Sentenza 10 dicembre 2004
Massime • 1
Sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, tanto da realizzare un'incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisce un reale pregiudizio dei diritti della difesa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che costituisse violazione dell'art. 521 cod. proc. pen. la circostanza che l'imputato, tratto a giudizio in ordine al reato di cessione di armi, sia stato poi condannato a seguito della confessione avvenuta in dibattimento e delle prove desunte dal contenuto delle intercettazioni telefoniche anche in ordine al reato di porto di armi, mai espressamente contestato nel capo di imputazione formulato nei suoi confronti, nè allo stesso implicitamente riconducibile, stante la giuridica autonomia di una fattispecie rispetto all'altra).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 10/12/2004, n. 4655 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4655 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FAZZIOLI Edoardo - Presidente - del 10/12/2004
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SILVESTRI Giovanni - Consigliere - N. 1412
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 026939/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DD AU, N. IL 21/12/1954;
avverso SENTENZA del 21/01/2004 CORTE APPELLO di MILANO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. VENEZIANO G. che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore Avv.ssa Ambra Giovena, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 21 gennaio 2004 la Corte d'appello di Milano confermava l'affermazione di penale responsabilità di UR DD in ordine al delitto di cui agli artt. 10, 12, 14 legge 497/1974 ed, esclusa, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano del 16.4.2003, l'aggravante di cui all'art. 12, comma 2, della citata legge, rideterminava la pena nei confronti di DD - ritenuto più grave il reato di cessione di armi comuni da sparo - in anni tre, mesi uno di reclusione ed euro 450 di multa.
La Corte riteneva provata la responsabilità dell'imputato in ordine ai delitti di porto e cessione delle armi e parti di esse da parte dell'imputato sulla base del contenuto delle intercettazioni ambientali effettuate all'interno dell'auto di SE ON e delle dichiarazioni confessorie rese dall'imputato. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, tramite il difensore di fiducia, DD, il quale lamenta: a) nullità della sentenza per violazione del principio di correlazione tra contestazione e sentenza, non essendo mai stata formalmente contestata all'imputato la condotta di porto di armi, bensì solo quella di cessione;
b) erronea applicazione della legge penale in relazione all'omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 5 della legge 895/1967; c) illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento di tale attenuante;
d) violazione di legge in relazione alla dosimetria della pena.
OSSERVA IN DIRITTO
1. Il primo motivo di ricorso, concernente il mancato rispetto del principio di correlazione tra accusa e sentenza, è fondato. A fondamento del principio di correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza sta l'esigenza di assicurare all'imputato la piena possibilità di difendersi in rapporto a tutte le circostanze rilevanti del fatto che è oggetto dell'imputazione. Ne discende che il principio in parola non è violato ogni qualvolta siffatta possibilità non risulti sminuita.
Pertanto, nei limiti di questa garanzia, quando nessun elemento che compone l'accusa sia sfuggito alla difesa dell'imputato, non si può parlare di mutamento del fatto e il giudice è libero di dare al fatto la qualificazione giuridica che ritenga più appropriata alle norme di diritto sostanziale.
In altri termini, quindi, siffatta violazione non ricorre, quando nella contestazione, considerata nella sua interezza, siano contenuti gli stessi elementi del fatto costitutivo del reato ritenuto in sentenza (Cass. 5.2.1993, Langella;
Cass. 11.4.1994, De Vecchi, riv. 197831; Cass. 24.5.1994, Tomasich, riv. 198689). Sussiste, invece, violazione del principio di correlazione della sentenza all'accusa formulata quando il fatto ritenuto in sentenza si trovi, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità o di incompatibilità sostanziale, nel senso che si sia realizzata una vera e propria trasformazione, sostituzione o variazione dei contenuti essenziali dell'addebito nei confronti dell'imputato, posto, così, di fronte - senza avere avuto alcuna possibilità di difesa - ad un fatto del tutto nuovo.
Il fatto, di cui agli artt. 521 e 522 c.p.p., va definito come l'accadimento di ordine naturale dalle cui connotazioni e circostanze soggettive ed oggettive, geografiche e temporali, poste in correlazione tra loro, vengono tratti gli elementi caratterizzanti la sua qualificazione giuridica. La violazione del suddetto principio postula, quindi, una modificazione - nei suoi elementi essenziali - del fatto, inteso appunto come episodio della vita umana, originariamente contestato.
