Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/12/2008, n. 1866
CASS
Sentenza 2 dicembre 2008

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In tema di colpa professionale, il medico che, all'interno di una struttura sanitaria complessa, riveste funzioni apicali è titolare di un pregnante obbligo di garanzia ed è, pertanto, tenuto a garantire la correttezza delle terapie praticate ai pazienti. (Fattispecie nella quale il Dirigente di una struttura sanitaria operante all'interno di una Casa circondariale è stato ritenuto responsabile, a titolo di colpa omissiva, del decesso di una detenuta affetta da tubercolosi, per non avere diagnosticato in tempo la malattia, avendo omesso di assicurare l'esecuzione degli accertamenti diagnostici e della visita infettivologica prescritti da un medico consulente esterno).

In tema di colpa professionale medica, ai fini dell'affermazione di responsabilità penale, in relazione al decesso di una paziente, dei medici operanti - non in posizione apicale - all'interno di una struttura sanitaria complessa, a titolo di colpa omissiva, è priva di rilievo la mera instaurazione del c.d. rapporto terapeutico, occorrendo accertare la concreta organizzazione della struttura, con particolare riguardo ai ruoli, alle sfere di competenza ed ai poteri-doveri dei medici coinvolti nella specifica vicenda. (Fattispecie nella quale si contestava a due medici di guardia in servizio presso una struttura sanitaria operante all'interno di una Casa circondariale, succedutisi nel compimento di singoli atti diagnostici o terapeutici, di non avere diagnosticato per tempo la tubercolosi dalla quale era affetta una detenuta, avendo omesso di eseguire gli accertamenti diagnostici e la visita infettivologica prescritti da un medico consulente esterno).

Commentario1

  • 1La posizione di garanzia del medico tra fonti sostanziali e formali
    Claudia Sale · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. In ossequio al principio di legalità, l'obbligo giuridico d'impedire l'evento, ex art. 40 II comma c.p., deve scaturire sempre da fonti formali, costituite dalla sola legge extrapenale e dal contratto. Soltanto queste fonti sono deputate ad individuare il cosiddetto garante dell'integrità di uno o più beni giuridici: la sentinella posta a guardia di un castello, pronta ad intervenire nel momento in cui il nemico riesca a saltare il fossato, secondo un'icastica immagine talvolta evocata. La giurisprudenza però, specialmente in ambito medico, privilegia talvolta, quale fonte della posizione di garanzia, la mera posizione che il soggetto occupa in relazione ad una certa vicenda. Si …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/12/2008, n. 1866
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 1866
Data del deposito : 2 dicembre 2008

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