Sentenza 11 maggio 2006
Massime • 1
Con la previsione della regola di giudizio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, di cui all'art. 5 della legge n. 46 del 2006, che ha modificato il comma primo dell'art. 533 cod. proc. pen., il legislatore non ha introdotto un diverso e più rigoroso criterio di valutazione della prova rispetto a quello precedentemente adottato dal codice, ma ha semplicemente formalizzato un principio già acquisito dalla giurisprudenza, secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale della responsabilità dell'imputato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 11/05/2006, n. 20371 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20371 |
| Data del deposito : | 11 maggio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 11/05/2006
Dott. BARDOVAGNI LO - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 616
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 048156/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN FF, N. IL 04/01/1932;
2) SE IU, N. IL 02/09/1959;
avverso SENTENZA del 11/07/2005 CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CORRADINI GRAZIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ESPOSITO Vitaliano che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.
Udito, per la parte civile, l'Avv. BACCHETTI Massimo dell'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno, che ha concluso per il rigetto del ricorso per la loro inammissibilità.
Con rifusione delle spese dal porsi a carico solidale degli imputati. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Con sentenza in data 11 luglio 2005 la Corte di Assise di Appello di Palermo ha confermato la sentenza 07/03/2003 della Corte di Assise in sede che aveva dichiarato CI LE e ES PE colpevoli del reato di omicidio volontario plurimo premeditato per avere, in concorso fra loro e con IN OR, RE EL, RE OR, RI SA, RC FR, NE TR, RE PE, TI MA VA, NZ NA, CA NA, IO OR, AL PE, GE TO, DU VA, NT ED, SI GN, Di CA EA, giudicati separatamente e con CA AN, RE PE, RC LI e MB GI PE, deceduti, cagionato la morte del generale CA Alberto LL SA, della di lui consorte EM TI RO e dell'agente della polizia di stato addetto alla tutela Domenico Russo, avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p., e li aveva condannati entrambi alla pena dell'ergastolo con l'isolamento diurno per la durata di due anni, oltre che al risarcimento dei danni alle parti civili.
2 - Verso le ore 21 del 3 settembre 1982, nella via Carini di Palermo, era stato posto in essere un agguato mortale ai danni del generale LL SA, al tempo Prefetto di Palermo, il quale si trovava a bordo di una vettura A 112 condotta dalla moglie TI RO EM ed era seguito dall'agente di scorta Russo Domenico alla guida di una autovettura Alfetta 2000.
L'agguato era stato posto in essere da due sparatori che si trovavano a bordo di una BMW 520 e di una moto Suzuki 750 e che avevano usato due fucili mitragliatori kalashnikov.
Nell'agguato erano stati impiegati tre veicoli di provenienza furtiva e con targhe contraffatte, la BMW 520, una Fiat 132 ed una Suzuki 750, che erano stati poi ritrovati in parte dati alle fiamme, oltre ad altre autovetture di copertura e ad una moto Honda 900, secondo la testimonianza di TA NI che aveva visto transitare la Alfetta condotta dal suo amico agente Russo, pochi metri prima del luogo dell'agguato, affiancata da una Suzuki con due giovani a bordo, che aveva rallentato l'andatura e lampeggiato con il faro anteriore, mentre una Honda 900, con altri due giovani a bordo, era partita contemporaneamente dall'altro lato, allontanandosi.
3 - Per tali fatti, subito ritenuti di origine mafiosa poiché il Generale LL SA si trovava a Palermo per sconfiggere la mafia, erano stati condannati con sentenza della Corte d'Assise di Palermo in data 16/12/1987 i vertici di CO OS e cioè RE EL, quale capo della Commissione e NA NZ e OR IN quali componenti della stessa, nonché RC LI quale componente del gruppo di fuoco.
