Sentenza 9 luglio 2010
Massime • 2
In tema di concussione, la nozione di abuso dei "poteri" è riferita all'ipotesi in cui la condotta rientra nella competenza tipica dell'agente, quale manifestazione delle sue potestà funzionali per uno scopo diverso da quello per il quale sia stato investito delle medesime, mentre quella di abuso delle "qualità" postula una condotta che, indipendentemente dalle competenze proprie del soggetto attivo, si manifesti quale strumentalizzazione della posizione di preminenza dallo stesso ricoperta nei confronti del privato.
La fattispecie di concussione con abuso di poteri può essere realizzata in astratto anche mediante il compimento di un atto formalmente legittimo, ma qualora, in concreto, sia contestato di aver posto in essere un atto illecito, la circostanza costituisce un elemento essenziale della condotta incriminata che deve formare oggetto di specifica dimostrazione, non potendo il giudice limitarsi, nel motivare la sentenza di condanna, ad invocare l'irrilevanza della natura dell'atto.
Commentario • 1
- 1. Concussione: sussiste se il P.U. evoca l'esercizio di poteri spettanti alla sua amministrazioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 agosto 2023
La massima Configura un abuso della qualità, necessario ad integrare il reato di concussione, l'evocazione dell'esercizio dei poteri spettanti all'amministrazione di riferimento del pubblico ufficiale. (Fattispecie relativa ad un consigliere comunale che, per convincere le persone offese ad accettare le sue illecite pretese, aveva manifestato la possibilità di interferire presso il competente amministratore comunale per favorire la definizione di una pratica riguardante abusi edilizi - Cassazione penale , sez. VI , 13/01/2017 , n. 8512). Fonte: CED Cassazione Penale 2018 Vuoi saperne di più sul reato di concussione? La sentenza integrale Cassazione penale sez. VI, 13/01/2017, (ud. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/07/2010, n. 45034 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45034 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE ROBERTO IO - Presidente - del 09/07/2010
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 1476
Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 24797/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT I\, nato il *14 giugno 1947 a Vicenza*;
avverso la sentenza della Corte d'appello di Venezia 8 aprile 2008 n. 524;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. MANNINO Saverio F.;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dott. GERACI Vincenzo, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso;
Sentita l'arringa del difensore, avv. VASOIN DE PROSPERI IO, il quale ne ha chiesto l'accoglimento.
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 12 giugno 2000 n. 513 il Tribunale di Treviso dichiarava \Engli LI colpevole del reato previsto dagli artt. 56 e 317 c.p., commesso in *Treviso verso aprile-maggio del 1997* quale dirigente del settore pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale del Comune, pretendendo da IN O\, titolare della CEV s.p.a., che, al fine del rilascio di concessione edilizia in Strada Vicinale delle Corti, sez. C, fg. 3, M.N. 101-104-215, Kroma s.p.a., CA I\ e CEV s.p.a., predisponesse un piano di recupero (strumento urbanistico attuativo convenzionale), non previsto e non necessario in base agli strumenti urbanistici vigenti, affidando a lui l'incarico della redazione del relativo progetto e reiterando la richiesta a IN ER, socio della CEV s.p.a., dicendo a VA AM che in caso contrario avrebbe impedito il rilascio della concessione edilizia richiesta e sollevato contro la società l'intero quartiere, così compiendo atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere i soci della CEV s.p.a. a dargli o promettergli denaro o altra utilità, considerando che lui stesso risiedeva in *Strada Vicinale delle Corti*, per cui dal piano di recupero e dalla connessa sistemazione della viabilità avrebbe ricavato un vantaggio, non riuscendo nell'intento per fatto indipendente dalla sua volontà; e lo condannava, con le attenuanti generiche, alla pena di un anno e sei mesi di reclusione e alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena principale, con i benefici di legge.
Avverso la predetta sentenza proponeva appello il difensore dell'imputato, chiedendone l'assoluzione, e, in subordine, la riduzione della pena.
