Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/1999, n. 2642
CASS
Sentenza 14 gennaio 1999

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Massime2

Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena.

Le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa, e , quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Ne consegue che le stesse non debbono essere interpretate in senso rigorosamente formale ma con riferimento alle finalità alle quali sono dirette; e , quindi, le dette norme non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui l'imputazione venga mutata nei suoi elementi essenziali sì da determinare incertezza e pregiudicare il concreto esercizio del diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non vi fosse violazione della necessaria correlazione tra l'imputazione e la sentenza,nella diversa definizione giuridica del fatto data dal giudice allorché, nel condannare l'imputato per il reato di cui all'art. 388, quinto comma, cod.pen., abbia così descritto la condotta: "per avere indebitamente omesso un atto del suo ufficio, quale la consegna dei beni pignorati", mentre l'imputazione originaria era: "perché quale custode dei beni sottoposti a pignoramento, li sottraeva omettendone la consegna all'ufficiale giudiziario").

Commentari5

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    La massima In tema responsabilità medica, le linee guida definite e pubblicate ai sensi dell' art. 5 legge 8 marzo 2017, n. 24 , sono raccomandazioni di ordine generale, che contengono regole cautelari di massima, flessibili e adattabili, prive di carattere precettivo, rispetto alle quali è fatta salva la libertà di scelta professionale del sanitario nel rapportarsi alla specificità del caso concreto, nelle sue molteplici varianti e peculiarità e nel rispetto della relazione terapeutica con il paziente. La sentenza Cassazione penale , sez. IV , 03/02/2022 , n. 7849 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa il 26 marzo 2021, la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna emessa dal …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/1999, n. 2642
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2642
Data del deposito : 14 gennaio 1999

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