno il controllo della rimozione dei ferri spetti all'intera equipe operatoria, e cioè ai medici, i quali hanno la responsabilità del buon esito dell'intervento, non solo in relazione all'oggetto dell'operazione, ma altresì per tutti gli adempimenti connessi, sicché è del tutto inaccoglibile l'argomento secondo il quale il controllo successivo alla saturazione della ferita, e cioè quello definitivo e tranquillizzante, sia devoluto al personale infermieristico, secondo una prassi consolidata, avendo il personale paramedico, nel settore chirurgico, funzioni di assistenza, ma non di verifica dell'attuazione dell'intervento operatorio nella sua completezza.
Nè i giudici di merito hanno ritenuto di individuare la sussistenza di particolari deleghe, riaffermandosi, comunque, che gli imputati non hanno ne' rimosso, e neppure controllato che siano stati rimosse le ultime pinze lasciate per tenere aperti i lembi della ferita prima della sutura.
Considerato, pertanto, che la rottura di un lembo del ferro non costituisce "caso fortuito" ex art. 45 c.p., e che la permanenza della pinza nel corpo della vittima, è stata la causa principale ed iniziale del decesso, sulla quale si sono innestate altre condotte colpevoli, ed essendo attribuibile la condotta penalmente rilevante agli imputati, ne deriva che non vi è stata nessuna esclusione del nesso causale a norma dell'art. 45 c.p.. Sia il CC che soprattutto il LA hanno censurato la sentenza impugnata sia per avere ritenuto che la vittima abbia assunto notevoli dosi di antidolorifici, compromettendo ulteriormente la grave patologia epatica dalla quale era affetta, sia l'incidenza di tali assunzioni sull'evento letale.
La soluzione della questione non può prescindere dall'esame del secondo motivo di ricorso dedotto dal CC, al quale è direttamente collegato, e cioè F inattendibilità della testimone IR AR NI, figlia della persona deceduta e costituitasi parte civile.
Come è noto, le dichiarazioni testimoniali, per essere positivamente utilizzate dal giudice, a differenza delle chiamate in correità, non hanno bisogno di "elementi di riscontro", ma devono avere ad oggetto fatti di diretta cognizione e specificamente indicati, ed essere credibili (Cas. 24.2.1997, Orsini;
Cass. 26.8.1999, Puledra). Le dichiarazioni del testimone costituitosi parte civile vanno ovviamente valutate con particolare prudenza, perché potrebbero essere portatrici di un interesse diverso da quello di fare conoscere al giudice la verità, ma non sfuggono ai canoni interpretativi predetti (Cass. 13.5.1997, Di Candia). Nella specie, le dichiarazioni di IR AR NI sono state ritenute credibili dai giudici di merito perché sono conciliabili con le sofferenze derivanti dalla presenza della pinza nell'addome della vittima. A ciò va aggiunto che tali sofferenze devono ritenersi rilevanti non solo per la causa che le produceva, e che secondo canoni di comune esperienza procura tale sintomatologia (sul punto è particolarmente esauriente la sentenza di primo grado;
(pagg. da 13 a 16), ma anche perché hanno cagionato, seppure a distanza di mesi, un ricovero urgente in Ospedale, allorché ancora si ignorava la presenza del ferro nel corpo di IR CA. Il giudice di primo grado ha anche rilevato che le sofferenze della vittima, certamente in parte prodotte dalla grave patologia tumorale che l'affliggeva, sono state aggravate dalla presenza della pinza nell'addome, e che quest'ultimo evento ha costretto la stessa IR "ad assumere generose dosi di tarmaci analgesici che hanno comportato un grave insulto tossico su di un fegato già meiopragico a causa della preesistente statosi", come precisato anche dai consulenti dì parte civile, e che quindi hanno confortato le dichiarazioni testimoniali, già intrinsecamente credibili. Nè IR AR NI, dopo che ormai era fatto notorio che, dal 15.12.1995 al 17.4.1996, era stata lasciata la pinza nell'addome, e che a causa delle sofferenze della parente si era dovuto ricorrere ad un secondo intervento chirurgico, aveva interesse ad insistere su una circostanza idonea solo ad ampliare le ragioni di attribuzione dell'evento letale ai prevenuti, essendo già elementi idonei l'imprudenza, l'imperizia e la negligenza già dimostrata dai sanitari, e la conseguente sussistenza di uno stato di grave debilitazione ad esse conseguente, avendo rilievo limitato e aggiuntivo l'assunzione di fermaci certamente non innocui soprattutto da parte di persona affetta da grave epatopatia.
