Sentenza 10 novembre 2005
Massime • 1
In tema di incidenti sul lavoro, qualora l'evento, del quale l'imprenditore (o il responsabile della sicurezza nell'ambiente di lavoro) è chiamato a rispondere a titolo di colpa, sia eziologicamente collegato all'omissione di condotte dovute in forza della posizione di garanzia da lui rivestita, non si ha violazione del principio di correlazione fra fatto contestato e quello ritenuto in sentenza, quando sia rimasta inalterata la condotta omissiva, intesa come dato fattuale e storico contenuto nell'imputazione, ma sia stata, bensì, dal giudice mutata solo la fonte (normativa, regolamentare o pattizia) in base alla quale l'imprenditore era tenuto a porre in essere la condotta doverosa omessa, atteso che non può ritenersi che la fonte di imputazione dell'obbligo sia parte del fatto e che incida, perciò, nella sostanza della fattispecie concreta (intesa, questa, come accadimento storico che si inquadra nell'ipotesi astratta prevista dalla norma incriminatrice).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/11/2005, n. 47365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47365 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni - Presidente - del 10/11/2005
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - N. 1711
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 023278/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CO EZ, N. IL 22/10/1947;
avverso SENTENZA del 02/05/2005 CORTE APPELLO di BRESCIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in pubblica UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. LICARI CARLO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO FR che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza del 15/05/2004 il Tribunale di Brescia ha condannato OD IO alla pena di Euro 300,00 di multa in concorso di attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, avendolo dichiarato colpevole del reato di cui all'art. 590 c.p., per avere, nella qualità di responsabile del settore sicurezza della società S.I.L. Export, cagionato per negligenza ed imprudenza una grave lesione al dito medio (amputazione parziale della falange ungueale) della mano sinistra del dipendente OS FR, eziologicamente ascrivibile all'omessa segregazione con idoneo mezzo di protezione degli organi lavoratori della fresatrice da legno alla quale era addetto il nominato operaio, così violando anche la disposizione cautelare di cui al D.P.R. n. 547 del 1955, art. 68, che detta in via generale la disciplina per assicurare la protezione degli organi lavoratori e delle zone di operazione delle macchine, costituenti un pericolo per i lavoratori.
A seguito di gravame interposto dall'imputato, la Corte di Appello della stessa città ha deciso, con sentenza del 02/05/2005, di confermare quella emessa in primo grado.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per Cassazione, per mezzo del suo difensore, il OD, deducendo, con unico motivo, l'illogicità manifesta della motivazione, per la ragione che i giudici del gravame, ritenendo più pertinente al fatto accertato il riferimento alla violazione della disposizione cautelare di cui al citato D.P.R. n. 547 del 1955, art. 113, che disciplina in particolare le fresatrici dal legno, piuttosto che quello attinente alla violazione della disposizione di cui all'art. 68 stesso decreto, che si occupa dello stesso problema della protezione delle macchine operatoci in generale, avrebbero utilizzato per la motivazione sulla colpa specifica argomenti comprovanti l'inosservanza di una norma diversa da quella contestata nel capo di imputazione. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Infondato, infatti, appare il motivo con il quale si intende, sotto lo specioso aspetto dell'illogicità della motivazione, sostanzialmente eccepire la violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e quello ritenuto in sentenza.
Come è stato anche di recente affermato da questa Corte in tema di incidenti sul lavoro, qualora l'evento, del quale l'imprenditore (o il responsabile della sicurezza nell'ambiente di lavoro) è chiamato a rispondere, sia eziologicamente collegato all'omissione di condotte dovute in forza della posizione di garanzia da lui rivestita, non si ha violazione del principio di correlazione tra fatto contestato e quello ritenuto in sentenza, quando sia rimasta inalterata la condotta omissiva, intesa come dato fattuale e storico contenuto nell'imputazione, ma sia stata, bensì, dal giudice mutata solo la fonte (normativa, regolamentare o pattizia) in base alla quale l'imprenditore era tenuto a porre in essere la condotta doverosa omessa, atteso che non può ritenersi che la fonte di imputazione dell'obbligo sia parte del fatto e che incida, perciò, nella sostanza della fattispecie concreta, questa intesa come accadimento storico che si inquadra nell'ipotesi astratta prevista dalla norma incriminatrice.
