Sentenza 17 novembre 2005
Massime • 1
Nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, al profilo di colpa originariamente contestato, non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell'obbligo di contestazione suppletiva di cui all'art. 516 cod. proc. pen. e dell'eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell'art. 521 stesso codice. (Fattispecie in tema di infortuni sul lavoro: la Corte ha escluso la dedotta violazione di legge nell'ipotesi di condanna per mancato rispetto di norme cautelari, laddove la contestazione riguardava plurimi profili di negligenza e di colpa).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/11/2005, n. 2393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2393 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 17/11/2005
Dott. BRUSCO Carlo SE - Consigliere - SENTENZA
Dott. NOVARESE Francesco - Consigliere - N. 1760
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 23646/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
difensore di:
CC LU, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 28 ottobre 2004 dalla Corte di Appello di LECCE - sezione distaccata di TARANTO;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Renato BRICCHETTI;
sentite le conclusioni del pubblico ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. FAVALLI Mario, che ha chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;
udito il difensore di fiducia dell'imputato, avv. STRADA RAFFAELE di GINOSA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con sentenza in data 19 giugno 2003, il Tribunale di TARANTO dichiarava LU CC colpevole del delitto di cui all'art. 590 c.p., perché, in GINOSA il 16 febbraio 1998, nella sua qualità di titolare dell'omonima impresa edile, cagionava per colpa lesioni all'operaio SE ZZ, che cadeva da circa sei metri di altezza mentre si trovava sul terrazzo della scuola elementare SAN GIOVANNI BOSCO.
Di conseguenza, lo condannava, riconosciuta la sussistenza delle circostanze attenuanti di cui all'art. 62 bis c.p., alla pena di Euro 400,00 di multa.
Il Tribunale condannava, inoltre, l'imputato:
a risarcire il danno alla parte civile (con rimessione delle parti, ai sensi dell'art. 539 c.p.p., davanti al giudice civile per la liquidazione);
a pagare alla medesima, a titolo di provvisionale, immediatamente esecutiva, la somma di 2.000,00 Euro;
a pagare le spese processuali in favore della parte civile. Lo assolveva, invece, dalla contravvenzione di cui al D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547, art. 375 del (per avere consentito che si svolgessero i lavori con una scala estensibile non idonea a raggiungere il terrazzo e soltanto appoggiata alla mensola di cornicione dell'edificio) e dalla contravvenzione di cui al D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164, art. 8 (per avere consentito che i lavori si effettuassero con scala non vincolata ne' al terreno, ne' al cornicione, ne' al piede di altro operaio). Riteneva, invero, il Tribunale che l'istruttoria dibattimentale non fosse riuscita a chiarire del tutto le circostanze dell'infortunio. ZZ aveva riferito, nel corso del dibattimento, che dovevano essere effettuati lavori di impermeabilizzazione sul terrazzo più alto della scuola;
per raggiungerlo, era necessario salire con una scala su un primo, più basso, terrazzo e poi da lì accedere al secondo, sempre con la scala.
Mentre stava salendo dal primo al secondo terrazzo, la scala si era spostata ed era caduto al suolo.
Nessuno, in quel momento, manteneva la scala al piede (perché MA, l'altro operaio che stava lavorando con lui, già si trovava sul secondo terrazzo), ne' questa era fissata al cornicione. La versione dei fatti offerta dal ZZ in dibattimento era nettamente diversa da quella riferita dal medesimo, un mese dopo l'infortunio, agli Ispettori del lavoro.
Nell'occasione, ZZ aveva raccontato di essere caduto dal primo terrazzo a seguito di un capogiro che gli aveva fatto perdere l'equilibrio.
Una diversa ricostruzione dell'accaduto era stata offerta dai testimoni MA e UC.
Il primo aveva riferito che quel giorno con loro c'era anche l'operaio UC, un nuovo assunto;
era lui che manteneva la scala al piede.
L'incidente non si era, pertanto, verificato a causa dello spostamento della scala, ma perché effettivamente ZZ era stato colto da un capogiro oppure perché aveva inopinatamente scavalcato il parapetto.
UC aveva sostanzialmente confermato la ricostruzione del MA. Riteneva, tuttavia, il Tribunale che l'incidente non si sarebbe verificato se fossero state adottate tutte le cautele infortunistiche, in particolare se fosse stata collocata un'adeguata impalcatura in prossimità del bordo esterno dei due terrazzini. Doveva, pertanto, ritenersi che il CC avesse violato il disposto del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 375, nella parte in cui impone, per l'esecuzione dei lavori di riparazione e manutenzione, la predisposizione di opere provvisionali tali da consentire l'effettuazione dei lavori in condizioni di sicurezza. Il primo giudice, nel ribadire che "la dinamica del sinistro non appariva chiara e quindi non era certo se vi fosse o meno al momento dei fatti un terzo operaio che vincolava la scala al piede mentre gli altri due salivano e scendevano, ne' se la scala fosse idonea o meno a raggiungere il terrazzo in quota" assolveva - come si è detto all'inizio - il CC dalle contestate contravvenzioni.
2. Sull'impugnazione dell'imputato, la Corte di Appello di LECCE - Sezione Distaccata di TARANTO - confermava la sentenza di primo grado. Rilevava la Corte che il primo giudice aveva fatto corretta applicazione dei principi affermati in tema di rapporto di causalità: la responsabilità dell'imputato per la determinazione di un dato evento naturalistico deve, invero, essere affermata anche nei casi in cui l'innesco della serie causale - sulla base delle prove raccolte - possa essere attribuito a più condotte colpose alternative, purché ciascuna tra esse sia riferibile allo stesso imputato e debba essere esclusa l'incidenza di meccanismi eziologici indipendenti.