Con sentenza del 8 aprile 2008 n. 513 la Corte d'appello di Venezia rigettava l'impugnazione, confermando la sentenza di primo grado. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione degli artt. 56 e 317 c.p. e mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art.606 c.p.p., lett. b), d) ed e)) con riferimento alla valutazione della testimonianza dei fratelli IN\ e alla calunniosità dell'accusa anche riguardo alla reiterazione dell'azione concussiva di quest'ultimo e all'omessa considerazione del contesto della vicenda, nel quale si inseriscono l'interrogativo del perché l'assessore \N, se era convinto della legittimità della concessione diretta, non provvide al rilascio;
la circostanza che la funzione interinale dell'imputato al settore dell'edilizia privata era cessata il 1 settembre 1997 e comunque si era esaurita rispetto alla concessione richiesta dai IN\ il 30 aprile 1997 con l'illustrazione del parere alla Commissione Edilizia, la quale aveva deciso solo a maggioranza in ordine alla non necessità del piano di recupero;
2. mancata assunzione di prove decisive e mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art.603 c.p.p., comma 1 e art. 606 c.p.p., lett. e)) perché la Corte di
Venezia ha rigettato la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento, ritenendo superfluo l'argomento della pretestuosità o meno della richiesta del PE di un piano di recupero;
richiesta che non era tanto infondata e superflua se la Corte stessa aveva, contraddittoriamente, giudicato qualificante il beneficio che l'imputato avrebbe tratto da quel piano quale abitante della zona in esso compresa;
3. violazione dell'art. 530 c.p.p. perché la reiterazione della richiesta concussiva, esclusa dal Tribunale, è inserita nel capo d'imputazione e la Corte non si sarebbe potuta limitare a constatare la mancata contestazione della continuazione, ma avrebbe dovuto prosciogliere il PE sul punto, anche d'ufficio e con inevitabile effetto sulla pena.
1. Il primo motivo di ricorso deve ritenersi fondato con riferimento ai rilievi concernenti il quadro complessivo in cui la vicenda si è svolta.
Infatti, la condotta imputata al PE, secondo il capo d'imputazione, consiste nell'aver preteso da VA AM, al fine del rilascio della concessione edilizia da lui richiesta nell'area ex Kroma, la predisposizione di un piano di recupero non previsto e non necessario in base agli strumenti urbanistici vigenti. La previsione in concreto del piano di recupero, quale presupposto dell'abuso funzionale che qualifica l'illiceità della condotta, rappresenta dunque un elemento essenziale della fattispecie concreta, condizionante la configurazione in concreto del reato contestato. E, come tale, dev'essere oggetto di accertamento.
Sul punto la motivazione si limita all'affermazione che la variante del piano regolatore generale, che prevedeva per le aree industriali in zona residenziale la predisposizione di un piano di recupero, non era stata adottata: il piano era stato effettivamente redatto, ma, ottenuto il parere favorevole della Provincia, era decaduto perché il Comune non aveva dato corso alla variante citata. Tale spiegazione appare del tutto generica e non consente di comprendere quali fossero precisamente le norme della pianificazione urbanistica del Comune di Treviso, sulla base delle quali il PE, nell'esercizio della sua funzione di dirigente del settore dell'ufficio tecnico comunale della pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale, è intervenuto in Commissione Edilizia.
Eppure l'individuazione delle regole urbanistiche vigenti al tempo in cui si è svolta la vicenda costituisce una premessa essenziale ai fini della ricostruzione del fatto e della qualificazione giuridica della condotta tenuta dall'imputato.
