Sentenza 2 marzo 2005
Massime • 1
È affetta da vizio di motivazione la sentenza del giudice di merito che, nell'escludere l'esistenza del rapporto di causalità tra il decesso per infarto di un detenuto e la condotta dell'infermiera della casa di reclusione che non abbia richiesto tempestivamente il ricovero, non proceda a giudizio controfattuale, ispirato a criteri di probabilità logica, verificando se l'evento si sarebbe potuto evitare, al di là di ogni ragionevole dubbio, qualora l'infermiera avesse posto immediatamente in essere le manovre rianimatorie da lei esigibili e avesse richiesto l'intervento immediato ed urgente del medico del reparto della casa di reclusione.
Commentario • 1
- 1. Colpa medica: ginecologo condannato per omessa diagnosi di tumore della cervice uterinaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 febbraio 2023
Omissione diagnostica In questo articolo si affronta il caso di un ginecologo condannato in via definitiva per omicidio colposo di una paziente, per omessa diagnosi di un carcinoma avanzato della cervice dell'utero ed omesso espletamento di esami specialistici. Indice: 1. Il caso 2.I fatti 3. Il processo 4. I riferimenti 5. La linea difensiva dei medici 6. Le ragioni della condanna 7. La massima 8. La sentenza della corte di cassazione 1. Il caso Un ginecologo veniva accusato di aver cagionato colposamente il decesso di una paziente, avvenuto a causa di un carcinoma avanzato della cervice dell'utero. In particolare, al medico veniva contestato di aver omesso, dopo l'isteroscopia eseguita …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 02/03/2005, n. 20560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20560 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. COCO Giovanni Silvio - Presidente - del 02/03/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - N. 375
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 036320/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ER DE AR c/ N. IL 28/01/1953;
2) DE ER EM c/ N. IL 15/10/1977;
3) DE ER AV c/ N. IL 19/05/1975;
contro
ER RA N. IL 05/12/1975;
avverso SENTENZA del 13/03/2003 CORTE APPELLO di FIRENZE;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BRUSCO CARLO EP;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Luigi Ciampoli che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
udito, per la parte civile, l'avv. CAROLEO GRIMALDI Francesco che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
udito il difensore avv. MATI Giovanni, per IE RA, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
La Corte:
OSSERVA
1) il 5 settembre 1998, all'interno della casa circondariale di Prato dove si trovava detenuto, decedeva il cittadino spagnolo DE EN in conseguenza di una crisi cardiorespiratoria. In esito alle indagini preliminari svolte veniva esercitata l'azione penale nei confronti dell'infermiera professionale ER RA, in servizio presso l'indicata struttura carceraria, sia per il reato di cui all'art. 328 cod. pen. (per avere indebitamente rifiutato ogni intervento immediato necessario per consentire di accertare l'esistenza e la gravita della patologia da cui il detenuto era affetto ed anzi per essersi allontanata, in presenza di un'evidente crisi che aveva colpito il detenuto, per somministrare la terapia serale agli altri detenuti) sia per il delitto di omicidio colposo in danno del medesimo perché, con le descritte condotte, aveva cagionato la morte del detenuto.
L'azione penale veniva esercitata anche nei confronti del medico del carcere, dott. PIERACCINI GIULIANA, per essere tardivamente intervenuta e per avere inadeguatamente trattato la patologia contribuendo cosi al verificarsi dell'evento.
Il Tribunale di Prato, con sentenza 9 novembre 2001, dichiarava ER RA colpevole del solo reato di omicidio colposo - condannandola alla pena ritenuta di giustizia - mentre la assolveva dal delitto di cui all'art. 328 cod. pen.; con la medesima sentenza il Tribunale assolveva la dott. PIERACCINI dal reato ascrittole con la formula perché il fatto non sussiste avendo ritenuto non provato il ritardo addebitatole.