4 - Dopo molti anni le indagini erano state riavviate in conseguenza dell'apporto dei collaboratori di giustizia CI CA, uomo d'onore della famiglia mafiosa della Noce fin dal 1980 (figlio dell'attuale imputato CI LE, all'epoca dei fatti sottocapo della famiglia della Noce ed in seguito rappresentante della famiglia, dopo la eliminazione del predecessore, IO TO, avvenuta il 30/11/1982 e quindi capo mandamento della Noce nel 1983) che aveva deciso di collaborare con la giustizia nel giugno del 1996, AN FR LO (cugino di CI CA, affiliato fin dal 1980 alla famiglia della Noce e quindi divenuto sottocapo della famiglia allorché CI LE ne era divenuto rappresentante), che aveva iniziato la sua collaborazione nell'estate dello stesso anno e in seguito CA VA e ZZ OR. I primi due collaboratori, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, avevano autonomamente iniziato il rispettivo percorso collaborativo autoaccusandosi di numerosi fatti di sangue, per molti dei quali non erano neppure colpiti da sospetti e svelando quanto a loro conoscenza sulle dinamiche dell'associazione CO OS e sui nomi dei sodali insieme ai quali avevano commesso i reati confessati. In tale ambito CI CA e AN FR LO, quanto all'omicidio LL SA, avevano reso dichiarazioni ritenute autonome e concordanti nel nucleo essenziale, rivelando che nei giorni precedenti all'agguato e nello stesso giorno del delitto tutti i partecipanti si erano riuniti nel fondo Pipitone, utilizzato come base operativa presso cui si trovavano le armi ed i veicoli da impiegare nell'agguato. Il ruolo direttivo delle operazioni era stato attribuito a ON TO, componente della famiglia di Resuttana, RE PE detto SC, appartenente alla famiglia di UL e MB GI PE della famiglia di San Lorenzo. Il ruolo informativo sui movimenti della vittima designata, cd. afa "battuta", era andato a RE ed a ES PE, quest'ultimo attuale imputato ed all'epoca appartenente alla famiglia di UL, mentre CI CA e ON TO stavano su una delle due vetture, MB ed AN insieme ad un terzo soggetto sulla seconda vettura armati di kalashnikov e di fucili a pompa e RE ed altro soggetto sulla moto Suzuki, ugualmente armati ed infine CI LE, CA AN e GA EN stavano su altre macchine "pulite" con funzioni di copertura dei killer. Entrambi i collaboratori avevano parlato dell'arrivo, mentre si trovavano nel luogo dell'appostamento, indicato nella piazzetta Nasce che si apre su via Carini, di una macchina della polizia, peraltro senza conseguenze ed avevano quindi descritto il fatto di sangue, che aveva preso le mosse allorché era giunto il segnale di partire da parte del ES che doveva stare appostato davanti alla Prefettura e portare la "battuta" non appena si fosse mossa la vittima predestinata, in modo sostanzialmente conforme: l'auto condotta da CI CA si era mossa per prima seguita da quella in cui vi era AN;
ON aveva sparato per primo sulla A 112 condotta da EM TI RO con un fucile kalashnikov, mentre RE, munito di analogo fucile mitragliatore, aveva esploso dalla moto i colpi contro l'auto di scorta, sparando in seguito anche contro la A 112; le due macchine usate per l'agguato erano state abbandonate ed incendiate e gli occupanti di tali mezzi si erano poi trasferiti sulle autovetture di copertura con cui avevano raggiunto il fondo Pipitone dove era scoppiata una lite fra ON e RE poiché quest'ultimo mal sopportava che il ON, violando gli accordi, gli avesse sottratto il "merito" di esplodere per primo i colpi mortali all'indirizzo del generale LL SA.