L'esauriente e logica motivazione dei giudici di merito (in particolare, la sentenza del RE) sulla circostanza di fatto dell'assunzione degli antidolorifici non consente quindi sindacato di legittimità ne' valutazione delle pur accurate prospettazioni contrarie dei ricorrenti, come ormai ritenuto costantemente dalle sezioni unite di questa Corte (Cass. n. 18/2003; n. 12/2000; n. 24/1999; n. 6402/1997). L'influenza peggiorativa sullo stato di salute di tali medicinali su soggetto portatore di grave affezione al fegato è altresì circostanza costituente fatto di comune esperienza, e comunque confortato nella specie dalle dichiarazioni di consulenti tecnici. Altro argomento smentito dalle risultanze processuali e congruamente e logicamente motivato dai giudici di merito è quello riguardante la circostanza che il secondo intervento chirurgico sia stato eseguito per "occlusione intestuiale", e non per rimuovere la pinza dall'addome.
Il primo argomento determinante è costituito diagnosi di dimissione, cioè quella del decesso, che letteralmente porta scritto "arresto cardiocircolatorio irreversibile da cirrosi epatica HCV correlata, cardiopatica con adenocarcinoma del sigma metastasizzato e sottoposta ad intervento di Hartman, rioperata per ritenzione di corpo estraneo (pinza di Adson) in cavità addominale ".
Altre valutazioni rilevanti sono: che la sintomatologia non era quella dell'occlusione intesti naie, e cioè la chiusura dell'alveo alle feci ed ai gas;
che l'occlusione intestuiale procura solitamente il decesso se non si interviene tempestivamente, mentre il dolore addominale era avvertito già da diverso tempo prima del ricovero;
e che gli stessi imputati non hanno mai disconosciuto di avere rimosso il corpo estraneo dall'addome della IR.
Ulteriori elementi, di minore valore probatorio, ma, pur sempre significativi, sono le circostanze che i ricorrenti hanno dedotto tale circostanza solo nel corso del loro esame in udienza il 16.5.2001 (pag. 31 sentenza di primo grado) e che il CC fu ratto rientrare dalle ferie per eseguire l'intervento, sì da ricomporre la stessa equipe chirurgica che aveva eseguito l'intervento operatorio del 15.12.1995 (pag. 30 della stessa sentenza).
Tali argomentazioni riportate dalle sentenze di merito sono ictu oculi logiche ed adeguate, sì da sfuggire ad ogni controllo di legittimità.
Va, però, precisato che l'accertamento di fatto non è solo influente per provare la circostanza - già comunque accertata - dell'avere i tre chirurghi ricorrenti lasciato la pinza nell'addome della IR, e per dimostrare la totale inattendibilità della tesi di un secondo intervento operatorio per ragioni diverse dal rimuovere la pinza, ma è soprattutto decisivo per provare uno sviluppo di situazioni, conseguenti alla grave negligenza iniziale, che hanno determinato la morte della IR, quali il secondo, e poi il terzo, intervento chirurgico, che ne hanno minato definitivamente il fisico.
Va ora esaminata e disattesa la tesi prospettata dai ricorrenti, secondo la quale causa unica e da sola sufficiente a determinare il decesso possa essere stata la neoplasia, così escludendosi la responsabilità dei prevenuti per insussistenza del rapporto di causalità ex art. 40 c.p.. Soprattutto la sentenza di primo grado motiva in modo analitico tutte le vicende che hanno portato al decesso di IR CA, effettivamente malata di un tumore, scoperto proprio con l'operazione del 15.12.1995, e che non era stato possibile rimuovere, se non in parte, data la sua aderenza alla vescica.
