Sentenza 14 aprile 1999
Massime • 4
In tema di adempimento di un dovere, anche fuori dei casi previsti dagli artt. 97 d.P.R. 309/90 e 12-quater Legge 356/1992, il privato, il cui intervento come agente provocatore sia giustificato da un ordine della polizia giudiziaria, non è punibile ai sensi dell'art. 51 cod. pen., specie quando il suo intervento si risolve in un'attività di controllo, di osservazione e di contenimento dell'altrui condotta illecita. (Fattispecie relativa a dichiarazioni rese dagli imputati all'agente, e da questi registrate quale strumento e "longa manus" della polizia giudiziaria; la Corte le ha ritenute legittimamente acquisite agli atti processuali e utilizzate ai fini probatori).
Nel giudizio abbreviato, mancando la fase del dibattimento, è inapplicabile il divieto di utilizzabilità di prove diverse da quelle in esso acquisite, sancito dall'art. 526 cod. proc. pen. e vige, invece, il principio della decisione "allo stato degli atti", stabilito dall'art. 440 comma 1 cod. proc. pen., che comporta la facoltà di utilizzare tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero. Con la richiesta di giudizio abbreviato, infatti l'imputato non soltanto rinuncia ad avvalersi delle regole ordinarie in cambio di un trattamento sanzionatorio più favorevole attraverso l'applicazione della diminuente di un terzo, ma accetta che rientrino nel novero delle risultanze probatorie utilizzabili tutte le emergenze acquisite anteriormente alla sua istanza e legittimamente confluite nel fascicolo del pubblico ministero, comprese le dichiarazioni da lui rese in assenza del difensore.
Le registrazioni di conversazione tra persone presenti da parte di uno degli interlocutori non necessitano dell'autorizzazione del G.I.P. ai sensi dell'art. 267 cod. proc. pen. in quanto non rientrano nel concetto di "intercettazioni" telefoniche in senso tecnico, ma si risolvono sostanzialmente in una particolare forma di documentazione, che non è sottoposta alle limitazioni e alle formalità proprie delle intercettazioni.
L'immutazione del fatto di rilievo, ai fini della eventuale applicabilità della norma dell'art. 521 cod. proc. pen., è solo quella che modifica radicalmente la struttura della contestazione, in quanto sostituisce il fatto tipico, il nesso di causalità e l'elemento psicologico del reato, e, per conseguenza di essa, l'azione realizzata risulta completamente diversa da quella contestata, al punto da essere incompatibile con le difese apprestate dall'imputato per discolparsene. Non può parlarsi di immutazione del fatto quando il fatto tipico rimane identico a quello contestato nei suoi elementi essenziali e cambiano solo in taluni dettagli le modalità di realizzazione della condotta.
Commentari • 5
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/04/1999, n. 6302 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6302 |
| Data del deposito : | 14 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.ini Sigg.: Udienza pubblica
Dott. TERESI RENATO Presidente del 14.04.1999
1.Dott. MARCHESE ANTONIO Consigliere SENTENZA
2.Dott. SANTACROCE GIORGIO " N.418
3.Dott. CAMPO STEFANO " REGISTRO GENERALE
4.Dott. GIORDANO UMBERTO " N.01165/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) IA AB n. il 08.09.1963
2) GA RA n. il 01.02.1955
avverso sentenza del 11.11.1998 CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. SANTACROCE GIORGIO
Udito il Pubblico Ministero in persona del dottor Vincenzo Galgano che ha concluso per il rigetto dei ricorsi
Udito il difensore Avv. Leonardo CASCIERE, del foro di AN. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I. Nei confronti di IA IO e GA CO sono state formulate le seguenti imputazioni: A) concorso in tentato omicidio di Di RO IE, moglie dello IA, avvalendosi della cooperazione nella fase di esecuzione del delitto di DI IQ, allo scopo di consentire allo stesso IA di incassare l'assicurazione sulla vita della donna, stipulata a proprio beneficio;
B) concorso in tentato omicidio di ON EL, incaricando il DI di eseguire il delitto, allo scopo di eliminare un fastidioso ricattatore e un possibile delatore, essendo il ON al corrente dell'intenzione dello IA di uccidere la Di RO. Lo IA inoltre è imputato di aver istigato il ON, che però non accoglieva l'istigazione, ad uccidere la moglie dietro compenso di quattro milioni.