Tali dichiarazioni erano apparse altresì attendibili intrinsecamente ed anche sotto il profilo estrinseco, poiché convergenti con le rivelazioni dei collaboranti CA e ZZ, in ordine alla individuazione di alcuni dei correi e con la ricostruzione oggettiva dei fatti ed in particolare, quanto alle dichiarazioni del CI CA, con la consulenza balistica Bui - Notarstefano, eseguita nell'attuale procedimento, che aveva valutato in modo inedito e più corretto la ricostruzione dei fatti resa dal CI relativamente al numero degli sparatori, al tipo dei veicolo usati, alle armi e al punto in cui era iniziata la sparatoria, ma anche in ordine alla specifica posizione assunta dal primo sparatore che aveva sparato da sinistra verso destra contro il lato guida della A 112 ed alla circostanza che il passeggero avesse sparato dapprima sulla macchina di scorta e poi sulla A 112; il che riscontrava la versione dei fatti resa dal CI, in contrasto con la prima ricostruzione a suo tempo diffusa dai mezzi di comunicazione per cui lo sparatore avrebbe affiancato la A 112 dal lato destro e quindi sarebbe sceso portandosi sul lato sinistro della vettura. E sulla base di tali valutazioni i giudici di merito hanno ritenuto che fosse provata la responsabilità di CI LE e del ES in ordine agli omicidi per avere entrambi partecipato a tutte le riunioni preparatorie nel fondo Pipitone e quindi anche alla fase operativa, il CI LE a bordo di una delle "macchine pulite" su cui i fuggitivi erano stati ritrasportati sul fondo Pipitone ed il ES, quale collaboratore del gruppo di fuoco di UL, guidato dal RE, con lo specifico ruolo di assumere fin dall'inizio informazioni sui movimenti del generale LL SA e quindi, il giorno dell'agguato, di stare davanti alla Prefettura pronto a dare la "battuta".
5 - La sentenza di secondo grado, rispondendo agli specifici motivi di appello degli imputati, ha poi escluso che sussistessero sostanziali e rilevanti contraddittorietà all'interno del racconto dei singoli collaboratori ed all'esterno fra i racconti degli stessi, rilevando che alcune modeste imprecisioni di CI CA, in ordine alle modalità di trasmissione della "battuta" (aveva inizialmente parlato di ricetrasmittenti tenute in dotazione dentro le borse insieme alle armi), al tipo di autovettura usata e ad alcuni dei partecipanti all'episodio, si spiegavano attraverso le precisazioni che aveva offerto ed il lungo tempo trascorso, oltre che con riguardo al numero imponente di episodi criminali cui il CI aveva partecipato nell'arco degli anni ed al carattere sommario delle prime dichiarazioni rese in sede di primo interrogatorio di inizio della collaborazione, mentre il cattivo ricordo dell'AN circa la posizione assunta dal ON allorché aveva sparato non incrinava ugualmente la attendibilità dello stesso - che aveva reso dichiarazioni conformi al vero su tutti gli altri aspetti della vicenda - poiché l'AN aveva assistito alla scena, svoltasi più avanti della sua posizione, in ora serale, per un brevissimo lasso di tempo e con una visuale compromessa da ostacoli. Infine la sentenza ha spiegato la imprecisione dell'AN circa le modalità con cui la "battuta" era stata portata in piazza Nasce personalmente da CC e RE sulla stessa moto - mentre invece CI aveva collocato il RE sulla Suzuki condotta dal LE al momento della sparatoria - con la presenza al momento dell'agguato sul luogo del fatto di due moto, la Suzuki su cui stava il RE ed una Honda, vista dal teste TA, con cui era arrivata la "battuta" e che si era poi allontanata prima della sparatoria.
6 - Hanno proposto ricorso per Cassazione la difesa di CI LE e ES PE personalmente chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto il rigetto di entrambi i ricorsi, mentre l'Avvocatura Generale dello Stato, nell'interesse della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero dell'Interno, già costituiti parti civili, ha concluso per il rigetto ovvero per la inammissibilità dei ricorsi. MOTIVI DELLA DECISIONE
7 - La difesa del CI ha dedotto erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. e illogicità della motivazione della sentenza impugnata laddove aveva ritenuto la responsabilità dell'imputato sulla base delle chiamate di correo dei collaboratori di giustizia CI CA ed AN FR LO, reputate convergenti nei nuclei essenziali e costituenti reciproco riscontro, benché tali dichiarazioni non avessero superato il vaglio critico richiesto per la valutazione della intrinseca credibilità in conseguenza delle imprecisioni e divergenze insite nelle stesse, con particolare riguardo alla erronea indicazione fornita dall'AN quanto alla posizione del ON nell'agguato (sulla destra della A 112 anziché sulla sinistra), superate sbrigativamente dai giudici di merito con riferimento ad errore o confusione nel ricordo a causa del tempo trascorso.
