Sentenza 21 maggio 1998
Massime • 1
In tema di reati omissivi il fondamento della responsabilità è correlato all'esistenza di un dovere giuridico di attivarsi per impedire che l'evento temuto si verifichi. Il titolare di quest'obbligo versa in posizione di garanzia, le cui componenti essenziali costitutive sono: da un lato, una fonte normativa di diritto privato o pubblico, anche non scritta, o una situazione di fatto per precedente condotta illegittima, che costituisca il dovere di intervento; dall'altro lato, la esistenza di un potere (giuridico, ma anche di fatto) attraverso il corretto uso del quale il soggetto garante sia in grado, attivandosi, di impedire l'evento. (Fattispecie di contratto d'opera, in cui la Corte ha escluso la posizione di garanzia di un idraulico, che non aveva alcun potere di modificare una canna fumaria pericolosa o di impedire che il proprietario ne facesse uso).
Commentario • 1
- 1. Accertamento del nesso causale: il parere della CassazioneRedazione · https://responsabilecivile.it/ · 18 gennaio 2018
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 21/05/1998, n. 8217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8217 |
| Data del deposito : | 21 maggio 1998 |
Testo completo
Composta dai signori: Udienza pubblica
Dott. Giuseppe VIOLA Presidente del 21/5/1998
1. " Mauro D. LOSAPIO Consigliere SENTENZA
2. " Matteo IACUBINO " N. 1168
3. " Giovanni FEDERICO " REGISTRO GENERALE
4. " Paolo SEPE " N. 8072/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
1) FO EN nato in [...] il [...];
2) LA GI nato in [...] il [...];
a v v e r s o la sentenza della Corte d'appello di Bologna del 24 novembre 1997. Visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi. Udita la relazione fatta dal consigliere Mauro D. Losapio. Udito il pubblico ministero, in persona del dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano accolti con annullamento con rinvio della sentenza impugnata, stante la violazione dei diritti della difesa.
Udito il difensore delle parti civili avv. Antonelli che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi, in subordine per il rigetto degli stessi.
Udito il difensore del ricorrente FO, avv. Ridolfi, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso proposto dal proprio assistito.
Udito il difensore del ricorrente LA, avv. Rossetti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso proposto dal proprio assistito e immediata declaratoria di non commissione del fatto quale imputato nel capo di accusa.
la Corte rileva.
1. Dalla sentenza impugnata risulta che il 27 dicembre 1990 i coniugi DO IC e TA NT TA nonché i figli BE e LA ZI persero la vita a causa di intossicazione respiratoria da monossido di carbonio prodotto dall'impianto di riscaldamento dell'immobile nel quale essi dormivano.
Da successive investigazioni espletate dal pubblico ministero risultò che il produttore di calore presentava deficente manutenzione e l'impianto era servito da una canna fumaria di smaltimento dei prodotti della combustione inadeguata, perché non raggiungeva l'altezza superiore a quella dello stabile al quale era appoggiata.
2. In primo grado si procedette nei confronti di EN FO, che aveva installato l'impianto nel 1983 rilasciando certificazione di conformità alle norme UNICIG, nonostante certamente la canna di smaltimento dei prodotti della combustione fosse inidonea;
contro
GI LA, che alcuni anni dopo l'istallazione dell'impianto, aveva effettuato lavori di manutenzione ritenuto straordinaria alla caldaia e al bruciatore;
contro
RU MA, che non aveva effettuato lavori alla canna fumaria.
Il RE ritenne colpevoli della morte dei predetti il FO e il LA;
assolse il MA, avendo accertato che costui era intervenuto solo per dare un parere a richiesta del LA confermando al IC la inidoneità e la pericolosità della canna di smaltimento dei fumi.
3. Sull'appello degli imputati condannati, e del pubblico ministero nei riguardi del MA, la Corte territoriale confermò la sentenza impugnata, salvo rigoverno migliorativo del regime sanzionatorio.
