Sentenza 21 febbraio 2013
Massime • 1
L'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione; pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale.(Fattispecie, in tema di furto in abitazione, in cui la persona offesa aveva incontrato casualmente per strada l'autore del reato, lo aveva riconosciuto e lo aveva seguito al fine di identificarlo).
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- 2. Il riconoscimento fotografico, anche se privo delle forme tipiche, è idoneo a fondare un giudizio di colpevolezza (Cass. Pen. n. 23917/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 30 giugno 2025
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23917 del 26 giugno 2025, ha affermato che il riconoscimento fotografico, pur se effettuato in via atipica e senza le forme previste dall'art. 213 c.p.p., è pienamente utilizzabile come prova se fondato su una dichiarazione attendibile. Si tratta, in sostanza, di una modalità ricognitiva che assume valore dichiarativo, valutabile alla stregua della testimonianza. Il fatto La Corte d'Appello di Firenze, con sentenza pronunciata nelle forme del giudizio abbreviato, aveva confermato la condanna di M.G. per rapina impropria aggravata dalla presenza di più persone e per lesioni personali aggravate. L'imputato, secondo l'accusa, avrebbe partecipato al …
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L'individuazione fotografica effettuata dinanzi alla polizia giudiziaria, indipendentemente dall'accertamento delle modalità e quindi della rispondenza alla metodologia prevista per la formale ricognizione a norma dell'art. 213 cod. proc. pen., ben può essere posta a fondamento di una misura cautelare, perché lascia fondatamente ritenere che sbocchi in un atto di riconoscimento, formale o informale, o in una testimonianza che tale riconoscimento confermi. L'individuazione di un soggetto è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione; pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del …
Leggi di più… - 4. Riconoscimento fotografico, questione di affidabilità (Cass. 17103/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 luglio 2020
Il riconoscimento fotografico effettuato nel corso delle indagini della polizia giudiziaria non è regolato legislativamente e costituisce una prova atipica utilizzabile in base ai principi di non tassatività dei mezzi di prova e del libero convincimento del giudice e la sua rilevanza probatoria dipende dall'attendibilità accordata alla dichiarazione di chi si dica certo dell'individuazione: pertanto, le modalità dell'individuazione (connesse alla scelta delle immagini fotografiche effettuata dalla polizia giudiziaria) non riguardano la legalità della prova (data l'opinabilità che accompagna ogni selezione) ma si riflettono sul suo valore, che richiede l'apprezzamento, nel giudizio di …
Leggi di più… - 5. Nessuna regola per riconoscimento fotografico (Cass. 23909/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 31 luglio 2020
L'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta, una specie del più generale concetto di dichiarazione; pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale. Non è possibile pervenire ad una compiuta tipizzazione delle cautele procedimentali che devono assistere l'assunzione di un atto di riconoscimento fotografico o personale effettuato dinanzi alla polizia giudiziaria, stante la atipicità di detto strumento probatorio, sicché la metodologia dell'assunzione del …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/02/2013, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'ISA Claudio - Presidente - del 21/02/2013
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVINO Mariapia - rel. Consigliere - N. 456
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DOVERE Salvatore - Consigliere - N. 24110/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OV RA N. IL 11/08/1979;
avverso la sentenza n. 2366/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 08/03/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/02/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SAVINO MARIAPIA GAETANA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. POLICASTRO Aldo, per che ha concluso l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
OV KO veniva tratto a giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia per rispondere dei seguenti reati:
A) reato previsto dagli artt. 81 cpv., 640 e 494 c.p., art. 614 c.p., u.c., perché il giorno 22.12.2008 a Calvisano, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, introducendosi nell'abitazione di IR RA, dopo aver divelto la porta di ingresso, induceva in errore quest'ultimo sulla sua qualifica, presentandosi quale carabiniere incaricato di effettuare controlli al fine di rinvenire armi abusivamente detenute, si assicurava il possesso di tre banconote da Euro 500,00 che si faceva consegnare dalla stessa persona offesa.
B) reato previsto dagli artt. 56 e 624 bis c.p., perché, in data 28.10.2008, al fine di trarne un ingiusto profitto, compiva atti idonei, diretti in modo non equivoco, ad impossessarsi dei beni di proprietà di AT EM detenuti presso la propria abitazione sita in Ghedi alla Via Galifama n. 4, ove si introduceva attraverso la basculante del garage, non riuscendo nell'intento a causa del sopraggiungere dello stesso AT EM. In particolare, il Sig. AT EM, il 28.10.2008, mentre arava un campo davanti a casa, notava una Fiat 500 bianca, nuovo modello, che si fermava;
visto che in casa non c'era nessuno lo stesso decideva di bloccare il trattore per andare a controllare. Sotto il porticato non c'era nessuno, ma dopo essersi lavato le mani, girandosi, vedeva un uomo che usciva dalla propria abitazione attraverso la porta principale.
L'uomo non poteva essere entrato da quella porta in quanto il AT l'aveva chiusa a chiave prima di recarsi al lavoro sui campi e quindi doveva essere entrato necessariamente dalla porta scorrevole dello scantinato che di solito il medesimo lasciava accostata. Il AT aveva visto bene in volto l'intruso che peraltro lo aggrediva verbalmente e si dileguava con la macchina mentre il primo entrava in casa per verificare che cosa ivi mancasse. Nell'abitazione non risultava sottratto alcunché.
Il AT, rivedendo per il paese lo sconosciuto, lo aveva seguito, notando che quest'ultimo portava i figli all'asilo a Montirone e che si muoveva anche con una Ford Fiesta di colore verde, il cui numero di targa veniva dallo stesso prontamente comunicato ai Carabinieri.
