Sentenza 2 febbraio 2011
Massime • 1
L'inosservanza delle formalità dettate dall'art. 468, comma quarto-bis, cod. proc. pen. per l'acquisizione a richiesta di parte dei verbali di prove di altro procedimento penale è sfornita di qualsivoglia sanzione processuale, non operando l'inammissibilità, prevista dal primo comma del medesimo articolo per il solo caso di inosservanza dei termini di deposito delle liste testimoniali, e non potendosi, d'altra parte, in difetto di espressa previsione, far ricorso all'istituto della nullità, come pure a quello dell'inutilizzabilità, il quale ultimo richiederebbe la violazione di uno specifico divieto di acquisizione, nella specie insussistente.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2011, n. 14457 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14457 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMATO Alfonso - Presidente - del 02/02/2010
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SANDRELLI Gian Giacomo - Consigliere - N. 339
Dott. PALLA Stefano - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 19734/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FI DR, nato il [...];
SI GE nato il [...];
avverso la sentenza della Corte d?Appello di Brescia del 4.2.2010;
sentita la Relazione svolta dal Cons. Dott. Gian Giacomo Sandrelli;
E? presente l?avv. MAINARDI Alessandro del foro di Brescia, in difesa di Filippi;
sentite le Requisitorie del PG. (nella persona del Cons. MONETTI Vito) che ha concluso per il rigetto del ricorso;
L?avv. Mainardi si riporta al ricorso e chiede l?annullamento senza rinvio.
IN FATTO
Il Tribunale di Brescia, in data 24.1.2006, ha condannato gli attuali ricorrenti quali responsabili (in concorso con altri non ricorrenti) della bancarotta, sia patrimoniale sia documentale, conseguente al fallimento di EURO 2000 Srl, dichiarato il 4.7.2001. La Corte d?Appello di Brescia ha confermato il giudizio di penale responsabilita?, modificando soltanto il trattamento sanzionatorio. Fu, infatti, accertato che la documentazione contabile era del tutto insufficiente, anche perche? non aggiornata da tempo. Mentre presso tal IN era stata rinvenuta documentazione non rassegnata alla procedura. Accertate erano pure assegnazioni di ricchezza in favore di economia terza (srl. TAGA) e personale dei soci.
Avverso la decisione e? stato interposto ricorso da entrambi gli imputati sulla base dei seguenti motivi:
- l?inosservanza della norma processuale per avere, con Ordinanza 7.1.2010, disatteso l?istanza di rinvio per impedimento del difensore motivato con la necessita? di presenziare ad udienza (di cui aveva avuto notizia da 20 giorni) presso la Cassazione in favore di imputati che si trovavano in istato di detenzione;
istanza presentata per tempo (il giorno successivo alla notifica della citazione) ed invero:
- non risulta logica la motivazione per cui non venne effettuata nomina di sostituto, alla luce della prassi seguita nel giudizio di primo grado, essendo attualmente sprovvisto di colleghi di studio;
- era logico rinviare (e non provvedere subito all?insaputa dell?istante) la decisione all?udienza del 26.1.2010 cosi? da comunicare il rigetto subito al difensore per consentire la sua possibile presenza;
- l?inosservanza della norma processuale per avere omesso l?avviso al difensore della data di udienza, come impone l?art. 601 c.p.p., comma 5, essendo stata unicamente notificata al difensore la citazione dell?irreperibile SI (ivi destinata perche? irreperibile), avviso che non surroga ne? la notificazione al difensore ne? la citazione del FI;
- l?inosservanza della norma processuale per avere il Tribunale, con ordinanza 28.9.2006, rigettato l?eccezione di nullita? per violazione del contraddittorio nell?acquisizione dei verbali di deposizione assunti in altra procedura, rigettando la richiesta di assunzione degli stessi direttamente, come impone - invece - l?art. 238 c.p.p., comma 5;
- l?erronea applicazione della legge penale non essendosi riscontrato occultamento della contabilita? ne? la contabilita?, ?nera? in se?
ragionevolmente attesta la condotta delittuosa ed i sequestri di documentazione furono effettuati un anno e mezzo prima del fallimento, nel contesto di altro procedimento sicche? essa non dimostra la commissione del fatto;
- l?inosservanza della norma penale per avere ritenuto fraudolenta la distrazione del denaro utilizzato per fondare il delitto, atteso che esso non fu prelevato dai c/c societari.
IN DIRITTO
Il primo motivo e? infondato: la richiesta di differimento dell?udienza per concomitante impegno professionale del difensore deve essere corredata anche dalla giustificazione della mancata nomina di un sostituto, come e? desumibile, oltreche? da ragioni d?ordine sistematico, dall?ultimo periodo dell?art 420 ter c.p.p., comma 5. Questo sostituto assume la qualita? di vero difensore, con pienezza ed autonomia di esercizio di tutti i diritti della difesa. Nel caso in esame, il sostituto (designato ex art. 97 c.p.p., comma 4) era presente in udienza, come si legge nel verbale processuale.
Dunque, fu informato della data di rinvio. Tanto, non determina alcuna nullita?, in quanto, quale difensore di? ufficio nominato in luogo di quello impedito, avrebbe dovuto agire in nome e per conto di quello di fiducia sostituito cosi? rappresentando la parte processuale, interessata al corretto andamento del processo. L?omesso ragguaglio da parte di costui al difensore sostituito esclude ogni patologia informativa.