Ha inoltre lamentato la mancata risposta da parte della sentenza di appello alle specifiche censure mosse con i motivi di appello alla sentenza di primo grado con riguardo alla assenza di riscontri individualizzanti alla chiamata in correità, che non potevano consistere nella oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante ed all'errore in cui erano caduti i giudici di merito laddove avevano ritenuto che CI LE avesse partecipato all'agguato per "sorvegliare" l'operato dei suoi sottoposti CI CA e AN, pur essendo tali ultimi due soggetti "uomini d'onore" su diretta investitura di IN OR e posti alle dirette dipendenze di quest'ultimo, mentre, per converso, CI LE avrebbe assunto un ruolo apicale e decisionale in CO OS soltanto a partire dal gennaio 1983 e quindi dopo l'attentato.
8 - ES PE ha ugualmente lamentato inosservanza o erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. nonché manifesta illogicità della sentenza impugnata.
In particolare ha rilevato che le chiamate in correità rese da CI CA e da AN FR LO apparivano frammentarie e contraddittorie su punti fondamentali sia in ordine alla individuazione dei partecipanti all'agguato che con riguardo ai ruoli dai medesimi ricoperti ed alle modalità esecutive del delitto stesso, avendo il CI indicato il ES fra i partecipanti all'azione solo nel secondo interrogatorio del 25/06/1996, per poi modificare ulteriormente la ricostruzione dei fatti nella versione dibattimentale in cui aveva ammesso che aveva soltanto supposto la presenza del ES davanti alla Prefettura sulla base degli accordi presi nel corso delle riunioni preparatorie presso il Fondo Pipitone cui, forse, avrebbe partecipato il ES ed avendo l'AN, dal suo canto, nonostante la costanza delle dichiarazioni, escluso che fossero state usate radio - ricetrasmittenti, così contraddicendo il CI CA anche in ordine alla presenza sul luogo dell'agguato di TR LE e di ZZ OR ed alla posizione di sparo assunta da ON NO. Ad avviso del ES si sarebbe perciò trattato piuttosto che di due chiamate in correità che si riscontravano reciprocamente, di due chiamate contraddittorie prive di riscontro individualizzante.
Inoltre il suddetto ricorrente ha dedotto che la sentenza impugnata aveva dato una giustificazione illogica delle discordanze fra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia violando il principio "dell'oltre ragionevole dubbio".
9 - Entrambi i ricorrenti si limitano, nella sostanza, a confutare la valutazione delle dichiarazioni accusatorie rese nei loro confronti dai collaboratori di giustizia, anche alla luce della regola di giudizio dell'oltre ragionevole dubbio, lamentando la tardività, le imprecisioni e le contraddizioni in cui sarebbero incorsi i dichiaranti, nonché la mancanza di riscontri derivante dalla circostanza che le dichiarazioni di CI CA e dell'AN, in quanto non concordanti, non potrebbero costituire reciproco riscontro l'una all'altra.
I ricorsi sono entrambi manifestamente infondati.
I giudici di merito hanno valorizzato il complessivo materiale probatorio costituito prevalentemente dalle dichiarazioni accusatorie rese autonomamente da testimoni e collaboratori di giustizia, appartenenti al medesimo clan mafioso ed a conoscenza delle vicende narrate e delle persone coinvolte, per avere direttamente partecipato all'agguato mortale ai danni del generale LL SA con funzioni esecutive, ritenute intrinsecamente attendibili (per avere in particolare i collaboratori confessato spontaneamente un gravissimo reato per cui non erano neppure sospettati, giungendo il CI a coinvolgere addirittura il proprio padre), precise e reciprocamente convergenti nel nucleo fondamentale del racconto, anche all'esito di un puntuale esame delle parziali discrasie e contraddizioni fattuali evidenziate dalla difesa.
