Sentenza 21 novembre 2012
Massime • 2
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, nella nozione penalistica di "mezzi di sussistenza" debbono ritenersi compresi non più solo i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l'alloggio), ma anche gli strumenti che consentano, in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato, un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (quali, ad es., abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione).
È illegittima la sentenza d'appello che, in riforma di quella assolutoria condanni l'imputato sulla base di una alternativa interpretazione del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore della motivazione, tale da far cadere "ogni ragionevole dubbio".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/11/2012, n. 49755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 49755 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 21/11/2012
Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - N. 1590
Dott. CAPOZZI Raffaele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 21055/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) G.I. N. IL (omesso) ;
avverso la sentenza n. 424/2010 CORTE APPELLO di PALERMO, del 26/01/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 21/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. A. Mura che ha concluso per annullamento con rinvio;
Udito il difensore avv. G. Aricò che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 26.1.2011 la Corte di Appello di Palermo, in riforma della sentenza assolutoria emessa dal Tribunale di Palermo in data 7.1.2009, appellata dal Procuratore Generale preso quella Corte, affermava la penale responsabilità di G.I. in ordine al reato di violazione degli obblighi familiari ai danni dei figli minori, condannandolo a pena di giustizia.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo con unico ed articolato motivo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b) ed e), per manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 570 c.p.. Secondo il ricorrente erroneamente la Corte territoriale avrebbe escluso dal novero dei mezzi di sussistenza i ratei dei tre mutui e le somme relative alle imposte per gli immobili come pure gli oneri condominiali, il canone di abbonamento tv e del servizio telefonico fermandosi al ristretto concetto di "assegno alimentare"; inoltre, la Corte avrebbe omesso di considerare l'autonoma obbligazione della moglie dell'imputato e la sua capacità economica, in assenza di provvedimenti giudiziari che ripartissero gli oneri economici tra i coniugi. Infine, nessuna considerazione si rinvenirebbe in sentenza in ordine al profilo psicologico dell'accusa e, cioè, sulla consapevolezza dell'imputato che mediante l'omesso versamento delle somme di denaro avrebbe fatto venire meno i mezzi di sussistenza al proprio nucleo familiare.
3. La Corte territoriale, per giustificare l'inadempimento delittuoso , ha ritenuto di escludere che la documentazione prodotta dall'imputato in ordine al pagamento dei ratei dei tre mutui come pure quelli degli oneri condominiali, del canone TV e del servizio telefonico, limitato al solo ricevimento delle chiamate, potessero essere considerate dirette al sostentamento dei minori e - a parte qualche documento - che le somme riportate potessero essere considerate destinate a spese sostenute dal G. per la prole, anche in considerazione della loro natura voluttuaria.
4. Merita ribadire (Sez. 6, Sentenza n. 2736 del 13/11/2008 Rv. 242855 Imputato: L), da un lato, che lo stato di bisogno di un figlio minore avente diritto al mantenimento genitoriale, stato di bisogno in sostanza presunto dalla legge (e che integra la struttura della contestata fattispecie di cui all'art. 570 c.p., comma 2), non è vanificato o eliso dal fatto che alla erogazione dei mezzi di sussistenza provveda comunque l'altro genitore, persistendo per i figli minori l'obbligo del genitore di provvedere al loro mantenimento (cfr.: Cass. Sez. 6, 14.4.2008 n. 27051, Russo, rv. 240558). D' altro lato e specularmente, che nella nozione penalistica di mezzi di sussistenza richiamata dall'art. 570 c.p., comma 2, n. 2 - (diversa dalla più estesa nozione civilistica di mantenimento) debbono - nella attuale dinamica evolutiva degli assetti e delle abitudini di vita familiare e sociale - ritenersi compresi non più e non soltanto i mezzi per la sopravvivenza vitale (quali il vitto e l'alloggio), ma altresì gli strumenti che consentano un sia pur contenuto soddisfacimento di altre complementari esigenze della vita quotidiana (ad esempio: abbigliamento, libri di istruzione per i figli minori, mezzi di trasporto, mezzi di comunicazione). Mezzi, i primi e i secondi, da apprezzarsi -come è intuitivo - in rapporto alle reali capacità economiche e al regime di vita personale del soggetto obbligato.
5. Quanto sopra richiamato in ordine ai profili strutturali del delitto ascritto al G. , deve essere considerato in relazione al tema processuale sottolineato dal P.G. e dalla difesa in sede di discussione, ovvero quello della conformazione del giudizio di gravame e della correlata motivazione della sentenza che riformi una precedente sentenza assolutoria.
6. Secondo già affermato orientamento di questa Corte è illegittima la sentenza d'appello che, in riforma di quella assolutoria condanni l'imputato sulla base di una alternativa e non maggiormente persuasiva interpretazione del medesimo compendio probatorio utilizzato nel primo grado di giudizio (Sez. 6, Sentenza n. 40159 del 03/11/2011 Rv. 251066 Imputato: Galante) in quanto il principio dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" presuppone comunque che, in mancanza di elementi sopravvenuti, l'eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello sullo stesso materiale probatorio già acquisito in primo grado e ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, sia sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza. Non basta, insomma, per la riforma caducatrice di un'assoluzione, una mera diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo invece, come detto, una forza persuasiva superiore, tale da far cadere "ogni ragionevole dubbio", in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto. La condanna, invero, presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza.
7. Ciò ribadito in via generale, deve escludersi che nel caso di specie il ribaltamento operato dalla Corte d'appello abbia rispettato i criteri testè evidenziati.
8. Invero la Corte territoriale ha ritenuto di superare il giudizio espresso dal primo giudice considerando il solo pregresso ed inalterato compendio probatorio delle dichiarazioni della p.o. e della madre della stessa, senza considerare - ove si consideri, tra l'altro, che la moglie ebbe ad esprimere un giudizio di mera "insufficienza" della pur confermata contribuzione del marito al mantenimento dei figli minori - quantomeno sotto il profilo psicologico - l'entità e la frequenza degli impegni di spesa sostenuti dallo stesso imputato, documentati dalla difesa, complessivamente coinvolgenti il nucleo familiare, e quindi incidenti indubbiamente sul regime di vita dei suoi componenti, oltre quelli specificamente riferiti ai figli minori, rispetto ai quali - e, si ripete, almeno sotto il profilo anzidetto - non vale senz'altro la generalizzata attribuzione della natura voluttuaria dei beni acquistati.
9. Pertanto, sotto il profilo esaminato la sentenza va annullata con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di Appello di Palermo per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, il 21 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2012