Le aspettative di vita non sono, in questi casi, formulabili con precisione, ma, secondo i consulenti, il termine massimo è di un anno di sopravvivenza (pag. 23 sentenza di primo grado). Opportunamente nella motivazione della sentenza di secondo grado è rilevato che è fatto notorio che le capacità di sopravvivenza degli anziani alle malattie tumorali sono superiori rispetto ai giovani. Ma siccome le tesi probabilistiche, meramente statistiche, possono costituire un elemento di valutazione, ma non il fondamento della decisione, come affermato condivisibilmente dalla nota sentenza a sezioni unite di questa Corte Franzese dell'11.9.2002 n. 30328, nella specie, sono le acquisizioni documentali (pag. 2 sentenza di primo grado e diagnosi di dimissione), gli accertamenti peritali, la testimonianza di IR AR NI e valutazioni di carattere scientifico, di logica e di comune esperienza a rendere certo che la morte di IR CA sia avvenuta per una progressiva degenerazione dello stato di salute, innestatasi indubbiamente in soggetto già in passato affetto da significative patologie e all'attualità malata di tumore, ma derivata, in primis dalla permanenza della pinza chirurgica nell'addome e dalle sofferenze da questa situazione derivate, e poi dall'assunzione di controindicati farmaci, e soprattutto dal dovere essere poi sottoposta a due interventi chirurgici, ravvicinati nel tempo, il primo per rimuovere la pinza, che aveva prodotto tenacissime aderenze viscero-parietali e viscero-viscerali, ed il secondo per la chiusura di una fistola e la sintesi della parete, derivate dalla precedente operazione, verificandosi poi ulteriori complicanze con una nuova fistolizzazione e con fatti emorragici che portavano al deteriorarsi delle condizioni generali fino a quando la paziente entrava in coma epatico e si verificava l'exitus.
Ne consegue che - come esattamente ritenuto dai giudici di merito - il grave stato di malattia può essere definito al più concausa dell'evento, ma non indubbiamente causa unica ed esclusiva dell'evento, avendo avuto la sua incidenza solo perché i gravi profili di colpa attribuiti agli imputati, e costituiti da negligenza, imprudenza ed imperizia, si sono inseriti in una situazione patologica di indubbia importanza.
Ciò premesso, va ora esaminato quale sia il principio chiarificatore espresso dalla sentenza a sezioni unite Franzese in tema di giudizio controfattuale.
Le SS.UU., dopo avere ribadito la perdurante validità della teoria condizionalistica e la necessità di procedere al giudizio controfattuale al fine di verificare se, eliminata mentalmente la condotta presa in considerazione, l'evento si sarebbe ugualmente verificato, hanno poi confermato la necessità che la spiegazione causale dell'evento verificatosi hic et nunc provenga da attendibili risultati di generalizzazioni del senso comune ovvero facendo ricorso generalizzante della sussunzione del singolo evento sotto leggi scientifiche che consenta di affermare che l'antecedente può essere considerato condizione necessaria dell'evento se rientra tra quelle conseguenze che le leggi di "copertura" consentono di ritenere di avere provocato l'evento.
Secondo le sezioni unite "il ricorso a generalizzazioni scientificamente valide consente infetti di ancorare il giudizio controfattuale, altrimenti insidiato da ampi margini di discrezionalità e di indeterminatezza, a parametri oggettivi in grado di esprimere effettive potenzialità esplicative della condizione necessaria, anche per i più complessi sviluppi causali dei fenomeni naturali, fisici, chimici o biologici". Passando poi a trattare più specificamente della causalità omissiva, la sentenza citata, senza addentrarsi nella soluzione del problema teorico della natura reale o meramente normativa dell'effetto condizionante nei reati omissivi impropri, ha però richiamato, condividendolo, l'orientamento che ritiene valido il "paradigma unitario di imputazione dell'evento" con riferimento al "condizionale controfattuale" la cui formula deve rispondere al quesito se "mentalmente eliminato il mancato compimento dell'azione doverosa e sostituito alla componente statica un ipotetico processo dinamico corrispondente al comportamento doveroso, supposto come realizzato, il singolo evento lesivo, hic et nunc verificatosi, sarebbe, o non, venuto meno, mediante un enunciato esplicativo 'copertò dal sapere scientifico del tempo".