Hanno poi posto in luce i gravi, molteplici e convergenti riscontri sia oggettivi che individualizzanti, emersi nel corso del giudizio a carico degli odierni imputati, con riguardo alla effettiva appartenenza degli attuali imputati a CO OS nell'ambito delle famiglie e con i ruoli indicati dai collaboratori, al coinvolgimento di altri soggetti che avevano già riportato condanna definitiva, alle specifiche modalità dell'agguato - diverse da quelle ritenute fino a quel momento dagli inquirenti e che si erano poi rivelate veritiere attraverso una consulenza tecnica che quindi dimostrava che i suddetti collaboratori avevano effettivamente partecipato a quell'agguato di cui non avrebbero potuto altrimenti conoscere le specifiche modalità non ancora emerse giudizialmente -, alla presenza effettiva, ugualmente inedita, di due moto sul luogo dell'agguato alla stregua delle dichiarazioni del teste TA, all'arrivo sul luogo dell'agguato della macchina della polizia proprio poco prima che arrivasse la "battuta", alla convergenza delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori CI ed AN nei rispettivi nuclei fondamentali che costituivano un reciproco e valido riscontro individualizzante di tipo omologo sulle due persone incolpate, in base ad una giurisprudenza consolidata di questa Corte per cui gli elementi di riscontro alla prova dichiarativa insita nella chiamata in correità possono consistere anche in una seconda chiamata in correità, purché autonoma rispetto alla prima, come nel caso in esame in cui la autonomia delle due chiamate non è posta in discussione neppure dalla difesa degli imputati (v. per tutte Cass. 30/04/1999, Cataldo, Rv. 213845; Cass. 15/06/2000, ON).
Orbene, ritiene il collegio che il giudice di merito, analiticamente soffermandosi sulla posizione degli imputati ed enucleando gli elementi, anche di riscontro esterno alle dichiarazioni dei collaboratori, emersi a loro carico, abbia adeguatamente valorizzato le fonti di prova facendo corretto uso dei principi elaborati dalla Corte di legittimità e richiamati dagli stessi ricorrenti nell'atto di gravame, alla stregua dei criteri indicati dall'art. 192 c.p.p., comma 3, applicabili pacificamente nel caso in esame e quindi desumendo, con puntuale apparato argomentativo, che gli imputati avessero svolto nell'ambito dell'episodio criminale gli specifici ruoli analiticamente delineati, dando altresì logica giustificazione della minime divergenze emerse dal racconto dei due collaboratori che è stato ritenuto proprio per questo autonomo e genuino (pag. 44 della sentenza di appello) piuttosto che falso, alla stregua della corretta e condivisibile regola di giudizio per cui le divergenze su aspetti secondari della vicenda, in relazione ai quali i tempi ottimali di efficienza della memoria hanno breve durata, concernendo elementi e sequenze tra loro difficilmente associabili, sono del tutto naturali ed attribuibili alle diverse percezioni soggettive di ciascun chiamante ed all'inevitabile confusione dei ricordi. La eventuale sussistenza di "smagliature e discrasie", anche di un certo peso, rilevabili tanto all'interno delle dichiarazioni dei collaboratori quanto nel confronto fra esse, non implica infatti, di per sè, il venire meno della loro affidabilità, quando, sulla base di adeguata motivazione, risulti dimostrata la complessiva convergenza di esse nei nuclei fondamentali (v., per tutte, Cass. 21/05/1998, Caruana). E tale conclusione non è censurabile in questa sede appunto perché conforme ai principi di diritto enunciati da questa Corte in tema di valutazione dei collaboratori ed inoltre sorretta da puntuale e logica motivazione, saldamente ancorata alle risultanze probatorie.