La Corte di Appello di Firenze, con sentenza 13 marzo 2003, investita degli appelli proposti da ER RA, dal pubblico ministero e dalle parti civili ha così provveduto:
- ha respinto l'appello proposto dal Pubblico Ministero nei confronti di ER RA in ordine all'assoluzione per il delitto di rifiuto di atti di ufficio ritenendo che la condotta dell'imputata, pur connotata da evidenti negligenze, non potesse essere considerata un indebito rifiuto degli interventi omessi;
- in accoglimento dell'impugnazione di ER RA ha assolto l'imputata dal delitto di omicidio colposo ritenendo non provata l'esistenza del rapporto di causalità tra la sua condotta negligente e l'evento;
- ha revocato le statuizioni civili contenute nella sentenza di primo grado.
2) Contro questa sentenza hanno proposto ricorso le parti civili avverso il capo della sentenza che si riferisce all'assoluzione di ER RA dal delitto di cui all'art. 589 cod. pen., deducendo la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. b ed e del codice di rito, sia per l'inosservanza e l'erronea applicazione degli artt. 40 e 41 cod. pen. sia per il vizio di motivazione sull'esistenza del rapporto di causalità tra la condotta dell'imputata ER e l'evento morte.
Il ricorso ripercorre le fasi concitate seguite al malore da cui era stato colto DE EN sottolineando come l'infermiera sia intervenuta con grave ritardo malgrado l'evidente gravita della patologia che aveva colpito il detenuto.
Per quanto attiene più specificamente all'esistenza del rapporto di causalità la Corte di merito, secondo le ricorrenti parti civili, non avrebbe fornito di alcuna spiegazione la conclusione sulla possibile esistenza di fattori alternativi di spiegazione del decesso del detenuto ed anzi avrebbe contrapposto ai dati di fatto accertati mere congetture per ipotizzare queste spiegazioni alternative. Sotto diverso profilo i fattori alternativi sarebbero idonei soltanto a fornire diverse spiegazioni dell'insorgere dell'infarto ma non spiegherebbero perché un tempestivo intervento ed un'efficace terapia non avrebbero potuto evitare il verificarsi dell'evento. Nel ricorso vengono poi indicati analiticamente i vari pareri espressi dal perito e dai consulenti tecnici per giungere alla conclusione che - se l'infarto fosse stato tempestivamente diagnosticato e opportunamente trattato fin dall'inizio senza ritardo e con interventi adeguati - DE avrebbe avuto probabilità assai elevate di sopravvivenza tanto più che non era stata accertata l'esistenza delle complicanze (edema polmonare o shock cardiogeno) ipotizzate nella sentenza impugnata in via del tutto congetturale. 3) Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà in appresso. Per una miglior comprensione del problema giuridico portato all'attenzione di questa Corte è opportuno riassumere i fatti così come sono stati ricostruiti dalle sentenze di merito (che, su questa ricostruzione, non presentano difformità significative) con la precisazione che delle censure dei ricorrenti che tendono invece ad una diversa ricomposizione del quadro fattuale non potrà tenersi conto in considerazione dei limiti del giudizio di legittimità. DE EN, cittadino spagnolo di anni cinquantuno, era detenuto in espiazione di pena presso la casa circondariale di Prato. La sera del 5 settembre 1998 si sono svolte le vicende che hanno avuto come esito la sua morte e che così sono state descritte nelle sentenze di merito:
- il primo segnale di qualche cosa di anomalo viene trasmesso dall'agente di custodia SS che, non visto da DE, nota dallo spincino che il detenuto si comporta in modo inconsueto e lo segnala telefonicamente all'infermeria tra le ore 20 e le ore 20,10 (l'agente in realtà temeva un gesto autolesionistico perché il detenuto da tempo metteva in opera azioni di protesta per rafforzare la sua richiesta di scontare la pena detentiva in Spagna);
questa segnalazione viene trasmessa, tra gli altri, all'infermiera ER da parte dell'infermiera che ha ricevuto la comunicazione dell'agente SS;
- DE, tra le ore 20,20 e le ore 20,25, suona il campanello chiedendo all'agente SS "l'intervento di un infermiere perché si sentiva male"; l'agente SS "ha precisato che 1'aspetto generale del detenuto lo aveva convinto che stesse veramente male, tanto era pallido";