Secondo la Corte distrettuale, il Tribunale era, comunque, stato "sin troppo prudente" nella valutazione del materiale probatorio. Le risultanze processuali consentivano, invero, di asseverare come maggiormente affidabile la ricostruzione dei fatti offerta dal ZZ in dibattimento.
In ogni caso, l'evento lesivo si era verificato - come affermato dal Tribunale - per la mancata predisposizione delle misure, ancorché non tipizzate, la cui adozione è imposta dalla previsione generale di cui al citato art. 375.
Il fatto che detto profilo di colpa non fosse stato specificamente contestato all'imputato escludeva, comunque, la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza.
Parimenti infondato - secondo la Corte di merito - era il motivo di gravame con il quale si era invocata l'affermazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
Il CC aveva, invero, riportato una precedente condanna per violazione della disciplina antinfortunistica.
In generale, il trattamento sanzionatorio appariva del tutto congruo alla luce dei criteri di cui all'art. 133 c.p. che impongono di valutare, tra l'altro, anche le conseguenze lesive cagionate dal reato alla persona offesa, nel caso di specie implicanti persino l'indebolimento permanente dell'organo della deambulazione.
3. La difesa del CC ha proposto ricorso per cassazione, chiedendo l'annullamento della sentenza di appello e formulando a sostegno della richiesta una serie di motivi.
3.1 Con il primo motivo deduce la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza perché l'imputato, dopo essersi visto contestare differenti profili di colpa specifica, era stato condannato sulla base della violazione del D.P.R. n. 547 del 1955, art. 375, per non avere collocato un'adeguata impalcatura in prossimità del bordo esterno dei due terrazzini.
Il nuovo profilo di colpa non era stato, però, oggetto di contestazione suppletiva.
La Corte di Appello, pertanto, avrebbe errato nel non annullare la sentenza a norma dell'art. 522 c.p.p.. 3.2 Con il secondo motivo il ricorrente sostiene, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), che erroneamente la Corte aveva ravvisato la violazione del citato art. 375; i lavori in questione non imponevano, invero, obbligo alcuno di predisporre le cautele anzidette giacché non riguardavano la parte esterna del parapetto.
3.3 Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), la mancanza e la manifesta illogicità
della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto attendibili le dichiarazioni rese dal ZZ in dibattimento e, di riflesso, inattendibili quelle del MA. MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Premesso che il reato non è prescritto - come invece sostenuto dal difensore del ricorrente nel corso della discussione - dovendosi computare il periodo di sospensione del processo (dal 18 ottobre 2001 al 21 febbraio 2002) dipendente dal rinvio dell'udienza dibattimentale richiesto dal difensore dell'imputato per ragioni estranee all'esercizio del diritto alla prova o alla difesa (cfr. Cass. S.U. 28 novembre 2001, Cremonese), il ricorso va dichiarato inammissibile.
4.1 Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr. ex plurimis Cass. 1^, 23 ottobre 1997, Geremia, RV 209136), nei procedimenti per reati colposi, la sostituzione o l'aggiunta di un particolare profilo di colpa, sia pure specifica, a quello originariamente contestato (nella specie, oltre alla "generica negligenza", la violazione delle norme cautelari indicate) non vale a realizzare diversità o immutazione del fatto ai fini dell'obbligo di contestazione suppletiva di cui all'art. 516 c.p.p. e dell'eventuale ravvisabilità, in carenza di valida contestazione, del difetto di correlazione tra imputazione e sentenza ai sensi dell'art. 521 dello stesso codice.
4.2 Anche il secondo motivo è manifestamente infondato giacché il citato art. 375 prevede, nel primo comma, con riguardo in generale ai lavori di riparazione e di manutenzione, il dovere di adottare misure, usare attrezzature e disporre opere provvisionali, tali da consentire l'effettuazione dei lavori in condizioni il più possibile di sicurezza.
4.3 Il terzo motivo di ricorso è inammissibile perché la deduzione di vizi di legittimità è solo apparente.
Il ricorrente vorrebbe, invece, che in questa sede si procedesse ad una rinnovata valutazione degli elementi probatori posti a base del giudizio di responsabilità.
È principio non controverso, per contro, che, nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento.
L'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), non consente, infatti, alla Corte di Cassazione una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali.
Tutt'altro che illogica, tra l'altro, appare la rivalutazione delle dichiarazioni di ZZ, ampiamente ed adeguatamente argomentata dai Giudici di appello, benché - è opportuno sottolinearlo - essa non ha avuto effettiva incidenza sulla conferma della sentenza di primo grado, dato che la Corte distrettuale ha - come sopra si è visto - integralmente condiviso l'impostazione del primo giudice, là dove questi ha ritenuto di individuare la condotta colposa del CC nell'omessa predisposizione delle cautele necessarie a tutelare l'incolumità dei lavoratori che operavano, comunque, ad una notevole altezza dal suolo.
5. Segue per legge ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di Euro 1000,00 (mille/00) a titolo di sanzione pecuniaria.
PER QUESTI MOTIVI
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 1000,00 (mille/00). Così deciso in Roma, il 17 novembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2006