Al riguardo la sentenza di primo grado ha esposto le problematiche relative, raggruppate in due orientamenti di fondo, concernenti, l'uno, l'ammissibilità della concessione diretta, previo riconoscimento della legittimità della c.d. ristrutturazione pesante;
l'altro, l'inderogabilità del piano di recupero. La sentenza elenca i sostenitori dell'uno e dell'altro orientamento, registrando che il secondo orientamento era seguito dal solo PE (e dal suo consulente, avv. Ronfini, che conclude per la discrezionalità tenica), ma non affronta i termini del problema e non considera neppure gli argomenti posti dall'imputato a sostegno della sua tesi, svolta in un articolato ed esteso parere che aveva impegnato quattro pagine, anche se riferisce in premessa che - mentre il primo dei due orientamenti prendeva le mosse da un concetto assai ampio di ristrutturazione, che ricomprendeva la ristrutturazione c.d. "pesante", consistente nella totale demolizione del preesistente, la traslazione dell'area di sedime, la modifica della destinazione, etc., vale a dire dalla costruzione di un'opera totalmente nuova e diversamente insediata - il secondo orientamento si fondava sulla considerazione che l'intervento edilizio da eseguirsi nell'area ex Kroma, che prevedeva la ristrutturazione pesante, cioè, la demolizione dell'edificio preesistente e la ricostruzione in pianta e dimensioni differenti, con cambio di destinazione dell'area, esigeva la predisposizione di uno strumento programmatorio. In realtà, benché non inserita nell'esposizione delle problematiche, la tesi del PE risulta puntualizzata nel paragrafo della motivazione della prima sentenza relativo alla cronologia degli avvenimenti, dal quale risulta che il suo parere in ordine alla mancanza dei presupposti per il rilascio di concessione edilizia in diretta attuazione del P.R.G. era ricollegata 1) all'impossibilità, stante la completa demolizione dell'edificio, di applicare la disciplina relativa alla ristrutturazione;
2) alla necessità, stante la consistenza dell'intervento in zona mancante delle opere di urbanizzazione, della preventiva approvazione di uno strumento attuativo convenzionato con cessione di aree ed opere o vincoli di destinazione ad uso pubblico, del tutto mancanti nel progetto presentato;
3) per la necessità, in relazione alla L. n. 94 del 1992, art. 6, comma 3, e art. 43 N.T.A. del P.R.G., di preventivo inserimento nel programma pluriennale di attuazione (P.P.A.);
4) per l'errata determinazione degli oneri di urbanizzazione. La tesi del PE, che l'intervento edilizio dei IN\ non potesse essere oggetto di concessione diretta ma dovesse essere preceduto da un provvedimento programmatorio, costituiva pertanto uno dei due orientamenti in materia e non poteva perciò ritenersi sic et simpliciter, senza adeguata motivazione, speciosa e strumentale rispetto al tentativo di concussione contestato. In particolare, avrebbero meritato attenta considerazione l'ampliamento del concetto di ristrutturazione fino a consentire l'abbattimento totale e la ricostruzione dell'edificio preesistente, con sede e dimensioni diverse;
la mancanza nella zona delle opere di urbanizzazione;
il richiamo all'art. 43 delle norme transitorie di attuazione (N.T.A.) del piano regolatore generale.
Questo rilievo conferma l'esigenza dell'accertamento della normativa edilizia e urbanistica vigente ai fini della corretta valutazione della condotta dell'imputato e rivela l'insufficienza al riguardo della generica indicazione datane nella sentenza così come del riepilogo e dell'accreditamento in termini puramente statistici delle posizioni assunte in ordine ai due orientamenti contrapposti, ma è necessario un approfondimento specifico, tale da individuare con certezza la disciplina urbanistica cui era sottoposto l'intervento edilizio da realizzare nell'area ex Kroma.
Il Giudice d'appello si è rimesso sul punto all'esposizione dei dati anche cronologici relativi alle vicende della pratica di ristrutturazione edilizia contenuti nella sentenza di primo grado ed agli accenni in questa fatti alla problematica interpretazione di natura amministrativa sottesa a tale intervento, osservando come i primi Giudici avessero puntualizzato che, ai fini rilevanti per l'imputazione mossa all'appellante, la legittimità dei provvedimenti non costituisce l'in sè dell'imputazione, nel senso che la maggior correttezza dell'una o dell'altra soluzione non è il dato decisivo per valutare la responsabilità penale dell'imputato. In realtà, nel delitto di concussione l'irrilevanza dell'illegittimità dell'atto è riferita al paradigma astratto dell'illecito vale a dire alla condotta tipizzata nello schema normativo del reato, che può configurarsi anche quando l'abuso dei poteri da parte del soggetto agente riguarda un atto formalmente legittimo, posto comunque in essere quale mezzo per conseguire fini illeciti, in violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (Cass., Sez. 6, 19 giugno 2008 n. 33843, ric. Lonardo;
Sez. 2, 16 ottobre 2007 n. 45993, ric. Cuccia e altri;
Sez. 6, 23 giugno 2006 n. 25887, ric. Napoli in tema di tentativo di concussione compiuto mediante minaccia dell'esercizio di un potere in sè legittimo) in quanto nella fattispecie delineata nell'art. 317 c.p. la nozione di abuso dei poteri intende fare riferimento alle ipotesi di condotte rientranti nella competenza tipica del soggetto attivo, quali manifestazioni delle sue potestà funzionali per uno scopo diverso da quello per il quale sia stato investito, mentre l'abuso della qualità postula una condotta che, indipendentemente dalle competenze proprie del soggetto, si manifesti quale strumentalizzazione della posizione di preminenza dallo stesso ricoperta nei confronti del privato (Cass., Sez. 6, 25 aprile 2009 n. 24272, ric. Convertino e altro). In realtà, nel reato di concussione la questione dell'illiceità dell'atto compiuto dal presunto concussore acquista rilevanza nella configurazione concreta del reato, così come contestato, allorché nell'imputazione si deduce che la condotta concussiva è in fatto consistita nel compimento di un atto illecito e, in particolare, nella pretesa del dirigente del settore della pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale dell'ufficio tecnico comunale che al fine del rilascio della concessione edilizia il richiedente predisponesse uno strumento urbanistico attuativo convenzionale (piano di recupero), non previsto e non necessario in base agli strumenti urbanistici all'epoca vigenti.
