Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/02/2013, n. 1867
CASS
Sentenza 21 febbraio 2013

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L'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione; pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale.(Fattispecie, in tema di furto in abitazione, in cui la persona offesa aveva incontrato casualmente per strada l'autore del reato, lo aveva riconosciuto e lo aveva seguito al fine di identificarlo).

Commentari5

  • 1Rapina impropria aggravata: condanna per violenza post-sottrazione con arma impropria (Collegio - Di Petti presidente)
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  • 2Il riconoscimento fotografico, anche se privo delle forme tipiche, è idoneo a fondare un giudizio di colpevolezza (Cass. Pen. n. 23917/25)
    Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 giugno 2025

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 giugno 2025

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  • 4Riconoscimento fotografico, questione di affidabilità (Cass. 17103/19)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 luglio 2020

    Il riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini della polizia giudiziaria non è regolato legislativamente e costituisce una prova atipica utilizzabile in base ai principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice e la sua rilevanza probatoria dipende dall'attendibilità accordata alla dichiarazione di chi si dica certo dell'individuazione: pertanto, le modalità dell'individuazione (connesse alla scelta delle immagini fotografiche effettuata dalla polizia giudiziaria) non riguardano la legalità della prova (data l'opinabilità che accompagna ogni selezione) ma si riflettono sul suo valore, che richiede l'apprezzamento, nel giudizio di …

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    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 luglio 2020

    L'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione; pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale. Non è possibile pervenire ad una compiuta tipizzazione delle cautele procedimentali che devono assistere l'assunzione di un atto di riconoscimento fotografico o personale effettuato dinanzi alla polizia giudiziaria, stante la atipicità di detto strumento probatorio, sicché la metodologia dell'assunzione del …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/02/2013, n. 1867
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1867
Data del deposito : 21 febbraio 2013

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