10 - Non è d'altronde vero che i giudici di merito non abbiano dato risposta ai motivi di appello concernenti le rilevate divergenze fra le dichiarazioni dei collaboratori poiché la sentenza impugnata ha dedicato decine di pagine a tale capitolo di prova offrendo logiche e condivisibili risposte a tutte le doglianze, cosicché le censure proposte con gli attuali ricorsi si rivelano aspecifiche, e, come tali, inammissibili, stante la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento della impugnazione.
11 - Non è vero neppure che i giudici di merito siano caduti in errore di fatto laddove avrebbero ritenuto che la partecipazione di CI LE all'agguato fosse stata originata soltanto dalla necessità di "sorvegliare" l'operato dei suoi sottoposti CI CA ed AN pur essendo costoro uomini d'onore per diretta investitura di IN OR, poiché la sentenza impugnata non ha affatto sostenuto ciò (v. pagg. 45 e 46 indicate dal ricorrente CI LE), bensì si è limitata a spiegare che era del tutto naturale che ad un evento importante come l'omicidio del generale LL SA, in cui erano coinvolti i principali uomini d'onore palermitani, partecipasse anche CI LE che era sottocapo della famiglia della Noce.
12 - Quanto alla pretesa tardità delle dichiarazioni accusatorie dell'AN, è solo il caso di rilevare che l'AN, come si legge a pagina 25 della sentenza impugnata, del che non tiene conto il ricorrente, ha specificamente chiamato in correità il ES nel primo vero e proprio interrogatorio che ha reso in data 25/06/1996, mentre le precedenti dichiarazioni del 07/06/1996 si erano limitate ad una sorta di dichiarazioni di intenti in relazione al percorso collaborativo che intendeva intraprendere, del tutto sommario e privo di approfondimenti, trattandosi di un soggetto che aveva svolto per anni il ruolo di killer di CO OS e che aveva quindi moltissimi reati da confessare.
13 - Infine, quanto alla applicazione della regola di giudizio dell'oltre ragionevole dubbio, recepita nella L. n. 46 del 2006, art. 5, che ha modificato l'art. 533 c.p.p., comma 1 attraverso la previsione che il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio e che, ad avviso del ricorrente ES, comporterebbe un diverso criterio di valutazione della prova, più rigoroso di quello precedentemente insito nell'art. 533 c.p.p. che faceva riferimento alla sola colpevolezza dell'imputato, occorre rilevare che la opinione di gran lunga prevalente è nel senso che il legislatore non abbia fatto altro che formalizzare in legge un principio già acquisito, presente da anni con sempre maggiore frequenza nella giurisprudenza di questa Corte ed incontestabile anche alla stregua delle Convenzioni Internazionali sottoscritte dall'Italia, per cui nel giudizio la condanna dell'imputato è possibile soltanto qualora vi sia la certezza processuale della responsabilità dell'imputato, mentre quando la prova è incompleta si impone la assoluzione (v. per tutte Cass. n. 43324/2005, Barghella;
Cass. n. 41052/2005, CO ND ed altri;
Cass. n. 41176/2005, P.G.
contro
MA e altri;
Cass. sez. 6^, n. 1518/1997 Rv. 208144; Cass. sez. 2^, n. 3777/1995, Rv. 203118); cosicché la modifica legislativa finisce per rivelarsi indifferente sul piano del giudizio.
14 - Consegue alla accertata inammissibilità di entrambi i ricorsi, a norma dell'art. 616 c.p.p., la condanna solidale dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma che si ritiene di fissare in mille Euro per ciascuno - in considerazione della totale pretestuosità di entrambi i ricorsi - a favore della Cassa delle Ammende. Consegue altresì la condanna solidale dei ricorrenti alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili nel presente grado del giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti i solido al pagamento delle spese processuali nonché al versamento della somma di 1.000,00 Euro per ciascuno a favore della Cassa delle Ammende;
li condanna altresì in solido a rifondere le spese delle parti civili Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministero dell'Interno, che liquida cumulativamente in Euro 4.200,00.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2006.
Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2006