Sentenza 10 luglio 2012
Massime • 1
Nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria non basta, in mancanza di elementi sopravvenuti, una mera e diversa valutazione del materiale probatorio già acquisito in primo grado ed ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, che sia caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo, invece, una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio.
Commentari • 6
- 1. Appello riforma la sentenza assolutoria: e i testimoni? Conseguenze italiane della sentenza Dan vs Moldaviahttps://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 21 febbraio 2021
- 2. Studentessa disabile e atti sessuali con professore (Cass. 45947/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 settembre 2020
- 3. Esibizionismo, voyeurismo e reati sessuali (Cass. 36742/18)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 giugno 2020
- 4. Processo penale, assoluzione, appello, prove orali decisive, rinnovazione dibattimentaleAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 4 novembre 2016
- 5. Cassazione penale Sez. VI, Sentenza n. 15898 del 09/04/2014Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 11 maggio 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/07/2012, n. 46847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46847 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SERPICO FR - Presidente - del 10/07/2012
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - rel. Consigliere - N. 1221
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 3150/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. AI US, nato ad [...] il [...];
2. NE FI, nato a [...] il [...];
3. SO EL, nato a [...] il [...];
4. NO FA, nato a [...] il [...];
5. IN FR, nato a [...] l'[...];
6. MO ER, nato a [...] il [...];
7. MO ET, nato a [...] il [...];
8. NE FF, nato a [...] il [...];
9. GE FI, nato a [...] il [...];
10. LE FI, nato a [...] il [...];
11. ND SA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 05/10/2010 della Corte di assise di appello di Catania;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Giovanni Conti;
udito il Pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. D'EL Giovanni, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso di AI US e per il rigetto degli altri ricorsi;
uditi l'avv. Managò IO per IN e ND;
l'avv. BA Sferruzza per LE, NO, MO ER e GE, nonché, in sostituzione dell'avv. Mignosa Domenico, per AI;
l'avv. Aricò Giovanni per GE;
l'avv. D'Ascola ZO Nico per NO;
l'avv. HE GI IO per MO ER;
l'avv. EL D'Amico per NE e ND;
l'avv. Cali Carmelo per NE;
l'avv. Antille FR per SO;
i quali tutti hanno concluso per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 10 aprile 2008 la Corte d'assise di Catania affermava la responsabilità di vari imputati per il reato di associazione di tipo mafioso (capo 1A), qualificando in tal senso anche nei confronti di altri imputati la condotta originariamente definita come concorso esterno al capo 1B.
La sentenza evidenziava come l'esistenza di un'associazione di stampo mafioso operante nelle province di Siracusa e Catania, con particolare riferimento al territorio di LE, EN, NT e RD, era stata accertata in precedenti sentenze definitive;
sicché, tenuto conto delle relative statuizioni, nel capo d'imputazione venivano profilati per gli imputati termini diversi di inizio del reato permanente loro contestato. Questa associazione, conosciuta come il "clan AR, è stata ritenuta ricadere nella sfera d'influenza della organizzazione mafiosa denominata "cosa nostra".
In particolare, la sentenza della Corte di assise di appello di Catania del 21 luglio 2000 (divenuta definitiva in esito al giudizio di legittimità) accertava che, a partire dalla fine degli anni ottanta, aveva avuto inizio un fenomeno di progressivo avvicinamento e successiva fusione tra gruppi originariamente distinti: il clan di LE, facente capo a BA RD, il clan O- ON NO, il clan IL ed, infine, a partire dal 1992, il clan NZ, operante in Augusta.
Questa evoluzione verso la formazione di un'unica organizzazione criminale era stata "pilotata" dalla famiglia catanese di "cosa nostra", capeggiata da AP EN, che, scalzando gli altri clan autoctoni, aveva dato luogo ad un'unica formazione criminale. L'artefice principale di questo progetto era stato proprio BA RD, capo storico dell'omonimo gruppo e "uomo d'onore", ritualmente affiliato a clan AP. A partire dagli anni 1989-1990 si era cosi formata un'unica associazione di tipo mafioso: la "Aparo-RD-Trigila". La vita di questa organizzazione era stata caratterizzata dallo scontro armato con gruppi rivali che operavano nella stesso territorio ed in particolare con il gruppo "Urso-Bottaro", operante a Siracusa, e con il gruppo Di AL, che agiva a RD. Infatti, nel tempo, il gruppo RD (operante prevalentemente a LE) e quello capeggiato da Di AL US avevano cominciato ad agire al di fuori dei rispettivi confini territoriali. Il contrasto, nascente dall'esigenza di ciascuno dei due gruppi di conquistare il controllo di sempre maggiori e redditizie attività illecite, si era acuito fino a giungere ad una vera e propria "guerra di mafia".
Il sanguinoso conflitto fra i due gruppi si concluse con la resa del Di AL, che nell'autunno del 1992 si costituì e successivamente, nel 1996, iniziò a collaborare con la giustizia.
Dopo l'abbandono del vecchio capo e lo scioglimento del gruppo originario, alcuni degli ex affiliati del Di AL proseguirono l'attività delinquenziale ponendosi alle dipendenze del clan "RD". Altri rimasero defilati e taluno, come campailla AG, nipote del Di AL, preferì addirittura rifugiarsi all'estero. Tuttavia il campailla, dopo un lungo soggiorno in Belgio, decise di fare ritorno ai luoghi di origine e di ricostituire il clan a suo tempo capeggiato dallo zio, con l'intento di vendicarsi sia degli avversari, affiliati a clan RD, sia dei "traditori", che - un tempo sodali del Di AL - avevano poi aderito a gruppo rivale. Secondo la Corte di assise "al revival del gruppo Di AL, con a denominazione di "gruppo MP", ed alla conseguente nuova fase di scontro armata con il consolidato clan RD, (andavano) ricondotte quasi tutte le vicende oggetto (del presente) processo, in un quadro ambientale caratterizzato dal mutamento dei personaggi protagonisti;
(dato che), oltre al Di AL, anche RD BA (poteva) ritenersi non più immediatamente operativo nel contesto di originaria appartenenza, dato l'ormai definitivo stato di ergastolano con plurime condanne".
Nell'ambito di questo scontro avvenivano,nel giro di pochi mesi plurimi fatti di sangue: omicidio di RE IZ e RE Di AL, traditori transitati nel clan RD (23 maggio 2001); di ET VA, del clan MP, (15 giugno 2001);
di AV Nicosia, del clan RD (13 giugno 2001); di LL Massimo, con contestuale tentato omicidio di AV RE, del clan RD (21 giugno 2001); di LL ON, del clan RD e di MA campailla, del clan MP,
contestualmente uccisi in un contrapposto conflitto a fuoco (10 luglio 2001); di RE NN (dopo un precedente tentato omicidio di questo) e OC US, del clan MP (28 settembre 2001).
La predetta sentenza, sulla base di dichiarazioni di collaboratori di giustizia, di esiti di intercettazioni di conversazioni e di altre fonti prova, accertava la responsabilità penale di vari soggetti per fatti di rilevante spessore criminale maturatisi nell'accennato contesto mafioso: gli omicidi di VA ET (capi 3A e 3B) e di RC US (capi 6A e 6B), traffici di stupefacenti svolti anche in forma organizzata (capi 8A, 8B, 8C), attività estorsive (capo 10A), attività di favoreggiamento di latitanti (capo 7A).
Oltre alle pene detentive inflitte, tra cui anche quella dell'ergastolo per varie posizioni, e alle conseguenti statuizioni penali, la Corte di assise pronunciava condanna degli imputati al risarcimento dei danni in favore di numerose parti civili (Comune di RD, Associazione antiestorsioni A.S.A.E.S., Comune di Augusta, Comune di NT, Associazione antiracket A.A.S.E.F., Comune di LE).
1.1. A seguito di appello di parte degli imputati e, su alcune posizioni, del Procuratore Distrettuale della Repubblica di Catania, la Corte di assise di appello di Catania, con la sentenza in epigrafe, per quel che qui interessa: in accoglimento della impugnazione del P.m., dichiarava FA NO ed MO ER colpevoli anche dei reati di cui ai capi 6A e 6B (omicidio di US e reati connessi), rideterminando le relative pene;
in parziale accoglimento delle impugnazioni di SO EL ed LE FI, rideterminava le pene loro inflitte;
confermava nel resto la sentenza impugnata nei confronti di AI US, FI NE, FA NO, IN FR, ER MO, ET MO, FF NE, GE FI e SA ND.
1.2. Con particolare riferimento ai fatti di sangue, i giudici di appello accertavano quanto segue.
1 2.1. L'omicidio di ET VA, appartenente al clan MP, era avvenuto, da parte del clan RD, come immediata ritorsione per l'uccisione di IZ RE e Di AL RE.