La vicenda, che si svolge ad AN nell'estate del 1997, trae origine da una serie di serrati pedinamenti effettuati dalla locale polizia di Stato, dopo che il DI, cittadino albanese, si era ad essa rivolto riferendo di essere stato contattato prima dal RI e poi dallo IA per mettere a punto le modalità esecutive di due omicidi: prima, quello della moglie dello IA, Di RO IE, e, subito dopo, quello di ON EL. La polizia non aveva esitato ad avvalersi del DI come agente provocatore per controllare e registrare i suoi incontri con i due imputati e il 12 agosto 1997, giorno fissato per la commissione dei due omicidi, procedeva all'arresto dello IA e al fermo del RI. Il P.M. richiedeva il giudizio immediato nei confronti dei due imputati, i quali avanzavano a loro volta richiesta di essere ammessi al giudizio abbreviato che, con il consenso dello stesso P.M., si svolgeva il 4 dicembre 1997 e si concludeva, tra le altre statuizioni, con la condanna dello IA alla pena di quattro anni di reclusione e alla applicazione della misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di un anno e alla condanna del RI alla pena di anni tre e mesi quattro di reclusione. A seguito dell'impugnazione degli imputati, la corte di appello de L'Aquila, con sentenza del'11 novembre 1998 confermava le condanne, condannando gli imputati al pagamento in solido delle ulteriori spese processuali.
Le questioni, per lo più procedurali, affrontate nella sentenza impugnata erano numerose. Si eccepiva innanzitutto la nullità della richiesta di rinvio a giudizio immediata formulata dal P.M. oltre il termine massimo di 90 giorni previsto dall'art. 454 c.p.p.; si deduceva la inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni delle conversazioni tra i due imputati registrate dal DI nella sua qualità di agente provocatore;
si sosteneva l'inutilizzabilità delle spontanee dichiarazioni raccolte a verbale dallo IA, dal DI e da tale NT TO, che risultava essere stato contattato per primo dallo IA con la proposta di uccidere la moglie perché acquisite senza le dovute garanzie difensive;
si dubitava della idoneità degli atti posti in essere ad integrare uno dei requisiti fondamentali del delitto tentato, innestando nello stesso contesto un problema di mutazione del fatto punibile, con conseguente violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione, e relativa qualificazione dell'azione delegata allo DI come istigazione non accolta, e, quindi, non punibile;
veniva proposta la tesi della desistenza volontaria sia dello IA che del RI;
si esigeva una nuova determinazione della pena. Nel merito lo IA contestava che l'individuazione del movente della sua persistente volontà di uccidere la Di RO dovesse ravvisarsi in un fatto di natura economica, e precisamente nella possibilità di beneficiare di una polizza assicurativa stipulata sulla vita della moglie del valore, in caso di decesso, di due miliardi. La corte territoriale respingeva tutte le eccezioni proposte, ribadendo la legittimità e la correttezza delle procedure seguite e confermando che nei fatti accertati doveva ravvisarsi un'ipotesi di concorso in duplice tentato omicidio più un caso di istigazione non accolta a carico dello IA, giusta l'imputazione sub C). della rubrica.
II. Ricorrono per cassazione gli imputati, formulando una serie articolata di motivi.
A) RI CO deduce in proprio e a mezzo del suo difensore di fiducia:
1) violazione degli artt. 191, 271, 267, 268, 178 comma 1 lett. c), 179 c.p.p. per avere la corte ritenuto utilizzabili le intercettazioni ambientali delle conversazioni intercorse tra gli imputati e il DI, agente provocatore a tutti gli effetti, non potendo condividersi l'obiezione dei giudici che nel giudizio abbreviato, procedendosi allo stato degli atti, non potevano essere eccepite eventuali nullità di ordine intermedio;
2) nullità e/o inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da DI e dal ON alla polizia giudiziaria, in quanto gli stessi dovevano essere sentiti sin dall'inizio come indagati o imputati avendo reso dichiarazioni autoaccusatorie, ai sensi dell'art. 63 comma 2 c.p.p.;
3) mancanza e comunque manifesta illogicità della motivazione, non avendo la corte ravvisato nel comportamento del RI un fatto di desistenza volontaria, essendo emerso che il primo tentato omicidio (quello in danno della Di RO) aveva avuto uno sviluppo diverso da quello programmato del quale l'imputato non era stato informato, sicché in tale contesto si inseriva anche un problema di inidoneità dell'azione a realizzare l'evento e quindi di mancata applicazione dell'art. 49 c.p., come richiesto nei motivi di appello;
4) violazione del principio di correlazione tra il fatto contestato e il fatto ritenuto in sentenza (art. 521 c.p.p.), giacché il progetto iniziale prevedeva che la Di RO dovesse morire iniettando dell'aria in vena e non per effetto di un colpo in testa inferto con una spranga di ferro,
5) totale carenza di motivazione sul tentato omicidio del ON (capo B) della rubrica), per il quale il RI è stato pure condannato in continuazione del reato previsto nel capo A), non contenendo la sentenza impugnata il minimo accenno a questa seconda imputazione;
6) manifesta illogicità della motivazione per la mancata valutazione della richiesta di rideterminazione della pena, contenendola nei limiti della sospensione condizionale.