Nella specie la concussione contestata è configurata nel capo d'imputazione come pretesa (ingiusta) che la ditta C.E.V. s.p.a. predisponesse un piano di recupero come condizione per il rilascio della concessione edilizia (cosa non prevista e non necessaria in base agli strumenti urbanistici vigenti) e che fosse a lui affidato l'incarico della redazione del relativo progetto. Al riguardo non sembra corretta l'affermazione del ruolo marginale degli orientamenti tecnico-urbanistici contrapposti in ordine alla legittimità della concessione diretta e della c.d. ristrutturazione pesante ovvero della necessità del piano di recupero.
Infatti, l'ammissione dei Giudici del merito che entrambe le tesi hanno supporti normativi e argomentativi degni di nota fa venir meno nella fattispecie concreta il presupposto essenziale della condotta illecita incriminata, che consiste nella pretesa che l'impresa richiedente predisponesse un piano di recupero, cosa non prevista e non necessaria in base agli strumenti urbanistici vigenti. Resta anche per questa via dimostrato che il mancato approfondimento della questione si traduce in vizio della motivazione della sentenza, che ne impone l'annullamento con rinvio. IL La configurazione in concreto della concussione sulla base della pretesa del pubblico ufficiale, dirigente pro tempore del settore pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale del Comune di Treviso, della predisposizione di uno strumento urbanistico attuativo, non previsto e non necessario, per il rilascio della concessione edilizia (abuso funzionale) al fine di ottenere l'affidamento dell'incarico professionale della redazione dello strumento predetto (promessa o dazione indebita di un'utilità), con la minaccia in caso contrario di impedire il rilascio della concessione e di sollevare contro la società richiedente l'intero quartiere, definisce dunque il thema probandum.
Vale riguardo quanto si è detto a proposito della lacuna della motivazione relativa alla non previsione e non necessità del piano di recupero, che rappresenta il presupposto di fatto dell'illiceità della condotta, la cui analisi implica l'inquadramento nella cronologia degli avvenimenti, quale risulta dalla sentenza di primo grado in relazione all'andamento della pratica amministrativa e all'apporto datovi dall'imputato.
Tale analisi è essenziale non solo per la necessità di accertare quali siano stati i provvedimenti adottati prima, durante e dopo l'incarico interinale al PE, ma anche per la connessione operata nella sentenza di primo grado fra lo stato della pratica anteriormente a detto incarico e l'attività funzionale compiuta interinalmente dall'imputato.
Per il primo aspetto si deve rilevare che, come risulta da quella cronologia, la pratica in questione è stata trattata dal PE nel periodo di otto mesi intercorso fra il 1 gennaio e il 1 settembre 1997, a seguito dell'affidamento interinale del settore Attività Edilizia, nella cui direzione dal 1 settembre 1997 è stato poi stato sostituito dalla titolare AN @C. Non si riscontrano interventi precedenti. E, anzi, nella prima sentenza si registra che l'imputato lamentava che illegittimamente il settore urbanistico competente, da lui diretto, non era stato investito dell'istruzione della pratica.
