Sentenza 11 febbraio 2013
Massime • 1
La fattispecie di cui all'art. 319 quater cod. pen, come introdotta dall'art. 1, comma 75 della legge n. 190 del 2012, si pone in termini di continuità normativa rispetto alla precedente fattispecie concussiva per induzione, essendo stata, nella nuova norma, descritta in termini identici la condotta del pubblico ufficiale.
Commentari • 5
- 1. Concussione: le differenze con l'induzione indebita secondo le Sezioni Unite Malderahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
- 2. Concussione: le differenze con l'induzione indebita secondo le Sezioni Unite Malderahttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Indice: Introduzione Il quesito sottoposto alle Sezioni Unite Il primo orientamento della giurisprudenza Il secondo orientamento della giurisprudenza Il terzo orientamento della giurisprudenza I principi di diritto enunciati dalla Corte 1. Introduzione Le Sezioni Unite della Cassazione, nel delineare la differenza tra i reati di concussione per costrizione, di cui all'art. 317 c.p., e di induzione indebita a dare o promettere utilità, di cui all'art. 319-quater c.p., hanno fissato un criterio generale molto netto: chiarendo che il delitto di concussione è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, …
Leggi di più… - 3. Concussione: non sussiste in caso di persuasione, pressione morale con tenue valore condizionanteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 29 agosto 2023
La massima Il delitto di concussione, di cui all'art. 317 cod. pen. nel testo modificato dalla l. n. 190 del 2012, è caratterizzato, dal punto di vista oggettivo, da un abuso costrittivo del pubblico agente che si attua mediante violenza o minaccia, esplicita o implicita, di un danno contra ius da cui deriva una grave limitazione della libertà di determinazione del destinatario che, senza alcun vantaggio indebito per sé, viene posto di fronte all'alternativa di subire un danno o di evitarlo con la dazione o la promessa di una utilità indebita e si distingue dal delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen. introdotto dalla medesima l. n. 190, la cui condotta si …
Leggi di più… - 4. Concussione e induzione indebita, tra “spacchettamento” e patchwork normativo: istruzioni per l’usoNicolina Polifroni · https://www.filodiritto.com/ · 27 febbraio 2018
- 5. Le difficoltà applicative della legge Anticorruzione risolte dall'ultimo intervento dei giudici di legittimitàAccesso limitatoAlfredo Montagna · https://www.altalex.com/ · 18 marzo 2014
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/02/2013, n. 12388 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12388 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MILO Nicola - Presidente - del 11/02/2013
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 335
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 52282/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NO AT GI N. IL 19/02/1946;
avverso l'ordinanza n. 1880/2012 TRIB. LIBERTÀ di MILANO, del 12/11/2012;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
sentite le conclusioni del PG Dott. M. Lettieri, che ha chiesto rigettarsi il ricorso;
Udito il difensore Avv. F. Coppi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12.11.2012 il Tribunale del riesame di Milano confermava l'ordinanza cautelare con la quale era stata applicata in data 22.10.2012 dal G.I.P. dei Tribunale di Monza la custodia in carcere a NO RE US. Secondo l'editto accusatorio, l'indagato aveva agito in concorso con RC BE, direttore generate dei Comune di Sesto San Giovanni, che aveva il NO quale proprio "consulente di fiducia" e che, abusando della propria qualità di pubblico ufficiale, condizionando l'approvazione della variante edilizia relativa al recupero della c.d. area Falck alla sostituzione dell'architetto PA SI con altro professionista di suo gradimento, avevano indotto IR AR, imprenditore interessato al recupero edilizio dell'area ex Falck ad avvalersi indebitamente della collaborazione del predetto architetto SA per la presentazione al Comune di progetti di trasformazione urbanistico - edilizia dell'area indicata, stipulando col predetto SA un contratto di consulenza e collaborazione a fronte di un corrispettivo esoso (pari a Euro 1.000.000 di cui Euro 367.200,00 effettivamente versati a titolo di mera anticipazione in assenza di alcuna prestazione professionale)i in tal modo determinando l'imprenditore ad una indebita consegna di denaro a terzi.
I fatti risultano commessi in Sesto San Giovanni fino al 21 ottobre 2009.