B) IA IO deduce dieci motivi di ricorso, anche se i numeri sono sfalsati, avendo ripetuto per due volte il n. 2:
1) inosservanza di norme processuali, essendo stata la richiesta di giudizio immediato formulata dal P.M. oltre il termine di 90 giorni previsto dall'art. 454 c.p.p., a nulla rilevando, come opina la corte, che esso è rimasto sospeso durante il periodo feriale, giacché la sospensione non opera a norma dell'art, 240-bis disp. att. c.p.p. nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare;
2) inutilizzabilità delle intercettazioni di conversazioni compiute dalla polizia giudiziaria avvalendosi di apparecchiature elettroniche affidate a un privato (il DI) in qualità di agente provocatore, dirette all'ascolto di discorsi tra i due imputati;
3) inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dallo IA subito dopo il suo arresto, perché assunte senza le garanzie difensive previste dall'art. 63 comma 2 c.p.p., sull'erroneo presupposto che la scelta del rito abbreviato renderebbe utilizzabili per la decisione le dichiarazioni spontanee raccolte dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 350 comma 7 c.p.p.;
4) inutilizzabilità delle stesse dichiarazioni rese dal DI e dal NT, che fin dall'inizio avrebbero dovuto essere sentiti come indagati con le modalità e le garanzie previste dall'art. 63 c.p.p., non essendo lecito invocare al riguardo la sussistenza della esimente dell'art. 51 c.p.;
5) manifesta illogicità (e contraddittorietà) della motivazione in ordine alla individuazione del movente della polizza miliardaria, avendo la corte di merito accertato che la polizza da incassare non era di entità tale da giustificare un'azione omicidiaria;
6) mancanza e contraddittorietà della motivazione, avendo la corte condannato lo IA per un fatto diverso da quello che figurava nella imputazione originaria, e cioè per aver accettato l'eventuale morte della moglie derivante dall'esecuzione di modalità diverse da quelle pattuite e che in ogni caso non avrebbero dato esito positivo ai fini dell'incasso della polizza assicurativa. Da qui la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza fissato nell'art.521 c.p.p., ipotizzando un dolo eventuale (l'accettazione del rischio che la moglie morisse sotto il colpo di spranga inferto dall'albanese) anziché una più corretta ipotesi di colpa cosciente, incompatibile con il delitto tentato;
7) totale carenza di motivazione sul tentato omicidio del ON, per il quale lo IA è stato riconosciuto colpevole, con un aumento di un anno di reclusione in continuazione col reato sub A);
8) contraddittorietà della motivazione in ordine alla qualificazione giuridica delle condotte contestate nei primi due capi di imputazione (quelli relativi ai due tentati omicidi) e la condotta istigatoria contestata nel terzo capo di imputazione. Secondo il ricorrente, l'esatta qualificazione di tutti i fatti descritti nelle tre imputazioni è quella di istigazione non accolta a norma dell'art.115 c. p., non convincendo la differenza fatta dalla corte tra le tre ipotesi, delitto tentato le prime due, istigazione non accolta la terza;
9) inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 56 c.p. e mancata applicazione della desistenza volontaria. Secondo il ricorrente, una volta escluso che si possa uccidere una persona con un'iniezione d'aria, la corte avrebbe dovuto escludere la sua punibilità per aver posto in essere un reato impossibile, non apparendo logico e coerente ipotizzare - come fanno i giudici - che il progetto omicidiario non fu realizzato per un fatto imprevisto (una telefonata della nuora, che rendeva oltre modo pericolosa la prosecuzione dell'azione concordata).
