Cass. pen., sez. II, sentenza 08/11/2012, n. 46065
CASS
Sentenza 8 novembre 2012

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È manifestamente infondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 603 cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 117 della Costituzione e con l'art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell'Uomo (così come interpretato dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell'Uomo del 5 luglio 2011, nel caso Dan c/ Moldavia), nella parte in cui non prevede la preventiva necessaria obbligatorietà della rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per una nuova audizione dei testimoni già escussi in primo grado, nel caso in cui la Corte di Appello intenda riformare "in peius" una sentenza di assoluzione dell'imputato. (In motivazione, la Corte ha rilevato che l'art. 603 cod. proc. pen., nella interpretazione datane dalla giurisprudenza, è perfettamente coincidente e sovrapponibile con il principio di diritto enunciato dalla Corte Edu, consentendo un'ampia possibilità di rinnovazione del dibattimento, su richiesta di parte o di ufficio, anche per procedere alla riassunzione di prove già assunte in primo grado).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 08/11/2012, n. 46065
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46065
Data del deposito : 8 novembre 2012

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