Sentenza 14 gennaio 1999
Massime • 2
Le attenuanti generiche non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice, ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese cioè tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 cod. pen., che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione ai fini della quantificazione della pena.
Le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa, e , quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Ne consegue che le stesse non debbono essere interpretate in senso rigorosamente formale ma con riferimento alle finalità alle quali sono dirette; e , quindi, le dette norme non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in cui l'imputazione venga mutata nei suoi elementi essenziali sì da determinare incertezza e pregiudicare il concreto esercizio del diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che non vi fosse violazione della necessaria correlazione tra l'imputazione e la sentenza,nella diversa definizione giuridica del fatto data dal giudice allorché, nel condannare l'imputato per il reato di cui all'art. 388, quinto comma, cod.pen., abbia così descritto la condotta: "per avere indebitamente omesso un atto del suo ufficio, quale la consegna dei beni pignorati", mentre l'imputazione originaria era: "perché quale custode dei beni sottoposti a pignoramento, li sottraeva omettendone la consegna all'ufficiale giudiziario").
Commentari • 5
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La massima In tema responsabilità medica, le linee guida definite e pubblicate ai sensi dell' art. 5 legge 8 marzo 2017, n. 24 , sono raccomandazioni di ordine generale, che contengono regole cautelari di massima, flessibili e adattabili, prive di carattere precettivo, rispetto alle quali è fatta salva la libertà di scelta professionale del sanitario nel rapportarsi alla specificità del caso concreto, nelle sue molteplici varianti e peculiarità e nel rispetto della relazione terapeutica con il paziente. La sentenza Cassazione penale , sez. IV , 03/02/2022 , n. 7849 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza resa il 26 marzo 2021, la Corte d'appello di Torino ha confermato la condanna emessa dal …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/01/1999, n. 2642 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2642 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg. Udienza pubblica
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 14.1.1999
1. Dott. Luciano DI NOTO Consigliere SENTENZA
2. Dott. Giangiulio AMBROSINI Consigliere N. 106
3. Dott. Luciano DERIU Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Francesco TRIFONE Consigliere N. 29399/98
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
TO TA, n. a Pontelatone, il 29 luglio 1960 -
avverso la sentenza pronunciata il 28 maggio 1998 dalla Corte di Appello di Napoli. Visti gli atti, la sentenza denunciata ed il ricorso. Udita in udienza pubblica la relazione del Cons. dr. Luciano Di Noto. Udito il Pubblico Ministero in persona del Sost. Procuratore Generale dott. Vincenzo Galgano che ha concluso per il rigetto del ricorso. Assente il difensore.
Osserva
Con sentenza in data 20 settembre 1993, il Pretore di S. Maria C.V., all'esito del dibattimento, dichiarava NE TA colpevole del reato di cui all'art. 388, 5 comma, c.p., così qualificato il fatto in rubrica ascrittole e la condannava alla pena di lire ottocentomila di multa.
NE TA è stata citata a giudizio per rispondere del delitto di cui all'art. 388, quarto comma, c.p. - "perché quale custode dei beni della ditta Atelier de Mode Atnussa di cui era legale rappresentante, sottoposti a pignoramento del Pretore di S. Maria C.V. in data 20.4.91, li sottraeva omettendone la consegna all'ufficiale giudiziario per la vendita. In S. Maria C.V. 14.1.92 su querela del 18.3.92".
La decisione impugnata dall'imputata veniva confermata dalla Corte di appello di Napoli con la sentenza indicata in epigrafe. Ricorre per cassazione NE TA e denuncia a mezzo del difensore la nullità della sentenza impugnata per violazione di legge e difetto di motivazione. In particolare deduce:
1) la violazione degli artt. 522, 178, 1b) e 179 c.p.p., per essere stata condannata per un fatto diverso da quello contestatole, non avendo provveduto il pubblico ministero a far modificare il capo d'imputazione nel corso dell'istruttoria dibattimentale. 2) la violazione degli artt. 190, 191, 234 e 431 c.p.p. poiché la prova documentale posta a base dell'impugnata sentenza è stata acquisita in violazione di legge, non rientrando il verbale di mancata consegnata dei beni staggiti in alcuno degli atti di cui all'art. 431 c.p.p. 3) la violazione degli artt. 133 e 133 bis c.p., essendo meramente apparente la motivazione sul punto. La corte, invero, nel confermare la misura della pena inflittale non aveva tenuto conto della obiettiva lievità del fatto contestato e delle sue cattive condizioni economiche, confermate dal reato contestato e dalla successiva dichiarazione di fallimento.
4) la violazione dell'art. 162 bis. c.p., avendo omesso la corte di merito di valutare, nel negare le attenuanti innominate, l'importanza decisiva del suo stato di incensuratezza.
Il ricorso, ai limiti dell'ammissibilità, non merita attenzione.
Manifestamente infondata è la censura svolta con il primo motivo.