10) mancanza ed illogicità della motivazione nella determinazione della pena, per avere la corte valutato in modo diverso dal giudice di primo grado la misura delle riduzioni per le attenuanti (generiche e risarcimento del danno), senza motivare il perché di questa diverso percorso motivazionale.
III. Gli imputati hanno proposto di patteggiare la pena ai sensi dell'art. 599 c.p.p., ma il procuratore generale presso questa Corte ha espresso il proprio dissenso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La lettura dei numerosi motivi di ricorso proposti dai due imputati suggerisce di esaminare prima i motivi comuni ad entrambi, poi i motivi specifici di ognuno ed infine le altre questioni che sembrano investire più propriamente il merito della decisione. A) Il primo motivo comune ad entrambi gli imputati riguarda l'utilizzabilità o meno delle intercettazioni delle conversazioni intercorse tra essi e registrate dal DI, interlocutore di entrambi, su sollecitazione della polizia giudiziaria. La doglianza è infondata.
La recente scelta da parte del legislatore italiano di tipizzare alcune figure di agente provocatore, sulle orme di altre normative europee, limitatamente all'acquisto simulato di sostanze stupefacenti (art. 97 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, recante il testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti) e al riciclaggio e al reimpiego simulati in materia di denaro di provenienza delittuosa e di armi (art. 12-quater d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. con modif in l. 7 agosto 1992, n. 356, contenente "modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalità mafiosa") non consente alcun margine interpretativo per introdurre scriminanti o cause di non punibilità per i privati collaboratori della polizia giudiziaria. Le due norme ora citate contengono però una clausola di riserva espressa, che fa salva l'operatività dell'art. 51 c.p., il quale, se per un verso consente di inquadrare tranquillamente le fattispecie del fictus emptor cui si riferiscono gli artt. 97 t.u. delle leggi sugli stupefacenti e 12- quater l. n. 356 del 1992 nel novero delle scriminanti, finisce per attribuire alla scriminante comune dell'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica ovvero da un ordine legittimo dell'autorità una valenza del tutto autonoma rispetto a queste due scriminanti "speciali", destinate ad operare "fermo il disposto" ovvero "fuori dei casi" in esse previsti, e cioè solo in presenza dei presupposti rigorosamente definiti dal legislatore del '90 e del '92.
Alla stregua di questi rilievi, è quindi pacifico che, fuori dei casi previsti dagli artt. 97 DPR 309190 e 12-quater l 356/92, il privato, il cui intervento come agente provocatore sia giustificato da un ordine della polizia giudiziaria, non è punibile ai sensi dell'art. 51 c.p., specie quando il suo intervento si risolve - come nel caso di specie - in un'attività di controllo, di osservazione e di contenimento dell'altrui condotta illecita.
Peraltro, le dichiarazioni rese dagli imputati al DI e da questi registrate quale strumento e longa manus della polizia giudiziaria, possono essere legittimamente acquisite agli atti processuali e utilizzate ai fini probatori, non potendo essere ricondotte nell'ambito delle intercettazioni irrituali, inutilizzabili a norma dell'art. 271 c.p.p. Come questa Suprema Corte ha più volte affermato (cfr. Cass., Sez. I, 6 maggio 1996, Scali, in Cass. pen. mass. ann., 1997, n. 898, p. 1433; Id., Sez. VI, 10 aprile 1996, Bordon, in GED. Cass,, n. 205096; Id., Sez..II, 8 aprile 1994, Giannola, in Giust. pen., 1995, II, 67), le registrazioni di conversazioni tra persone presenti da parte di uno degli interlocutori non necessità dell'autorizzazione del gip ai sensi dell'art. 267 C.P.P. in quanto non rientrano nel concetto di "intercettazioni" telefoniche in senso tecnico, ma si risolvono sostanzialmente in una particolare forma di documentazione, che non è sottoposta alle limitazioni e alle formalità proprie delle intercettazioni.
