Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/03/2014, n. 40187
CASS
Sentenza 27 marzo 2014

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime3

Il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati, dichiarato idoneo dalla Commissione di garanzia per l'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, con deliberazione del 13 dicembre 2007 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2008, così come la previgente Regolamentazione provvisoria dell'astensione collettiva degli avvocati dall'attività giudiziaria, adottata dalla Commissione di garanzia con deliberazione del 4 luglio 2002, e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 171 del 23 luglio 2002, costituisce fonte di diritto oggettivo contenente norme aventi forza e valore di normativa secondaria o regolamentare, vincolanti "erga omnes", ed alle quali anche il giudice è soggetto in forza dell'art. 101, secondo comma, Cost. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto illegittimo il rigetto dell'istanza di rinvio per astensione, motivato dal giudice di merito con l'esigenza di evitare ad un teste, residente in altra regione, il disagio di dover affrontare un ulteriore lungo viaggio per sottoporsi all'esame).

In tema di adesione del difensore all'astensione proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, la relativa dichiarazione può essere trasmessa a mezzo telefax alla cancelleria del giudice procedente, dovendo applicarsi la norma speciale contenuta nell'art. 3, comma secondo, del vigente codice di autoregolamentazione, secondo la quale l'atto contenente la dichiarazione di astensione può essere "trasmesso o depositato nella cancelleria del giudice o nella segreteria del pubblico ministero". (In motivazione, la S.C. ha precisato che tale soluzione appare imposta non solo da un'interpretazione letterale della norma, che non richiede l'adozione di forme particolari per la comunicazione o il deposito, ma anche da un'interpretazione adeguatrice e sistematica, più rispondente all'evoluzione del sistema di comunicazioni e notifiche, oltre che alle esigenze di semplificazione e celerità richieste dal principio della ragionevole durata del processo).

In tema di adesione del difensore all'astensione proclamata dagli organismi rappresentativi della categoria, il bilanciamento tra tale diritto di rilievo costituzionale e i contrapposti diritti e valori costituzionali dello Stato e dei soggetti interessati al servizio giudiziario, è stato realizzato in via generale, secondo le indicazioni della sentenza n. 171 del 1996 della Corte costituzionale, dal legislatore con la legge n. 146 del 1990 (e successive modifiche) e dalle fonti secondarie ivi previste, alle quali è stata dalla legge attribuita la competenza in materia, mentre al giudice spetta normalmente il compito di accertare se l'adesione all'astensione sia avvenuta nel rispetto delle regole fissate dalle competenti disposizioni primarie e secondarie, previa loro corretta interpretazione.

Commentari24

Mostra tutto (24)
  • 1Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

    RITENUTO IN FATTO 1.- Il Tribunale ordinario di Reggio Emilia, con ordinanza del 23 maggio 2017 (r.o. n. 75 del 2018), ha sollevato, in riferimento agli artt. 1, 3, 13, 24, 27, 70, 97, 102 e 111 della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2-bis della legge 13 giugno 1990, n. 146 (Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge), nella parte in cui consente che il codice di autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati (valutato idoneo dalla Commissione di garanzia con …

     Leggi di più…

  • 2Irene Guerini
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

  • 3Alle Sezioni Unite la questione della sospensione della prescrizione
    Lina Matarrese · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. La sezione feriale della Cassazione, con l'ordinanza qui pubblicata, torna ad affrontare una questione di assoluta rilevanza all'interno del procedimento penale, vale a dire se la richiesta di rinvio dell'udienza operata dal difensore per concomitante impegno professionale possa essere considerata un impedimento in senso tecnico, ai fini della disciplina della sospensione del processo ai sensi dell'art. 159 comma 1 n. 3 c.p. La materia era già stata occasione di un intervento chiarificatore delle Sezioni Unite, ciò nonostante alcuni interrogativi rimangono aperti. Come si vedrà nel prosieguo, la consistenza del problema investe l'effettivo operare della prescrizione del reato. Nel …

     Leggi di più…

  • 4Corte di cassazione
    https://www.eius.it/articoli/

  • 5Irene Guerini
    https://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione

    Avvocato. È dottore di ricerca in Giustizia Penale ed Internazionale presso l'Università degli Studi di Pavia. Nata a Brescia nel 1982, si è laureata con lode presso l'Università degli Studi di Pavia, discutendo una tesi in Procedura penale dal titolo “La libertà personale nel processo penale italiano e francese”, relatore Chiar.mo Prof. Vittorio Grevi. Dal 2007 al 2013 ha collaborato con il dipartimento di Diritto e Procedura Penale Cesare Beccaria dell'Università di Pavia. Nel 2009 ha conseguito il diploma presso la Scuola di specializzazione per le professioni legali Pavia-Bocconi. Nel 2010 ha ottenuto l'abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di …

     Leggi di più…
Mostra tutto (24)

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 27/03/2014, n. 40187
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40187
Data del deposito : 27 marzo 2014

Testo completo