Su esso aveva riferito, dopo essere stato sottoposto a fermo alcuni mesi dopo, RE AV. Quest'ultimo, dopo una iniziale falsa collaborazione, aveva dichiarato che l'azione era stata decisa a seguito di una riunione in una località rurale presso a un bar- ristoro denominato "Pic-Nic" cui avevano partecipato LI CO, BA FU, SA ND e un tale FF. Successivamente aveva precisato che il via all'azione era stato dato da lui e da NO madia, e che gli esecutori erano stati lo ND, FF e tali FR e EL (quest'ultimo avente una cartolibreria a LE e portatore di occhiali). Un successivo colloquio, programmato dal P.m. per acquisire ulteriori dettagli sull'operazione da parte del AV, non aveva potuto avere luogo a seguito del suicidio di quest'ultimo in carcere il 26 dicembre 2002. Sui fatti avevano riferito poi LI ZO (che li aveva appresi dal AV, specificando in particolare i cognomi di FR e EL, rispettivamente, IN e SO. Altre conferme sulle persone coinvolte nell'omicidio erano state poi acquisite dai collaboranti US e ZO AZ, il primo partecipe all'azione, il secondo de relato dal fratello e da NE FF.
1.2.2. Quanto all'omicidio di US RC, esso era avvenuto per un errore di persona, essendo la vittima designata dal clan RD FI OR. Due dei responsabili, RÒ US e Lo UR RE, erano stati separatamente giudicati e condannati con sentenza definitiva. Prima di perdere conoscenza, il US, a detta di due delle persone che erano con lui, i fratelli NO e SA LO, aveva pronunciato la frase "è stato quell'infamone di ER", peraltro riconosciuto, benché travisato, dalla stessa LO. Sulla base delle dichiarazioni delle persone coinvolte nel fatto, di quelle rese de relato dal collaboratore AZ ZO e del contenuto di un colloquio registrato sull'autovettura con la quale i fratelli LO e il OR, alcuni giorni dopo, stavano viaggiando, nonché sulla base di altri elementi acquisiti, i giudici di appello affermavano la responsabilità dello NO e di ER MO, assolti in primo grado, e confermavano quella di GE e di LE, responsabilità che si aggiungevano a quelle derivanti dalla separata condanna del RÒ e del Lo UR.
1.3. Per effetto di detta sentenza, gli imputati indicati in epigrafe devono rispondere dei reati indicati nei seguenti capi:
- 1A e 1B (partecipazione, in distinti periodi, ad associazione di tipo mafioso denominata "clan RD", operante in LE, EN, NT e RD dal 1990 al 2004): quanto al capo 1A, SO, IN, NE, LE, ND;
quanto al capo 1B, NO, ER MO, GE. - 3A e 3B (omicidio di ET VA e reati connessi, avvenuto in RD il 15 giugno 2001): SO, IN, NE, ND.
- 6A e 6B (omicidio di US RC e reati connessi, avvenuto in LE l'8 aprile 2002): NO, ER MO, GE, LE.
- 7A (favoreggiamento della latitanza di LE FI, commesso nel territorio di LE e Augusta tra il 3 maggio 1999 e il 16 giugno 2002): ER MO, ET MO, NE. - 8A (partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, operante in LE e EN tra l'inizio del 2000 e la fine del 2003): NE, NO, LE. - 8B (detenzione e spaccio continuato di cocaina, hashish e marijuana, attività svoltasi in LE e EN tra l'inizio del 2001 e la fine del 2003): NE, NO e
LE.
- 8C (detenzione e spaccio continuato di cocaina, hashish e marijuana, attività svoltasi in Priolo Gargallo e LE nel corso del 2001): AI.
- 10 (estorsione continuata in danno di CA BA, commessa in Augusta tra il 2002 e il 2004): ND.
2. Ricorrono per cassazione i predetti imputati.
3. Nell'interesse di AI US (capo 8C), l'avv. Domenico Mignosa deduce i seguenti motivi.
3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale, non avendo la Corte di secondo grado dato adeguata risposta alle censure versate nei motivi di appello con le quali si evidenziava che il contenuto dei colloqui intercettati, unico elemento posto a base della affermazione di responsabilità, non offriva prova della individuazione come interlocutore dell'imputato ne' quella di una destinazione allo spaccio delle sostanze stupefacenti assertivamente acquistate.
3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, comma 5, non essendovi alcun dato certo circa il fatto, meramente affermato, che l'imputato rivendesse la droga a numerosi acquirenti.
3.3. Vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio e di diniego delle attenuanti generiche, in mancanza di una puntuale valutazione dei criteri posti dall'art. 133 c.p.. 4. Nell'interesse di NE FI (capi 8A-8B), l'avv. Aldo Ganci deduce i seguenti motivi.
41. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale, in riferimento a entrambi i capi, essendosi la sentenza impugnata, al pari di quella di primo grado, basata esclusivamente su colloqui intercettati dal contenuto equivoco, non avvalorato da altri elementi di prova quali testimonianze o servizi di osservazione della polizia giudiziaria indicativi di una effettiva attività di spaccio riconducibile all'imputato, tali non potendosi definire le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia AZ ZO e US AZ, che gli stessi giudici di merito definiscono generiche con riferimento alla specifica posizione dell'NE.
4.2. Erronea applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, dato che i colloqui intercettati e le dichiarazioni dei collaboratori non consentono comunque di avvalorare l'addebito di partecipazione ad un'associazione per delinquere perseguente il traffico di stupefacenti, non essendo riscontrabile la volontà dell'imputato di operare nell'ambito di una simile organizzazione criminale e di fornire stabilmente un apporto alle finalità della stessa, non potendosi trarre tali conclusioni semplicemente da sporadiche attività eventualmente inquadrabili in un simile traffico 5. Nell'interesse di SO EL (capi 1A-3A-3B), l'avv. Antille FR deduce i seguenti motivi.
5.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di valutazione della prova relativa all'omicidio VA, sotto molteplici profili.
Sono state utilizzate le dichiarazioni rese da AV RE oltre il termine di 180 giorni dall'inizio della sua collaborazione, in violazione del D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 16 quater e successive modifiche, essendo irrilevante che il AV, dopo le prime dichiarazioni ritenute inattendibili, abbia iniziato successivamente una "nuova collaborazione"; ne' tali dichiarazioni potevano essere utilizzate ex art. 512 c.p.p., poiché, essendosi egli tolto volontariamente la vita, per esse valeva il divieto di cui all'art. 526 c.p.p.. In ogni caso le dichiarazioni del AV non avevano riscontro in quelle degli altri collaboratori, per lo più de relato e comunque generiche, e sono state smentite da elementi obiettivi (l'asserito incontro con US FU è contrastato dal fatto che questo era detenuto;
il riferimento al soggetto chiamato EL, titolare di una cartoleria e portatore di occhiali, non collima con la persona del SO, che non gestiva una cartoleria e non portava gli occhiali).
Quanto alle dichiarazioni di US AZ, il riferimento all'incontro avuto con LI e NE presso la palestra gestita dal GInetto è smentito dal fatto che quest'ultimo era da tempo defunto.
Erano poi state sottovalutate le discrasie tra la ricostruzione dei fatti e le risultanze degli accertamenti tecnici sulle armi.
5.2. Quanto all'associazione mafiosa, non è stato indicato l'apporto che il SO avrebbe dato a favore del sodalizio, ne' risultano a suo carico reati a sfondo patrimoniale ricollegabili a tale contesto.
5.3. In via subordinata, carente motivazione sul trattamento sanzionatorio, a fronte delle specifiche censure dedotte con l'atto di appello.
6. Successivamente il medesimo avv. Antille ha presentato in data 3 luglio 2012, e quindi tardivamente, note difensive a sostegno del ricorso.
7. Nell'interesse di FA NO (capi 1B-6A-6B-8A-8B), gli avvocati BA ZZ e ZO Nico D'Ascola deducono i seguenti motivi.
7.1. Illegittima utilizzazione della conversazione di cui al RIT 178/01, intercettata sulla utenza cellulare dell'imputato, per assoluto difetto di motivazione nei decreti esecutivi delle eccezionali ragioni di urgenza di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3, dato che la consolidata giurisprudenza, anche a Sezioni unite (sent. Aguneche) esclude che un simile presupposto possa essere individuato nelle finalità investigative di un pronto intervento operativo degli organi di p.g., attinente semmai al diverso presupposto relativo al concetto di inidoneità degli impianti in dotazione della Procura della Repubblica.
7.2. Violazione degli artt. 416 bis e 378 c.p., e relativo vizio di motivazione, essendo stata affermata la responsabilità penale dell'imputato per partecipazione alla associazione di tipo mafioso di cui al capo 1B per la sola condotta attribuita al medesimo di supporto alla latitanza di LE FI, fatto per il quale era stato già giudicato con sentenza passata in giudicato, non risultando che egli abbia partecipato alle attività della cosca.
7.3 Violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (capo 8A), e relativo vizio di motivazione, essendo stata affermata la responsabilità penale dell'imputato per partecipazione alla associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti di cui al capo 8A in base agli stessi elementi per i quali è stata contestualmente affermata la sua responsabilità penale per il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, di cui al capo 1B, così pervenendosi a una doppia condanna per lo stesso fatto.
7.4. Violazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, e art. 74, comma 6, (capi 8A e 8B), e relativo vizio di motivazione, non essendo state riconosciute le relative attenuanti in presenza di condotte aventi ad oggetto quantità di sostanza stupefacenti certamente modiche, e non rilevando che l'attività sia stata continuativa, come affermato dalla sentenza impugnata.
7.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale per i fatti relativi all'omicidio di RC US, con ribaltamento del giudicato assolutorio di primo grado.
La sentenza impugnata, dopo avere premesso di condividere le conclusioni cui era pervenuto il primo giudice sulla base degli elementi raccolti (riconducibilità alla esigenza di copertura del latitante LE FI della presenza dell'imputato presso il distributore AM poche ore prima del fatto;
non decisività di alcune conversazioni intercettate successivamente al fatto), afferma che da altre conversazioni, non considerate dal primo giudice, derivava la prova certa del coinvolgimento dello NO nel fatto omicidiario.
Sennonché, le conversazioni prese in considerazione o sono inidonee, per motivi temporali, a riferirsi al fatto (in quanto antecedenti al proposito omicidiario, maturato nei confronti della vittima designata FI OR non oltre sette giorni prima), o, intercorse con altri, non coinvolgono con certezza lo NO e hanno comunque contenuto incerto, o sono addirittura favorevoli alla posizione dell'imputato, come la chiamata fatta allo NO, rimasta senza risposta, in un'ora temporalmente sovrapponitele a quella dell'agguato omicidiario.
In conclusione il giudice di appello non aveva reso una motivazione assistita da adeguato rigore logico idonea a ribaltare il giudicato assolutorio.
8. Nell'interesse di IN FR (capi 1A-3A-3B) e SA ND (capi 1A-3A-3B-10A), l'avv. IO Managò deduce i seguenti motivi.
8.1. Con riferimento alle imputazioni relative all'omicidio di VA ET, violazione di legge e vizio di motivazione sotto vari profili.
8.1.1. Inutilizzabilità delle dichiarazioni di AV RE in quanto rese oltre il termine di 180 dal verbale di cui al D.L. 15 gennaio 1991, n. 8, art. 16 quater e successive modifiche, e non recuperabilità delle stesse a norma dell'art. 512 c.p.p., trattandosi di atti viziati ab origine e non rientrando il suicidio nelle cause cui questa norma fa riferimento.
In subordine, eccezione di incostituzionalità della disciplina in riferimento agli artt. 24 e 111 Cost.. 8.1.2. Inaffidabilità delle dichiarazioni del AV, stanti le sue numerose contraddizioni, lacune e inesattezze (riferimento a un colloquio con US FU quando questo era in realtà detenuto, indicazione erronea del tipo e del numero delle autovetture e delle armi usate;
mancato riferimento dell'uso di giubbotti antiproiettile, di guanti e di radiotrasmittenti).
8.1.3. Analoga inaffidabilità delle dichiarazioni di AZ US dato il loro carattere generico e i riferimenti errati (palestra gestita da tale GInetto in realtà deceduto da un mese;
inesistente sbarra di ferro posta all'ingresso dell'agrumeto ove i killer si sarebbero radunati;
falsa indicazione circa il fatto che FR IN lavorava nel vicino ristorante), nonché per il sospetto che esse fossero state preventivamente concordate con il fratello ZO.
8.1.4. Ricostruzione balistica sconfessata dalle perizie dibattimentali.
8.2. Erronea ritenuta sussistenza dell'aggravante della premeditazione e di quella dei motivi abbietti, aspetti sui quali la sentenza impugnata ha motivato erroneamente e genericamente.
8.3. Carenza di motivazione circa l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7. 8.4. Ingiustificato diniego delle attenuanti generiche, considerato lo stato di incensuratezza di IN e i non gravi precedenti dello ND.
8.5. Con riferimento alla imputazione ex art. 416 bis c.p. vizio di motivazione in punto della esistenza di prove adeguate circa la effettiva partecipazione, sulla quale i collaboratori di giustizia non avevano reso dichiarazioni specifiche e le intercettazioni offerto elementi equivoci o non riscontrati.
9. Altro difensore dello ND, l'avv. EL D'Amico, deduce i seguenti motivi.
9.1. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alle imputazioni relative all'omicidio di ET VA, in punto di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, stanti le non marginali discordanze tra le stesse nonché con altri elementi acquisiti al processo, tra cui i risultati della perizia medico-legale sul corpo dell'ucciso, con particolare riferimento alle armi usate dagli autori dell'omicidio.
9.2. Violazione di legge e vizio di motivazione sugli stessi capi con riferimento sia alla ritenuta utilizzabilità delle dichiarazioni del AV, illegittimamente recuperate in dibattimento, e comunque assolutamente inattendibili dato il contrasto con le prime dichiarazioni rese.
9.3. Violazione di legge e vizio di motivazione sugli stessi capi con riferimento alle dichiarazioni di AZ US, costellate di falsità e contraddizioni (circa l'inesistente incontro nella palestra di Orino GInetto con NE e MA il giorno dopo l'omicidio) e comunque de relato.
9.4. Violazione di legge e vizio di motivazione sugli stessi capi con riferimento alle dichiarazioni di ZO IT, de relato dal AV, assolutamente fumose.
9.5. Violazione di legge e vizio di motivazione sugli stessi capi con riferimento alla mancata valorizzazione della perizia balistica Paniz, che smentisce US AZ e all'accertato impedimento fisico dello ND per imbracciare un'arma lunga.
9.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di partecipazione dello ND all'associazione mafiosa, posto che le dichiarazioni dei collaboratori ZO IT, AZ ZO e US AZ erano del tutto generiche, lacunose e prive di riscontri, e le conversazioni intercettate irrilevanti o arbitrariamente interpretate.
9.7. Vizio di motivazione in punto di diniego delle attenuanti generiche.
10. Nell'interesse di ER MO (capi 1B-6A-68-7A), gli avvocati GI IO HE e BA ZZ deducono i seguenti motivi.
10.1. Violazione dell'art. 268 c.p.p., comma 3, e vizio di motivazione in punto di inidoneità degli impianti di Procura, considerato che non era stato esplicitato per quale ragione l'allocazione delle operazioni di captazione presso i Carabinieri di Augusta avrebbe consentito un più immediato intervento rispetto a una captazione presso la Procura di Catania.
10.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di mancato accoglimento delle richieste difensive circa l'effettuazione di una perizia fonica sulla intercettazione n. 1437 del 6 aprile 2002, ore 15,37, circa la escussione di US OR a chiarimento del contenuto di una conversazione intercettata e circa un approfondimento balistico sulla distanza da cui sarebbero partiti i colpi sparati dal fucile di OR FI.
10.3. Vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale dell'imputato con riferimento ai fatti concernenti l'omicidio US con ribaltamento del giudizio assolutorio di primo grado e in violazione del canone del ragionevole dubbio, in quanto:
- le parole che avrebbe reso RC US subito dopo essere stato mortalmente ferito, si riferiscono a "quell'infame di ER", senza ulteriori specificazioni;
- non era pensabile che, data la gravità delle ferite, che avevano spappolato il cervello del US, e tenuto conto di quanto affermato dal medico-legale dott. Rossitto, egli abbia potuto pronunciare alcuna frase;
- tali parole sono state commentate in una conversazione ambientale intercettata sulla macchina in cui si trovavano il 19 aprile 2002 FI OR, ON LO e SA LO, che però la riferivano con molti dubbi;
in particolare, LO SA affermava che qualcosa le diceva che "non c'era ER MO";
- solo ON LO, tra i presenti al fatto, ha dichiarato di avere riconosciuto il MO, che però aveva il viso travisato da un passamontagna, e l'affermazione è resa incerta anche per la equivocità delle frasi da lui pronunciate nel corso della conversazione intercettata;
- la partecipazione al fatto del MO è contraddetta dalla sua mancata presenza nel luogo di preparazione dell'agguato nei pressi del distributore AM, dall'esito negativo dello stub, dal fatto che secondo quanto affermato da FI AT il MO era intento in quel pomeriggio alla mungitura delle pecore, e dalla circostanza che il MO fece visita ai familiari del US e presenziò ai funerali.
10.4. Vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale dell'imputato con riferimento all'addebito di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1B), che si fonda in gran parte sul ritenuto coinvolgimento del MO nell'omicidio omicidio US, e su dichiarazioni di collaboratori che, escludendo che il MO percepisse uno stipendio e che non trafficava in stupefacenti, portavano anzi ad escludere una sua partecipazione al sodalizio. Del tutto inconsistenti, poi, erano i contenuti delle intercettazioni.
10.5. Vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale dell'imputato con riferimento all'addebito di favoreggiamento di FI LE (capo 7A), dato che l'unico concreto elemento, non rilevante penalmente, è che il MO curava il gregge del LE durante la latitanza di questo. 11. Nell'interesse di MO ET (capo 7A), l'avv. IO Fiumefreddo deduce i seguenti motivi.
11.1. Violazione dell'art. 378 c.p., atteso che la sentenza di condanna si fonda su un'unica conversazione intercettata, dalla quale ha desunto che il MO aveva consegnato a RÒ US, cognato di FI LE, una borsa contenente indumenti personali da recapitare al latitante, condotta inidonea di per sè ad aiutare il latitante a eludere le ricerche della polizia giudiziaria, e che è significativamente ridotta rispetto alla più ampia condotta rappresentata nel capo di imputazione sulla quale non è stato acquisito alcun riscontro.
11.2. Vizio di motivazione circa l'affermazione di responsabilità penale, che si fonda sull'unico dato costituito dalla telefonata intercettata, in assenza di alcun apporto proveniente dalle dichiarazioni dei collaboratori AZ US e AZ ZO, che si sono limitati a indicare il MO come uno dei fedelissimi del LE, tanto che la sentenza di appello, al contrario di quella di primo grado, le ha giudicate "piuttosto generiche". La svalutazione delle dichiarazioni dei collaboranti avrebbe imposto una più adeguata motivazione, tra l'altro rendendo plausibile ragione dell'assenza di conoscenze specifiche sull'eventuale appoggio dato dal MO al LE da parte dei fratelli AZ, intranei all'organismo mafioso, e quindi sicuramente al corrente di eventuali condotte favoreggiatrici prestate da altri al capo.
11.3. Violazione di legge in punto di ritenuta sussistenza dell'aggravante ex D.L. n. 152 del 1991, art. 7, configurata nella ipotesi dell'essersi il MO avvalso della forza intimidatrice e del vincolo di omertà conseguente all'organizzazione mafiosa, incongruamente desunta dal fatto che nel corso di altra conversazione intercettata il MO era stato messo al corrente dei risvolti relativi all'omicidio del boss LI CO.
11.4. Vizio di motivazione sul medesimo punto di cui sopra. 11.5. Vizio di motivazione in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, non essendo stati presi in considerazione gli elementi favorevoli rappresentati dalla difesa.
12. Nell'interesse di NE FF (capi 1A, 3A, 3B, 7A), l'avv. EL D'Amico deduce i seguenti motivi.
12.1, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6: censure sostanzialmente identiche a quelle esposte nei corrispondenti motivi proposti dal medesimo difensore nell'interesse di ND SA. 13. Nell'interesse di GE FI (capi 1B, 6A, 6B), gli avvocati Giovanni Aricò e BA ZZ deducono i seguenti motivi.
3.1. Inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite e in particolare di quella n. 178/1 RIT dell'8 aprile 2002, per difetto di motivazione circa la inidoneità degli impianti di Procura, considerato che il decreto esecutivo del P.m., allegato in copia al ricorso, è costituito da un modulo prestampato che nulla di concreto esprime al riguardo e neppure con riferimento alle eccezionali ragioni di urgenza.
13.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di valutazione delle prove con riferimento ai fatti relativi all'omicidio di RC US.
Le dichiarazioni di LO ON, LO SA e OR FI erano chiaramente concordate, dopo che in un primo tempo essi avevano rilasciato dichiarazioni del tutto diverse. E in sede di appello non potevano acquisirsi le dichiarazioni predibattimentali della LO non sussistendo i presupposti dell'art. 500 c.p.p., comma 4. In ogni caso, tali dichiarazioni sono inidonee a fondare la responsabilità penale dell'imputato.
Ciò è da dirsi per il racconto fatto da LO ON circa l'incontro fatto da lui e dal US, un paio di ore prima del fatto, presso il ristorante AM, dove riconobbe il GE insieme allo NO, al RÒ e al LE:
circostanza non confermata da altri e comunque non indicativa di una partecipazione al fatto, anche perché GE copriva la latitanza di LE.
Quanto al resoconto sul fatto, il GE sarebbe stato riconosciuto da LO ON e SA LO.
Ma il primo nel corso della conversazione ambientale intercettata, e quindi di particolare affidabilità, non menziona più il GE, facendo riferimento solo al MO e a tale IO. Sicché a carico del GE residua la sola e inaffidabile dichiarazione di IL SA.
Si deduce inoltre (formalmente con un secondo motivo), che uguali vizi riguardavano la valutazione delle dichiarazioni de relato di ZO AZ, che avrebbe appreso i particolari sul coinvolgimento del GE nel corso di un colloquio estemporaneo con FI LE nella sala colloqui del Casa circondariale di Bicocca. Ma i dati acquisiti presso questo carcere escludono che un simile incontro possa esserci stato. Quanto alle confidenze fattegli da FF NE durante la detenzione domiciliare, si tratta di fonte che è svalutata dallo stesso dichiarante.
13.3. Violazione di legge in punto di valutazione dei risultati delle intercettazioni, che a prescindere dalla loro inutifizzabilità, sono state erroneamente interpretate: in particolare nessun rilievo può essere dato con riferimento ai colloqui intercettati alcune ore prima dell'omicidio e al tentativo di chiamata che sarebbe stato fatto dal GE alla utenza dello NO in coincidenza temporale con il fatto.
13.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato in ordine al reato associativo, che in realtà si fonda su elementi, rappresentati dalle dichiarazioni di AZ ZO e US AZ, al più indicativi di una propensione del GE a favorire la latitanza di FI LE, fatto per il quale egli era stato già condannato con esclusione dell'aggravante ex D.L. n. 152 del 1991, art. 7. 13.5. Difetto di motivazione in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche e di applicazione delle aggravanti della premeditazione, dei motivi abietti e di quella di cui al D.L. n. 152 del 1991, art. 7. 14. Nell'interesse di FI LE (capi 1A, 6A, 6B, 8A, 8B), l'avv. EL D'Amico deduce i seguenti motivi.
14.1. Inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite e in particolare di quella dell'8 aprile 2002, per difetto di motivazione circa la inidoneità degli impianti di Procura e delle eccezionali ragioni di urgenza, per considerazioni simili a quelle esposte nel ricorso del GE.
14.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità penale per la contestata partecipazione all'associazione di tipo mafioso di cui al capo 1A, fondata su affermazioni di collaboranti generiche o de relato (ZO LI, US AZ) o sfornite di riscontri (AZ ZO).
14.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di responsabilità penale per i reati in materia di stupefacenti (capi 8A e 8B), fondata sulle incerte, contraddittorie e non riscontrate dichiarazioni dei collaboranti AZ ZO e AZ US.
14.4. Violazione di legge e vizio di motivazione in punto di valutazione delle prove con riferimento ai fatti relativi all'omicidio di US RC.
Le dichiarazioni di ON LO, SA LO e OR FI erano chiaramente concordate, dopo che in un primo tempo essi avevano rilasciato dichiarazioni del tutto diverse. In ogni caso, tali dichiarazioni sono inidonee a fondare la responsabilità penale dell'imputato.
Solo la LO, infatti ha riferito della presenza del LE fra gli autori dell'omicidio; mentre il fratello ON si è limitato a riferire quanto appreso da lei, e il OR non ha riferito alcunché.
Uguali vizi riguardano la valutazione delle dichiarazioni de relato di AZ ZO, che avrebbe appreso i particolari sul coinvolgimento del LE nel corso di un colloquio estemporaneo con il medesimo nella sala colloqui della Casa circondariale di Bicocca. Ma i dati acquisiti presso questo carcere escludono che un simile incontro possa esserci stato. Quanto alle confidenze fattegli da NE FF durante la detenzione domiciliare, si tratta di fonte che è svalutata dallo stesso dichiarante.
14.5. Difetto di motivazione in punto di mancato riconoscimento di attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Alcuni ricorrenti (NO, LE, MO ER e GE) hanno sostenuto la inutilizzabilità delle conversazioni intercettate, in quanto fondate su decreti esecutivi non rispettosi dei presupposti di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3. Si tratta di deduzione infondata.
Nei decreti in questione, quanto al presupposto della eccezionale urgenza, investito solo dai ricorsi dello NO e del LE, il P.m. ha fatto leva sulla esistenza di indagini in corso in materia di criminalità organizzata finalizzate anche alla cattura di pericolosi latitanti.
Come osservato da questa Corte con sentenze emesse proprio nell'ambito del procedimento separato per partecipazione all'associazione mafiosa "Clan RD" e per l'omicidio di US RC a carico degli imputati US RÒ e Lo UR RE (sia in sede cautelare - sent. n. 5471 del 15 dicembre 2005 - sia alla conclusione del procedimento di cognizione - sent. n. 5863 del 15 gennaio 2009) si tratta di motivazione perfettamente aderente allo spirito della norma e (contrariamente a quanto dedotto), in linea con quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità (v. tra le altre Sez. 6, n. 47335 del 24 novembre 2009, Bianco), dato che l'esigenza di un immediato coordinamento delle attività investigative, implicata dalla speciale natura delle attività criminose, integra di per sè il requisito dell'assoluta urgenza di attivazione del mezzo di prova in questione. Non vale il richiamo fatto dal ricorrente alla sentenza Sez. U, n. 30347 del 12/07/2007, Aguneche, che anzi avvalora proprio l'assunto per il quale il suddetto requisito ben può essere collegato alla natura delle indagini in corso, purché se ne dia conto - come nella specie avvenuto - nel provvedimento esecutivo.
Altri due ricorrenti, ER MO e FI GE - che pure, è il caso di sottolineare, esprimono l'avviso, antitetico a quello del ricorso dello NO, secondo cui i decreti esecutivi, facendo riferimento alla natura delle indagini in corso, sono correttamente motivati quanto al requisito delle eccezionali ragioni di urgenza - nonché il LE, contestano i decreti con riferimento al diverso requisito della inidoneità degli impianti in dotazione della Procura.
Anche questa deduzione è infondata.
Secondo i predetti ricorrenti, il provvedimento esecutivo del P.m, non illustra le ragioni per le quali le operazione di intercettazione non potessero avvenire utilizzando gli impianti di Procura. Al riguardo va osservato che se è vero che, sulla scorta di Sez. U, n. 36359 del 26/06/2008, Carli, Rv. 240395, ai fini della eventuale inidoneità degli impianti installati presso la Procura della Repubblica, ex art. 268 c.p.p., comma 3, va considerato solo il momento della registrazione, essendo irrilevante che la precedente fase della captazione e quelle contestuali o successive dell'ascolto, della verbalizzazione e della trasposizione su supporti informatici avvengano in ambiti diversi, resta però ben possibile che, in base alle particolari situazioni locali o tecnologiche, sia proprio il momento della registrazione ad essere impedito, o anche solo reso più difficoltoso o incerto, utilizzando le dotazioni della Procura. Ciò è proprio quanto è stato ritenuto verificarsi nel caso di specie, sulla base di valutazioni di fatto espresse adeguatamente nei decreti esecutivi e non censurabili in questa sede, come del resto ritenuto, sì ripete, nella sentenza emessa nel separato procedimento a carico dei coimputati Lo UR e RÒ.
2. Altri ricorrenti (SO, IN, ND) deducono la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da AV RE in data posteriore al termine di 180 giorni dall'inizio della sua collaborazione, e non potendo tali dichiarazioni essere utilizzate ex art. 512 c.p.p., a seguito della morte del dichiarante ostandovi il disposto dell'art. 526 c.p.p.. Va ricordato che come precisato da Sez. U, n. 1150 del 25/09/2008, Correnti, le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine predetto non sono inutilizzabili in senso assoluto, potendo essere valutate ai fini dell'adozione dei provvedimenti emessi nella fase delle indagini, tra cui quelli cautelari. Pur essendo tali dichiarazioni, in tale evenienza, di norma inutilizzabili come prova in sede dibattimentale, al pari di ogni dichiarazione resa in questa fase processuale, viene in questione l'applicabilità dell'art. 512 c.p.p., in tema di utilizzazione probatoria, previa lettura, di atti assunti nel corso delle indagini preliminari (nella specie, dal P.m.), quando per fatti o circostanze imprevedibili (come nel caso di specie, essendo intervenuto l'imprevedibile suicidio del AV) ne' è divenuta impossibile la ripetizione (v., proprio con riferimento al suicidio del dichiarante, Sez. 1, n. 2596 del 22/11/2002, Chivasso, Rv. 223252). Contrariamente a quanto dedotto, nel caso in esame non vi sono ostacoli all'applicazione di tale disposizione, non ostandovi, in particolare, il divieto di cui all'art. 526 c.p.p., comma 1 bis, ("La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base delle dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'esame da parte dell'imputato o del suo difensore"), che costituisce sostanziale riproduzione dell'art. 111 Cost., comma 4. È stato infatti precisato da Sez. U, n. 27918 del 25/11/2010, D. F., che la regola dell'art. 512 c.p.p., non collide con l'art. 111 Cost., nè si pone in dissonanza con l'art. 526 c.p.p., comma 1 bis, dovendosi solo escludere, in base ai principi stabiliti dalla Corte europea dei diritti umani, in relazione a quanto previsto dall'art. 6, comma 3, lett. d), CEDU, che le dichiarazioni predibattimentali In tal modo utilizzate possano fondare in modo esclusivo o determinante l'affermazione di responsabilità penale.
Esse, dunque, possono essere valutate a carico dell'imputato, ricorrendo l'assoluta imprevedibilità della impossibilità di acquisire in sede dibattimentale le dichiarazioni della fonte di accusa, unitamente ad altri elementi che confermino il quadro accusatorio.
Ciò, per quanto successivamente si dirà, è rinvenibile nel caso di specie.
3. Ciò posto con riguardo alle censure comuni a vari ricorrenti, occorre prendere in esame dettagliatamente i ricorsi di ciascun imputato, per la parte in cui con essi vengono dedotti motivi diversi da quelli già esaminati.
4. Il ricorso di AI deve ritenersi manifestamente infondato.
4.1. Contrariamente a quanto dedotto, la sentenza impugnata (p. 104) da adeguata illustrazione degli elementi dai quali era ricavabile sia la identificazione del ricorrente tra i colloquianti (anche attraverso la individuazione delle utenze) sia l'oggetto di essi, come finalizzato, almeno in parte, allo spaccio di stupefacenti.
4.2. In punto di mancato riconoscimento dell'attenuante di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, la sentenza fa leva su complessi conteggi, sugli importi anche considerevoli indicati e sulla consistenza e abitualità della condotta, per trarne ineccepibilmente la mancanza dei presupposti per il riconoscimento del fatto di lieve entità.
4.3. La pena è stata ragguagliata in misura prossima al minimo edittale e sia la condotta sia la personalità dell'imputato, condannato per reati specifici nonché per rapina ed evasione continuata, correttamente sono state valutate come ostative al riconoscimento delle invocate attenuanti generiche.
5. Il ricorso di NE, al limite dell'ammissibilità, deve ritenersi infondato.
5.1. Contrariamente a quanto dedotto, la sentenza impugnata (p. 99) da adeguata e convincente illustrazione di come il contenuto dei colloqui sia chiaramente indicativo di una continua attività di spaccio di sostanze stupefacenti svolta dall'NE in collegamento con lo NO e con i fratelli LE, come riferito specificamente dai collaboranti AZ ZO e AZ US.
5.2. Quanto alla fattispecie associativa, si desume dalla sentenza impugnata (p. 87 e s.) che, sulla base delle attendibili dichiarazioni dei predetti collaboratori e delle conversazioni intercettate, l'imputato intratteneva con gli altri associati plurimi contatti (i quali, contrariamente a quanto dedotto, non erano qualificabili come "sporadici"), collaborando stabilmente per l'attività di commercio di sostanze stupefacenti in particolare con LE FI e LE RI, quest'ultimo del resto condannato definitivamente per il medesimo reato.
6. Il ricorso di SO deve ritenersi infondato.
6.1. Le dichiarazioni del AV, come detto utilizzabili ex art.512 c.p.p., si integrano con quelle di AZ ZO e AZ
US, oltre che con quelle (de relato dal AV) di LI ZO, e la Corte di assise di appello (v. p. 144 e s.) ha dato preciso conto delle irrilevanza o inconsistenza delle dedotte incongruenze sia intrinseche alle dichiarazioni del AV sia riferite a quelle dei collaboranti.
Quanto al primo aspetto, si è infatti osservato che il AV aveva riferito di un incontro non con FU US (all'epoca detenuto) ma con il fratello FU BA;
e che il riferimento a tale angelo gestore di una cartoleria e portatore di occhiali era a ben vedere confermato dal fatto che il soggetto di riferimento (SO EL), titolare di patente di guida con obbligo di lenti, gestiva un'attività commerciale di vendita, concernente, tra l'altro, articoli di cancelleria e cartoleria, come documentalmente provato.
Con riguardo alle asserite incongruenze delle dichiarazioni di AZ US si è osservato, in primo luogo, che il riferimento da questo fatto a un incontro, avvenuto il giorno successivo all'omicidio del VA, con LI e NE presso la palestra di tale GInetto, non poteva dirsi sicuramente smentito dalla circostanza che il GInetto fosse deceduto da circa un mese, dato che era ben possibile che il AZ, avendo ottenuto le chiavi della palestra, continuasse a frequentarla;
e, in secondo luogo, che tali dichiarazioni rivestivano un rilievo marginale rispetto a quelle rese dal medesimo AZ circa la partenza dei sicari dal luogo di campagna nei pressi del ristorante "Pic-Nic" da lui constatata personalmente, collimanti con quanto aveva riferito il AV. Tenuto conto di quanto osservato nella sentenza impugnata (v. in particolare pp. 156-163), non sono poi apprezzabili rilevanti discrasie tra le risultanze degli accertamenti balistici (ivi, p. 110 s.) e la ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito sulla base del racconto dei collaboratori, nonché significative differenze tra quanto dichiarato al riguardo dai fratelli AZ, considerato che nessuno di questi era stato presente nella fase esecutiva, sicché essi non potevano riferire con esattezza su quante armi avessero usato i sicari, quale fosse la distribuzione delle armi tra gli stessi e quale fosse stata la esatta successione di colpi. Si osserva d'altro canto ineccepibilmente che le riscontrate discrasie erano anzi indice di una genuinità dei racconti.
6.2. Quanto ai motivi in punto di configurabilità della partecipazione del SO al sodalizio mafioso e di trattamento sanzionatorio, si tratta di censure carenti di specificità, e come tali inammissibili.
7. I ricorsi di IN e ND, articolati, quanto al secondo, in due distinti atti, devono ritenersi infondati.
7.1. Parte delle censure toccano punti e svolgono considerazioni simili a quelle svolte nel ricorso del SO, e si rinvia pertanto a quanto già osservato in proposito.
7.2. Il rilievo fondato sulla non corrispondenza a verità dell'affermazione resa da AZ US circa il fatto della esistenza di una sbarra di ferro posta all'ingresso dell'agrumeto ove si radunarono i killer e circa il fatto che l'IN lavorava nel vicino ristorante "Pic-Nic" appare appuntarsi su particolari del tutto marginali e non direttamente attinenti all'affermata circostanza della presenza alla riunione preparativa dell'azione omicidiaria.
7.3. Appaiono generiche le doglianze in punto di sussistenza delle riconosciute aggravanti e del diniego delle attenuanti generiche.
7.4. La prova della partecipazione degli imputati all'associazione di tipo mafioso sono state correttamente colte (v. pp. 53 s.) sulla base in primo luogo della partecipazione degli imputati all'omicidio VA, giustamente ritenuto indicativo di un contesto mafioso, data la causale che l'aveva determinato.
Per lo ND, già condannato per associazione mafiosa con condotta permanente fino al febbraio 1997, sono state inoltre ineccepibilmente considerate determinanti le puntuali dichiarazioni di ZO AZ, di IG e di LI, indicative dei ruoli dal medesimo rivestiti nell'ambito del sodalizio, riscontrate da intercettazioni di conversazioni attestanti rapporti con i correi, tra l'altro con riferimento ad attività estorsive.
Quanto allo IN, la sentenza impugnata fa inoltre riferimento alle precise dichiarazioni rese dai fratelli AZ, dal AV e dal LI, in parte riscontrate da accertamenti di p.g.. 8. Il ricorso di MO ET deve ritenersi solo parzialmente fondato.
8.1. Il favoreggiamento della latitanza di LE FI risulta adeguatamente provato sulla base della conversazione intercettata, relativa agli indumenti che il MO si era adoperato per fare recapitare al LE, dato che questa condotta integra un concreto aiuto al latitante al fine di assicurargli i mezzi necessari per mantenere la sua vita clandestina.
A fronte di questo dato, giustamente è stato ritenuto irrilevante un mancato riscontro proveniente dai collaboratori AZ US e AZ ZO, che del resto vennero arrestati in epoca precedente alla condotta contestata (v. sentenza impugnata, pp. 79- 80).
8.2. Del tutto adeguata è la valutazione circa la mancanza di presupposti per il riconoscimento delle attenuanti generiche, che la sentenza impugnata ha tra l'altro fondato sulla esistenza di precedenti penali, sia pure non specifici, oltre che sulla gravità del fatto in considerazione della caratura criminale del soggetto favorito.
8.3. È fondato invece il motivo circa la sussistenza di prove in ordine alla configurabilità dell'aggravante ex D.L. n. 152 del 1991, art.
7. Questa Corte ha più volte affermato che a tal fine non basta che il soggetto beneficiario della condotta di favoreggiamento sia collocato in posizione rilevante in un sodalizio associativo di tipo mafioso, essendo necessario che la condotta sia diretta in modo oggettivo ad agevolare l'attività del sodalizio (v. tra le altre Sez. 1, n. 4971 del 22/01/2010, Miceli Sopo, Rv. 246319; Sez. 1, n. 16556 del 14/10/2009, Virruso, Rv. 246952; Sez. 6, n. 6571 del 10/12/2007, Lombardi, Rv. 239928; Sez. 6, n. 35680 del 10/06/2005, Patti, Rv. 232577).
La sentenza impugnata si limita ad affermare che la condotta del MO era caratterizzata da un "vincolo di omertà" che legava consociati e "avvicinati", situazione, quest'ultima, in cui verterebbe il ricorrente;
ricavandola però, esclusivamente da una telefonata alla quale egli avrebbe assistito nel corso della quale si era fatto riferimento all'omicidio di tale MA CO, presumibilmente ordinato dal latitante. Appare evidente che tale dato, di per sè, non dimostra la ritenuta posizione di "avvicinato", e soprattutto non è indicativo del fatto che la precedente condotta del MO (anteriore di circa un anno), dato anche il suo specifico oggetto, fosse mossa dalla intenzione non solo di favorire il latitante ma anche di agevolare l'organizzazione mafiosa a quello facente capo.
La sentenza impugnata va dunque sul punto annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catania.
9. Il ricorso di NE, sostanzialmente identico a quello proposto dal medesimo difensore con riferimento alla posizione dello ND, deve ritenersi infondato, per le considerazioni già esposte relativamente a detto imputato, con riferimento ai reati sub 1A, 3A e 3B e al diniego delle attenuanti generiche.
Quanto al reato sub 7A (favoreggiamento della latitanza di LE FI), il ricorrente non ha proposto censure avverso la sentenza impugnata.
10. Il ricorso di GE deve ritenersi infondato.
10.1. Le prove a carico dell'imputato (detto il "Patataro") con riferimento all'omicidio US sono state esposte con considerazioni rispondenti alle regole della logica e del diritto che si sottraggono alle osservazioni critiche ad esse mosse. AZ ZO (de relato dal LE), LO SA e LO ON, questi ultimi due quali testimoni oculari, lo indicano concordemente come partecipe alla fase esecutiva dell'omicidio, avendolo riconosciuto con certezza tra la squadra dei killer;
e tali dichiarazioni, come puntualmente osservato, trovano riscontro nel contenuto delle conversazioni ambientali intercettate nell'autovettura su cui i fratelli LO e il OR, il 19 aprile 2002, pochi giorni dopo il fatto, viaggiavano alla volta di Roma, evidentemente non concordate, contrariamente a quanto ipotizzato dalla difesa sulla base di mere illazioni. Inoltre il LO ha riferito di avere incontrato il GE nelle fasi immediatamente precedenti l'agguato presso il distributore AM su un'auto in compagnia di LE FI, Lo UR RE e IP RÒ, questi ultimi due condannati irrevocabilmente per l'omicidio, circostanza per nulla irrilevante, sia per la contiguità temporale dei fatti sia, appunto, per l'accertato coinvolgimento del Lo UR e del RÒ. Quanto ad OR FI, questo ha riferito il non trascurabile dato di contorno che la ubicazione della sua campagna (ove avvenne l'attentato omicidiario diretto nei suoi confronti e che coinvolse per errore il US, che si trovava alla guida del suo furgone e che fu scambiato per il OR proprio a seguito dell'erronea segnalazione del GE), era ben conosciuta dal ricorrente. Inoltre, il medesimo, pur non essendo stato in grado di riconoscere alcuno dei killer, ha riferito che la sua compagna LO SA gli disse nella immediatezza del fatto di avere riconosciuto senza ombra di dubbio sia il GE sia il LE.
Contrariamente a quanto dedotto, bene sono state acquisite nel corso del giudizio di appello le dichiarazioni predibattimentali della LO, a norma dell'art. 500 c.p.p., comma 4, considerato il diffuso clima di intimidazione che influenzava la genuinità delle dichiarazioni dei testimoni, come accertato, con valutazione in questa sede non sindacabile, dai giudici di merito, che hanno reso al riguardo congrua motivazione, sottolineando in particolare l'assoluta non credibilità della affermazione della LO di non ricordare fatti così drammatici, i quali non potevano non avere inciso indelebilmente sulla sua memoria, considerato per di più che l'azione omicidiaria era stata diretta contro il suo convivente OR FI (p. 183 s.). Del resto, la correttezza di tale acquisizione era stata riconosciuta perfino dalla difesa nelle note difensive dell'11 giugno 2010 (v. sent. p. 185).
Con riferimento alle dichiarazioni del AZ, per il vero costituenti una non indispensabile conferma della tesi accusatoria, la difesa ha contestato che tale soggetto abbia potuto incontrarsi in carcere con il LE, ma tale tesi è smentita dalle evidenze documentali tratte dalla Casa circondariale Bicocca, cui fa riferimento la sentenza di primo grado (ivi, pp. 269-270). Completano il solidissimo quadro accusatorio le conversazioni o le chiamate telefoniche intercettate alcune ore prima del fatto o in prossimità temporale di esso, di cui fa cenno la sentenza impugnata (dandosene atto in particolare, quanto al GE, a p. 244), che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, apportano ulteriori elementi di sicuro valore indiziario circa la fase preparatoria ed esecutiva del delitto.
10.2. Quanto al reato associativo di cui al capo 1B, come osservato per altra posizione, costituisce senza dubbio elemento fortemente indiziario a carico del GE la sua partecipazione all'omicidio US, dato il contesto chiaramente mafioso in cui tale episodio si colloca. Ma, unitamente a tale considerazione, costituisce prova non contestabile della sua affiliazione nel sodalizio il fatto che egli venne sorpreso nel covo del LE insieme ad altri accoliti, in presenza di armi, giubbotti antiproiettile e dotazioni varie, come puntualmente sottolineato nella sentenza impugnata (p. 47).
10.3. Il motivo attinente al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e alla non configurabilità della premeditazione appare destituito di specificità.
11. Il ricorso di LE deve ritenersi infondato. 11.1. Con riferimento all'addebito relativo all'omicidio US, valgono, con riferimento a questa posizione, considerazioni analoghe a quelle svolte a proposito del ricorso del GE.
L'imputato (detto il "Pecoraio") è infatti raggiunto non solo dalle dichiarazioni del AZ (v. sent, p. 214 e s.), che ha indicato in lui la sua fonte diretta, ricca di dettagli del tutto corrispondenti all'accertata dinamica dei fatti (tra cui il significativo dato del ferimento del LE ad opera del OR); ma soprattutto dal suo sicuro riconoscimento, quale uno dei partecipi alla fase esecutiva, da parte di LO SA (che lo conosceva sin da bambina), come anche riferito de relato dal OR. Inoltre ON LO ha affermato di averlo visto nella fase immediatamente preparatorio dell'agguato presso il distributore AM, in compagnia, tra gli altri, di RÒ US e RE Lo UR, i quali, come detto, sono stati condannati irrevocabilmente per questo delitto;
e tale circostanza è stata confermata de relato dal OR e da SA LO. Infine, di lui si parla come uno dei killer nella ricordata conversazione intercettata nell'autovettura con la quale i fratelli LO e il OR, pochi giorni dopo il fatto, stavano viaggiando in direzione di Roma.
A fronte di queste autonome, convergenti e solide fonti di prova, le argomentazioni del ricorrente si rivelano mere censure in fatto, per di più incidenti su dati marginali di nessun rilievo ai fini del giudizio conclusivo di colpevolezza cui sono pervenuti, senza alcuna contraddizione o carenza argomentativa, i giudici di merito. 11.2. Con riguardo al reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso di cui al capo 1A, i rilievi del ricorrente appaiono palesemente generici, a fronte dei precisi e convergenti elementi di prova esposti nella sentenza impugnata, che delineano il ruolo di esponente di spicco rivestito dal LE nell'ambito de c.d. clan RD di LE.
L'imputato è stato già condannato (con sentenza patteggiata) per analoga partecipazione al medesimo clan mafioso con permanenza fino al febbraio 1997; e, per il periodo successivo, ineccepibilmente sono stati valutati indici sicuri della sua perdurante adesione al sodalizio non solo le convergenti dichiarazioni dei collaboratori LI ZO, ZO AZ e US AZ, di cui fornisce dettagliato resoconto la sentenza impugnata (p. 47 e s.), non specificamente contestate, ma anche l'obbiettiva circostanza per cui al momento del suo arresto egli venne sorpreso in compagnia di altri sodali in una villetta-covo sita alla periferia di Augusta ove vennero rinvenute armi e apparecchiature varie, oltre a giubbotti antiproiettile.
A tale sicuro quadro indiziario va aggiunto anche, come particolarmente significativo dell'organico inserimento del LE in un contesto mafioso, il suo accertato coinvolgimento nella lotta tra i clan rivali sfociata nell'omicidio US, di cui si è detto.
11.3. Quanto al suo coinvolgimento, anche in forma associativa, al traffico di sostanze stupefacenti (capi 8A e 8B), la difesa si limita a contestare la precisione delle dichiarazioni rese in proposito dal collaborante, e partecipe del sodalizio, AZ ZO e dal fratello di questo AZ US, senza considerare che esse, contrariamente a quanto asserito, sono state pienamente confermate dal contenuto delle conversazioni intercettate, sia quanto al ruolo apicale svolto dal LE sia quanto ai soggetti che, sotto la direzione di questo, svolgevano continuativamente un'attività di spaccio di stupefacenti.
11.4. Palesemente generica si rivela la censura in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
12. Il ricorso di ER MO deve ritenersi solo parzialmente fondato.
12.1. Il motivo relativo al mancato accoglimento delle richieste di rinnovazione della istruzione dibattimentale è inammissibile, in quanto dedotto ravvisandosi una inadeguata e contraddittoria motivazione circa la ritenuta superfluità dei richiesti accertamenti espressa dalla sentenza impugnata in ordine alla quale non si offre alcuna specifica indicazione. Al contrario, la Corte di appello mostra di avere preso in considerazione tali richieste e la relativa valutazione di non accoglibilità risulta logicamente espressa (v. in particolare pp. 68, 75-77).
12.2. Con riferimento all'addebito di cui al capo 1B, la responsabilità dell'imputato per la partecipazione al sodalizio mafioso appare convincentemente illustrata sulla base delle dichiarazioni di AZ US in merito al ruolo svolto dall'imputato nell'assicurare la custodia delle armi del gruppo e nel curare gli interessi del capo-clan LE durante la latitanza del medesimo;
e questa fonte di prova è stata correttamente considerata avvalorata dal tenore delle conversazioni intercettate, ritenute chiaramente indicative di costanti contatti del MO con il LE e con gli altri sodali.
12.3. Analoga valutazione di infondatezza deve essere espressa con riferimento al motivo relativo al contestato favoreggiamento del LE (capo 7A), posto che l'accertata cura da parte del ricorrente del gregge del medesimo (unitamente alla frequentazione tra i due durante il tempo in cui il primo era ricercato), giustamente è stato ritenuto un aiuto concreto a favorirne la latitanza.
12.4. La sentenza impugnata deve essere invece annullata con riferimento all'omicidio US e al connesso reato relativo alle armi (capi 6A e 6B).
È il caso di ribadire, in via generale, che il principio introdotto nell'art. 533 c.p.p., comma 1, secondo cui una sentenza di condanna può essere pronunciata solo se l'imputato "risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio", formalmente introdotto nel nostro ordinamento dalla L. n. 46 del 2006, presuppone che "in mancanza di elementi sopravvenuti,
l'eventuale rivisitazione in senso peggiorativo compiuta in appello sullo stesso materiale probatorio già acquisito in primo grado e ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, sia sorretta da argomenti dirimenti e tali da evidenziare oggettive carenze o insufficienze della decisione assolutoria, che deve, quindi, rivelarsi, a fronte di quella riformatrice, non più sostenibile, neppure nel senso di lasciare in piedi residui ragionevoli dubbi sull'affermazione di colpevolezza"; non bastando, dunque "per la riforma caducatrice di un'assoluzione, una mera diversa valutazione caratterizzata da pari o addirittura minore plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, occorrendo invece, come detto, una forza persuasiva superiore, tale da far cadere "ogni ragionevole dubbio", in qualche modo intrinseco alla stessa situazione di contrasto"; e ciò in quanto la condanna "presuppone la certezza della colpevolezza, mentre l'assoluzione non presuppone la certezza dell'innocenza ma la mera non certezza della colpevolezza" (in questi termini, Sez. 6, n. 40159 del 03/11/2011, Galante, Rv. 251066; e, in senso conforme, tra molte, Sez. 6, n. 4996 del 26/10/2011, dep. 2012, Abbate, Rv. 251782); il tutto nell'ambito dello stesso ordine di idee di Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, secondo cui "il giudice di appello che riformi totalmente la sentenza di primo grado, sostituendo alla pronuncia di assoluzione quella di condanna dell'imputato, è tenuto a dimostrare in modo rigoroso l'incompletezza o l'incoerenza della prima". Calando questi principi nella vicenda processuale in esame, deve dirsi, con riferimento all'addebito mosso al ricorrente ai capi 6A e 6B, che la Corte di assise di appello, nel pervenire al convincimento di condanna, ha, a ben vedere, operato una mera rivalutazione del materiale probatorio, venendo meno all'obbligo di motivazione rafforzata che grava sul giudice di appello a fronte di una impugnazione del p.m. avverso una sentenza assolutoria. La sentenza impugnata, infatti, ha fondato la responsabilità dell'imputato essenzialmente sulla base del duplice riconoscimento del MO, quale componente del gruppo di fuoco, ad opera della vittima, negli attimi precedenti la sua perdita di conoscenza (de relato da LO SA e da FI OR), e di LO ON, e ha sottoposto a valutazione critica i vari elementi che avevano indotto la Corte di primo grado a ravvisare un quadro di incertezza circa la decisiva concludenza di dette fonti di prova. La Corte di assise, pur attribuendo un carattere di sincerità alle dichiarazioni di ON LO e a quelle, de relato dal US, di SA LO e FI OR, aveva posto in evidenza quali elementi di non superabile dubbio:
- la incertezza su tale riconoscimento manifestata dai tre in occasione del viaggio in macchina del 19 aprile 2002;
- la incertezza sulla capacità fisico-mentale del US, attinto da un colpo di pistola al cranio con fuoriuscita di materia cerebrale, di pronunciare distintamente le parole "è stato quell'infamone di ER";
- il comportamento posto in essere subito dopo il fatto dal MO, che si presentò presso l'abitazione dei parenti dell'ucciso affermando la propria estraneità al fatto.
Ad avviso dei primi giudici, inoltre, dalle telefonate intercettate con le quali l'imputato chiedeva informazioni circa l'effettivo intervenuto decesso del US non poteva trarsi alcun significato in senso accusatorio.
Tali profili di dubbio, ad avviso della Corte di assise di appello erano da ritenere infondati, in quanto:
- le dichiarazioni dei fratelli LO e del OR dovevano considerarsi attendibili e reciprocamente riscontrantisi, e comunque era stata la sola SA LO a manifestare dubbi circa il coinvolgimento di ER MO - non poteva affatto escludersi, sulla base di quanto riferito dal medico legale dott. Rossitto nel corso del dibattimento di primo grado, che il US, prima di perdere conoscenza, fosse riuscito a pronunciare quelle parole;
- il comportamento del MO dopo il fatto era da considerarsi ambivalente, essendo ben possibile che egli volesse allontanare da sè ogni sospetto, mostrandosi dispiaciuto per la morte del US con i parenti di questo e partecipando poi ai funerali (ai quali del resto avevano partecipato anche altri soggetti coinvolti nel fatto, tra cui US RÒ, condannato con sentenza definitiva);
- le telefonate fatte per accertarsi dell'intervenuto decesso del US, per il loro strano contenuto, potevano semmai essere interpretate come una preoccupazione del MO per quello che la vittima fosse stato in grado di riferire sul suo conto. I giudici di appello, inoltre, screditano l'alibi prospetto dalla difesa (secondo cui il MO in quel giorno sia di mattina sia di pomeriggio era impegnato nella mungitura delle pecore del suo gregge), giudicato incerto e inaffidabile.
Ciò posto, appare dunque che nella sentenza impugnata non si siano nè considerati elementi ulteriori di valutazione trascurati dai giudici di primo grado ne' apportati elementi dirimenti idonei ad evidenziare oggettive carenze della decisione assolutoria;
apparendo anzi che siano stati trascurati gli elementi di dubbio puntualmente esposti nella sentenza della Corte di assise.
Infatti, la Corte di assise di appello, quanto alle dichiarazioni dei fratelli LO e del OR, non considera la forte incertezza manifestata nel corso del colloquio intercettato da LO SA ("qualche cosa mi dice che non c'era ER MO"); ne' il fatto che in tale occasione lo stesso OR, l'unico testimone "diretto" non esprime inequivocabilmente una sicurezza del suo ricordo circa il coinvolgimento di ER MO, ma sembra quasi chiedere una conferma delle sue parole ad LO ON, il che, al di là della sincerità delle sue dichiarazioni, legittima il dubbio, manifestato dai primi giudici, circa l'esattezza della sua percezione, considerato anche che il soggetto in questione era travisato da un passamontagna.
La medesima Corte, quanto alla possibilità che effettivamente il US, con il cranio fracassato, potesse essere in grado di pronunciare frasi di senso compiuto, si limita ad osservare che essa non poteva escludersi, e ciò sulla base di una valutazione, non certamente perentoria, del medico-legale.
Infine, quanto al comportamento tenuto dall'imputato dopo il fatto, si riconosce che esso potesse considerarsi ambivalente. In conclusione, dato il canone di giudizio sopra ricordato, appare che la sentenza impugnata non abbia fornito una convincente e risolutiva dimostrazione circa la sussistenza di elementi di prova idonei a ribaltare la decisione assolutoria di primo grado. Consegue l'annullamento della stessa, in parte qua, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catania.
13. Il ricorso di NO deve ritenersi solo parzialmente fondato.
13.1. La responsabilità dell'imputato per la partecipazione all'associazione mafiosa di cui al capo 1B risulta adeguatamente provata sulla base delle dettagliate dichiarazioni dei collaboratori AZ ZO e AZ US, riscontrate non solo dalla circostanza che il LE, capo del clan, venne arrestato mentre si trovava in un rifugio In campagna in compagnia dello NO e di altri sodali ma anche dalle conversazioni intercettate, dalle quali, per il tenore di esse e per la qualità degli interlocutori (alcuni dei quali già condannati per il medesimo reato), correttamente è stata desunta una conferma circa il fatto che l'imputato fosse organicamente inserito nel sodalizio. 13.2. Quanto al coinvolgimento nel traffico di stupefacenti, svolto anche in forma organizzata (capi 8A e 8B) la salda base probatoria a carico dell'imputato è rinvenibile negli elementi già esposti con riferimento alla posizione dell'NE.
13.3. La sentenza impugnata deve essere invece annullata, anche nei confronti dello NO, con riferimento all'omicidio US e al connesso reato relativo alle armi (capi 6A e 6B). Richiamati i principi espressi supra al par. 12.4. con riferimento alla analoga posizione processuale di ER MO, va rilevato che la Corte di primo grado aveva osservato:
- che ne' i due LO ne' il OR, che assistettero all'omicidio del US avevano fatto menzione dello NO quale partecipe al fatto;
- che neppure ZO AZ, portatore di conoscenze de relato, tra cui quelle provenienti dallo stesso LE, particolarmente ricche di dettagli, lo aveva menzionato tra gli autori dell'omicidio;
- che l'accertata presenza dello NO presso il distributore AM in compagnia del LE e di altri soggetti coinvolti nell'omicidio US, in quello stesso pomeriggio, di cui aveva riferito LO ON, e le contestuali intercettazioni, provavano con certezza solo la sua funzione di copertura allo spostamento del latitante, ma a tale circostanza non poteva senz'altro attribuirsi la consapevolezza da parte dello NO di fornire con ciò un contributo all'omicidio che di li a poco il LE e gli altri sarebbero andati a commettere;
- che le comunicazioni telefoniche intercettate contestuali a questo incontro, cui aveva preso parte lo NO, non avevano offerto particolari elementi indicativi di un simile coinvolgimento, corroborando solo il racconto del LO quanto all'aiuto dato dall'imputato agli spostamenti del latitante LE;
- che erano non significative le ulteriori conversazioni intercettate nei giorni successivi al fatto, nelle quali lo NO, al pari di ER MO, si era interessato delle condizioni di salute del US (la cui uccisione era pacificamente avvenuta per un errore di persona) dati anche gli accertati stretti rapporti tra la famiglia del giovane e l'organizzazione criminale cui apparteneva l'Imputato.
Ad avviso della Corte di assise di appello, i primi giudici, le cui valutazioni non vengono di per sè criticate, non avevano preso in considerazioni ulteriori conversazioni intercettate in cui risultava coinvolto lo NO, alcune nei giorni precedenti il delitto, indicative della preparazione di esso, e altre avvenute il giorno stesso del delitto.
Sennonché, come puntualmente rilevato dal ricorrente, le conversazioni intercettate nei giorni precedenti il delitto o anche quello stesso giorno - in realtà in gran parte già considerate dalla Corte di assise - o sono solo ipoteticamente riferibili al fatto di cui si discute (come del resto almeno in parte si riconosce nella sentenza impugnata), o non vedono coinvolto lo NO;
e comunque esse, evidenziando rapporti oscuri tra vari soggetti, parte dei quali sicuramente attivi nell'omicidio US, non si sottraggono al rilevo già espresso dai giudici di primo grado secondo cui il mobilitarsi dell'imputato poteva riferirsi alla funzione di appoggio al latitante LE.
Restano alcune conversazioni intercettate in concomitanza con il delitto, alcune delle quali effettivamente non prese in puntuale esame dalla Corte di assise. Queste, però, soprattutto considerandole isolatamente, non rivestono il carattere di decisività necessario per il ribaltamento del giudicato assolutorio. Nella sentenza impugnata si da giustamente un particolare risalto al tentativo di chiamata fatta dal GE all'utenza in uso allo NO alle ore 17,26 dell'8 aprile 2002, in cui, nel sottofondo intercettato ambientalmente, sono state riconosciute le voci del GE e del RÒ, e si osserva che la circostanza che nel medesimo contesto temporale in cui avvenne l'agguato, e verosimilmente subito dopo, due dei soggetti sicuramente partecipi ad esso avessero cercato di mettersi in contatto con lo NO convalidava l'assunto secondo cui tale imputato non si era limitato a svolgere un ruolo di copertura del latitante LE, ma era a pieno titolo coinvolto nella preparazione dell'omicidio, sia pure non partecipando materialmente ad esso. La conclusione cui è pervenuta la Corte di assise di appello ha però il difetto di attribuire un valore decisivo a un dato obiettivamente equivoco che può certamente sorreggere la ipotesi accusatoria ma anche prestarsi ad altre possibili spiegazioni ove non sia fornita una dimostrazione ineccepibile di come gli ulteriori elementi indiziari possano essere univocamente coordinati con esso. Anche con riferimento a questa posizione deve dunque ritenersi che la sentenza impugnata non sia sorretta da nuovi elementi o argomenti tali da annientare ipotesi ricostruttive alternative e da far cadere "ogni ragionevole dubbio" circa la colpevolezza dell'imputato. Consegue l'annullamento della stessa, limitatamente ai reati di cui ai capi 6A e 6B ascritti allo NO, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catania.
14. A norma dell'art. 616 c.p.p., gli imputati AI, NE, SO, IN, NE, GE, LE e
ND vanno condannati al pagamento delle spese processuali;
e il primo, stante la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, anche al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende che, in relazione alle questioni dedotte, si stima equo determinare in Euro mille.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NO FA e MO ER, limitatamente ai reati loro ascritti ai capi 6A e 6B della rubrica (omicidio US e connessi reati in materia di armi), nonché nei confronti di MO ET, limitatamente all'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catania;
rigetta nel resto i ricorsi di NO, MO ER e MO ET.
Dichiara inammissibile il ricorso di AI US e rigetta i ricorsi di NE FI, SO EL, IN FR, NE FF, GE FI, LE FI e ND SA e condanna tutti i predetti al pagamento delle spese processuali e AI anche al versamento della somma di Euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 10 luglio 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2012