Sentenza 26 ottobre 2005
Massime • 1
Ai fini dell'apprezzamento dell'eventuale interruzione del nesso causale tra la condotta e l'evento (articolo 41, comma secondo, cod. pen.), il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento non si riferisce solo al caso di un processo causale del tutto autonomo, giacchè, allora, la disposizione sarebbe pressochè inutile, in quanto all'esclusione del rapporto causale si perverrebbe comunque sulla base del principio condizionalistico o dell'equivalenza delle cause di cui all'articolo 41, comma primo, cod. pen.. La norma, invece, si applica anche nel caso di un processo non completamente avulso dall'antecedente, ma caratterizzato da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale, ossia di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta. (Da queste premesse la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 41, comma secondo, cod.pen., in relazione ad un infortunio sul lavoro addebitato alla condotta colpevole dell'imputato e l'evento morte provocato da una broncopolmonite massiva bilaterale contratta dall'infortunato durante il ricovero in ospedale per la cura degli esiti dell'infortunio; ciò sul rilievo che, secondo quanto ricostruito in sede di merito, la broncopolmonite era risultata essere una complicanza non eccezionale delle gravi lesioni subite dall'infortunato, che ne avevano provocato l'allettamento prolungato con la conseguente disventilazione polmonare che, a sua volta, aveva provocato la patologia rivelatasi letale).
Commentario • 1
- 1. Responsabilità, omissione, concause, preponderanza, vittima, concorsoAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 ottobre 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/10/2005, n. 1214 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1214 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 24/10/2005
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 1615
Dott. ROMIS Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FOTI Giacomo - Consigliere - N. 38730/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NI RM, N. IL 27/02/1942;
avverso SENTENZA del 16/12/2 002 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Vittorio MELONI che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore Avv. VALORI Guido che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
La Corte:
OSSERVA
1) NI RM ha proposto ricorso avverso la sentenza 16 dicembre 2002 della Corte d'Appello di Roma che, in parziale riforma della sentenza 13 giugno 2001 del Tribunale di Roma - che lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui all'art. 589 cod. pen. in danno di AC AL - ha ridotto la pena inflitta dal primo Giudice confermando la sua affermazione di responsabilità.
I Giudici di merito hanno ritenuto accertato che il ricorrente, legale rappresentante della s.a.s. NI RM e CO, datore di lavoro dell'infortunato, avesse cagionato per colpa l'incidente consentendo che il lavoratore prestasse la sua attività nel ponteggio di un cantiere edile sito ad un'altezza di oltre tre metri senza l'uso della cintura di sicurezza.
2) A fondamento del ricorso proposto sono stati dedotti i seguenti motivi di censura:
- l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità perché il decreto di citazione in appello era stato notificato presso il domicilio eletto malgrado l'elezione di domicilio dovesse ritenersi revocata a seguito di una successiva dichiarazione di domicilio;
- il medesimo vizio con riferimento al rigetto, da parte del Giudice di primo grado, di due istanze di rinvio del dibattimento malgrado il documentato impedimento del difensore;
- il vizio di motivazione con riferimento al rigetto delle medesime istanze;
- l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 507 c.p.p., nonché la manifesta illogicità della motivazione, con riferimento al mancato accoglimento della richiesta di esaminare due testimoni che, pur non avendo assistito all'infortunio, erano presenti in cantiere nel momento in cui il medesimo si è verificato;
- il vizio di motivazione e la violazione di legge con riferimento alla mancata affermazione dell'interruzione del rapporto di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento non avendo, i Giudici di merito, considerato che il decesso dell'infortunato si era verificato dopo alcuni mesi dall'incidente essendo sopravvenuta un'infezione contratta in ambito ospedaliero che costituiva una "complicanza assolutamente indipendente rispetto al sinistro";
- la mancanza o manifesta illogicità della motivazione in quanto gli elementi probatori a carico dell'imputato non erano sufficienti per affermare la sua responsabilità ed inoltre, la sentenza impugnata, avrebbe affermato la responsabilità del ricorrente per un fatto mai contestatogli;
- la mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata dichiarazione di prevalenza delle concesse attenuanti generiche dichiarate equivalenti rispetto alla contestata aggravante.
3) Il primo motivo di ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato come risulta dalla sua stessa enunciazione. È infatti noto che, come è confermato dalla giurisprudenza di legittimità costante e risalente, la dichiarazione di domicilio non è idonea a far ritenere revocata l'elezione di domicilio. 4) Infondati sono invece il secondo e il terzo motivo di ricorso che possono essere esaminati congiuntamente.