La giurisprudenza, in particolare, ha precisato che non si è in presenza di intercettazioni, cioè di occulta presa di conoscenza da parte di terzi e mediante apparecchiature elettroniche di comunicazioni riservate, ma di registrazione di colloqui ad opera di uno degli interlocutori, cioè di un'attività riconducibile nella memorizzazione fonica di notizie che uno degli interlocutori si è procurato lecitamente dall'altro, riguardo alla quale attività il diritto alla riservatezza - il solo astrattamente opponibile, e costituito dalla pretesa che la notizia, liberamente affidata ad altri, non sia da questi propalata senza il consenso dell'affidante - non costituisce un valore garantito nel processo, ma cede rispetto all'esigenza di formazione della prova (Cass., 22 aprile 1992, Artuso, in Cass. pen. mass. ann., 1993, 2071).
B) Con un secondo motivo, comune ad entrambi i ricorrenti, viene denunciata l'inutilizzabilità delle sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria da NT TO, ON EL e DI IQ, come persone informate sui fatti, sul rilievo che la loro posizione, in relazione alle risultanze al momento acquisite, era quella di persone indagate, soggette pertanto alla disciplina dettata dall'art. 63 comma 2 c.p.p. Anche questa doglianza è infondata.
A parte che la ratio giustificatrice delle regole enunciate dall'art. 63 commi 1 e 2 c.p.p. va ricercata nell'esigenza unitaria di escludere dalla cognizione del giudice ogni circostanza che si risolva in sfavore per il dichiarante (Cass., Sez. Un., 9 ottobre 1996, Carpanelli, in Cass. pen. mass. ann., 1997, n. 1334, p. 2428), sia il giudice di primo grado che i giudici del gravame hanno motivatamente e correttamente escluso in punto di fatto l'esistenza di elementi idonei ad indicare tali persone come raggiunte da indizi di reità. E ciò in quanto nei fatti da esse denunciati è ravvisabile un'ipotesi di istigazione a un delitto non accolta, che per legge può dar luogo solo all'applicazione di una misura di sicurezza nei confronti dell'istigatore (art. 115 comma 4 C. p.). C) Entrambi i ricorrenti si dolgono inoltre della violazione del principio di correlazione tra accusa e decisione, osservando che lo IA, d'accordo col RI, era stato accusato di voler uccidere la moglie iniettandole dell'aria in vena dopo averla fatta tramortire con un colpo in testa dal DI, mentre è stato condannato per un fatto diverso, e cioè per aver accettato il rischio della morte della donna a seguito del colpo in testa che doveva ricevere dall'albanese, e quindi a titolo di dolo eventuale. Come rileva correttamente la corte di merito, richiamando la copiosa giurisprudenza di questa Suprema Corte sul punto, il principio di correlazione tra accusa e decisione non va inteso in senso meccanicistico e formale, ma in funzione della finalità cui è ispirato, che è quella di tutelare il diritto di difesa. La verifica di osservanza di detto principio non può quindi esaurirsi in un mero confronto letterale tra l'imputazione contestata e la sentenza, ma va condotta sulla base della possibilità assicurata all'imputato di difendersi in relazione a tutte le circostanze del fatto, sicché non può invocarsi la violazione dell'art. 521 c.p.p. quando la sentenza si riferisce - come in questo caso - a tutte quelle integrazioni risultanti dagli interrogatori e dagli atti, da cui emerga che l'imputato ha avuto modo di difendersi anche da quelle circostanze da quegli elementi posti a base della decisione.
L'immutazione del fatto di rilievo, ai fini della eventuale applicabilità della norma dell'art. 521 c.p.p., è solo quella che modifica radicalmente la struttura della contestazione, in quanto sostituisce il fatto tipico, il nesso di causalità e l'elemento psicologico del reato, e, per conseguenza di essa, l'azione realizzata risulta completamente diversa da quella contestata, al punto da essere incompatibile con le difese apprestate dall'imputato per discolparsene. Ma è di tutta evidenza che non può parlarsi di immutazione del fatto quando il fatto tipico rimane identico a quello contestato nei suoi elementi essenziali (azione diretta a cagionare la morte violenta della vittima) e cambiano solo in taluni dettagli le modalità di realizzazione della condotta (cfr., per un caso analogo a quello oggetto del presente procedimento, Cass., Sez. I, 17 dicembre 1991, Sacco, in Cass. pen. mass ann., 1993, n. 1434, p. 2364).
