Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2011, n. 14457
CASS
Sentenza 2 febbraio 2011

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L'inosservanza delle formalità dettate dall'art. 468, comma quarto-bis, cod. proc. pen. per l'acquisizione a richiesta di parte dei verbali di prove di altro procedimento penale è sfornita di qualsivoglia sanzione processuale, non operando l'inammissibilità, prevista dal primo comma del medesimo articolo per il solo caso di inosservanza dei termini di deposito delle liste testimoniali, e non potendosi, d'altra parte, in difetto di espressa previsione, far ricorso all'istituto della nullità, come pure a quello dell'inutilizzabilità, il quale ultimo richiederebbe la violazione di uno specifico divieto di acquisizione, nella specie insussistente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 02/02/2011, n. 14457
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14457
    Data del deposito : 2 febbraio 2011

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