Sentenza 12 ottobre 2000
Massime • 1
La individuazione della titolarità di una posizione di garanzia da parte di un medico nei confronti di un paziente non è subordinata alla presenza di rapporti giuridici con la struttura sanitaria ma all'effettivo esercizio dell' attività svolta, anche per atto di volontaria determinazione, che comporti conseguentemente l'assunzione degli obblighi connessi a quella posizione, direttamente scaturenti dalle funzioni di fatto esercitate. (In applicazione di tale principio è stato ritenuta irrilevante l'assenza di un rapporto di lavoro tra un medico "esterno", e la clinica dove era stata operata una donna).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/10/2000, n. 12781 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12781 |
| Data del deposito : | 12 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1) Dott. MAURO DOMENICO LOSAPIO Presidente del 12/10/2000
2) Dott. FABIO MAZZA Consigliere SENTENZA
3) Dott. FRANCESCO MARZANO rel. Consigliere N. 1796
4) Dott. ANTONIO SPAGNUOLO Consigliere REGISTRO GENERALE
5) Dott. Vincenzo ROMIS Consigliere N. 05413/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da LO TI, n. in Pozzuoli il 14.08.1952;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 22 ottobre 1999. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dr. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dr. Antonio Siniscalchi, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso;
Udito il difensore del ricorrente, avv. Giulio Marchetti, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Osserva
1. Il 23 settembre 1997 il Pretore di Marano condannava LO TI, riconosciutegli le attenuanti generiche, a pena ritenuta di giustizia (condizionalmente sospesa nella sua esecuzione) per imputazione di cui all'art. 589 c.p.p., nonché al risarcimento del danno in favore della parte civile, cui assegnava una provvisionale. Si contestava all'imputato, "nella sua qualità di ginecologo curante e di sanitario della casa di cura 'Villa Maione', addetto al parto di WO OM OV ed all'assistenza della stessa nel decorso posto-operatorio, di aver cagionato la morte di quest'ultima per colpa, e in particolare per imperizia, per non avere, nei sei giorni di degenza postoperatoria della donna presso la clinica 'Maionè, diagnosticato e, quantomeno, sospettato l'insorgere, nella paziente, di una peritonite nonostante numerosi segnali in tal senso, quali l'aumento anormale dei globuli bianchi, addome meteorico ed espanso, presenza di alterazione febbrile nonostante la terapia antibiotica, diarrea e altri sintomi univoci, e per non aver ritenuto di doveri procedere, pur innanzi all'aggravarsi delle condizioni della paziente, ad una laparotomia esplorativa, in tal modo facendo trascorrere il tempo senza prestare alcuna efficace terapia alla paziente, che, a causa di ciò, decedeva".
Sul gravame dell'imputato, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 22 ottobre 1999, dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'LO perché estinto il reato per prescrizione;
confermava le statuizioni civili rese dal primo giudice, revocando, altresì, la statuizione concernente la condanna del responsabile civile..
Nel pervenire alla resa statuizione, i giudici del merito rilevavano che, "se è vero che nessun rilievo può esser mosso al prevenuto in relazione all'attività svolta in occasione dell'intervento chirurgico..., è altrettanto vero che all'LO può rimproverarsi di avere, per negligenza, omesso di intervenire tempestivamente allorché si erano evidenziati i molteplici e inequivocabili sintomi della peritonite settica, che determinò, in definitiva la morte della WO, anche facendo ricorso ad opportuno esame diretto della cavità addominale mediante laparotomia, ed apprestare i necessari presidi terapeutici, che, con tutta probabilità, ne avrebbero evitato ne infauste conseguenze";
che, d'altra parte, ove tali sintomi fossero stati ALimputato interpretati nel senso non dovuto, "nel senso che non erano indicativi di un mutamento in atto del quadro clinico e di un aggravamento via via sempre maggiore della condizione della paziente per il sopravvenire di una peritonite settica (conseguenza tutt'altro che improbabile a seguito d'un intervento operatorio di parte cesareo...,) ben altri, ma altrettanto gravi rimproveri potevano muoversi allo stesso per l'evidente forma di imperizia che, in tal caso, avrebbe dimostrato". Annotavano, infine, i giudici del gravame che era priva di fondamento la tesi difensiva secondo la quale l'imputato "non avrebbe fatto parte dello staff medico che avrebbe dovuto assistere la donna durante la degenza postoperatoria, ne' avrebbe avuto occasione di visitare la stessa e consultare la relativa cartella clinica successivamente alla comparsa dei primi sintomi dell'infezione", all'uopo richiamando le dichiarazioni testimoniali rese dal marito della donna (l'imputato "andava e veniva dalla clinica") e dal dott. Giuseppe Mastrangelo, primario chirurgo e direttore sanitario della clinica ("risulta che il decorso del dopo- parto è corretto che venga eseguito da chi ha operato..."): ne consegue - conclude la sentenza impugnata - che "fosse o non fosse inquadrato in un organigramma della clinica, nell'ambito di un rapporto giuridico di lavoro subordinato, l'LO andava comunque, di fatto, considerato destinatario di tutti quegli obblighi di assistenza postoperatoria, che, invece, risultano inadempiuti tempestivamente e con la necessaria competenza onde assicurare la sopravvivenza della povera donna...".