L'impedimento del difensore di fiducia, già regolato dall'abrogato art. 486 c.p.p., comma 5, è ora disciplinato dall'art. 420 ter c.p.p., comma 5, che impone la sospensione o il rinvio del dibattimento "nel caso di assenza del difensore quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato". Grava pertanto sul difensore (o sull'imputato) l'onere di dimostrare l'assoluta impossibilità di comparire per espletare il mandato difensivo e non v'è dubbio che il concomitante impegno difensivo possa integrare il legittimo impedimento. In questo caso però il difensore dovrà dimostrare l'esistenza dell'impegno concomitante e indicare le ragioni che lo inducono a privilegiare una difesa rispetto ad un'altra e su questa scelta, a meno che sia fondata su criteri incongrui, il potere di sindacato del Giudice è assai limitato.
Va ancora rilevato peraltro che, anche in presenza di legittimo impedimento, il Giudice, in base al principio del bilanciamento degli interessi in gioco, può respingere l'istanza qualora lo impongano ragionevoli ragioni attinenti alla corretta amministrazione della funzione giudiziaria (per es. il prossimo maturare della prescrizione).
In ogni caso però costituisce presupposto per l'applicazione dell'istituto, ai fini della concessione della sospensione o del rinvio, la tempestiva comunicazione dell'impedimento. Questa tempestività è ovviamente riferita al momento in cui il difensore viene a conoscenza del concomitante impegno difensivo ed ha lo scopo di consentire al Giudice del processo di cui si chiede il rinvio di riprogrammare il ruolo di udienza inserendo, ove possibile, la trattazione di altri processi.
Nel caso in esame il Giudice di merito ha fatto buon governo di questi principi rilevando - in un caso in cui il legittimo impedimento era documentato e la scelta di privilegiare l'altro processo poteva apparire ragionevolmente motivata - che il difensore aveva depositato la richiesta tardivamente e precisamente il giorno prima dell'udienza (tenuta il 31 ottobre 2000) pur avendo avuto notizia dell'impedimento fin dal 20 giugno 2000. E appare veramente difficile affermare che questa valutazione di non tempestività sia (manifestamente) illogica.
Analogamente, per il secondo impedimento, il Giudice ha rilevato che la notizia dell'udienza del presente processo era nota al difensore prima che venisse comunicato l'altro incombente, questa volta tempestivamente comunicato, e che comunque il diverso impedimento non era "sufficientemente motivato in ordine all'essenzialità e non sostituibilità del difensore nell'altro impegno professionale, tanto più che non si tratta di impegno giudiziario ... ma di attività professionale extragiudiziaria".
Trattasi di motivazione adeguatamente argomentata ed esente da vizi logici e giuridici e quindi incensurabile in sede di legittimità. È infatti di tutta evidenza che, anche a voler ritenere che costituisca legittimo impedimento l'impegno extragiudiziario del difensore, l'assoluta impossibilità a comparire possa configurarsi quando si dimostri, come correttamente si è espresso il Tribunale, che la presenza del difensore nella diversa attività abbia carattere di essenzialità e insostituibilità.
Non può quindi applicarsi in questi casi un criterio di libera scelta del difensore tra l'impegno da privilegiare: quello della difesa penale per l'avvocato deve sempre essere privilegiato nel processo penale per la natura dei valori in gioco;
l'impedimento di diversa natura può astrattamente consentire di ritenere l'esistenza dei presupposti per ritenere legittimo l'impedimento solo in presenza degli indicati requisiti (essenzialità e insostituibilità) comunque sempre valutabili esclusivamente dal Giudice di merito al quale, in questo caso, è attribuito anche il potere di effettuare una valutazione comparativa tra l'importanza degli interessi contrapposti.
Nel caso in esame il difensore dell'imputato si era limitato a produrre un documento da cui risultava una convocazione in un paese straniero per una riunione della quale neppure è indicato l'oggetto;
tanto meno viene precisato, nel documento e nell'istanza di rinvio, su quali ragioni si fondi il giudizio di essenzialità e insostituibilità.