Non e? rispondente al nostro sistema processuale, in assenza di espressa indicazione normativa, ascrivere al giudice un dovere di immediata informazione sulla decisione assunta in materia. La motivazione e?, quindi, priva di sostegno.
La motivazione giudiziale, infine, circa l?assenza di nomina di sostituto non presenta illogicita?, mancando ogni seria risposta motivazionale da parte del difensore istante sulla ragione del silenzio al proposito.
Anche il secondo mezzo e? infondato.
La notificazione ai sensi dell?art. 161 c.p.p., comma 4, mediante consegna al difensore di imputato irreperibile, di un?unica copia dell?atto da notificare, e? comunque valida (Cass. Sez. 2^ 19.12.2008, Pesce, CED Cass., 242807). Nel caso in esame risulta esplicitato dal testo dell?atto che la notificazione stessa e? stata eseguita in proprio e nella veste di consegnatario per il SI (ai sensi dell?art. 159 c.p.p. c/o il difensore avv. Mainardi) e per il FI si indica il nome del medesimo difensore, includendo i dati essenziali per l?individuazione del procedimento, le imputazioni, la data di udienza. L?avviso segnala in maniera dettagliata il processo a cui l?avviso si riferiva, nonche? il nome degli imputati.
In sostanza, l?atto non appare in concreto inidoneo a determinare la necessaria e sufficiente conoscenza del fatto processuale da parte del destinatario.
Il terzo motivo lamenta la mancata produzione dell?esame testimoniale assunto in altro procedimento e la violazione delle premesse di cui all?art. 468 c.p.p., comma 4 bis, norma posta a tutela dell?opportuna discovery della prova aliunde raccolta, con lesione dei diritti difensivi.
Ma, al proposito, ha gia? puntualmente risposto la sentenza, segnalando come l?inosservanza delle formalita? dettate dall?art. 468 c.p.p., comma 4 bis, per l?acquisizione a richiesta di parte dei verbali di prove di altro procedimento penale e? sfornita di qualsivoglia sanzione processuale, operando l?inammissibilita?
prevista dal comma 1 del medesimo articolo per il solo caso di inosservanza dei termini di deposito delle liste testimoniali, e non potendosi, d?altra parte, in difetto di espressa previsione, far ricorso all?istituto della nullita?, come pure a quello dell?inutilizzabilita?, il quale ultimo richiederebbe la violazione di uno specifico divieto di acquisizione, nella specie insussistente (cfr. Cass. pen., sez. 4^, 21 gennaio 2004, Rota, Ced Cass., rv. 227351).
Pertanto, in assenza della previsione della causa di nullita?, non e?
possibile il richiamo ad altra generica patologia (violazione ai diritti della difesa) foriera di siffatta sanzione processuale, non avendo il legislatore, evidentemente, ricondotto alla fattispecie processuale un cosi? grave vizio.
Del resto la presente e? la riproposizione di eccezione, gia?
attentamente vagliata dalla sentenza d?appello, che ha sottolineato l?assenza della difesa nel richiedere - a sua volta -la prova, dopo il rigetto dell?istanza avanzata dal PM. (inconferente e? il rilievo circa la necessaria previa ammissione dei verbali dell?altro procedimento, poiche? la fattispecie si riferisce, art. 495 c.p.p., comma 1, all?ammissione di acquisizione dei verbali della diversa procedura, non alla istanza della parte successiva al rigetto della prova precedentemente richiesta da contro/parte). L?assenza di appropriata istanza giustifica la decisione giudiziale. Il terzo motivo si duole della insussistenza della condotta di fraudolenza documentale. Il motivo e? tuttavia infondato. Se e? vero che il comportamento censurato, della sottrazione del compendio documentale, si e? storicamente arrestato prima del verificarsi della condizione di? esistenza del reato (la dichiarazione di fallimento), e? del pari indubitabile che in capo al fallito si radica un dovere di attivarsi al fine di procacciare alla procedura concorsuale il corredo documentale dell?impresa, ivi compresa la contabilita? fiscalmente riservata.
Pertanto, pur valutando come illogica la segnalazione della Corte d?Appello che ravvisa l?illecito nell?essere quei documenti portati presso un luogo ?sconosciuto?, in quanto l?imprenditore e? libero di conservare la documentazione di impresa ove egli ritenga piu?
opportuno (e l?ufficio del professionista del fallito non puo?
considerarsi luogo sconosciuto nel senso di? non accessibile Secondo normale ragionevolezza), si deve considerare che permane onere del fallito di procacciare le scritture contabili o, quantomeno, informare gli organi concorsuali della sua effettiva reperibilita?. Attiene a profilo di fatto la circostanza della provenienza della provvista finanziaria da cui prevenuti attinsero il denaro: la sentenza indica le casse sociali (Seni pag. 10, che si allaccia - cfr. n. 15 - alle annotazioni rinvenute circa l?impiego della ricchezza gestita in guisa fiscalmente riservata), circostanza negata dal ricorrente, ma senza dimostrazione alcuna. Donde l?inammissibilita? del motivo, risultando esso, nel resto, manifestamente privo di fondamento. Invero, i giudici di appello segnalano che, al riguardo, non vi fu alcuna contestazione da parte della difesa ed obiettivamente le somme di denaro furono impiegate per finalita? esterne all?oggetto ed all?interesse della societa?
amministrata dai ricorrenti.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Cosi? deciso in Roma, il 2 febbraio 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011