2. Avverso tale sentenza ha proposto, personalmente, ricorso l'imputato, denunziando i vizi di "inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli artt. 192, 526 e 546 c.p.p."; e di "mancanza o illogicità della motivazione". Deduce che il giudice dell'appello "non solo ha utilizzato in motivazione solo alcune delle risultanze istruttorie, omettendo ogni valutazione in ordine ad altre acquisizioni di tenore opposto, violando in tal modo il combinato disposto degli artt. 192, comma 1, 526 e 546 c.p.p., ma anche nel contempo ha completamente ignorato alcune lagnanze espressamente riportate nei motivi di gravame...". Chiarisce che la motivazione della sentenza impugnata è "fondata solo su alcune risultanze dell'istruttoria dibattimentale (dichiarazioni del marito della WO e dichiarazioni del dott. Mastrangelo, entrambi poco attendibili per le considerazioni esposte dal difensore nei motivi di gravame a cui ci si riporta), ignorandone completamente altre di tenore diverso (dichiarazioni di vari medici della clinica, dichiarazioni dell'imputato, consulenza tecnica del prof. Romano, cartella clinica, rispetto alle quali non è stata spesa in sentenza una sola parola e, cosa ancor più grave, facendo proprie alcune asserzioni del giudice di primo grado, assolutamente non corrispondenti ad alcuna delle risultanze della istruttoria dibattimentale...": difatti, "nulla di più falso" sarebbe l'asserzione, riportata nella sentenza di prime cure, che, "quando l'LO, il 3.8.1990, si recò per la prima volta in clinica e visionò la cartella clinica della WO, erano già presenti sintomi inequivocabili della peritonite settica", giacché le risultanze della cartella clinica indicherebbero che "la situazione si presenterebbe in maniera completamente difforme da come rappresentato in sentenza..."; il giudice dell'appello avrebbe "riutilizzato la medesima inesistente risultanza istruttoria, omettendo completamento in motivazione qualsiasi risposta alla doglianza espressa con l'atto di appello".
Il difensore del ricorrente, frattanto nominato, ha presentato motivi aggiunti con i quali, denunziando "erronea applicazione della legge penale" e mancanza e manifesta illogicità della motivazione", deduce che l'imputato "non aveva obbligo giuridico di prestare l'assistenza post operatoria". Assume al riguardo che "è pacifico in atti che l'LO, medico ginecologo, fu presente nella clinica Maione onde assistere, quale medico esterno, senza alcun tipo di rapporto con l'amministrazione della clinica, alcune sue pazienti;
venne interpellato onde procedere d'urgenza ad un intervento sulla WO, che riuscì perfettamente ma purtroppo, a seguito di complicanze post parto, la WO decedette". La questione se "aveva l'operatore d'urgenza l'obbligo giuridico di seguire un decorso operatorio di una paziente alla quale non era legato ne' da vincoli fiduciari ne' da vincoli contrattuali derivanti da un rapporto di lavoro con la Clinica Maione" - che la Corte territoriale aveva positivamente risolto sulla scorta delle dichiarazioni rese dal marito della donna a dal dr. Mastrangelo, direttore sanitario della clinica - andava invece risolto in senso negativo, dovendosi "prendere atto della carenza assoluta della prova che avrebbe posto in capo all'LO l'obbligo di assistenza", tanto più che i cc.tt. del P.M. "nel decorso post operatorio ravvisavano un comportamento imperito e negligente da parte di medici ed infermieri di Villa Maione. Con puntuale esplicito riferimento a testimonianze che, se esaminate, come quella del dr. Buonanno, e per quanto riguarda quella del direttore sanitario, se valutate nella loro interezza, avrebbero condotto alla conclusione d'escludere la responsabilità dell'LO".
3. Il ricorso è infondato.
Ai fini penali, invero, è sufficiente rilevare che la impugnata sentenza ha dichiarato la estinzione del reato per intervenuta prescrizione: a fronte di tale statuizione, una pronuncia assolutoria nel merito sarebbe possibile, ai sensi dell'art. 129.2 c.p.p., solo se "dagli atti risulta evidente che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato": condizioni, queste, che nella specie di certo non sussistono, come meglio si dirà in prosieguo.