5) Parimenti infondato, e ai limiti dell'ammissibilità, è il quarto motivo con il quale si deduce la violazione dell'art. 507 c.p.p. nonché il vizio di motivazione con riferimento al rigetto della richiesta di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Premesso che non risulta sia stato dedotto il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., lett. d (il che farebbe supporre che le prove non siano state indicate nella lista testimoniale ne' che siano state indicate a discarico dell'imputato) e a parte l'erroneità del riferimento normativo (se violazione vi fosse sarebbe l'art. 603 c.p.p. ad essere stato violato e non l'art. 507 c.p.p., che disciplina i poteri officiosi del Giudice) si osserva che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale può essere disposta soltanto se il Giudice "ritiene di non essere in grado di decidere allo stato degli atti". Come è agevole verificare dal tenore letterale della norma si tratta di una valutazione devoluta al Giudice di merito (il quale soltanto può valutare se è in grado di decidere allo stato degli atti) e sulla quale il sindacato di legittimità è limitato alla verifica sulla eventuale mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Nel caso in esame la Corte di merito ha fornito di adeguata e certo non illogica motivazione la sua valutazione sul punto rilevando che i testi indicati non avevano assistito all'incidente e che quindi nulla avrebbero potuto aggiungere a quanto dichiarato dai testimoni esaminati e a quanto obiettivamente rilevato dall'ispettore del lavoro intervenuto sul luogo subito dopo l'incidente. Ma va ancora sottolineato come, anche in questa sede, la censura sia formulata in termini ipotetici e del tutto generici (i testi "potrebbero fornire elementi indispensabili") anche con riferimento alle circostanze sulle quali è stata chiesta l'assunzione ("possono riferire in merito allo stato dei lavori nel cantiere al momento del sinistro... possono fornire altri particolari assai utili alla ricostruzione del fatto) e addirittura in termini che contraddicono la premessa che i testimoni non hanno assistito all'infortunio (i testimoni potrebbero riferire "in relazione alla posizione dell'infortunato al momento della caduta").
6) Più ampio esame merita la censura che si riferisce all'esistenza del rapporto di causalità tra la condotta dell'imputato e l'evento. Il problema si pone nel presente processo perché il decesso dell'infortunato si è verificato alcuni mesi dopo (il 23 marzo 1999) rispetto alla data dell'incidente (avvenuto il 29 luglio 1998). È noto che uno dei criteri di accertamento dell'esistenza del nesso di condizionamento è costituito dall'immediatezza dell'evento rispetto alla condotta dolosa o colposa che si afferma averlo cagionato. Se AV fosse deceduto sul colpo dopo la caduta il problema non si porrebbe essendo immediatamente riconducibile il decesso, in termini causali, alla condotta dell'imputato (causalità della condotta) e alla violazione, da parte sua, delle regole cautelari prescritte per le attività lavorative nel cantiere (causalità della colpa).
Ancora: se il decesso fosse direttamente riconducibile, sempre sotto il profilo causale, alle lesioni verificatesi nell'immediatezza (per es. da un trombo provocato dal trauma) il problema della causalità sarebbe, anche in questo caso, di più facile soluzione. Nel caso in esame, invece, l'evento è certamente dovuto ad una causa sopravvenuta costituita da "broncopolmonite massiva bilaterale" per cui si pone il problema di accertare se la causa sia stata da sola sufficiente a cagionare l'evento (art. 41 c.p.p., comma 2). Per quanto riguarda il concetto di causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento sono noti i termini del pluridecennale dibattito svoltosi sull'interpretazione da dare all'art. 41 cod. pen., comma 2; norma il cui scopo, secondo l'opinione maggiormente seguita, è quello di temperare il rigore derivante dalla meccanica applicazione del principio generale contenuto nel dell'art. 41, comma 1, in esame che si ritiene abbia accolto il principio condizionalistico o dell'equivalenza delle cause ("condicio sine qua non").
È stato affermato in dottrina che se il secondo comma in esame venisse interpretato nel senso che il rapporto di causalità dovesse ritenersi escluso solo nel caso di un processo causale del tutto autonomo verosimilmente si tratterebbe di una disposizione inutile perché, in questi casi, all'esclusione si perverrebbe anche con l'applicazione del principio condizionalistico. Deve pertanto trattarsi, secondo questo orientamento, di un processo non completamente avulso dall'antecedente ma caratterizzato - a seconda delle varie teorie della causalità (che in realtà su questo tema non divergono significativamente;
salvo forse la teoria della "causalità adeguata") - da un percorso causale completamente atipico, di carattere assolutamente anomalo ed eccezionale;
di un evento che non si verifica se non in casi del tutto imprevedibili a seguito della causa presupposta.