- l'agente SS telefona nuovamente in infermeria, parla con il medico del carcere, dott.sa PIERACCINI, che, subito dopo, incarica l'infermiera ER di "recarsi in sezione e di somministrare all'AL la terapia sedativa che già aveva in prescrizione";
- l'agente SS informa della situazione sia il capoposto CI IN che l'agente AR ZO quando questi, alle ore 20,30, riprende il posto dopo aver consumato la cena;
- l'agente AR, dopo essere stato informato da SS, va a vedere DE (l'ora viene indicata tra le ore 20,30 e le ore 20,33) e dichiara di averlo trovato "disteso sul letto e di averlo sentito respirare affannosamente". Alla sua domanda di come si sente DE risponde "di avere una crisi di ansia e di non poter respirare";
- contemporaneamente rientra anche l'altro detenuto (che divide la cella con DE), a nome UF EP, il quale dichiarerà che il suo compagno di cella gli aveva detto "di stare molto male e che accusava forti dolori al torace";
- alle ore 20,45 (20,40 secondo i primi giudici) giunge in sezione l'infermiera ER RA che si accosta alla porta della cella e chiede ad DE, senza che la cella venga aperta, come si sente;
secondo la deposizione dell'agente AR il detenuto "con voce alta ha urlato mi sento male, ho una crisi di ansia"; a queste parole ER avrebbe risposto che "dal tono di voce così forte che usava non le sembrava che stesse poi così male"; AR precisa che DE "era sempre disteso sul letto, respirava affannosamente e non alzava mai la testa"; a lui era parso che "stesse veramente male";
in questa situazione ER RA inizia la distribuzione dei medicinali agli altri detenuti tanto che alle ore 21,10 - 21,15, quando la dott. PIERACCINI giunge in sezione (secondo le sue dichiarazioni per verificare di persona quanto stava succedendo;
secondo ER perché da lei chiamata, circostanza smentita dalla dott. PIERACCINI) trova l'infermiera intenta a distribuire le terapie agli altri detenuti;
- dal testo della sentenza impugnata si evince che circa cinque minuti dopo che l'infermiera ER si era allontanata (quindi verso le ore 20,50) dalla cella di DE) è ritornata con un bicchierino contenente del liquido che però non è riuscita a somministrare al detenuto;
e, malgrado il detenuto non rispondesse e sembrasse aver perso conoscenza, si è nuovamente allontanata per continuare la somministrazione dei farmaci agli altri detenuti;
- la dott. PIERACCINI si fa aprire la porta della cella e resasi conto della gravita delle condizioni del detenuto lo fa trasportare nel locale infermeria sito in sezione e inizia le manovre rianimatorie rivelatesi poi inutili.
4) Entrambi i giudici di merito non hanno avuto dubbi nel qualificare come gravemente colposa - sotto il profilo della negligenza e dell'imperizia - la condotta dell'infermiera ER RA (tanto più se paragonata alla preoccupata attenzione del personale di custodia) sia nella prima fase quando ha sottovalutato la gravita del quadro patologico evidenziato dal detenuto ricollegando una presunta non gravita del medesimo al tono della voce di DE;
sia nella seconda fase quando, tornata presso la cella del detenuto e, questa volta, entrata nella medesima, ha trovato il detenuto in stato di incoscienza e, invece di sollecitare l'intervento del medico, di rilevare i parametri vitali e di porre in atto le manovre rianimatorie rientranti nella sua competenza, ha proseguito la somministrazione della terapia agli altri detenuti della sezione. 5) La Corte d'Appello di Firenze, con la sentenza impugnata, non ha peraltro ritenuto provata l'esistenza del rapporto di causalità tra la condotta negligente e imperita dell'infermiera ER RA e l'evento morte di DE EN ma, sotto questo profilo, alcune delle critiche rivolte dai ricorrenti appaiono fondate. Va premesso che, come è noto, per dirimere il contrasto insorto all'interno di questa medesima sezione, sono intervenute le sezioni unite di questa Corte che, con la sentenza 10 luglio 2002 n. 30328, ZE (depositata l'il settembre 2002), hanno posto un punto fermo sulla complessa problematica del rapporto di causalità proponendone una condivisibile ricostruzione.