Quanto al secondo aspetto, si sostiene infatti nella prima sentenza che la pratica, iniziata nel 91, dopo il parere della Commissione Edilizia del 1 luglio 1976, che aveva ritenuto ammissibile l'intervento e prescritto la riduzione della volumetria e il contenimento dell'impatto ambientale, appariva correttamente incardinata e avviata alla conclusione, finché il PE, dopo soli venti giorni dalla ricezione dell'incarico, non aveva formulato il parere che rimetteva in discussione non l'adempimento delle prescrizioni della C.E., ma la stessa legittimità dell'intervento. In realtà, dal prospetto cronologico citato emerge che la C.E. in data 11 settembre 1995 aveva sospeso l'esame della pratica, chiedendo un parere pro ventate. E che in data 1 luglio 1996 aveva proceduto a un'ulteriore sospensione, in quanto, pur ritenendo ammissibile l'intervento di ristrutturazione con cambio d'uso, lo riteneva eccessivo per impatto ambientale e carico urbanistico. Questa era la situazione prima dell'incarico interinale al PE e prima che questi, nella seduta della C.E. del 20 gennaio 1997, presentasse il suo parere sull'impossibilità del rilascio di concessione diretta, per le ragioni qui già testualmente riportate.
Nella successiva seduta del 30 aprile 1997 la C.E. esprimeva parere favorevole, con prescrizioni riguardanti, fra l'altro, il pagamento degli oneri come se si trattasse di nuova costruzione;
il progetto di recinzione, di marciapiedi, aree verdi e altro;
l'accertamento dell'esistenza delle opere di urbanizzazione, prescrizioni che nella motivazione della sentenza sono state ricollegate ad ogni modo all'intervento del PE.
La delibera veniva approvata a maggioranza, con l'astensione degli architetti I\ e UT e col PE attestato sul proprio parere. Non si dice se quest'ultimo avesse diritto di voto, anche se questa circostanza potrebbe non essere ininfluente ai fini della configurazione del reato. Nella motivazione non si tiene conto che, una volta ottenuto il parere favorevole della C.E. in contrasto col parere del PE e senza che questi abbia avuto alcun contatto con i titolari del progetto, la pratica non poteva essere nè è stata in alcun modo condizionata dal tecnico ed avrebbe dovuto avere il suo corso.
Tant'è che gli atti relativi alle prescrizioni imposte dalla C.E. sono stati depositati il 2 settembre 1997, giorno successivo alla cessazione dell'incarico interinale conferito all'imputato, nel quale la direzione del Settore Edilizia è stata assunta dalla titolare ON MA. In conclusione, oltre che per quanto riguarda il problema della necessità o meno del piano di recupero (sull'esclusione della quale, peraltro, la C.E. non era stata unanime), la motivazione appare contraddittoria anche in ordine alla ricostruzione storica del fatto, non rispondendo all'interrogativo di come e quando il PE abbia concepito il piano criminoso di accampare la necessità del piano di recupero, così come contestato nel capo d'imputazione, ne' quale sia stato l'abuso delle funzioni o della qualità, da lui commesso.
3. Nella sentenza di primo grado - ed in quella d'appello, che ne ha recepito la motivazione acriticamente - non si chiarisce al riguardo la ragione per cui il problema del piano di recupero fosse ancora attuale e potesse avere ancora forza di coazione dopo che la C.E., anche se a maggioranza, aveva espresso parere favorevole al rilascio della concessione diretta, sia pure subordinandola a determinate prescrizioni.
Indubbiamente, la presenza, fra tali prescrizioni, della verifica dell'esistenza delle opere di urbanizzazione, richiamava nella sostanza l'esigenza di uno strumento programmatorio;
e al riguardo, la risposta sibillina del Settore Infrastrutture alla richiesta di accertamento in esecuzione della prescrizione della C.E., che l'affermazione della dotazione di opere di urbanizzazione era stata effettuata dal Consiglio Comunale definendo la zona come di completamento, lungi dal renderla superflua, come sostiene il Giudicante, lasciava impregiudicata la questione, posta dal PE a fondamento del suo parere del 20 gennaio 2997. Si tratta di situazioni di indiscutibile rilevanza per la ricostruzione dei fatti, che nella motivazione del provvedimento restano tuttavia appena accennate, senza avere un congruo sviluppo in relazione all'imputazione contestata, come la presa di posizione dell'assessore, presidente della C.E., il quale, nonostante il parere contrastante con la relazione tecnica dell'imputato da questa espresso, ha dichiarato che mai avrebbe firmato la concessione contro il parere tecnico del dirigente, il quale prospettava addirittura conseguenze di ordine penale, verosimilmente in ordine alla sussistenza dei presupposti per il rilascio di tale concessione e quindi, in primo luogo, dell'esistenza delle opere di urbanizzazione. Tali lacune rivelano la mancanza di un'analisi approfondita e coerente e si traducono pertanto in un vizio di motivazione, che il Giudice di rinvio provvedere ad eliminare, procedendo in conseguenza alla ricostruzione dei fatti.