La Corte territoriale ritenne, in rito, del tutto legittimo l'esperimento tecnico condotto dal pubblico ministero senza l'intervento della difesa, in quanto teso ad individuare gli eventuali responsabili del quadruplice omicidio colposo. Quanto al merito, confermò l'addebitabilità dell'evento al FO per avere egli installato l'impianto e rilasciato certificazione di idoneità alla funzione e conformità alla normativa tecnica UNICIG;
ritenne che il LA avesse eseguito non uno semplice intervento manutentivo, di pulizia del pacchetto della caldaia, come asseriva il capo di imputazione, ma di manutenzione straordinaria, tale da implicare un rigoverno di tutto l'impianto. Con riferimento al MA confermò l'estraneità alla verificazione dell'evento, essendosi costui limitato ad evidenziare la pericolosità dell'impianto ed essendosi rifiutato di effettuare operazioni inidonee a risolvere il problema fondamentale della inadeguatezza della canna di smaltimento dei fumi.
4. Ricorrono per cassazione entrambi gli imputati condannati. Per il tramite dei rispettivi difensori, il FO articola cinque mezzi di annullamento, il LA complesso mezzo di annullamento variamente articolato.
5. Il FO, con il primo mezzo di annullamento, denunzia inosservanza di norme processuali per violazione del principio di immutabilità del giudice: la decisione di primo grado sarebbe stato assunta da un giudice diverso da quello che espletò parte del dibattimento;
sarebbe stata data lettura delle acquisizioni dibattimentali che, invece, dovevano essere rinnovate. Osserva il Collegio che il motivo di ricorso non è fondato, in quanto nella fattispecie non si verificò la nullità (assoluta) prevista dall'art. 525 comma 2 c.p.p.. Invero, appare del tutto corretta la decisione del (nuovo) giudice del dibattimento di acquisire gli esiti dell'attività probatoria, e comunque, procedimentale già espletata dal precedente giudice mediante lettura dei verbali a suo tempo compilati. La correttezza di tale operazione è sostenuta non solo da decisioni di questa Corte di legittimità (cfr.: Cass., 11 maggio 1992, Cannarozzo), ma anche dall'ermeneusi fornita dalla Corte delle leggi (C.cost., 3 febbraio 1994, n. 17). D'altra parte, con specifico riferimento alle formalità della lettura di atti, deve ribadirsi la regola dell'onere della parte di insorgere in continenti per impedire il verificarsi dell'effetto di sancitoria previsto dall'art. 182 comma 2 c.p.p.
6. Con il secondo e il terzo mezzo di annullamento, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logiche, stante la stretta connessione tra i due motivi, il deducente denunzia violazione delle disposizioni sull'utilizzabilità degli atti realizzati nella fase investigativa, ed in particolare, dell'accertamento peritale disposto dal pubblico ministero e utilizzato come fonte di prova. Infatti, secondo il deducente, il giudice del dibattimento (e, in supplenza, quello dell'appello) avrebbe dovuto espletare l'accertamento tecnico, indubbiamente ripetibile, nel corso del dibattimento, data la inidoneità di quello condotto nel corso dell'investigazione in assenza della difesa degli incolpati. Sicché illegittimamente la Corte territoriale ebbe a negare la riapertura dell'istruttoria probatoria, centrata proprio sulla richiesta di esperimento tecnico, ritenendo di poter utilizzare quello realizzato, in violazione dei diritti della difesa, nel corso dell'investigazione.
7. Osserva il Collegio che i motivi risultano fondati. In tema di provvista probatoria, nell'attuale sistema processuale penale vige la regola fondamentale secondo la quale la prova si forma nel corso del dibattimento nel contraddittorio delle parti. Le acquisizioni realizzate dal pubblico ministero nel corso dell'investigazione, utilizzabili ai fini endoprocedimentali di fase, non possono essere direttamente trasferite nel dibattimento mediante il meccanismo dell'inserimento nel fascicolo del dibattimento previa lettura, ma debbono essere ripetute nel contraddittorio delle parti e sotto il controllo del giudice terzo;
a meno che esse non risultino irripetibili, sia che tale condizione accompagni l'atto sin dal momento in cui viene realizzato, sia che esiti ad evento sopravvenuto. Con la conseguenza che l'atto probatorio relativo ad acquisizione urgente e non ripetibile, realizzato nella fase investigativa, viene inserito nel fascicolo del dibattimento sin dalla sua formazione (art. 431 c.p.p.) mentre quello divenuto irripetibile per accadimenti successivi viene acquisito su richiesta di parte nel corso del dibattimento, quando se ne constati la irripetibilità (art. 512 c.p.p.). Sulla base di questa diarchia è regolato anche il diritto di accesso e intervento della difesa.