In sintesi le sezioni unite, dopo aver ribadito la perdurante validità della teoria condizionalistica (ritenuta temperata con il riferimento alla teoria della "causalità umana" quanto alle serie causali sopravvenute, autonome e indipendenti di cui all'art. 41 comma 2 cod. pen.) e la necessità di procedere al giudizio controfattuale al fine di verificare se, eliminata mentalmente la condotta presa in considerazione, l'evento si sarebbe ugualmente verificato, hanno poi confermato la necessità che la spiegazione causale dell'evento verificatosi hic et nunc provenga da attendibili risultati di generalizzazioni del senso comune ovvero facendo ricorso generalizzante della sussunzione del singolo evento sotto leggi scientifiche che consenta di affermare che l'antecedente può essere considerato condizione necessaria dell'evento se rientra tra quelle conseguenze che le leggi di "copertura" consentono di ritenere aver provocato l'evento.
Secondo le sezioni unite "il ricorso a generalizzazioni scientificamente valide consente infatti di ancorare il giudizio controfattuale, altrimenti insidiato da ampi margini di discrezionalità e di indeterminatezza, a parametri oggettivi in grado di esprimere effettive potenzialità esplicative della condizione necessaria, anche per i più complessi sviluppi causali dei fenomeni naturali, fisici, chimici o biologici". Passando poi a trattare più specificamente della causalità omissiva la sentenza citata, senza addentrarsi nella soluzione del problema teorico della natura reale, o meramente normativa, dell'effetto condizionante nei reati omissivi impropri, ha però richiamato, condividendolo, l'orientamento che ritiene valido il "paradigma unitario di imputazione dell'evento" con riferimento al "condizionale controfattuale" la cui formula deve rispondere al quesito se "mentalmente eliminato il mancato compimento dell'azione doverosa e sostituito alla componente statica un ipotetico processo dinamico corrispondente al comportamento doveroso, supposto come realizzato, il singolo evento lesivo, hic et nunc verificatosi, sarebbe, o non, venuto meno, mediante un enunciato esplicativo "coperto" dal sapere scientifico del tempo".
Da queste premesse le sezioni unite sono giunte alla conclusione che, "superato l'orientamento che si sostanzia in pratica nella "volatilizzazione" del nesso eziologico", il contrasto giurisprudenziale verta sui "criteri di determinazione e di apprezzamento del valore probabilistico della spiegazione causale";
non viene dunque in considerazione lo statuto condizionalistico e nomologico della causalità ma la sua concreta "verificabilità processuale" e su tale problema la Corte ha ritenuto di non condividere l'orientamento che, particolarmente sul tema dei trattamenti terapeutici, faceva riferimento, al fine di ritenere accertato il nesso di condizionamento, alle "serie e apprezzabili probabilità di successo" del trattamento omesso in quanto, con questa formula, si esprimono coefficienti indeterminati di probabilità con il rischio di violare i principi di legalità e tassatività della fattispecie e della garanzia di responsabilità per fatto proprio.
