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13 marzo 1990
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21 gennaio 1996
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11 agosto 1997
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27 febbraio 2007
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Art. 7. Installazione degli impianti 1. Le imprese installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonche' nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilita' o di altri sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo. (3) (4) ((5))
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 5 gennaio 1996, n. 25 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Il termine di cui all' articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46 , e' differito al 31 dicembre 1996."
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 7 agosto 1997, n. 266 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "Il termine di cui all' articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46 , e successive modificazioni, per gli impianti relativi agli edifici adibiti a uso civile individuati dall'articolo 1 della citata legge n. 46 del 1990 , e' differito al 31 dicembre 1998."
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...] la legge 5 marzo 1990, n. 46 , ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma."
2. In particolare gli impianti elettrici devono essere dotati di impianti di messa a terra e di interruttori differenziali ad alta sensibilita' o di altri sistemi di protezione equivalenti.
3. Tutti gli impianti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere adeguati, entro tre anni da tale data, a quanto previsto dal presente articolo. (3) (4) ((5))
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 5 gennaio 1996, n. 25 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Il termine di cui all' articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46 , e' differito al 31 dicembre 1996."
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 7 agosto 1997, n. 266 ha disposto (con l'art. 31, comma 1) che "Il termine di cui all' articolo 7, comma 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46 , e successive modificazioni, per gli impianti relativi agli edifici adibiti a uso civile individuati dall'articolo 1 della citata legge n. 46 del 1990 , e' differito al 31 dicembre 1998."
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300 convertito, con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al primo periodo del presente comma, sono abrogati [...] la legge 5 marzo 1990, n. 46 , ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16, le cui sanzioni trovano applicazione in misura raddoppiata per le violazioni degli obblighi previsti dallo stesso regolamento di cui al primo periodo del presente comma."
Commentario • 1
- 1. T.U. edilizia (2)Redazione · https://www.giurdanella.it/ · 3 novembre 2001 · 0.64301854
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Giurisprudenza • 52
- 1. Trib. Avellino, sentenza 30/06/2025, n. 1057Provvedimento: […] Ciò premesso, va osservato che il perito ha accertato che l'impianto elettrico fosse tecnicamente idoneo benché sovradimensionato. In altri termini, il c.t.u. ha acclarato che gli impianti fossero a norma di legge, giungendo a conclusioni che appaiono suffragate dalla produzione documen- tale depositata in giudizio dall'istante. In particolare, ci si riferisce: i) all'originaria dichiara- zione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte (c.d. CP_7 del 03.10.1992, ove si legge che i componenti e i materiali installati sono stati costruiti a regola d'arte e sono adatti al luogo di installazione ex art. 7 Legge 46/1990, ii) alla DI.CO. successiva del 10.02.2005 e iii) al cer- tificato di agibilità rilasciato dal Responsabile Tecnico del Comune di Cervinara in dataLeggi di più...
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