D) Parimenti infondata è la tesi della desistenza volontaria e della configurabilità nella vicenda in esame di un'ipotesi di reato impossibile, pure proposta da entrambi i ricorrenti. A parte la spontanea osservazione che lo IA, d'accordo col RI, non ha fatto altro per mesi e mesi che contattare persone diverse con un unico preciso scopo che era quello di uccidere la moglie, senza avere mai un momento di ripensamento, è pacifico che il requisito della volontarietà della desistenza sussiste quando la condotta dell'agente si determini autonomamente, al di fuori di cause esterne che incidano sulla libertà di scelta. Nel caso in esame non solo è dato ravvisare l'esaurimento della azione esecutiva progettata, ma, quand'anche si volesse accedere alla tesi dell'ultim'ora dello IA secondo si sarebbe disfatto dell'ago entrando nell'abitazione della moglie con una siringa inoffensiva, è logico pensare che egli si sia liberato dell'ago subito dopo la telefonata imprevista ed imprevedibile della nuora, e quindi allorché la prosecuzione dell'impresa delittuosa, pur se materialmente possibile, presentava svantaggi o rischi tali da renderla oltremodo pericolosa.
La tesi della desistenza invocata dal RI poi costituisce davvero un fuor d'opera, ove si consideri che, anche a non voler seguire il rigoroso orientamento giurisprudenziale secondo il quale, per escludere la punibilità del concorrente che non sia esecutore materiale (è il caso del RI), questi dovrebbe adoprarsi per impedire il reato concorsuale, l'imputato non ha fornito alcuna prova convincente dell'elisione da parte sua degli effetti del proprio contributo causale. La motivazione della sentenza sul punto è ampia ed articolata, avendo la corte di merito dimostrato con dovizia di argomenti come nessuna delle obiezioni avanzate dal RI al riguardo (l'aver gettato via uno dei coltelli, il non essersi recato al bar Garibaldi la mattina del 12 agosto 1997 per prelevare l'albanese) abbia trovato seri e concreti elementi di riscontro. Priva di qualsiasi pregio è anche la tesi del reato impossibile, sub specie di inidoneità dell'azione realizzata dai due imputati, essendo fin troppo evidente che l'azione si considera inidonea solo quando in concreto è assolutamente inadeguata ed inefficiente ai fini della realizzazione del proposito criminoso. Tale inidoneità, peraltro, va stabilita facendo riferimento all'inefficacia intrinseca ed originaria degli atti posti in essere a produrre, sotto il profilo esclusivamente potenziale, l'evento consumativo e deve essere quindi apprezzata con giudizio ex ante, secondo una valutazione oggettiva da compiersi risalendo al momento iniziale di essa, nel senso cioè che l'inadeguatezza dell'azione deve essere tale in sè e per sè, indipendentemente da ogni fattore estraneo che in concreto abbia impedito la lesione dell'interesse giuridico protetto (cfr. Cass., Sez. I, 2 aprile 1990, Pesante, in Cass. pen. mass. ann., 1991, 1784; Id., Sez. I, 26 aprile 1988, Maruca, ivi, 1989, 1768; Id., Sez. Un., 30 aprile 1983, Bandinelli, ivi, 1984, 504; nonché Cass., Sez. II, 23 maggio 1990, Gusatto, ibidem, 1992, 1523, secondo cui è necessario, perché un'azione possa essere considerata inidonea, che la sua incapacità a condurre all'evento sia assoluta, intrinseca ed originaria). Requisiti che difettano sicuramente nella condotta del RI, che contattò il DI per ottenere la sua disponibilità a compiere due omicidi, custodì i coltelli acquistati dall'albanese occultandoli nella sua macchina, e accettò la ricompensa di un milione da parte dello IA in cambio del suo fattivo interessamento per la buona riuscita della duplice impresa criminosa. Considerazioni analoghe valgono per lo IA, che la mattina del 12 agosto 1997 accompagnò il DI a bordo della sua autovettura Opel Kadet in via Madonna del Passo, nei pressi della sua abitazione, gli consegnò una spranga di ferro, la chiave della porta di ingresso dell'abitazione stessa, un grosso coltello e la somma di 500.000, ritornò a prelevare l'albanese in via Madonna del Passo pochi minuti dopo, sollecitandolo a far rientro per la seconda volta nell'abitazione per verificare se la Di RO fosse stata effettivamente tramortita. Alla luce delle considerazioni svolte emerge altresì l'infondatezza del motivo di ricorso proposto dallo IA (n. 8), che non ritiene soddisfacenti le argomentazioni svolte nella sentenza impugnata per spiegare la diversa qualificazione giuridica delle tre condotte contestategli nei tre capi di imputazione. E) Effettivamente la sentenza impugnata non contiene alcuna motivazione in ordine al capo b) della rubrica, relativo al tentato omicidio di ON EL. Sul punto può e deve farsi richiamo però alla motivazione della sentenza di primo grado, che fornisce una risposta esaustiva alle obiezioni mosse dai ricorrenti, spiegando il ruolo svolto dal ON nella intricata vicenda, i contatti da questi avuti con lo IA (che conosceva da dieci anni) e il movente dell'azione criminosa progettata ai suoi danni, dettata dalla esigenza di eliminare un possibile delatore e un fastidioso ricattatore.