Fatte queste premesse le sezioni unite hanno indicato una via che riconduce la soluzione del problema all'accertamento processuale dell'esistenza del nesso di condizionamento alla stregua di quei canoni di "certezza processuale", non dissimili da quelli utilizzati per l'accertamento degli altri elementi costitutivi della fattispecie, che conduca, all'esito del ragionamento di tipo induttivo, ad un giudizio di responsabilità caratterizzato da "alto grado di credibilità razionale". In quest'ottica, secondo la sentenza citata, "non è sostenibile che si elevino a schemi di spiegazione del condizionamento necessario solo le leggi scientifiche universali e quelle statistiche che esprimano un coefficiente probabilistico "prossimo ad 1", cioè alla "certezza", guanto all'efficacia impeditiva della prestazione doverosa e omessa rispetto al singolo evento".
Con riferimento alla scienza medica, ma con argomentazioni di carattere generale utilizzabili anche in altri settori, le sezioni unite, da queste considerazioni, traggono la conclusione che la "certezza processuale" può derivare anche dall'esistenza di coefficienti medio bassi di probabilità c.d. frequentista quando, corroborati da positivo riscontro probatorio circa la sicura non incidenza nel caso di specie di altri fattori interagenti, possano essere utilizzati per il riconoscimento giudiziale del rapporto di causalità. Per converso livelli elevati di probabilità statistica o addirittura schemi interpretativi dedotti da leggi universali richiedono sempre la verifica concreta che conduca a ritenere irrilevanti spiegazioni diverse. Con la conseguenza che non è "consentito dedurre automaticamente e proporzionalmente - dal coefficiente di probabilità statistica espresso dalla legge la conferma dell'ipotesi sull'esistenza del rapporto di causalità". È inadeguato, infatti, secondo la sentenza in esame, esprimere il grado di corroborazione dell'explanandum mediante coefficienti numerici mentre appare corretto enunciarli in termini qualitativi per cui le sezioni unite mostrano di condividere quell'orientamento della giurisprudenza di legittimità che fa riferimento alla ed. "probabilità logica" che, rispetto alla c.d. "probabilità statistica", consente la verifica aggiuntiva dell'attendibilità dell'impiego della legge statistica al singolo evento. Solo con l'utilizzazione di questi criteri può giungersi alla certezza processuale sull'esistenza del rapporto di causalità in modo non dissimile dall'accertamento relativo a tutti gli altri elementi costitutivi della fattispecie con criteri non dissimili "dalla sequenza del ragionamento inferenziale dettato in tema di prova indiziaria dall'art. 192 comma 2 c.p.p." al fine di pervenire alla conclusione, caratterizzata da alto grado di credibilità razionale, che "esclusa 1'interferenza di decorsi alternativi, la condotta omissiva dell'imputato, alla luce della cornice nomologica e dei dati ontologici, è stata condizione 'necessaria' dell'evento, attribuibile per ciò all'agente come fatto proprio". Mentre l'insufficienza, la contradditorietà e l'incertezza del riscontro probatorio, e quindi il ragionevole dubbio sulla reale efficacia condizionante della condotta omissiva, non possono che condurre alla negazione dell'esistenza del nesso di condizionamento. 6^) Ciò premesso il problema che si pone nel presente processo è quello di verificare se i giudici di merito abbiano fornito di adeguata motivazione la loro valutazione sull'efficienza causale delle condotte dell'imputata accertate come colpose secondo i criteri indicati dalle sezioni unite nella sentenza ricordata. A parere della Corte la sentenza impugnata, pur prestando formale ossequio ai principi affermati dalle sezioni unite, in realtà ha omesso di motivare su alcun passaggi fondamentali ed è incorsa altresì nel vizio di motivazione.
Va premesso che correttamente la Corte di merito ha rifiutato il criterio probabilistico seguito dal Tribunale di Prato nella sentenza di primo grado (pronunziata anteriormente alla sentenza delle sezioni unite) per svolgere l'accertamento sull'esistenza del rapporto di causalità; e parimenti corretta è l'affermazione, anch'essa contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui è necessario, per il medesimo fine, non fermarsi al mero dato statistico costituito dalle percentuali di sopravvivenza in caso di pazienti infartuati per fare invece ricorso al criterio della probabilità logica indicato nella sentenza ZE. L'accertamento della causalità va quindi compiuto tenendo conto di tutte le caratteristiche del caso specifico che potevano aumentare o diminuire le probabilità di sopravvivenza al fine di pervenire ad un giudizio conclusivo dotato di elevata credibilità razionale.