Il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Ghedi si era occupato di una serie di furti commessi nel territorio di Ghedi e di alcuni paesi limitrofi da parte di un soggetto che utilizzava una Fiat 500 di colore bianco ed un Ford Fiesta di colore verde. Sentito a sommarie informazioni CO SE, intestatario di una Fiat Punto targata AZ205NN, il medesimo dichiarava di avere rapporti con un tale KO, il quale era stato altresì trovato in sua compagnia a bordo della autovettura durante un controllo di polizia.
Da alcuni accertamenti ulteriori era emerso che la convivente di OV abitava a Ghedi ed era intestataria anche di una Ford Fiesta di colore verde.
Il AT aveva poi riconosciuto il Sig. OV KO quale autore del tentato furto attraverso le fotografie esibite presso la stazione dei Carabinieri e successivamente in aula. Quanto al capo A) della imputazione, IR RA dichiarava che, spaventatosi a seguito all'intrusione, aveva tempestivamente prelevato il portafogli dal cassettone;
l'intruso, qualificatosi come carabiniere, si era così impossessato del portafogli, contenente tre banconote da Euro 500,00, e si era allontanato.
Anche la citata persona offesa riconosceva OV KO quale autore del fatto.
Il Tribunale di Brescia, con sentenza del 18.2.2011, riqualificato il reato di cui al capo A dell'imputazione come furto ai sensi dell'art.624 Bis c.p., dichiarava OV KO colpevole dei reati al medesimo ascritti e, ritenuta la continuazione, lo condannava alla pena di anni 2, mesi tre di reclusione ed Euro 1.500,00 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare. La sentenza di primo grado, appellata dall'imputato, veniva confermata dalla Corte di Appello di Brescia in data 8.3.2012 con condanna alle spese del grado.
L'imputato, tramite il proprio difensore, proponeva ricorso per Cassazione, deducendo i seguenti motivi di impugnazione. 1) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) in relazione al capo b) di imputazione.
Lamenta la difesa la mancata adozione di cautele analoghe a quelle previste dagli artt. 213 e segg., in tema di ricognizione di persone nell'ambito dell'avvenuto riconoscimento fotografico da parte del AT. In particolare, il ricorrente sostiene la assoluta inattendibilità del riconoscimento operato da quest'ultimo in quanto il medesimo, nell'immediatezza del fatto, riferiva di aver incrociato l'autore del tentato furto che descriveva come soggetto italiano con accento bresciano. Il AT riconosceva poi a mezzo delle fotografie l'imputato quale autore del fatto solo dopo aver compiuto indagini personali, avendo dunque sviluppato un convincimento fondato non sulle risultanze fisionomiche del presunto agente, ma sulla base di voci raccolte in paese.
2) Erronea qualificazione giuridica del fatto in relazione al capo a) di imputazione.
Ritiene la difesa che il fatto di reato debba essere sussunto, come era stato fatto nell'originario capo di imputazione, sotto la fattispecie delittuosa di cui all'art. 640 c.p.. Secondo la difesa, dagli atti emerge che la persona offesa, ingannata dalla qualifica fornita dall'imputato, fintosi carabiniere, ha spontaneamente prelevato delle banconote. A parere della difesa si tratterebbe quindi di un impossessamento determinato dal raggiro posto in essere dall'imputato con la collaborazione o comunque con l'acquiescenza della persona offesa.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto deve essere dichiarato inammissibile. Quanto al primo motivo di ricorso, questa Corte rileva innanzitutto che il AT, nel corso dell'istruttoria dibattimentale, aveva riconosciuto l'odierno imputato con certezza, affermando "sicuro sono, al cento per cento". Il predetto del resto, essendosi trovato di fronte all'imputato nel corso della vicenda, aveva avuto modo di memorizzare, ricordandoli, i suoi tratti fisionomici.
In secondo luogo appare doveroso rimarcare che secondo il costante orientamento ermenutico di questa Corte "l'individuazione di un soggetto - sia personale che fotografica - è una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione;
pertanto la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento, bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale (Cass. Sez. 5^ del 5.12.2007 Rv. 239416)". Parimenti inammissibile per manifesta infondatezza è il secondo motivo di impugnazione. A tal proposito, questa Corte rileva che dall'istruttoria espletata in primo grado è emerso che fu l'odierno imputato a prendere il portafogli dalle mani della persona offesa. Il Sig. IR RA, difatti, nel corso della sua escussione, dichiarava di essersi spaventato per l'effrazione posta in essere dall'imputato - il quale aveva abbattuto la porta fingendosi un carabiniere che espletava un controllo di polizia - e di aver prelevato il portafogli dal cassettone, precisando tuttavia che era stato lo sconosciuto a prendergli dalle mani il portafogli contenente tre banconote da Euro 500,00, allontanandosi subito dopo. Come correttamente affermato e ricostruito in sentenza dal giudice di primo grado, la descrizione del fatto non da conto di una piena cooperazione della vittima all'atto di disposizione patrimoniale ottenuto mediante frode. La persona offesa, invero, pur ingannata dalla qualificazione di carabiniere prospettata dall'imputato, teneva tra le mani il portafogli, non consegnandolo allo OV, che glielo strappava dalle mani e poi si allontanava. Corretta è dunque ad avviso di questa Corte la qualificazione giuridica del fatto di reato operata dai giudici di merito, i quali hanno giustamente ravvisato nella condotta dell'agente un atto di violenza contro la volontà della vittima e quindi un atto aggressivo unilaterale, facilitato solamente in parte dal raggiro posto in essere dall'imputato e commesso con la arbitraria intrusione nel domicilio della persona offesa. Tutto ciò premesso, la Corte.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Pubblica Udienza, il 21 febbraio 2013. Depositato in Cancelleria il 17 gennaio 2014