Le norme che disciplinano le nuove contestazioni, la modifica dell'imputazione e la correlazione tra l'imputazione contestata e la sentenza, secondo la giurisprudenza di questa corte, hanno lo scopo di assicurare il contraddittorio sul contenuto dell'accusa, e, quindi, il pieno esercizio del diritto di difesa dell'imputato. Ne consegue che le stesse non debbono essere interpretate in senso rigorosamente formale ma con riferimento alle finalità alle quali sono dirette;
e, quindi, le dette norme non possono ritenersi violate da qualsiasi modificazione rispetto all'accusa originaria, ma soltanto nel caso in l'imputazione venga mutata nei suoi elementi essenziali sì da determinare incertezza e pregiudicare il concreto esercizio del diritto di difesa (sez. I -5.05.94, rv. 198365). Nel caso di specie il principio di correlazione tra fatto contestato e sentenza è stato pienamente rispettato. Il giudice di prime cure, invero, nel ritenere NE TA colpevole del delitto di cui all'art. 388, quinto comma, c.p., "per avere indebitamente omesso un atto del suo ufficio, quale la consegna dei beni prignorati", non ha per nulla immutato il fatto nei suoi elementi essenziali, ma si è limitato a dargli una definizione giuridica diversa da quella enunciata nell'imputazione, avvalendosi dei poteri attribuitigli dall'art. 521, primo comma, cod. proc. pen., come è dato evincere mettendo a raffronto il fatto contestato con quello ritenuto in sentenza.
Di nessun pregio è la censura svolta con il secondo motivo, inconferente essendo, peraltro, il richiamo all'art. 431 cod. proc. pen. Il verbale di mancata consegna dei beni pignorati redatto dal dipendente dell'I.V.G. incaricato della loro vendita, a norma dell'art. 25 del D.M. 20 giugno 1960, come puntualizzato dalla corte di merito, costituisce prova documentale che può essere assunta nel processo secondo la disciplina di cui agli artt. 190 e 234 cod. proc. pen. Ciò perché il processo verbale ha la funzione di documentare la mancata asportazione e vendita degli oggetti pignorati per fatto non imputabile all'I.V.G. ma alla condotta omissiva tenuta dal custode.
Aggiungasi che lo stesso Giudice delle leggi, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 431 cod. proc. pen. nella parte in cui non prevede l'inserimento nel fascicolo per il dibattimento del verbale di protesto dell'assegno bancario, ha sottolineato che "l'art. 234 cod. proc. pen., nel consentire l'acquisizione nel processo come prove documentali "di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti. persone o cose mediante la fotografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo" identifica e definisce il documento - così come precisato nella Relazione al progetto per il nuovo codice - "in ragione della sua attitudine a rappresentare". E ciò senza discriminare tra i diversi mezzi di rappresentazione e le differenti realtà "rappresentate" e, in particolare, senza operare una distinzione ... tra rappresentazione di fatti e rappresentazione di dichiarazioni." ( C. Cost., sent. n. 142/1992). Senza considerare poi che le questioni concernenti il contenuto del fascicolo per il dibattimento, a norma dell'art. 491, primo e secondo comma, cod. proc. pen., sono precluse se non sono proposte in limine litis, vale a dire subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti. Termine questo che non risulta essere stato osservato, considerato, tra l'altro, che la difesa nulla oppose all'ordinanza dibattimentale che disponeva la lettura e l'utilizzabilità del verbale di mancata consegna, come risulta dal verbale di udienza 20 settembre 1993.
Manifestamente infondate sono infine le censure svolte con il terzo e quarto motivo di ricorso.
La corte romana non ha concesso le richieste attenuanti generiche sul rilievo che nessuna circostanza idonea ad essere valutata a favore dell'appellante emergeva dagli atti. Le ragioni indicate, ineccepibili in diritto, denotato un uso corretto del potere discrezionale attribuito al giudice del merito. Le attenuanti generiche, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte, non possono essere intese come oggetto di benevola e discrezionale "concessione" del giudice ma come il riconoscimento di situazioni non contemplate specificamente, non comprese tra le circostanze da valutare ai sensi dell'art. 133 stesso codice, che presentano tuttavia connotazioni tanto rilevanti e speciali da esigere una più incisiva, particolare, considerazione, ai fini della quantificazione della pena (sez. fer. - 28.08.90, Poliseri, m. CED 185267).
La stessa Corte ha posto poi in rilievo che la pena in concreto inflitta, rivisitata alla luce dei criteri tutti di cui all'art. 133 c.p., risultava insuscettiva di riduzioni di sorta, siccome pienamente commisurata al reale disvalore del fatto. Tanto basta ad escludere il dedotto vizio di motivazione poiché questo sussiste, secondo la giurisprudenza pacifica di questa Corte, solo quando l'iter argomentativo che ha condotto alla decisione si dimostri incompleto, avulso dalle risultanze di causa, privo del necessario rigore, non già quando il giudice abbia attribuito agli elementi vagliati un significato non conforme alle prospettazioni di parte non essendo consentito trasformare in maniera surrettizia il controllo di legittimità sul provvedimento impugnato in un giudizio di merito.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a pagare le spese processuali.
Così deciso in Roma, il 14 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 25 febbraio 1999