2. Avverso la predetta ordinanza confermativa propone ricorso per cassazione la difesa dell'indagato deducendo:
2.1. Violazione di legge e mancanza di motivazione ai sensi dell'art.606 c.p.p., lett. B) ed E) in relazione all'art. 273 c.p.p. in ordine alla sussistenza della gravità indiziaria. Il Tribunale avrebbe omesso di motivare in ordine alla obiezione difensiva secondo la quale la presunta parte offesa non avrebbe mai detto di essere stata "costretta", ne' non potendosi la induzione riconoscersi nella sola segnalazione al CALTAGIRONE da parte del BE del nominativo del NO e, comunque, nella condizione di superiorità del pubblico ufficiale. Contraddittoria sarebbe, comunque, la motivazione laddove - da un lato - riconosce che le dichiarazioni del CALTAGIRONE non siano espressione di concussione e - dall'altro - avallando l'ipotesi di accusa attraverso un'erronea valutazione degli elementi esterni individualizzanti, senza un riscontro della credibilità oggettiva e soggettiva detta predetta fonte di accusa. In particolare, il Tribunale avrebbe fatto erroneamente riferimento alle dichiarazioni de relato del SI ed alle intercettazioni telefoniche, successive ai fatti, che - al contrario di quanto assume il Tribunale - testimonierebbero il mantenimento da parte del CALTAGIRONE della completa autonomia decisionale. Ancora, il Tribunale avrebbe omesso di motivare sulle deduzioni difensive in ordine alla entità del lavoro svolto dal NO, rispetto alla quale effettività produce in questa sede consulenza di parte, smentendosi, inoltre, l'esosità del compenso che non sarebbe stato valutato in ragione della predetta attività professionale. Infine, il ricorrente contesta il richiamo fatto dal Tribunale ad altri fatti e processi, rispetto ai quali lo stesso provvedimento omette di motivare sulla effettiva attinenza con i fatti oggetto della impugnata cautela.
2.2. Erronea applicazione degli artt. 110 e 317 c.p. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione circa la sussistenza del concorso dell'extraneus nel reato proprio di concussione. Sia il provvedimento genetico che quello confermativo avrebbero fondato il ragionamento su elementi congetturali e presuntivi avanzando apoditticamente incontri preliminari di cui si sarebbe reso protagonista il NO presso il BE, desunti dalla entità iniziale della richiesta economica di 5 milioni avanzata dal NO e dal rapporto di fiducia tra quest'ultimo ed il BE. Il primo elemento ignorerebbe il rifiuto del CALTAGIRONE di stipulare il contratto a quel prezzo;
il secondo non terrebbe conto che esso si fonda su conversazioni tenute l'anno successivo al conferimento dell'incarico le cui ragioni sono legate all'interesse professionale del NO verso il progetto e le cui modalità esplicative nei confronti del BE non sono affatto anomale se si tiene conto della iniziativa del CALTAGIRONE di presentare un proprio progetto - non condiviso ne' dal Portoghesi ne' dal SA - al Comune. Infine, il Tribunale non avrebbe dato contezza della deduzione difensiva che chiedeva ragione del fatto che la segnalazione del NO era avvenuta a distanza di anni dal'inizio dell'iter progettuale e solo per esigenze obiettive di esperienza sul territorio, donde il doveroso diretto riferimento del NO agli organi comunali.
2.3. Violazione di legge e mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari ex art. 274 c.p.p., comma 1, lett. a) e c).
2.3.1. Quanto al ritenuto pericolo di inquinamento probatorio, esso sarebbe stato illogicamente ravvisato sulla base della cancellazione di files informatici di cui si presume indimostratamente il contenuto (contabilità in nero girata a pubblici funzionari) e la dolosa cancellazione da parte del NO rispetto ad una normale operazione informatica. In ogni caso, illogica sarebbe la motivazione circa la concretezza ed attualità del pericolo, posta la distanza temporale di tale presunto ed unico comportamento rispetto anche alla conoscenza da parte dell'indagato dell'indagine in corso almeno dal 20 luglio 2011.
2.3.2. Quanto al pericolo di reiterazione della condotta criminosa, poggiata sulla intraneità de NO al sistema illecito, soltanto presuntivamente agitata a prescindere dalla prova di specifiche relazioni interpersonali ed omettendo di motivare in ordine alle ragioni della irrilevanza delle circostanze sopravvenute (dimissioni, uscita dalla compagine societaria, cessazione dei rapporti professionali, richiesta di cancellazione dall'albo professionale) che deprivano il NO della possibilità di partecipare alle dinamiche illecite. Nè il provvedimento impugnato avrebbe giustificato la sussistenza del pericolo a distanza di tre anni dai fatti contestati. Infine, illegittimamente il Tribunale avrebbe desunto argomenti a sostegno della prognosi cautelare dal contegno processuale del ricorrente volto a contestare gli addebiti.