Se il pubblico ministero, nel corso della fase che lo vede dominus, deve compiere un atto di natura tecnica ripetibile, al fine di acquisire elementi endoprocedimentali necessari o utili all'ulteriore sviluppo della investigazione, esso vi provvede mediante la nomina di un consulente. Non ha necessità di avvisare l'incolpato, se già individuato, poiché l'atto rimane un fatto esterno alla difesa, cui neque nocet neque prodest.
Quell'accertamento, se utile, sarà rinnovato e, forse più correttamente, eseguito nel corso del dibattimento e solo gli esiti di questo saranno valutati dal giudice (art. 508 c.p.p.). Se, invece, il pubblico ministero deve eseguire un accertamento di natura tecnica che risulti non ripetibile, allora deve attenersi al catalogo di adempimenti previsti dall'art. 360 c.p.p.; in tal caso, l'atto sarà utilizzabile direttamente in dibattimento, essendo inserito nel relativo fascicolo sin dalla sua formazione (art. 431 cit.).
8. Nel caso di specie, è accaduto che il pubblico ministero, dopo il luttuoso evento, ritenne opportuno procedere ad un accertamento tecnico sull'impianto di produzione di oda calda, al fine di reperire, se esistenti, elementi per proseguire nell'investigazione e, quindi, individuare eventuali incolpabili. Procedura perfettamente legittima, per quanto stabilisce l'art. 359 c.p.p.. Infatti, dalle conclusioni cui pervenne il tecnico incaricato, il pubblico ministero trasse elementi per proseguire nell'investigazione e per formulare i di capi di accusa. Venuti al dibattimento, poiché l'accertamento non aveva carattere di non ripetibilità, specie per quanto concerne la sistemazione della canna di smaltimento dei fumi tossici, alla cui cattiva esecuzione pacificamente viene attribuita la responsabilità dell'evento (salvo il residuale cofattore della cattiva manutenzione), appare chiaro come, alla luce delle pregresse precisazioni, spettava al giudice del dibattimento, ove avesse ritenuto necessario acquisire elementi di natura tecnica disporre una perizia ex art.508 c.p.p.; mai, con l'opposizione delle parti, avrebbe potuto acquisire la relazione del consulente del pubblico ministero senza violare fondamentali regole del dibattimento e indiscutibili diritti della difesa.
9. Peraltro, non avendovi provveduto il giudice di primo grado, spettava proprio alla Corte dell'appello, cui la doglianza era stata portata, supplire all'incombenza, dato che la utilizzazione di un atto nullo non costituisce una causa di nullità del giudizio del tipo di quelle previste dall'art. 604 c.p.p., capaci di produrre la nullità del giudizio di primo grado, bensì una ipotesi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale tesa all'acquisizione di corretti elementi per la decisione sul merito.
Ne segue che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla stessa Corte d'appello che nel nuovo giudizio dovrà attenersi ai principi sopra espressi.
10. Con i residuali quarto e quinto motivi di ricorso, che vanno qui esaminati solo al fine di verificare se siano già evidenti ragioni che impongano l'immediata applicazione della regola di cui all'art. 129 c.p.p., il deducente denunzia vizio di motivazione quanto alla ritenuta responsabilità del FO, nonostante la prova della condizione di difettosa manutenzione in cui l'impianto era tenuto: il FO doveva solo garantire la qualità dei pezzi utilizzati per l'impianto secondo la disciplina normativa allora (all'epoca della installazione) esistente;
e (quinto motivo), errata applicazione dell'art. 41 e difetto di motivazione sul punto: doveva ritenersi assorbente e, quindi, idonea ad interrompere il nesso di causalità, la condotta del proprietario che non volle, nonostante i ripetuti richiami del LA e del MA, adeguare la canna di smaltimento alle norme tecniche e prudenziali.
Tali deduzioni, per quanto sotto certi profili plausibili, non hanno la capacità di provare l'evidenza della insussistenza del fatto ovvero della non commissione da parte del prevenuto, posto che la condotta del proprietario si inserì in una situazione preesistente e ritenuto riferibile all'azione del ricorrente;
tale condotta, da sola, non avrebbe mai potuto produrre l'evento, posto che essa, ove davvero causale, si innestò su quella, ritenuta illegittima, attuata dal FO.
Questa proposizione sarà meglio esplicitata appresso discutendo del ricorso proposta dal LA.