Quanto, poi, alle statuizioni civili - investite col gravame dell'imputato, ai sensi dell'art. 574.4 c.p.p. -, deve riconoscersi che i giudici del merito hanno dato congrua ed esaustiva motivazione del divisamento cui sono pervenuti, con argomentazioni che si sottraggono a rinvenibili vizi in questa sede censurabili. Hanno, difatti, rilevato che l'imputato procedette all'intervento di taglio cesareo sulla paziente il 30 luglio e che ebbe, poi, a controllare il decorso operatorio della stessa nel giorni seguenti, disponendo anche una trasfusione ematica e personalmente praticandola. Annota al riguardo la integrativa sentenza di primo grado che il 3 agosto l'imputato ebbe a visitare e controllare la paziente, "trovando un quadro clinico che metteva in evidenza chiari segni di presenza di uno stato infettivo pericoloso in soggetto anemico fortemente e reduce da intervento. La situazione presentatasi all'LO... era eloquente: vi erano sintomi univoci tra cui la emorragia segnalata ALUS (marito della donna)... alterazione febbrile, diarrea, addome trattabile ed aumento di globuli bianchi che lasciavano sospettare una patologia settica in corso...". Tale circostanza ulteriormente avvalora le dichiarazioni rese dal marito della donna (l'LO "andava e veniva dalla clinica") ed è indicativa di una condotta organizzativa conforme alla prassi vigente in quel nosocomio (il dott. Mastrangelo: "... il decorso del dopo-parto è corretto che venga eseguito da chi ha operato"). Nè a ritenere o escludere una titolarità, o contitolarità, in capo all'imputato della posizione di garanzia verso la paziente può valere la circostanza che egli fosse o meno organicamente inserito nell'organigramma dei sanitari dipendenti di quel nosocomio, giacché la individuazione del titolare di quella posizione di garanzia non è subordinata alla presenza di rapporti giuridici (privatistici) con la struttura sanitaria, ma all'effettivo esercizio di attività comunque svolta (persino per atto di volontaria determinazione), che conseguentemente comporti l'assunzione dei doveri e degli obblighi connessi a quella posizione, siccome direttamente scaturenti dalle funzioni di fatto esercitate. L'aver prima eseguito l'intervento chirurgico (avvertito, quindi, del tipo di intervento praticato e dei rischi a questo connessi), l'aver poi continuato a svolgere attività medica in quel nosocomio, l'aver visitato la paziente successivamente (senza rilevare il grave stato clinico che la stessa chiaramente evidenziava), l'aver anche disposto una trasfusione ematica, per un verso testimoniano del perdurare dell'inserimento di fatto dell'imputato nello staff dei sanitari che attendevano alla cura dei degenti in quella struttura (e rilevano al riguardo le dichiarazioni dei testi succitati), e per altro verso danno esaustiva contezza del riferimento a lui (o anche a lui) della posizione di garanzia verso la paziente e dei profili di colpa, in contemplazione di tanto, ritenuti dai giudici del merito, nonché del rapporto di causalità tra tale condotta colposa e l'evento prodottosi, come anche al riguardo congruamente e logicamente esplicitato dai giudici del merito.
A fronte di tanto, il ricorrente deduce un parziale e distorto apprezzamento da parte di questi ultimi della risultanze processuali. Epperò, giova innanzitutto considerare che, in tema di sindacato del vizio di motivazione, compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici del merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano correttamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Cass., Sez. Un., n. 930/1996). Inoltre, poiché il vizio di motivazione deducibile in sede di legittimità deve, per espressa previsione normativa, risultare dal testo del provvedimento impugnato, tanto comporta - quanto al vizio di manifesta illogicità -, per un verso, che il ricorrente deve dimostrare in tale sede che l'iter argomentativo seguito dal giudice è assolutamente carente sul piano logico e, per altro verso, che questa dimostrazione non ha nulla a che fare con la prospettazione di un'altra interpretazione o di un altro iter, in tesi egualmente corretti sul piano logico;
ne consegue che, una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano ad una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (così Cass., Sez. Un., n. 30/1995): dedurre - in sostanza e conclusivamente - tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice del merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Cass., Sez. Un., n. 16/1996). Infine, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte di Cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati ALesterno;
ed invero, avendo il legislatore attribuito rilievo esclusivamente al testo del provvedimento impugnato, che si presenta quale elaborato dell'intelletto costituente un sistema logico in sè compiuto ed autonomo, il sindacato di legittimità è limitato alla verifica della coerenza strutturale della sentenza in sè e per sè considerata, necessariamente condotta alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è "geneticamente" informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (così Cass., Sez. Un., n. 12/2000).
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 7 dicembre 2000