2.3.3. Quanto al profilo della adeguatezza della massima misura cautelare il Tribunale avrebbe svolto una motivazione soltanto apparente attraverso una tautologia e riferimenti generici alle condizioni soggettive dell'indagato ed a collegamenti nazionali ed esteri del predetto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Il primo motivo è infondato.
2.1.1. Nella specie è stata contestata la ipotesi concussiva nella forma induttiva alternativamente prevista rispetto alla forma costrittiva nell'art. 317 c.p. previgente. Attualmente la medesima condotta è prevista e punita dalla fattispecie di cui all'art. 319 quater c.p., comma 1 introdotta dalla recente L. n. 190 del 2012 che,
secondo questa Corte, si pone in termini di continuità normativa rispetto alla precedente fattispecie concussiva per induzione in ragione della letterale riproposizione della identica condotta in capo al pubblico ufficiale nella citata nuova norma.
2.1.2. Nell'alveo di detta continuità normativa, deve richiamarsi la precedente giurisprudenza che ha costantemente ritenuto l'attività di induzione non vincolata a forme tassative, rilevando a tal fine ogni comportamento del pubblico ufficiale che sia comunque caratterizzato da un abuso dei poteri che valga ad esercitare una pressione psicologica suda vittima, in forza deità quale quest'ultima si convinca della necessità di dare o promettere denaro od altra utilità per evitare conseguenze dannose (Sez. 6, Sentenza n. 33843 del 19/06/2008 Rv. 240795 Imputato: Lonardo.; Sez. 6, Sentenza n. 46514 del 23/10/2009 Rv. 245335 Imputato: Vsci). Cosicché, si è chiarito, nella nozione di concussione per "induzione" va ricompresa qualsiasi condotta capace di creare nel privato uno stato di soggezione psicologica che lo porti ad agire nel senso voluto dall'agente, che può assumere svariate forme (quali l'inganno, la persuasione, la suggestione, l'allusione, il silenzio o l'ostruzionismo, anche variamente ed opportunamente combinati tra loro), in considerazione anche del diverso contesto in cui i soggetti si muovono e la loro maggiore o minore conoscenza di certi moduli operativi e dei relativi codici di comunicazione (Sez. 6, Sentenza n. 49538 del 01/10/2003 Rv. 228368 P.G. in proc. Bertofotti).
2.2. Il Tribunale ha confermato la ipotesi induttiva materialmente posta in essere dal BE - mediante l'attribuzione alla indicazione da parte di quest'ultimo al CALTAGIRONE del NO - avendo l'imprenditore nominato l'indicato architetto per evitare un pregiudizio maggiore rispetto all'"impasse" già in atto dopo la presentazione di ben tre progetti presso l'ente comunale.
2.2.1. Il Tribunale ha giustificato - con motivazione logica e priva di vizi giuridici - la sussistenza della induzione posta in essere dal BE nei confronti del CALTAGIRONE che - dopo aver presentato ben tre progetti per la riqualificazione dell'ex area FALCK senza esito da parte dell'amministrazione pubblica - si vede, a questo punto, per voce del BE, palesare la chiave risolutiva per superare lo stallo: l'affidamento del progetto al NO. Che il NO fosse uomo di fiducia del solo BE e che questo rapporto fiduciario prescindesse dai rapporti con il committente è giustificato - da un lato - dal riscontro fornito dall'arch. SI che dove "subire" l'affiancamento del NO, come pure dai diretto compendio intercettivo correttamente valorizzato dal Tribunale quando sottolinea la voluta riservatezza dei rapporti e l'aggiornamento da parte del BE sulla trattativa in atto con CALTAGIRONE mentre il NO con quest'ultimo non ha più contatti. Che, inoltre, il NO abbia richiesto al CALTAGIRONE una prima cifra di 5 milioni è del pari indiscusso - e del tutto logica la considerazione secondo la quale anche siffatta richiesta concorra a qualificare la posizione di forza del NO solo in ragione della sua imposizione da parte del BE. Ma anche la finale cifra concordata si situa nell'ambito del delineato contesto impositivo, posto che l'importo esorbitava del tutto dalle tariffe all'epoca vigenti e la somma contestualmente anticipata non trova giustificazione in alcuna attività del NO. E sul punto, irricevibile risulta la consulenza prodotta solo in questa sede in ragione dell'assenza di qualsiasi potere di accertamento dei fatti in capo alla Corte di legittimità. Infine, del tutto corretta è la richiamata valenza corroborativa, in ordine alla concreta illecita finalità perseguita con l'affidamento al NO, con il ruolo di collettore di tangenti emergente da altra indagine relativa al medesimo contesto illecito amministrativo-affaristico nell'ambito del comune di Sesto San Giovanni. Di siffatto ruolo da contezza la ordinanza impugnata laddove valorizza la mirata cancellazione dei files, logicamente considerata ben lungi dall'essere una insignificante normale operazione informatica essendo - invece - relativa a "note spese" logicamente correlate, in base all'esame del file recuperato e contenente indicazione di importi di denaro, neanche troppo fantasiosamente, indicati "black", ovverossia ascritti a "nero", e destinate a spese personali del DI CO,
amministratore delegato di Milano Serravate spa, ovverossia di colui che - nella vicenda Milano Serravalle - Milano Tangenziali spa - aveva richiesto di includere nel prezzo di vendita della nuova sede della società autostradale del Gruppo Cabassi una consulenza del NO.