Nella sentenza peraltro - introducendo un profilo di abuso della qualità - si sostiene che dopo la formulazione del parere il dirigente continuava a svolgere un ruolo importante in quanto doveva formulare la proposta di provvedimento;
che la richiesta di esistenza delle opere di urbanizzazione diretta al settore infrastrutture doveva essere avanzata dal settore attività edilizia, come in effetti avvenuto con missiva dell'11 novembre 1997 e che il dirigente aveva certamente poteri di controllo e di influenza sul personale addetto agli uffici: si tratta di mere affermazioni, non sorrette da alcuna motivazione, nelle quali non si tiene conto di quanto risulta dalla stessa cronologia riportata in premessa, ossia che gli atti relativi alle prescrizioni imposte dalla C.E. il 30 aprile 1997 erano stati depositati il giorno successivo alla cessazione dell'incarico interinale del PE;
che la richiesta di verifica delle opere di urbanizzazione, di competenza del Servizio concessioni e autorizzazioni, era regolarmente partita con la ricordata missiva dell'11 novembre 1997; che la citazione dei poteri di controllo e di influenza del dirigente sul personale addetto agli uffici non può avere valore di motivazione senza l'indicazione dei modi e dei fini per cui è stata, in concreto, eventualmente esercitata. Del resto il seguito della pratica appare significativo: il 26 gennaio 1998 la C.E. aveva accettato le integrazioni depositate il 2 settembre 1997, pur con alcune prescrizioni (arretramento della recinzione, parere della Polizia Municipale, realizzazione di un marciapiede) che facevano riferimento a quelle degli esperti dei Beni Ambientali, senza alcuna interferenza del PE. Inoltre, l'autorizzazione concernente il vincolo di protezione delle bellezze naturali, rilasciata con riserva il 6 marzo 1998 dal dirigente titolare ON MA era stata annullata dal Soprintendente il 15 maggio 1998; in ordine al nuovo progetto, presentato il 2 dicembre 1998 dalla CEV s.p.a. - che recepiva alcune prescrizioni dei Beni Ambientali (non tombinatura del fossato demaniale;
piantagione di alberi di alto fusto) ed era stato autorizzato il 14 gennaio 1999 dal Dirigente del Settore 13 con riserva L. n. 1497 del 1939, ex art.
7 - la C.E. nella seduta del 10 dicembre 1998 aveva sospeso la decisione sotto il profilo urbanistico in ossequio alle norme di salvaguardia della variante del P.R.G. adottata con Delib. 23 luglio 1998. Di tale variante, che pure aveva determinato la sospensione dell'esame del nuovo progetto da parte della C.E., non si indica il rapporto con la precedente, abbandonata, del 1994, ne' si prendono in considerazione nella motivazione della sentenza le disposizioni interessanti la zona e il fabbricato della CEV s.p.a., potenzialmente rilevanti nella ricostruzione della vicenda, che quella sospensione avevano determinato.
4. I dati esaminati costituiscono la premessa della motivazione relativa alla dazione indebita che sta alla base del tentativo di concussione contestato al PE. Secondo la sentenza di primo grado tale tentativo si colloca nel periodo successivo all'emissione del parere della C.E. del 30 aprile 1997, quando VA AM e il progettista \\Giancarlo @Bortoletto\, ricollegando le difficoltà sopravvenute al nuovo dirigente, chiedono a lui, quale responsabile del settore e di altri connessi, ragione del parere della Commissione e spiegazioni, sotto il profilo urbanistico e amministrativo, circa il contenuto della prescrizioni da adempiere (tra le quali la dimostrazione dell'esistenza delle principali opere di urbanizzazione, nonostante l'area si trovasse in zona di completamento). Il riferimento era, evidentemente, all'esistenza in fatto di tali opere, che non poteva di fatto presumersi per il semplice inserimento dell'area in zona di completamento, altrimenti non sarebbe stata comprensibile la richiesta in data 11 novembre 1997, quando il PE aveva cessato da oltre due mesi l'incarico interinale, rivolta dal Servizio concessioni e autorizzazioni al Settore infrastrutture, di verificare l'esistenza di tali opere. Nè, al riguardo, sono stati esaminati i pareri dei responsabili dei vari settori, allegati alla risposta, già riportata, del settore interessato. D'altra parte era stato lo stesso ing. LE in quell'occasione a far presente, rispondendo a specifica domanda del IN\, che dovevano essere verificate tutte le opere di urbanizzazione.