Da queste premesse le sezioni unite sono giunte alla conclusione che, "superato l'orientamento che si sostanzia in pratica nella 'volatilizzazionè del nesso eziologico", il contrasto giurisprudenziale verte sui "criteri di determinazione e di apprezzamento del valore probabilistico della spiegazione causale";
non viene quindi in considerazione lo statuto condizionalistico e nomologico della causalità, ma la sua concreta "verificabilità processuale" e su tale problema la Corte ha ritenuto di non condividere l'orientamento che, particolarmente sul tema dei trattamenti terapeutici, fa riferimento, al fine di ritenere accertato il nesso di condizionamento, alle "serie e apprezzabili probabilità di successo" del trattamento omesso in quanto, con questa formula, si esprimono coefficienti indeterminati di probabilità con il rischio di violare i principi di legalità e di tassatività della fettispecie e della garanzia di responsabilità per fatto proprio.
Fatte queste premesse le sezioni unite hanno indicato una via che riconduce la soluzione del problema all'accertamento processuale dell'esistenza del nesso di condizionamento alla stregua di quei canoni di "certezza processuale", non dissimili da quelli utilizzati per l'accertamento degli altri elementi costitutivi della fettispecie, che conduca, all'esito del ragionamento di tipo induttivo, ad un giudizio di responsabilità caratterizzato da "alto grado di credibilità razionale". In quest'ottica, secondo la sentenza citata, "non è sostenibile che si elevino a schemi di spiegazione del condizionamento necessario solo le leggi scientifiche universali e quelle statistiche che esprimano un coefficiente probabilistico prossimo al 100%, cioè alla 'certezza', quanto all'efficacia impeditiva della prestazione doverosa e omessa rispetto al singolo evento".
Le sezioni unite, partendo da questa considerazione, traggono la conclusione che la "certezza processuale" può derivare anche dall'esistenza di coefficienti medio bassi di probabilità ed. frequentista quando, corroborati da positivo riscontro probatorio circa la sicura non incidenza nel caso di specie di altri fattori interagenti, possano essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale del rapporto di causalità. Per converso livelli elevati di probabilità statistica o addirittura schemi interpretativi dedotti da leggi universali chiedono sempre la verifica concreta che conduca a ritenere irrilevanti spiegazioni diverse, con la conseguenza che non è "consentito dedurre automaticamente - e proporzionalmente - dal coefficiente di probabilità statistica espresso dalla legge la conferma dell'ipotesi sull'esistenza del rapporto di causalità".
È inadeguato, infatti, secondo la sentenza in esame, esprimere il grado di corroborazione dell'explanandum mediante coefficienti numerici mentre appare corretto enunciarli in termini qualitativi per cui le sezioni unite mostrano di condividere quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che fa riferimento alla ed. "probabilità logica" che, rispetto alla ed. "probabilità statistica", consente la verifica aggiuntiva dell'attendibilità dell'impiego della legge statistica al singolo evento. Solo con l'utilizzazione di questi criteri si può giungere alla certezza processuale sull'esistenza del rapporto di causalità in modo non dissimile dall'accertamento relativo a tutti gli altri elementi costitutivi della fattispecie con criteri non dissimili "dalla sequenza del ragionamento preferenziale dettato in tema di prova indiziaria dall'art. 192, 2 comma, c.p.p." al fine di pervenire alla conclusione, caratterizzata da alto grado di credibilità razionale, che "esclusa l'interferenza di decorsi alternativi, la condotta omissiva dell'imputato, alla luce della cornice nomologica e dei dati ontologici, è stata condizione 'necessaria' dell'evento, attribuibile perciò all'agente come fatto proprio", mentre l'insufficienza, la contraddittorietà e l'incertezza del riscontro probatorio, e quindi il ragionevole dubbio sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva, non possono che condurre alla negazione dell'esistenza del nesso di condizionamento. Nella fattispecie, pertanto, la sentenza di appello ha ben fatto uso dei principi espressi dalle SSUU., compiendo un'indagine: a) sulla circostanza se l'evento non si sarebbe verificato o si sarebbe verificato con minore intensità lesiva, se i medici non avessero omesso la condotta opportuna;
b) se vi sia stata l'interferenza di altri fattori alternativi esterni, per sincerarsi che l'omissione dei medici sia stata condizione necessaria dell'evento; c) sull'esclusione dì qualsiasi ragionevole dubbio sull'efficienza causale della condotta omissiva contestata ai sanitari. La condotta omissiva iniziale, di avere lasciato la pinza nell'addome della IR, costituisce l'antecedente logico di tutta una serie di complicazioni verificatesi successivamente e si può con certezza affermare che tale comportamento colpevole abbia inciso in maniera determinante a causare il decesso della IR, concorrendovi - ma, appunto, configurandosi al più come condizione facilitante - lo stato dì salute della vittima.
