Cass. pen., sez. I, sentenza 14/04/1999, n. 6302
CASS
Sentenza 14 aprile 1999

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In tema di adempimento di un dovere, anche fuori dei casi previsti dagli artt. 97 d.P.R. 309/90 e 12-quater Legge 356/1992, il privato, il cui intervento come agente provocatore sia giustificato da un ordine della polizia giudiziaria, non è punibile ai sensi dell'art. 51 cod. pen., specie quando il suo intervento si risolve in un'attività di controllo, di osservazione e di contenimento dell'altrui condotta illecita. (Fattispecie relativa a dichiarazioni rese dagli imputati all'agente, e da questi registrate quale strumento e "longa manus" della polizia giudiziaria; la Corte le ha ritenute legittimamente acquisite agli atti processuali e utilizzate ai fini probatori).

Nel giudizio abbreviato, mancando la fase del dibattimento, è inapplicabile il divieto di utilizzabilità di prove diverse da quelle in esso acquisite, sancito dall'art. 526 cod. proc. pen. e vige, invece, il principio della decisione "allo stato degli atti", stabilito dall'art. 440 comma 1 cod. proc. pen., che comporta la facoltà di utilizzare tutti gli atti legittimamente acquisiti al fascicolo del pubblico ministero. Con la richiesta di giudizio abbreviato, infatti l'imputato non soltanto rinuncia ad avvalersi delle regole ordinarie in cambio di un trattamento sanzionatorio più favorevole attraverso l'applicazione della diminuente di un terzo, ma accetta che rientrino nel novero delle risultanze probatorie utilizzabili tutte le emergenze acquisite anteriormente alla sua istanza e legittimamente confluite nel fascicolo del pubblico ministero, comprese le dichiarazioni da lui rese in assenza del difensore.

Le registrazioni di conversazione tra persone presenti da parte di uno degli interlocutori non necessitano dell'autorizzazione del G.I.P. ai sensi dell'art. 267 cod. proc. pen. in quanto non rientrano nel concetto di "intercettazioni" telefoniche in senso tecnico, ma si risolvono sostanzialmente in una particolare forma di documentazione, che non è sottoposta alle limitazioni e alle formalità proprie delle intercettazioni.

L'immutazione del fatto di rilievo, ai fini della eventuale applicabilità della norma dell'art. 521 cod. proc. pen., è solo quella che modifica radicalmente la struttura della contestazione, in quanto sostituisce il fatto tipico, il nesso di causalità e l'elemento psicologico del reato, e, per conseguenza di essa, l'azione realizzata risulta completamente diversa da quella contestata, al punto da essere incompatibile con le difese apprestate dall'imputato per discolparsene. Non può parlarsi di immutazione del fatto quando il fatto tipico rimane identico a quello contestato nei suoi elementi essenziali e cambiano solo in taluni dettagli le modalità di realizzazione della condotta.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 14/04/1999, n. 6302
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6302
Data del deposito : 14 aprile 1999

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