11. Conclusivamente, quanto alla posizione del FO, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla stessa Corte d'appello, altra sezione, perché, attraverso il meccanismo di cui all'art. 604 c.p.p., venga eseguito quell'accertamento tecnico che il primo giudice omise, con la piena partecipazione della difesa, sempreché, ovviamente, sia ancora possibile.
12. Il difensore del LA, con il primo e più corposo profilo dell'articolazione difensiva, sottopone ad analisi critica la ritenuto, dalla Corte emiliana, sussistenza del nesso di causalità tra la condotta addebitata al prevenuto, quale definita dal giudice del merito, e il verificarsi del complesso evento di danno, concludendo nel senso che il Giudice avrebbe fatto erronea applicazione dell'art. 40 c.p., in entrambi gli aspetti considerati. Invero, spiega il deducente, stante l'accertamento individuante la causa della produzione ed esalazione, nell'appartamento occupato dalle vittime, di monossido di carbonio, l'intervento del LA, esauritosi nelle operazioni di pulizia e manutenzione della caldaia e relativo pacchetto, si pone come privo di condizionamento eziologico, avendo egli operato su un impianto esistente e avendo effettuato operazione che, comunque, ne migliorarono l'effficienza e ne ridussero il rischio di danno, seppure per un limitato periodo di tempo.
Sotto l'aspetto dell'azione, l'intervento del LA non produsse un fattore di creazione o di aggravamento del rischio. Passando all'esame del secondo aspetto della condotto causale, quale prevista dal comma 2 dell'art. 40 c.p., evidenzia il deducente come, per ritenere tale ipotesi, sia necessario individuare l'esistenza di un obbligo ad agire nel senso supposto dal Giudice. Ma un obbligo del genere non esisteva e non è individuabile neppure ipotizzando un incarico di natura professionale, quale quello di ricondurre a regola la canna;
infatti, tale incarico il LA non avrebbe potuto portare a compimento perché egli è privo di competenza specifica, per tale operazione occorrendo l'opera di un muratore e non di un idraulico, quale il LA è.
Inoltre, e sotto altro aspetto, il deducente lamenta che la Corte emiliana, ritenendo a carico del LA un obbligo di intervenire anche sulla canna di smaltimento, avrebbe conosciuto e deciso su un fatto diverso da quello in imputazione, che consisteva nell'addebito di avere effettuato un'operazione manutentiva al pacchetto della caldaia dell'impianto in questione.
Infine, la Corte territoriale, da un canto, ingiustamente, non avrebbe dato peso all'attività posta in essere dal LA per dissuadere il IC dall'uso dell'impianto; dall'altro canto non avrebbe adeguatamente considerato che il IC, proprietario dell'immobile, dimostrò più volte di non volere dare incarico di modifica a nessuno, neppure al MA, e di voler lasciare le cose come stavano.
13. Osserva il Collegio che il motivo è fondato.
La Corte territoriale ha accertato che la causa materiale del difettoso smaltimento dei gas pericolosi e, quindi, del loro accumulo nei locali dove dormivano gli infortunati, doveva riferirsi alla inidoneità della canna fumaia, in qualche modo aggravata dalla insufficiente manutenzione del pacchetto della caldaia di produzione dell'area calda. Ha accertato, altresì, che il LA, idraulico di professione, intervenne, su incarico del proprietario IC, per effettuare una operazione, riferibile alla sua arte, di pulizia del pacchetto della caldaia. In tale occasione, sempre secondo l'accertamento di merito, egli avrebbe fatto notare la inidoneità della canna di smaltimento dei fumi e fatto intervenire il MA, il quale avrebbe avallato il suo parere ma senza riuscire a convincere il proprietario di dare incarico per l'esecuzione di modifiche idonee a riportare l'impianto a correttezza. Esaminando il primo aspetto del vincolo di condizionamento eziologico, deve convenirsi con la difesa nell'affermare l'insussistenza di un rapporto di causalità tra l'azione di pulizia del pacchetto della caldaia e l'evento mortale verificatosi più anni dopo.
14. Al riguardo giova richiamare brevi nozioni quanto a rapporto di causalità e a regole da seguire per la sua individuazione. È noto, invero, che, ai sensi dell'art. 40 comma 1 c.p., un antecedente può essere considerato condizione necessaria dell'evento quando rientri nel novero di quegli (antecedenti) che, sulla base di una successione regolare, conforme a una regola dotata di validità generalizzante (detto anche legge generale di copertura), conducono ad eventi del genere di quello in considerazione. Cioè: il nesso di condizionamento sussiste tutte le volte in cui un accadimento derivi da un altro, il quale si ponga come una delle condizioni senza il verificarsi della quale - normalmente - l'evento derivato non sarebbe accaduto.
