Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/05/2004, n. 39062
CASS
Sentenza 26 maggio 2004

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In materia di colpa medica, la rottura, durante un'operazione chirurgica all'addome, del margine della pinza e il suo scivolamento nell'addome del paziente costituiscono condotta colpevole da parte dei sanitari sotto il profilo dell'omesso conteggio dei ferri dopo la sutura della ferita e della conseguente omessa rimozione del corpo estraneo: regole semplici di diligenza, di prudenza e di perizia impongono infatti che quel controllo (mancato nella fattispecie) sia effettuato anche dopo la sutura in modo tale da poter porre rimedio immediatamente all'eventuale errore. (La Corte ha ulteriormente specificato che il controllo della rimozione dei ferri spetta all'intera equipe operatoria, cioè ai medici, che hanno la responsabilità del buon esito dell'operazione anche con riferimento a tutti gli adempimenti connessi, e non può essere delegato al personale paramedico, avendo gli infermieri funzioni di assistenza ma non di verifica)

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    Ilaria Castellano · https://www.giustiziainsieme.it/it/home

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    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 13 giugno 2026

    1. La Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna di N.C. e D.C.G. (rispettivamente alla pena sospesa di anni uno di reclusione per il primo ed mesi otto di reclusione per il secondo), riconosciute ad entrambi le generiche, per il reato di cui agli artt. 113 e 589 c.p., per avere cagionato, in qualità di medici dell'Ospedale (OMISSIS) (più precisamente in qualità di primo e secondo chirurgo dell'equipe che ha effettuato, in data (OMISSIS), l'intervento di rimozione di adenocarcinoma del grosso intestino e di medici in servizio durante il successivo ricovero della paziente in data 15 febbraio 2013), il decesso di O.N., in data (OMISSIS), ore 21,00, non avvedendosi, nel corso …

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  • 3Garza dimenticata nel corpo del paziente: equipe condannata? (Cass. 7346/15)
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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    Il datore di lavoro ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicchè la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile; peraltro, la "massima sicurezza tecnologica" esigibile dal datore di lavoro, cioè l'adozione di tecnologie più …

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    Omicidio colposo – Omicidio colposo e Responsabilità degli infermieri – (art. 589 c.p.) CORTE DI CASSAZIONE, Sezione IV pen., sentenza n. 16260 del 6 marzo 2013 – 10 aprile 2013, Pres. ****** – Rel. ******** – P.M. Conf. Risponde di omicidio colposo l'infermiere che, pur essendo a conoscenza delle generali cattive condizioni manutentive dell'ospedale, omette di osservare i doveri di attenzione nell'adempiere al compito di trasporto di una paziente, causandone la caduta e successivamente il decesso (1). RITENUTO IN FATTO 1. L.G. è stato ritenuto responsabile per il delitto di omicidio colposo in danno di B.G. dal Tribunale di Napoli in quanto, essendo incaricato del trasporto a mezzo …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/05/2004, n. 39062
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 39062
Data del deposito : 26 maggio 2004

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