La Corte fiorentina invece non ha compiuto il giudizio controfattuale richiestole che avrebbe dovuto, in sintesi, articolarsi su questi passaggi:
- anzitutto andava accertato il momento in cui la diversa condotta richiesta era esigibile dall'infermiera professionale (momento che, per entrambi i giudici di merito, sembrerebbe collocarsi alle ore 20,45 quando ER RA ha avuto il primo contatto con il detenuto senza rendersi conto della gravita della sua situazione patologica);
in secondo luogo andava verificato quali manovre rianimatorie rientravano nelle competenze professionali dell'infermiera che, comunque, aveva l'obbligo di richiedere l'immediato intervento del medico del carcere e di rilevare immediatamente i parametri vitali;
- se dunque l'infermiera professionale avesse immediatamente posto in essere le manovre rianimatorie da lei esigibili e avesse richiesto l'intervento immediato ed urgente del medico l'evento - ipotizzando il più celere e corretto intervento successivo - si sarebbe ugualmente verificato ?
Al quesito - in cui si compendia il risultato del giudizio controfattuale - non può darsi, ovviamente, una risposta di tipo percentualistico ma occorre pervenire ad un giudizio ispirato ai criteri della probabilità logica che si esprima in termini di elevata credibilità razionale nel senso che, valutate le caratteristiche del caso specifico (ed in particolare: la circostanza che DE era affetto da aterosclerosi coronarica;
che questa patologia aveva già provocato un infarto asintomatico;
che l'esito dell'esame elettrocardiografico, eseguito alcuni giorni prima del decesso, era negativo), tenuto conto dell'estensione e della gravita dell'infarto recente e di quello pregresso il giudice di merito avrebbe dovuto accertare se, con l'adozione delle regole di condotta richieste ed esigibili, si sarebbe evitato il verificarsi dell'evento al di là di ogni ragionevole dubbio.
La Corte di merito ha seguito un diverso percorso argomentativo. Ha accertato che il decesso è avvenuto per le conseguenze di un infarto acuto del miocardio ma ha eluso la soluzione di questi problemi rivolgendo la sua attenzione all'esistenza delle cause di aggravamento dell'infarto che, peraltro, in alcuni passaggi, sembrano essere considerate concause della medesima patologia o addirittura cause alternative della medesima (significativo è il tenore delle conclusioni contenute nella sentenza impugnata: "In base a tutti gli elementi emersi dall'esame del perito di ufficio e da quelli dei consulenti di parte, anche questa Corte ritiene che non si possa escludere nella morte di AL OR l'interferenza di fattori alternativi, indipendenti dalla condotta omissiva dell'infermiera IE RA".
Escludendo peraltro che la Corte abbia inteso riferirsi a cause alternative all'infarto e che abbia invece inteso riferirsi all'esistenza delle complicanze dell'infarto in sintesi il pensiero della Corte di merito può essere così riassunto: ferma restando l'esistenza della causa primaria della patologia accertata incontestabilmente la Corte di merito ha ritenuto che alcune delle possibili conseguenze dell'infarto, di cui hanno parlato i periti, non lasciano praticamente alcuna possibilità di sopravvivenza (sistolia); altre consentono probabilità di sopravvivenza molto basse (schock cardiogeno); altre ancora consentono più elevate probabilità di sopravvivenza (fibrillazione ventricolare, edema polmonare).