È noto l'esempio riportato nella relazione ministeriale al codice penale: l'agente ha posto in essere un antecedente dell'evento (ha ferito la persona offesa) ma la morte è stata determinata dall'incendio dell'ospedale nel quale il ferito era stato ricoverato. Il che, appunto, non solo non costituisce il percorso causale tipico (come, per es., il decesso nel caso di gravi ferite riportate a seguito del ferimento) ma realizza una linea di sviluppo della condotta del tutto anomala, imprevedibile in astratto e imprevedibile per l'agente che non può anticipatamente rappresentarla come conseguente alla sua azione od omissione (quest'ultimo versante riguarda l'elemento soggettivo ma il problema, dal punto di vista dell'elemento oggettivo del reato, si pone in termini analoghi). Questa elaborazione del concetto di causa sopravvenuta è stata, in più occasioni, ribadita anche dalla giurisprudenza di legittimità (cons., tra le numerose altre, Cass., sez. 1^, 10 giugno 1998 n. 11024, Ceraudo;
12 novembre 1997 n. 11124, Insirello;
sez. 4^, 21 ottobre 1997 n. 10760, Lini;
19 dicembre 1996 n. 578, Fundarò; 6 dicembre 1990 n. 4793, Bonetti;
12 luglio 1990 n. 12048, Gotta) ed è stata sostanzialmente accolta dal progetto di riforma elaborato dalla commissione Grosso di riforma del codice penale secondo cui "L'imputazione dell'evento è comunque esclusa quando esso costituisce conseguenza eccezionale dell'azione o dell'omissione" (art. 13 c.p., comma 4). In base ai principi affermati da dottrina e giurisprudenza sull'efficacia della causa sopravvenuta deve dunque ritenersi corretta la valutazione dei Giudici di merito che hanno ricostruito la sequenza patologica che ha condotto a morte il lavoratore come una concatenazione di patologie tra di loro causalmente ricollegate ed eziologicamente riconducibili all'infortunio iniziale. È sufficiente richiamare la sentenza di primo grado (peraltro questa ricostruzione è sinteticamente descritta anche in quella d'appello) - laddove viene evidenziato come la gravità delle lesioni abbia provocato l'allettamento prolungato dell'infortunato con la conseguente disventilazione polmonare che ha a sua volta provocato la broncopolmonite massiva bilaterale - per concludere come appaia del tutto corretta la valutazione dei Giudici di merito sulla non eccezionalità della complicanza ed anzi come la medesima sia direttamente riconducibile al trauma iniziale.
Ed è ancora da osservare, anche se il ricorrente ne fa cenno solo implicito, che - anche ipotizzando responsabilità nella gestione ospedaliera e nel trattamento terapeutico dell'infortunato aventi efficienza causale sul suo decesso - non per questo verrebbe meno, per il principio dell'equivalenza delle cause, il nesso di condizionamento con la condotta colposa del ricorrente che ha posto in essere una condizione necessaria dell'evento con la sua condotta iniziale che ha provocato l'incidente.
8) Il sesto motivo di ricorso, riguardante la valutazione degli elementi di prova presi in considerazione nella sentenza impugnata, è invece inammissibile.
Con le censure proposte si afferma che il lavoratore non stava eseguendo una lavorazione che richiedesse l'uso della cintura di sicurezza e si ipotizza una violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza perché la sentenza impugnata avrebbe ritenuto accertato che AV era caduto dal ponteggio per un vuoto nel piano di calpestio mentre all'imputato era stato contestato di non aver fatto indossare al dipendente la cintura di sicurezza.
Sotto il primo profilo la censura è inammissibile perché diretta a prospettare una ricostruzione dei fatti diversa da quella logicamente operata dal Giudice di merito che l'ha fondata sugli elementi di prova acquisiti al processo criticamente valutati ritenendo motivatamente che la lavorazione cui era addetta la persona offesa richiedesse l'uso della cintura di sicurezza.
Sotto il secondo profilo la censura è invece manifestamente infondata perché entrambi i Giudici di merito hanno ricondotto il verificarsi dell'evento alla mancata adozione della cintura di sicurezza e il mancato completamento dell'impalcatura non costituisce un'ipotesi alternativa ma semmai rafforzativa dell'obbligo di imporre ai dipendenti l'uso del mezzo di protezione.
8) Infondato è infine il motivo di ricorso che si riferisce al trattamento sanzionatorio avendo, la Corte di merito (che ha accolto sostanzialmente il motivo di appello dimezzando la pena inflitta dal primo Giudice), adeguatamente motivato sul diniego di dichiarare prevalenti le attenuanti generiche con il riferimento alla gravità della colpa e del danno arrecato. Valutazione che, essendo esente da vizi logici e giuridici, si sottrae al vaglio di legittimità. 9) Per le considerazioni svolte il ricorso deve essere rigettato. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Quarta Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2005.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2006