Versione
7 aprile 1968
7 aprile 1968
Art. 2.
I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano si considerano costruiti a regola d'arte.
I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del comitato elettrotecnico italiano si considerano costruiti a regola d'arte.
Giurisprudenza • 20
- 1. Trib. Benevento, sentenza 16/11/2023, n. 2259Provvedimento: […] A ciò si aggiunga che, in tema di risarcimento dei danni provocati da un impianto elettrico a bassa tensione gestito dallCP_2 il fatto che alcune cautele non siano espressamente previste da specifiche norme C.E.I. non è sufficiente ad esonerare da responsabilità l'ente, dovendosi al riguardo tener conto anche delle generiche norme di salvaguardia previste dagli art. 1 e 2 legge n. 186 del 1968 che impongono l'adozione di dispositivi di protezione idonei ad impedire il permanere di sovracorrenti dannose e prescrivono che gli impianti siano collocati in modo da evitare il pericolo che potrebbe derivare da eventuali scintille o archi elettrici (Cassazione civile sez. III, 16/01/1997, n.389).Leggi di più...
- nullità atto di citazione·
- responsabilità per attività pericolose·
- lucro cessante·
- interessi legali·
- prova del nesso causale·
- concorso di colpa del danneggiato·
- prova delle misure di prevenzione·
- danno patrimoniale·
- art. 2050 c.c.·
- art. 1227 c.c.