Articolo 710 del Codice civile
Articolo 709Articolo 711
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19 aprile 1942
Art. 710.

(Esonero dell'esecutore testamentario).

Su istanza di ogni interessato, l'autorita' giudiziaria puo' esonerare l'esecutore testamentario dal suo ufficio per gravi irregolarita' nell'adempimento dei suoi obblighi, per inidoneita' all'ufficio o per aver commesso azione che ne menomi la fiducia.

L'autorita' giudiziaria, prima di provvedere, deve sentire l'esecutore e puo' disporre opportuni accertamenti.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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