Nel dialogo che era seguito all'incontro con i due, il PE era rimasto fermo nella sua opinione in ordine alla necessità dell'adozione di un piano di recupero. Ed aveva risposto alle obiezioni dei suoi interlocutori in ordine alla possibilità di ottenere una rapida definizione della pratica, dicendosi disponibile a ricevere l'incarico, in collaborazione con l'ing. LE alla redazione del piano stesso, adoperandosi a farlo approvare dall'Amministrazione per sveltire l'iter e farlo approvare. Il IN\, per sua dichiarazione, ritenendo quei tempi impossibili da rispettare, non aveva dato assenso alla proposta e il PE aveva ribadito che la CEV non avrebbe ottenuto la concessione perché l'avrebbe ostacolata il più possibile;
e, una volta ottenuta, avrebbe aizzato il quartiere contro il progetto. Era quindi intervenuta l'iniziativa di DO AM, fratello di RI, il quale aveva chiesto e ottenuto tramite il comune amico ND AN, un incontro col PE, il quale aveva consentito a condizione che si svolgesse in presenza dello AT. L'incontro aveva avuto luogo a fine maggio-inizio di giugno del 1997, ma non aveva avuto alcun esito, perché il PE era rimasto sulle sue posizioni, affermando che non c'era alcun modo di avere la concessione e che si sarebbero dovuti attenere alla sua relazione, che aveva depositato e che ben conoscevano.
Nel corso di esso il IN\ avrebbe manifestato la propria riconoscenza. Dai riferimenti all'episodio sparsi nella motivazione risulta che in sede di indagini lo AT ha riferito che il IN\ era disposto a tutto e non a una semplice riconoscenza. E che lo stesso aveva detto al m.llo \\ @Cosola\, per testimonianza di quest'ultimo, che il PE aveva rifiutato cinquanta o cento milioni e che poi si era trovato denunciato (dell'offerta di cinquanta o cento milioni lo AT ha dichiarato di avere appreso dallo stesso PE nel corso di una cena a cui aveva partecipato IT UC Spolaor, il quale ha confermato che in occasione di una cena presso il predetto AT dopo il mese di agosto 1997 il PE aveva dichiarato: io quelli li denuncio...perché mi vogliono comperare, pur non parlando di cifre). Anche il teste \L @Tinazzi\ ha riferito di aver sentito nel mese di ottobre o novembre 1997, nel corso di un pranzo cui forse aveva partecipato pure lo Spolaor, il PE parlare con lo AT e dirgli di volerli denunciare, apprendendo da quest'ultimo che si trattava dei IN\. E, successivamente, dopo che la P.G. lo aveva sentito, di aver chiesto al PE se aveva appianato la divergenza con i IN\ e di aver avuto risposta che li avrebbe denunciati perché gli avevano offerto del denaro per una pratica del Comune. Più tardi ancora, nel mese di aprile del 1998 il TI aveva saputo dallo AT che DO AM nel corso del colloquio col PE organizzato dallo stesso AT aveva detto: Se c'è da pagare qualcosa noi siamo qui.
A fronte di questi elementi la conclusione che l'offerta di cinquanta- cento milioni emerge solo dalle confidenze dello AT al m.llo \\Cosola\ e possa trovare spiegazione in una sparata dello stesso AT volta a evidenziale la rigidità del PE e forse a quantificare una disponibilità alla dazione su elementi presuntivi esigerebbe un'analisi ben più completa e approfondita. Mentre appare inesatta l'asserzione che l'iniziativa del IN\ si sia svolta nella fase che precede il tentativo, che in quel momento era stato invece già compiuto, con l'espressione della disponibilità del PE a contribuire alla redazione del piano di recupero. La motivazione della sentenza impugnata è carente anche per questo aspetto, che è di notevole rilevanza perché pone l'interrogativo della qualificazione della condotta dell'imputato, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, con riguardo all'esigenza imposta dall'accusato di concussione di avere un testimone al suo dialogo col IN\; con la sua rigidità, spinta fino a escludere la trattativa;
con l'incongruenza del suo comportamento rispetto all'offerta della dazione indebita che pure ne costituiva il movente e l'obiettivo.