È, però, da escludere che il decesso sia stato causato esclusivamente da tale condizione patologica, e i giudici di merito lo hanno motivato in modo non solo logico e congruo, ma addirittura convincente, indicando specificamente che la IR era cardiopatica ed epatopatia, ma poi differenziando tutte le conseguenze derivanti da tali patologie da quelle prodotte dalla grave omissione dei ricorrenti.
Pertanto, i fattori eventualmente interagenti non sono assolutamente causa esclusiva dell'evento letale e la condotta colpevole dei medici si pone come sicuro antecedente di tale evento.
Viene, quindi, ora esaminato il motivo di ricorso, secondo il quale, essendo la IR comunque destinata a morire in un arco di tempo non eccessivamente differibile per la grave patologia tumorale che l'affliggeva, se l'accelerazione di tale evento possa consentire la configurazione del delitto colposo ascritto ai ricorrenti. La risposta affermativa si evince dal contenuto della normativa applicabile alla fattispecie, dalla giurisprudenza pregressa di legittimità e dalla valutazione del caso concreto.
In passato, la giurisprudenza di legittimità, proprio in tema di colpa professionale del medico chirurgo, aveva ritenuto che "per il principio consacrato nell'alt. 41, primo comma, c.p., accelerare il momento della morte di una persona destinata a soccombere equivale a cagionarla" (Cass. 17.10.990 n. 3185; conforme Cass. 26.9.1990 n. 14435). Con la memoria depositata il 5.12.2003, il difensore del CC ha posto in rilievo che la già più volte citata sentenza Franzese ha ritenuto che il nesso di causalità può essere ravvisato quando l'evento non si sarebbe diversamente verificato, ma si sarebbe verificato con minore intensità lesiva o in epoca significativamente posteriore.
Tale ultima valutazione avrebbe dovuto indurre i giudici di merito ad assolvere gli imputati, essendo comunque circostanza pacifica che la IR non aveva una lunga aspettativa di vita.
L'argomento è stato preso in considerazione dal giudice di appello, alle pagg. 19 e ssgg. della sentenza impugnata, il quale ha ritenuto sia che l'avvenuto decesso in poco più di sei mesi non costituisce anticipazione di scarso rilievo rispetto alla possibilità di sopravvivenza di un anno, sia che il forte decadimento fisico subito dalla vittima per tutte le complicazioni derivate dall'iniziale condotta colpevole dei ricorrenti fa ritenere che l'anticipazione abbia una sua indubbia rilevanza causale.
La motivazione va condivisa per varie considerazioni. In primo luogo, va precisato che la sentenza Franzese, che certamente costituisce un rilevante punto di riferimento per l'individuazione della colpa professionale, riguarda i reati omissivi impropri e si riferisce alle scelte mediche e quindi alle ipotesi di violazione dei principi di tale scienza. Nella specie, come precisato a pag. 16, è addebitata ai medici la colpa generica, essendo l'omissione di lasciare la pinza nell'addome della IR a causa del mancato conteggio dei ferri dopo la sutura della ferita, una ipotesi di negligenza, imprudenza ed imperizia, che non coinvolge tanto la capacità professionale, quanto la violazione di doveri minimi di diligenza e di cautela. Rispetto, quindi, alla grave patologia della IR, la colpa dei medici, che ha causato l'evento, non si pone come una scelta medica sbagliata, ma come una autonoma trascuratezza di doveri richiesti anche all'uomo comune.
Ne consegue la totale indipendenza della patologia tumorale dalla grave omissione dei sanitari. Va, peraltro, ricordato che le sezioni unite hanno ritenuto che "non è messo in crisi lo statuto condionalistico e nomologico della causalità, bensì la sua concreta verificabilità processuale".
Va, inoltre, rilevato che, come ha esattamente ritenuto il giudice di merito, l'aspettativa di vita riguarda un periodo significativo, e che l'incidenza delle complicazioni fanno logicamente e concretamente ritenere che la data della morte sua stata anticipata in modo rilevante, pur ovviamente non potendosi fornire un dato preciso. In conclusioni, per le ragioni esposte, i ricorsi vanno rigettati, con conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali, a norma dell'art, 616 c.p.p..
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 maggio 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2004