Sentenza 29 ottobre 2009
Massime • 1
L'omessa delibazione di una richiesta di rinvio per legittimo impedimento a comparire, inoltrata dal difensore istante a mezzo fax, non comporta alcuna violazione del diritto di difesa, in quanto la scelta di un mezzo tecnico non autorizzato per il deposito espone il difensore al rischio dell'intempestività con cui l'atto stesso può pervenire a conoscenza del destinatario. (Nella specie l'istanza risultava pervenuta alla cancelleria "competente" a dibattimento ormai concluso).
Commentari • 4
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L'omessa valutazione dell'istanza di rinvio dell'udienza determini il difetto di assistenza dell'imputato, che ha diritto di essere rappresentato e difeso dal professionista di sua fiducia e da lui scelto, con la conseguente nullità assoluta degli atti e della sentenza conclusiva del giudizio ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1. E' ammissibile, in linea generale, la trasmissione a mezzo telefax di istanze della parte privata, compresa quella che segnala tempestivamente un legittimo impedimento del difensore per contestuale, antecedente, impegno professionale, e la doverosità per il giudice che ne sia portato tempestivamente a conoscenza di valutare …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 29/10/2009, n. 9162 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9162 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ONORATO Pierluigi - Presidente - del 29/10/2009
Dott. TERESI Alfredo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - N. 1853
Dott. SENSINI Maria Silvia - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GAZZARA Santi - Consigliere - N. 20463/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) LD CA, N. IL 10/07/1960;
avverso la sentenza n. 1418/2008 CORTE APPELLO di GENOVA, del 09/02/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/10/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA SILVIA SENSINI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. PASSACANTANDO Guglielmo, il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Alviano Glaviano Goffredo.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1- Con sentenza in data 9/2/2009, la Corte di Appello di Genova confermava la pronuncia di quella città del 26/6/2007, con la quale DI LO era stato riconosciuto colpevole del reato p. e p. dal D.P.R. n. 43 del 1973, artt. 292, 293 e 295 perché, in qualità di legale rappresentante della ditta "94 Alopibagh By Drem s.r.l."- con sede legale in Vittorio Veneto - non dichiarava per l'importazione merce pari a pezzi 4.255 di sciarpe, con evasione dei relativi diritti di confine, nonché dei reati di cui al D.P.R. n.633 del 1972, artt. 40, artt. 483, 474 e 648 c.p..
In Genova, il 19/4/2005.
Per l'effetto, il DI veniva condannato alla pena (condonata) di anni due di reclusione ed Euro duemila di multa, oltre che al risarcimento del danno in favore della società "Burberry", con sede in Londra, costituitasi parte civile. In via preliminare, la Corte di Appello dava atto che, all'udienza del 9/2/2009, la cancelleria aveva mostrato al Presidente del Collegio un fax pervenutole alle ore 11,45, a dibattimento ormai concluso, con il quale veniva richiesto un rinvio per documentato impedimento del difensore, determinato da motivi di salute. Argomentava la Corte territoriale che tale fax, pervenuto ad un numero che non corrispondeva a nessuno di quelli in uso alla Corte di Appello, risultava ricevuto alle ore 18,08 del sabato precedente e che il lunedì successivo (giorno d'udienza) il Collegio si era trovato nella impossibilità di una tempestiva presa d'atto del suo contenuto.
2- Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, deducendo violazione del diritto di difesa in quanto il suo difensore di fiducia, Avv. Alessandro Borra del Foro di Ferrara, aveva tempestivamente comunicato, a mezzo fax, il sabato precedente l'udienza dinanzi alla Corte di Appello il proprio improvviso impedimento a comparire (sindrome influenzale). L'istanza di rinvio, unitamente alla certificazione medica, veniva inoltrata a mezzo fax all'unico numero reperito nel sito ufficiale ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia e della stessa Corte di Appello di Genova. Tuttavia, l'istanza in oggetto non veniva presa in esame dal Collegio giudicante.
Si chiedeva l'annullamento della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3 - Il ricorso va rigettato, poggiando su censura destituita di fondamento. Secondo giurisprudenza ormai costante di questa Corte, la parte privata che, per presentare un'istanza al giudice che procede, si serva di un mezzo tecnico non preso in considerazione dalla legge, assume il rischio della intempestività con cui l'atto può pervenire a conoscenza del giudice cui è indirizzato. Invero, per i privati ed i difensori, non c'è alternativa alla adozione delle forme espressamente previste dalla normativa processuale, costituita dall'art. 121 c.p.p., che stabilisce che le memorie e le richieste delle parti devono essere presentate al giudice per iscritto, mediante deposito in cancelleria (cfr., ex multis, Cass. Sez. 5, 19/4/2005 n. 14574, Lupo;
Sez.5, 12/12/2005 n. 6696, Pellegrino). L'art. 150 c.p.p., che contempla l'uso di forme particolari di notificazione, quali il telefax, indica nei funzionari di Cancelleria gli unici soggetti abilitati ad avvalersene, con la conseguenza che il mezzo in questione non può essere utilizzato per chiedere il rinvio dell'udienza. Pertanto, qualora la segnalazione di un impedimento del difensore di fiducia, con contestuale richiesta di rinvio, venga inoltrata via fax, ai sensi dell'art. 150 c.p.p., non solo è onere della parte che inoltra accertarsi che l'istanza pervenga tempestivamente al soggetto destinatario, ma, qualora il suo contenuto non venga preso in esame, perché trasmessa al giudice a dibattimento ormai concluso (nella specie, l'istanza risulta pervenuta alla cancelleria "competente" alle ore 11,45, laddove il verbale di udienza risulta chiuso alle ore 11,10), non si verifica alcuna violazione del diritto di difesa, in quanto, come si è detto, la scelta di un mezzo tecnico non autorizzato per il deposito espone il richiedente al rischio della intempestività con cui l'atto stesso può pervenire alla conoscenza del destinatario (cfr. Cass. Sez. 5, 28/6/1996, Lupoli).
4 - Il ricorso va, conclusivamente, rigettato.
Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, mentre, in ragione del contenuto dell'impugnazione, non si ritiene di applicare anche la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 marzo 2010