Si ha, perciò, mancata correlazione tra fatto contestato e sentenza quando vi sia stata un'immutazione tale da determinare uno stravolgimento dell'imputazione originaria.
Alla stregua dei principi giuridici sinora illustrati, sussiste la dedotta violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, in quanto, come si evince agevolmente dagli atti, al ricorrente non è mai stata espressamente contestata, nel capo d'imputazione formulato nei suoi confronti, la condotta di porto delle armi e la confessione resa dallo stesso in ordine al delitto di cessione delle armi non può ritenersi implicitamente e logicamente comprensiva anche della condotta di porto, dotata di giuridica autonomia rispetto all'altra.
Nè, sotto altro profilo, può ritenersi equipollente alla compiuta descrizione del comportamento vietato il mero richiamo della norma incriminatrice.
Conseguentemente, in assenza di qualsiasi specificazione dell'addebito elevato nei suoi confronti, DD non ha avuto piena contezza delle accuse formulate nei suoi confronti con riferimento al delitto di porto delle armi e, in relazione ad esse, non ha potuto efficacemente esercitare il suo diritto di difesa.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere, sul punto, annullata senza rinvio con conseguente eliminazione della relativa pena di mesi tre di reclusione ed euro cinquanta di multa.
S'impone, inoltre, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Milano per quanto di competenza in ordine al delitto di porto di armi comuni da sparo (artt. 12 e 14 legge 497/1974).
2. Non fondati, invece, sono i motivi di ricorso riguardanti l'erronea omessa concessione dell'attenuante di cui all'art. 5 della legge 895/1967 e l'illogicità della motivazione sul punto.
Ai fini della concessione dell'attenuante di cui all'art. 5 della legge 895/1967, i parametri giuridici cui il giudice deve ancorare la sua valutazione sono costituiti dalla quantità e dalla qualità delle armi, al fine di stabilire se esse, per le loro caratteristiche, il loro numero, la loro capacità di offesa si rivelino oggettivamente di scarsa pericolosità e, comunque, tali da non suscitare allarme sociale.
Nel caso di specie la sentenza impugnata è esente dai vizi denunciati, in quanto,con motivazione compiuta, ha evidenziato che la quantità delle armi e delle parti di esse cedute, valutate in relazione al contesto criminale in cui tutta la vicenda si è svolta, escludono la possibilità di applicare l'attenuante richiesta. Del resto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un. 2.7.1997, n. 0 6402, ric. Dessimone ed altri, riv. 207944).
L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento (Sez. Un. 16.12.1999, n. 000 24, ric. Spina, riv. 214794).
Inoltre, ai sensi dell'art. 606, lett. e), c.p.p., la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. Un. 22.10.1996, n. 000 16, ric. Di Francesco, riv. 205621).
Sotto tutti questi profili, pertanto, non è fondata la censura difensiva riguardante l'illogicità della motivazione in ordine all'erroneo omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 5 della legge 895/1967, avendo i giudici di merito fornito ampia e congrua spiegazione degli elementi di fatto in base ai quali hanno ritenuto non sussistenti i parametri giuridici fissati dalla norma per il riconoscimento dell'attenuante stessa.
3. Non merita accoglimento neppure il motivo di ricorso relativo alla violazione di legge in ordine alla dosimetria della pena. In conformità con i principi di diritto più volte affermati da questa Corte, la sentenza impugnata, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha illustrato gli elementi ostativi alla concessione delle attenuanti generiche, sottolineando, in particolare, la gravità dei reati commessi, le motivazioni dell'agire criminoso del ricorrente, i suoi gravi precedenti penali.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di porto di armi comuni da sparo (artt. 12 e 14 legge 497/1974) ed elimina la relativa pena di mesi tre di reclusione ed euro cinquanta di multa.
Dispone la trasmissione degli atti al pubblico ministero di Milano per quanto di competenza.
Visto l'art. 624 c.p.p. dichiara irrevocabile la sentenza nella parte relativa alla condanna per il reato di cessione di armi comuni da sparo o parti di esse (artt. 9 e 14 legge 407/1974), per la quale è stata inflitta, con la recidiva contestata, la pena di anni due e mesi dieci di reclusione ed euro quattrocento di multa. Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 10 dicembre 2004. Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2005