2.2.2. In conclusione, sul punto, sono infondate sia la censura di carenza motivazionale sia la dedotta illogicità della motivazione.
2.3. Il secondo motivo sul concorso del ricorrente è - come quello precedente - infondato sia in ordine alla carenza motivazionale sia sotto il profilo della illogicità.
2.3.1. Il concorso del ricorrente nella condotta propria del pubblico ufficiale è desunto da molteplici e convergenti elementi sintomatici quali lo stretto rapporto fiduciario tra il BE ed il NO, che ha giustificato l'attribuzione della consulenza da parte del CALTAGIRONE, l'esosità delle pretese del NO, forte detta sua "legittimazione" proveniente dal BE, il ruolo del ricorrente - emerso in altri filoni di indagine - quale collettore di tangenti per conto di politici dell'area di sinistra operanti a Sesto San Giovanni in sintonia, ancora, con le informazioni rese dall'imprenditore NI circa l'inclusione del NO in una terna di architetti indicatogli da PENATI e da quelle rese da DI IN che ricollegava il NO al PENATI sia sulla acquisizione della consulenza commissionata da CALTAGIRONE sia per l'intermediazione in ordine ad altra vicenda immobiliare che aveva interessato lo stesso DI IN, in relazione al suo ruolo di ricettore di tangenti, è valorizzata la circostanza dell'interessamento del NO presso gli uffici comunali pur essendo interrotti i contatti con il committente. E sull'evidenziato ruolo viene considerato il pregnante riscontro della mirata cancellazione di files relativi a "note spese" che indurrebbe la sussistenza di "partite di giro" realizzate, attraverso la progettazione commissionata, dal NO in favore del pubblico ufficiale.
2.3.2. Cosicché, quanto al primo profilo di doglianza, il Tribunale avalla il profilo concorsuale sia considerando le connotazioni specifiche della vicenda in esame, sia le emergenze provenienti da altre indagini in cui il ricorrente è coinvolto secondo ruolo del tutto analogo a quello che si ipotizza nella presente vicenda. Nell'ambito della quale, attraverso gli elementi sintomatici prima indicati, il NO si colloca come fondamentale tassello precisamente funzionale allo strumentale esercizio del potere pubblico. La sua indicazione, lungi dall'essere un derogabile consiglio o informazione all'imprenditore giustificata da finalità pubbliche, si innesta su un consolidato rapporto fiduciario - al quale è estraneo proprio il soggetto che formalmente lo incarica - con il pubblico ufficiale che abusa del potere in vista di una illecita locupletazione. Del tutto in sintonia con tale quadro è, poi, quello emergente dalle altre indagini considerate dove il NO risulta aver svolto il ruolo di collettore di tangenti destinate a politici dell'area di sinistra.
2.3.3. Ed una siffatta motivazione si sottrae all'aspetto della censura in esame, individuando i logici passaggi che giustificano l'attribuzione concorsuale al NO della iniziativa materialmente realizzata dal BE.
2.3.4. Quanto all'aspetto della censura volto ad inficiare il fondamento della ricostruzione denunziandone la congetturalità e la presuntività, esso si risolve - evidentemente - in una rivalutazione in fatto degli elementi indiziali in presenza di un percorso motivazionale logico e privo di vizi giuridici, laddove sia le connotazioni proprie della vicenda, sia le emergenze aliunde acquisite convergono nella attribuzione concorsuale del fatto. Rispetto alle prime - uniche oggetto di specifica censura - alcuna illogicità è ravvisabile rispetto all'elemento costituito dalla esosità del prezzo preteso dal NO: come detto, sia quello iniziale sia quello finale sono logicamente considerati espressione della posizione illecitamente "forte" del NO. Come pure nessuna illogicità può riconoscersi - in ordine al rapporto fiduciario tra il BE ed il NO - alla valorizzazione delle conversazioni tra i due intervenute dopo l'affidamento dell'incarico, rispetto alle quali la difesa avanza una mera interpretazione alternativa improponibile in questa sede.