Alla stregua di tale principio, non vi è quindi immutazione degli elementi di fatto, ne' tanto meno il preteso difetto di motivazione che a quella immutazione sostanzialmente vuole richiamarsi, nel caso, come quello in esame, in cui il giudice, essendo stato comunque prospettato nell'imputazione l'obbligo di impedire l'evento, in sentenza faccia scaturire la fonte dell'obbligo da una diversa da quella originariamente prospettata, poiché in tal caso non vengono alterati gli elementi e i connotati della condotta che, restando la stessa, invece di violare un obbligo nascente da una determinata fonte indicata nell'originaria imputazione, sia considerata in contrasto con i doveri nascenti da una fonte diversa, la cui diversa specificazione non assume valenza di elemento descrittivo del fatto. In ogni caso, avendo lo stesso imputato sostenuto a tini difensivi la tesi che l'infortunio sarebbe avvenuto solo a causa della imprudente iniziativa della vittima mentre operava sulla fresatrice da legno in movimento, è evidente che nessuna lesione del diritto di difesa si è in concreto verificata, perché egli ha avuto modo di discolparsi con ogni mezzo consentito.
In riferimento, poi, alla censura che implicitamente è sottesa nel richiamo alla tesi dell'affidamento disattesa dall'impugnata sentenza, corretta al Collegio appare l'applicazione, che è stata fatta dai giudici di appello, del principio generale secondo cui la colpa altrui non elide la propria.
È evidente, infatti, che la legittima aspettativa che si richiama alla esperienza del lavoratore, non rileva allorché chi la invoca versa "in re illicita", per non avere negligentemente impedito l'evento lesivo, che è conseguito dall'avere la vittima operato sulla macchina in condizioni di pericolo, in quanto in movimento e sguarnita dei mezzi di protezione adatti alle singole lavorazioni;
tanto meno è invocabile, se la si pone, come nel caso di specie, alla base del proprio errore di valutazione, assumendo che il sinistro si è verificato non perché si sia tenuto un comportamento antigiuridico, ma sol perché vi è stato, dalla parte della vittima, il compimento imprevedibile di una condotta anomala. Questo rilievo non scagiona, per la ragione che chi è responsabile della sicurezza del lavoro deve avere sensibilità tale da rendersi interprete, in via di prevedibilità, del comportamento altrui. In altri termini, l'errore sulla legittima aspettativa non è invocabile, non solo per la illiceità della propria condotta omissiva, ma anche per la mancata attività diretta ad evitare l'evento, imputabile a colpa altrui, quando si è, come nel caso "de quo", nella possibilità in concreto di impedirlo.
È il cosiddetto "doppio aspetto della colpa", secondo cui si risponde sia per colpa diretta sia per colpa indiretta, una volta che l'incidente dipende dal comportamento dell'agente, che invoca a sua discriminante la responsabilità altrui.
A tali principi la Corte territoriale si è attenuta nel definire il ruolo avuto dall'imputato nella vicenda, ritenendo costui non esente da colpa.
È da osservare, per completezza di esposizione, che la normativa antinfortunistica mira a salvaguardare l'incolumità del lavoratore non solo dai rischi derivanti da incidenti o fatalità, ma anche da quelli che possono scaturire dalla sue stesse disattenzioni, imprudenze o disubbidienze alle istruzioni ricevute, purché connesse allo svolgimento dell'attività lavorativa.
Sussistendo questa ipotesi, è affermato dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte il principio che, in caso di infortunio sul lavoro originato dall'assenza o inidoneità delle misure di prevenzione, nessuna efficacia causale può essere attribuita al comportamento del lavoratore infortunato, che abbia dato occasione all'evento, quando questo sia da ricondursi alla mancanza o insufficienza di quelle cautele che, se adottate, sarebbero valse a neutralizzare il rischio di siffatto comportamento. Alla stregua di tale principio, posto che il OD era consapevole della mancanza di mezzi di protezione applicati alla fresatrice da legno in modo da evitare che le mani del lavoratore potessero venire accidentalmente in contatto con l'utensile, la doglianza difensiva non ha ragion d'essere, non potendosi l'imprudente condotta della vittima, che aveva accostato la mano all'organo fresatore per sistemare il pezzo da fresare nell'alloggiamento, considerarsi imprevedibile e tale da interrompere il rapporto di causalità, essendo questo nella specie riconducibile, comunque, all'omissione, da parte del datore di lavoro, della condotta doverosa di impedire che il lavoratore venisse a contatto con gli organi della fresatrice, benché fosse in pieno movimento e sguarnito di qualsiasi mezzo di protezione.
Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del processo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 30 dicembre 2005