Articolo 346 del Codice di procedura penale
Articolo 327 bisArticolo 316
Versione
24 ottobre 1989
Art. 346. Atti compiuti in mancanza di una condizione di procedibilita' 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 343, in mancanza di una condizione di procedibilita' che puo' ancora sopravvenire, possono essere compiuti gli atti di indagine preliminare necessari ad assicurare le fonti di prova e, quando vi e' pericolo nel ritardo, possono essere assunte le prove previste dall'articolo 392.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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