Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/03/2008, n. 17523
CASS
Sentenza 26 marzo 2008

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di reato colposo omissivo improprio, la prova del nesso di causalità tra la condotta omissiva e l'evento deve fondarsi sul criterio della probabilità logica e non di quella statistica, sicchè è da escludere che il suo riconoscimento postuli, in ogni caso, l'accertata operatività di leggi scientifiche universali o di leggi statistiche che esprimano un coefficiente prossimo alla certezza, dovendosi piuttosto fare riferimento al ragionamento inferenziale evocato in tema di prova indiziaria dall'art. 192, comma secondo, cod. proc. pen., oltre che alla regola generale in tema di valutazione della prova di cui al primo comma dello stesso articolo ed alla ulteriore regola della ponderazione delle ipotesi antagoniste, prevista dall'art. 546, comma primo, lett. e), cod. proc. pen.: ciò in vista dell'individuazione, con elevato grado di credibilità razionale e previa esclusione dell'efficienza causale di alternativi meccanismi eziologici, della condizione necessaria dell'evento e non di quella meramente sufficiente alla sua produzione. (Fattispecie in tema di omicidio colposo per omessa effettuazione di un intervento chirurgico).

Commentario1

  • 1Massima sicurezza tecnologica sul posto di lavoro (Cass. 3616/16)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 19 ottobre 2016

    Il datore di lavoro ha il dovere di accertarsi del rispetto dei presidi antinfortunistici vigilando sulla sussistenza e persistenza delle condizioni di sicurezza ed esigendo dagli stessi lavoratori il rispetto delle regole di cautela, sicchè la sua responsabilità può essere esclusa, per causa sopravvenuta, solo in virtù di un comportamento del lavoratore avente i caratteri dell'eccezionalità, dell'abnormità e, comunque, dell'esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle precise direttive organizzative ricevute, connotandosi come del tutto imprevedibile o inopinabile; peraltro, la "massima sicurezza tecnologica" esigibile dal datore di lavoro, cioè l'adozione di tecnologie più …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/03/2008, n. 17523
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 17523
Data del deposito : 26 marzo 2008

Testo completo