Passiamo ora ad esaminare le specifiche censure mosse da ciascuno dei ricorrenti alla sentenza impugnata.
A) IA prospetta innanzitutto una inosservanza di norme processuali a pena di decadenza per essere stato il decreto di giudizio immediato emesso sulla base di una richiesta proposta fuori del termine imposto dall'art. 454 c.p.p. La notizia di reato venne infatti depositata negli uffici della procura della Repubblica di AN il 28 giugno 1997 e iscritta nel registro delle notizie di reato il 3 luglio 1997, mentre la richiesta di giudizio immediato reca la data di deposito del 27 settembre 1997.
La doglianza non è fondata.
L'art. 454 c.p.p. dispone che il termine di novanta giorni entro il quale deve essere emesso il decreto per il giudizio immediato decorre dalla iscrizione della notizia di reato nel registro previsto dall'art. 335 c.p.p., che nel caso di specie è stato rispettato, anche se l'iscrizione è stata ritardata di qualche giorno rispetto alla data di deposito della notizia di reato negli uffici della procura della Repubblica di AN (che è, come si è detto, del 28 giugno 1997), ritardo che peraltro non produce nullità, in ossequio al principio di tassatività fissato nell'art. 177 c.p.p. nè alcuna altra sanzione processuale (cfr. Cass., 18 ottobre 1993, Croci, in Cass. pen. mass. ann., 1995, 437; Id., 11 maggio 1994, Scuderi, in C.E.D. Cass., n. 198140). Con riferimento più specifico al termine di novanta giorni, che costituisce uno dei tre presupposti che legittimano la richiesta di giudizio immediato (gli altri due sono l'interrogatorio dell'indagato sui fatti e l'evidenza della prova), esso segna la soglia ritenuta ragionevole dal legislatore per consentire il sacrificio dell'udienza preliminare in tutti quei procedimenti nei quali, a seguito di indagini rapide e presumibilmente non complesse, la prova può emergere con evidenza.
La giurisprudenza di questa Corte, partendo proprio dalla natura del giudizio abbreviato e dalla ratio della limitazione temporale, distingue a seconda che il termine sia spirato prima che le indagini siano concluse o che il pubblico ministero richieda il giudizio immediato avendo concluso tempestivamente le indagini, dopo la sua scadenza. In caso di richiesta tardiva del pubblico ministero, si è distinta insomma l'ipotesi in cui l'evidenza della prova sia stata raggiunta attraverso atti di indagine compiuti oltre i novanta giorni da quella - completamente diversa - in cui invece essa si riferisca ad un'attività di indagine esauritasi entro detto termine. È solo nel primo caso che può ravvisarsi una violazione della ratio dell'istituto e vanno individuate le conseguenze connesse ad una violazione siffatta, tenuto conto che essa ha rilievo ai fini dell'impulso processuale, anche se non del merito dell'azione penale. Nel secondo caso, viceversa, che è quello che ricorre nella vicenda de qua, il termine deve intendersi ordinatorio e alla sua violazione consegue una mera irregolarità priva di riflessi sul piano processuale (Cass., 26 settembre 1995, Pellegrino, in Arch. n. proc. pen., 1996, 634). Pertanto, il pubblico ministero può legittimamente avanzare la richiesta di giudizio immediato anche oltre il novantesimo giorno dall'iscrizione della persona nel registro degli indagati, a condizione che abbia terminato entro tale termine le indagini.
