Art. 346. Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilita' 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 343, in mancanza di una condizione di procedibilita' che puo' ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi e' pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dall'articolo 392.
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24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
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- 1. Cassazione penale n. 8/2001https://www.brocardi.it/
[…] atteso che la clausola di specialità si configura come introduttiva di una condizione di procedibilità, la cui mancanza costituisce elemento ostativo all'esercizio dell'azione penale nelle forme tipiche fissate dall'art. 405 c.p.p., anche se non impedisce il compimento degli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova, eventualmente mediante il ricorso all'incidente probatorio (art. 346 c.p.p.), l'esercizio dei poteri interruttivi della prescrizione purché compatibili con la fase antecedente all'esercizio dell'azione penale, nonché l'archiviazione della notizia di reato, […]
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Giurisprudenza • 60
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 21/03/2023, n. 11975Provvedimento: […] Con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 346 c.p.p. […]Leggi di più...
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