Da queste argomentazioni può trarsi la conclusione che in presenza delle prime due complicanze indicate il risultato del giudizio controfattuale non potrebbe che essere negativo. Ma la sentenza chiarisce che il perito ha precisato, quanto alla sistolia e allo schock cardiogeno) "che non c'era traccia di quelle complicazioni ma ha riconosciuto che esse potevano comunque essersi verificate". Insomma l'ipotesi delle due complicanze più gravi è ipotizzata in via del tutto congetturale e neppure si precisa se si tratti di una complicanza comune e, soprattutto se, nella normalità dei casi, ne residui traccia (quest'ultimo accertamento era necessario perché se la mancanza di traccia è segno dell'inesistenza della complicanza ne consegue, sotto il profilo causale, che la complicanza è frutto di una congettura;
se invece la complicanza è, anche se infrequente, possibile e se non è destinata a lasciare traccia le conclusioni possono ovviamente essere diverse).
Ma il vizio di motivazione si rileva anche in relazione alle altre ipotizzate complicanze. Per un verso infatti la sentenza impugnata riferisce che il perito avrebbe affermato che l'edema polmonare acuto, rilevato a seguito dell'autopsia, era stato cagionato dall'infarto del miocardio ("la morte era da attribuire ad edema polmonare acuto secondario ad infarto miocardico postero settale") mentre lo stesso perito, nella medesima pag. 16 della sentenza, avrebbe invece affermato che non era possibile stabilire se il detenuto fosse venuto a morte in conseguenza, tra le altre ipotesi, di un edema polmonare acuto (da intendersi preesistente all'infarto). Insomma, anche su questo punto la sentenza impugnata è contradditoria (e la contraddizione si risolve in manifesta illogicità) nell'interpretazione delle conclusioni del perito perché non si intende dalla motivazione se la Corte di merito abbia ritenuto possibile la preesistenza o coesistenza dell'edema polmonare con l'infarto ovvero se l'edema sia una conseguenza terminale dell'infarto.
Tanto più necessaria era la soluzione di questo problema perché lo stesso problema era stato risolto dai giudici di primo grado in senso preciso laddove riportano le affermazioni del perito secondo cui "io non ho mai detto che in vita c'erano sintomi dell'edema. La causa più verosimile della fine dell'AL è che egli abbia avuto una fibrillazione ventricolare. Questo non esclude chef come fatto terminale, si sia realizzato un edema polmonare acuto. Ed è l'ipotesi più probabile".
Nessuna precisazione viene poi fatta, nella sentenza impugnata, in relazione all'altra complicanza dell'infarto, la fibrillazione ventricolare peraltro da entrambe le sentenze di merito ritenuta la conseguenza più probabile dell'infarto.
In sintesi: la Corte di merito invece di verificare, in base all'evidenza disponibile, se la vita del detenuto poteva essere salvata, in termini di elevata credibilità razionale, con un tempestivo e corretto intervento dell'infermiera della casa circondariale di Prato (cui fossero seguiti i corretti e tempestivi interventi del medico del carcere), ha ipotizzato complicanze e ipotesi alternative che la stessa sentenza in parte sembra smentire e senza che la motivazione si dia carico di spiegare le ragioni di tali ipotesi formulate.
In definitiva la sentenza impugnata - oltre ad essere incorso nella descritta contradditorietà sull'origine dell'edema polmonare - ha compiuto il giudizio controfattuale in relazione a complicanze ipotizzate in via congetturale mentre non l'ha svolto in relazione alla complicanza ritenuta più probabile (la fibrillazione ventricolare) dalla Corte fiorentina e dai giudici di primo grado senza considerare che, come risulta dalle sentenze di merito, il medico del carcere aveva a disposizione il defibrillatore che infatti utilizzò inutilmente nell'infermeria del reparto dove era detenuto DE.
6) Alle considerazioni svolte consegue l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio, ai sensi dell'art. 622 c.p.p., al giudice civile competente per valore in grado di appello che si atterrà ai principi enunciati in precedenza. Il giudice di rinvio provvedere anche al regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente in grado di appello anche per le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 1 giugno 2005