B) IA si duole del fatto che, subito dopo il suo arresto, la polizia giudiziaria abbia raccolto le sue dichiarazioni di ammissione dei fatti, senza l'assistenza necessaria del proprio difensore.
Anche questa doglianza è infondata, dovendosi rilevare che la polizia giudiziaria non può procedere all'interrogatorio della persona in stato di arresto nemmeno alla presenza del suo difensore (art. 350 comma 1 c.p.p.), ma può legittimamente ricevere le sue dichiarazioni spontanee senza l'assistenza del difensore, anche se tali dichiarazioni non sono utilizzabili in dibattimento (art. 350 comma 7 c.p.p.). Nel giudizio abbreviato, peraltro, mancando la fase del dibattimento, è inapplicabile il divieto di utilizzabilità di prove diverse da quelle in esso acquisite, sancito dall'art. 526 c.p.p., e vige, invece, il principio della decisione "allo stato degli atti", stabilito dall'art. 440 comma 1 c.p.p., che comporta la facoltà di utilizzare tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero (Cass., Sez. Un., 1 ottobre 1991, Sini, in Riv. pen., 1992, 785). Con la richiesta di giudizio abbreviato, infatti, l'imputato non soltanto rinuncia ad avvalersi delle regole ordinarie in cambio di un trattamento sanzionatorio più favorevole attraverso l'applicazione della diminuente di un terzo, ma accetta che rientrino nel novero delle risultanze probatorie utilizzabili tutte le emergenze acquisite anteriormente alla sua istanza e legittimamente confluite nel fascicolo del pubblico ministero, comprese le dichiarazioni da lui rese in assenza del difensore (cfr. Cass., 20 aprile 1994, Mazzaraco, in Riv. pen., 1995, 337, con riferimento all'ipotesi similare di dichiarazioni rese da un indagato in assenza del suo difensore "sul luogo o nell'immediatezza del fatto", così come stabilito dall'art. 350 comma 5 C.P.P.). Nella vicenda in esame, in ogni caso, il problema sollevato è superato dal fatto che il giorno dopo aver reso tali dichiarazioni spontanee, lo IA venne interrogato dal pubblico ministero alla presenza del suo difensore di fiducia, confermando le precedenti dichiarazioni.
C) La censura sul movente economico dell'azione criminosa in danno della Di RO è poi del tutto infondata, avendo la corte di merito, con un iter argomentativo logico e coerente, fornito un'ampia ed articolata motivazione circa la possibilità di ripianamento della sua pesante situazione debitoria (aggravata dalla corresponsione delle cifre pattuite per la commissione degli omicidi) che l'incasso delle somme versate dalla compagnia assicuratrice, totali o parziali che fossero, avrebbe fornito allo IA. La doglianza avanzata dal difensore circa una contraddittorietà della motivazione sul punto - stante la necessità di un intervento conclusivo dello IA, che avrebbe dovuto far apparire l'evento della morte della moglie come del tutto occasionale e fortuito per poter riscuotere il capitale assicurato, ipotizzando in questo modo una sorta di incompatibilità tra la ricostruzione della dinamica del fatto operata dal giudici e il movente economico da essi individuato - non regge, essendo fondata su un dubbio (quello che la morte violenta della persona assicurata non avrebbe fatto probabilmente scattare la copertura assicurativa) che non emerge dalla lettura degli atti e che si traduce, quindi, nella sovrapposizione di una diversa valutazione delle risultanze processuali, ritenuta più adeguata a quella accolta dai giudici di merito, valutazione che è preclusa in sede di legittimità. D) Parimenti infondata è la censura relativa alla determinazione della pena. Il ricorso del RI è inammissibile al riguardo, denunciando violazioni di legge non dedotte in appello, mentre quello proposto dallo IA è infondato, avendo il giudice di appello proceduto ad una rivisitazione del calcolo della pena inflittagli, spiegando, contrariamente a quanto assume il ricorrente, le ragioni per le quali il calcolo originariamente effettuato dal gip andava corretto, seguendo un percorso argomentativo diverso da quello seguito da quel giudice.
Al rigetto dei ricorsi seguono le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.
P. Q. M.
Visti gli artt. 606, 616 c.p.p. r i g e t t a i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 14 aprile 1999.
Depositato in Cancelleria il 19 maggio 1999