Causa, in senso empirico, è ogni circostanza (fattore, condizione) che si inserisca nel corso normale degli eventi provocando un cambiamento nel loro usuale succedersi. Riferita alla condotta dell'uomo, può dirsi che è causale quella condotta (azione od omissione) alla quale segue sempre o, almeno, secondo l'id quod plerumque accidit, il verificarsi dell'evento dannoso o pericoloso;
e ciò indipendentemente dal concorrere di condizioni preesistenti o simultanee ovvero sopravvenute, a meno che queste ultime risultino da sè sufficienti a determinare l'evento. Il che significa che il comportamento dell'uomo, pur inseritosi in quel succedersi di condizioni, non ha prodotto alcun effetto modificativo: tamquam non esset.
15. Questa nozione, estraibile dalla combinata lettura degli articoli 40 e 41 del codice penale, risponde alla teoria della conditio sine qua non, la quale si caratterizza dal far pari tutti i fattori ai quali il verificarsi dell'evento "da cui dipende l'esistenza del reato" siano riferibili.
Il fondamento di tale regola sta nella constatazione che ogni evento è conseguenza non di un singolo altro, che lo abbia preceduto, ma di una indefinita serie di accadimenti che si pongono, ciascuno, come condizione del successivo e, allo stesso tempo, come effetto del precedente (catena causale). Eventi non tutti noti e neppure tutti conoscibili, i quali seguono un certo "normale", perché ricorrente, andamento sin tanto che non intervenga un dato fattore che inserendosi nello svolgersi della catena causale, provochi una modificazione dello sviluppo degli accadimenti. 16. Nelle discipline giuridiche il fattore riferibile al comportamento dell'uomo è chiamato causa, essendo dato per scontato (c.d. "assunzioni tacite", secondo la nomenclatura proposta da una nota dottrina) che tutti gli altri sinergismi, temporalmente precedenti, coevi o successivi (inseriti secondo normalità del "traffico" causale), non interessano specificamente la ricerca della causa (giuridica): essi restano presupposti ed assunti nella clausola (sottintesa) coeteris paribus.
Ne segue che quando l'evento-causa sia riconducibile alla condotta umana, impregiudicata l'ulteriore analisi sull'imputabilità soggettiva, correttamente si afferma che la causa dell'evento oggetto d'indagine ("da cui dipende l'esistenza del reato", secondo la formula codicistica) fu il comportamento (azione od omissione) dell'uomo.
17. Il rapporto di condizionamento tra condotta ed evento costituisce una delle componenti oggettive della fattispecie penale e, per questo, il relativo accertamento deve seguire secondo criteri obbiettivi (preesistenti al giudizio), fondati sull'osservazione empirica e forniti dei requisiti della generalità e della ripetitività con elevato grado di conferma (altrimenti, dette regole di sussunzione: "leggi universali", quando esprimano l'id quod usque adhuc accidit, e "leggi statistiche", quando esprimano l'id quod plerumque accidit.
Recependo tali criteri inferenziali, oltre che soddisfare esigenze epistemiologiche, si assicura un elevato grado di obbiettività all'accertamento dell'elemento oggettivo della fattispecie di reato, sottraendolo alle personali convinzioni ed esperienze del decidente nonché all'arbitrarietà di un giudizio costruito sul caso singolo.
