2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilita' o di altri sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo. (3) (4) ((5))
-----------------
AGGIORNAMENTO (3)
La L. 5 gennaio 1996, n. 25 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Il termine di cui all' articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46 , e' differito al 31 dicembre 1996."
-----------------
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 7 agosto 1997, n. 266 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "Il termine di cui all' articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46 , e successive modificazioni, per gli impianti relativi agli edifici adibiti a uso civile individuati dall'articolo 1 della citata legge n. 46 del 1990 , e' differito al 31 dicembre 1998."
---------------
AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...] la legge 5 marzo 1990, n. 46 , ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma."