Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/03/2012, n. 17758
CASS
Sentenza 6 marzo 2012

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In tema di responsabilità a titolo di colpa per condotta omissiva, la sussistenza del nesso di causalità può essere affermata o esclusa, oltre che sulla base di dati empirici o documentali di immediata evidenza, anche con ragionamento di deduzione logica purché fondato su elementi di innegabile spessore, correttamente esaminati secondo "le leges artis", e può affermarsi quando, considerate tutte le circostanze del caso concreto, possano escludersi processi causali alternativi e si possa sostenere in termini di 'certezza processualè, ossia di alta credibilità razionale o probabilità logica, che sia stata proprio quella condotta omissiva a determinare l'evento lesivo, facendo riferimento sia a dati statistici sia ad altro materiale probatorio. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha censurato, ai soli fini civili, la sentenza con cui il giudice di appello, in riforma della sentenza di primo grado, ha ritenuto sussistente il nesso causale con riferimento al giudizio controfattuale basato esclusivamente su dati statistici senza considerare l'interferenza di decorsi causali alternativi).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/03/2012, n. 17758
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 17758
    Data del deposito : 6 marzo 2012

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