18. Lo strumento per accertare quel nesso, rispetto all'evento storico-lesivo (l'id quod hic ac nunc), è costituito dal giudizio controfattuale, articolato sul condizionale congiuntivo "se... allora", nel senso che mediante l'eliminazione mentale del fattore da valutare (il comportamento umano) dato per condizionante, si verifica se, alla luce della massima di esperienza applicabile al caso, l'evento, dato per lesivo, sarebbe ugualmente accaduto, o no. Nel primo caso, è chiaro che il fattore in indagine (la condotta dell'uomo) non fu causale, dato che quell'evento (proprio quello: hic et nunc) si sarebbe ugualmente verificato;
nell'altro, certamente sì, perché senza il comportamento considerato l'evento in indagine non sarebbe accaduto (cfr.: Sez.IV, 6 dicembre 1990, Bonetti, C.E.D. nn. 191788, 191788; Sez.IV, 27 maggio 1993, Rech, ivi, n. 196425). 19. Applicando le esposte regole al caso in esame, appare evidente come l'intervento manutentivo commissionato al LA e da lui attuato non potè svolgere alcun condizionamento sulla morte dei componenti della famiglia GN dovuto, per accertamento di merito, al mancato corretto smaltimento dei fumi prodotti dalla combustione per l'inadeguatezza della canna fumaia. 20. Con riferimento alla condotta omissiva addebitata dalla sentenza al LA (ma al di fuori dei limiti dell'imputazione), deve rilevarsi che dagli elementi in fatto accertati dal Giudice del merito non si rinvengono circostanze idonee a fondare una resposabilità per culpa in omittendo.
Il fondamento della responsabilità in tema di reati omissivi è rinvenibile nella disposizione di cui al comma 2 del predetto art. 40 c.p. ed è correlato alla esistenza di un dovere giuridico di attivarsi per impedire che l'evento temuto si verifichi: si parla, correttamente, di posizione di garanzia attribuito al soggetto titolare dell'obbligo di impedire il verificarsi dell'evento (cfr., da ultimo: Sez. III, 4 aprile 1997, Celi, C.E.D. n. 208046). Componenti essenziali costitutive di tale posizione sono: da un canto, una fonte normativa di diritto privato o pubblico, anche non scritta (cfr., Sez.IV, 19 febbraio 1991, Souberan, C.E.D. n. 191201), o una situazione di fatto per precedente condotta illegittima (Sez.IV, 1^ ottobre 1993, Cocco, RV. 197354), che costituisca il dovere di intervento;
dall'altro canto, la esistenza di un potere (giuridico, ma anche di fatto) attraverso il corretto uso del quale il soggetto garante sia in grado, attivandosi, di impedire l'evento. 21. Orbene, nel caso di specie, risulta pacifico, sempre secondo l'accertamento di merito, che il LA era un semplice artigiano idraulico al quale era stato commesso l'incarico di effettuare una pulizia al pacchetto della caldaia, nell'esecuzione, all'evidenza, di un contratto d'opera artigianale esaurientesi nell'esplicazione della mansione affidata.
Come il LA avesse potuto estendere l'intervento alla canna fumaia non è esplicitato dalla sentenza impugnata ed è escluso dalle norme codicistiche che regolano il contratto d'opera (artt.2222-2225 cod. civ.).
D'altra parte, è certo che il LA non aveva alcun potere di imporre al IC la modifica della predetto canna, tanto meno quello di impedire che il proprietario facesse uso del suo impianto di calefazione.
In linea di diritto, nessuno dei requisiti della posizione di garanzia collegabile alla fattispecie causale, di cui all'art. 40 comma 2 c.p., nel caso di specie è ravvisabile.
Al LA gli si poteva chiedere, forse, di avvertire, date le cognizioni connesse alla sua professione, di avvertire l'usuario della pericolosità dell'irregolare impianto: ma questo, per quanto i Giudici dei gradi di merito hanno accertato, fu fatto. 22. Ne segue che, superandosi il beneficio che dalla decisione sulla posizione del FO seguirebbe anche per il coimputato, dato l'effetto estensivo di cui all'art. 587 comma 2 c.p.p., in applicazione della regola di cui all'art. 129 c.p.p., deve annullarsi la sentenza impugnata a riguardo del detto ricorrente perché non ha commesso il fatto che gli è stato addebitato, per difetto del rapporto di causalità tra condotta ed evento.
Gli ulteriori motivi di ricorso risultano assorbiti. 23. Quanto alle spese sopportate dalle parti civili in questo grado, mentre nulla compete in relazione al rapporto con il LA, deve rinviarsi alla sede di merito la decisione a riguardo del rapporto con il FO.
P.T.M.
la Corte, visti gli artt. 615, 620, 623 c.p.p. a n n u l l a senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di LA GI per non avere questi commesso il fatto addebitatogli;
a n n u l l a la stessa sentenza nei confronti di EN FO e rinvia ad altra sezione della stessa Corte d'appello di Bologna per nuovo esame. Così deciso in Roma, il 21 maggio 1998.
Depositato in Cancelleria il 9 luglio 1998