2.4. Il terzo motivo, relativo alle esigenze cautelari è - per un verso - manifestamente infondato allorquando denuncia la carenza motivazionale e - per altro verso - inammissibile quando denuncia la illogicità.
2.4.1. Il Tribunale individua le esigenze cautelari relativamente all'inquinamento probatorio ed al pericolo di reiterazione della condotta criminosa. Il primo fa leva sulla vicenda della cancellazione dei files, considerando specifiche indagini in corso;
il secondo sul ruolo centrale, nell'ambito del sistema affaristico, rivestito dal NO.
2.4.2. Cosicché nessuna carenza motivazionale può ravvisarsi nella specie, neanche sotto l'aspetto della omessa giustificazione in ordine alte deduzioni difensive relative ai fatti sopravvenuti, rispetto ai quali - invece - il Tribunale esprime le proprie valutazioni negandone la valenza elidente in ragione della permanente riferibilità delle società a stretti familiari dell'indagato e della richiesta di cancellazione dall'albo solo dopo la esecuzione della misura cautelare.
2.4.3. Quanto, invece, ai profili di denunciata violazione di legge, con riferimento all'inquinamento delle prove, la censura difensiva è inammissibile allorquando - come si è già anticipato - denuncia l'illogica attribuzione di significati indiziari alla cancellazione dei files, sostanzialmente sovrapponendo una diversa valutazione agli elementi di fatto logicamente considerati. Quanto alle critiche in ordine ù comunque - alla idoneità di tali emergenze a fondare la concretezza del pericolo, esse si rivelano della medesima inammissibile natura, facendo sostanzialmente leva sulla distanza temporale rispetto al presumibile intervento manipolatorio e sulla unicità dell'episodio, laddove il Tribunale - evidenziando la valenza dell'intervento manipolatorio e segnalando le manifestate preoccupazioni captate tra NO e BBRTOLI, ad indagini iniziate, in relazione a "iniziative incontrollabili" del CALTAGIRONE - segnala il perdurante pericolo rispetto alle indagini in corso, in presenza di una rete di collegamento tra il NO ed i coindagati, con particolare riguardo ai conti correnti accesi anche all'estero.
2.4.4. Quanto al pericolo di reiterazione esso è logicamente desunto dalla gravità de fatto, dal pieno coinvolgimento dell'indagato e dal ruolo rivestito da questi nell'ambito di un documentato sistema illecito affaristico - amministrativo coinvolgente precisi ed individuati ambiti politici. Gli elementi considerati giustificano quindi il giudizio sulla concretezza ed attualità del pericolo, rispetto al quale è correttamente valutata - come detto - l'inincidenza delle sopravvenienze dedotte dalla difesa. Si sottrae a censure anche la considerazione dell'interrogatorio reso dall'indagato, non facendosi affatto leva - come pretende il ricorso - sul silenzio opposto dall'indagato, quanto piuttosto sulla valutazione delle dichiarazioni rese, sotto l'aspetto della personalità dell'indagato, legittimamente esperita ai richiesti fini prognostici.
2.4.5. Anche quanto al profilo di adeguatezza della custodia in carcere il ricorso si risolve in inammissibili censure in fatto in quanto sotto la censura della apparenza motivazionale, si contesta la valutazione di merito del Tribunale che, dalla ricostruzione dei fatti avallata, individua un concreto ed intenso pericolo di reiterazione del reato tale da poter essere salvaguardato soltanto dada massima misura custodirle. Nessuna genericità può rinvenirsi, quindi, nella sintetica indicazione dei presupposti della valutazione di adeguatezza esclusiva, individuati nel pieno coinvolgimento dell'indagato nel grave fatto e nel ruolo sistematico da lui assunto - in questa come in altre vicende specificamente considerate nella logica inferenza sul tema - esito di una rete di consolidati rapporti strumentali che, in forza della loro attualità, hanno consentito la realizzazione della vicenda delittuosa in esame.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
4. Devono disporsi gli adempi mementi di cancelleria di cui all'art.94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 11 febbraio 2013.
Depositato in Cancelleria il 15 marzo 2013