La prima sentenza, confermata in appello, ha giustificato tale incongruenza, eccepita dalla difesa, con la scelta dell'imputato di collaborare alla coprogettazione del piano quale modo per dimostrare le sue capacità tecniche, ottenendo il conferimento di un incarico retribuito alla stregua di qualsiasi altro professionista, piuttosto che accettare il compenso in denaro per modificare il parere in ordine alla necessità del piano di recupero o per ammorbidire le sue posizioni, ossia per un atto d'ufficio o contrario al proprio ufficio. Ed anche perché l'accettazione dell'offerta illecita asseritamente fatta attraverso lo AT avrebbe comportato il coinvolgimento dell'amico comune e la possibile risonanza della cosa. Ma si tratta di argomentazioni su base congetturale, non sorrette da una dimostrazione adeguata ed univoca, restando del tutto priva di considerazione la possibilità di una collaborazione che restasse sul piano puramente istituzionale, compatibile ed anzi conseguente all'emissione del parere in ordine all'effettiva necessità dello strumento programmatorio, documentato in relazione all'esigenza delle opere di urbanizzazione e alla natura e alla consistenza dell'intervento edilizio oggetto della concessione. Nè la conferma della sentenza d'appello in ordine alla non illogicità della scelta vale ad eliminare il difetto di valutazione della prova che tale scelta sia stata effettivamente compiuta e che il PE non abbia resistito a un tentativo di corruzione del IN\, la cui richiesta di recedere dalla prospettazione della necessità del piano di recupero non poteva - come si è visto - non essere rapportata alle ragioni per cui tale interesse permaneva, malgrado la pronuncia negativa della Commissione Edilizia e la posizione contraria assunta dall'Assessore, che verosmilmente avrebbe dovuto procedere al rilascio della concessione diretta.
5. Anche la minaccia, pure contestata al PE, di impedire il rilascio della concessione edilizia richiesta e sollevato contro la società l'intero quartiere non è stata valutata ne' per l'aspetto dell'ingiustizia della condotta prospettata, onde escludere che potesse avere una finalità di protesta per il modo in cui l'insediamento urbanistico, implicante l'abbattimento e la ricostruzione dell'edificio esistente, veniva realizzato, al di fuori di un piano di recupero e comunque in mancanza di urbanizzazione della zona.
La motivazione - limitata al riepilogo della vicenda per dedurne la conferma dell'esercizio di un'attività professionale del PE esercitata anche nei confronti di RT IO IS mediante la formazione di un piano di recupero relativo a terreni siti nel diverso comune di RE (la cui pratica era rimasta senza esito perché malfatta), il cui compenso era stato corrisposto all'arch. \Darisi\, firmatario, in ragione di L. 35-40 milioni - non spiega quali siano le implicazioni di tale esercizio in ordine alla concussione contestata ne' utilizza per fini comparativi l'ammontare del compenso corrisposto.
In particolare non si chiariscono le ragioni dell'individuazione di una minaccia nel ricorso presentato alla Soprindentenza di Venezia il 2 maggio 1998, quando l'incarico interinale del PE era già da tempo scaduto, dal BE, titolare di un interesse proprio in quanto la moglie era proprietaria di un fondo limitrofo a quello oggetto della concessione;
ne' si tiene conto del fatto che il ricorso è stato accolto dalla Soprintendenza, che ha annullato l'autorizzazione rilasciata il 6 marzo 1998 dalla titolare del settore subentrata al PE, concernente il vincolo di protezione delle bellezze naturali L. n. 1497 del 1939, determinando - come si legge nella sentenza - il blocco della pratica (ex Kroma).
6. Pertanto la sentenza impugnata dev'essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia, la quale procederà a nuovo giudizio, tenendo conto dei rilievi mossi alla decisione annullata che ne hanno determinato l'annullamento.
P.Q.M.
La Corte:
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'appello di Venezia per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 23 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 22 dicembre 2010