Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2013, n. 11792
CASS
Sentenza 11 febbraio 2013

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Massime3

Le fattispecie di istigazione alla corruzione, di cui ai commi 1 e 3 dell'art. 322 cod. pen., come sostituite dall'art. 1, comma 75, della legge n. 190 del 2012, si pongono in rapporto di continuità normativa con le previgenti disposizioni contenute nei medesimi commi, fatto salvo il divieto di applicazione retroattiva delle nuove norme nella parte in cui puniscono quei comportamenti che hanno assunto rilevanza penale a seguito dell'introduzione della fattispecie di corruzione per l'esercizio delle funzioni, di cui all'art. 318 cod. pen.

Nel dibattimento di appello i verbali delle dichiarazioni rese dalle persone offese al P.M. o alla polizia giudiziaria durante la fase delle indagini preliminari sono acquisibili, a condizione che sia stata disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale per un nuovo esame delle predette ed esclusivamente se le precedenti dichiarazioni siano state impiegate per le contestazioni e, quindi, ai fini della valutazione della credibilità dei testi medesimi.

La fattispecie di cui all'art. 319 quater cod. pen., come introdotta dall'art. 1, comma 75 della legge n. 190 del 2012, pur caratterizzandosi come reato bilaterale che punisce anche il destinatario dell'induzione, si pone in termini di continuità normativa rispetto alla precedente ipotesi di concussione per induzione, in quanto restano identici gli elementi costitutivi del delitto, con riferimento alla posizione del pubblico funzionario. (Conf. n. 12373/2013, Mariotti, n.m.).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2013, n. 11792
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11792
Data del deposito : 11 febbraio 2013

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