Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2004, n. 2253
CASS
Sentenza 22 settembre 2004

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Sussiste il reato di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 cod. pen.) , qualora il pubblico ufficiale, in qualità di ispettore agrario, rediga il verbale di accertamento, rilevante ai fini del contributo CEE, con false attestazioni, a nulla rilevando che vi siano state mendaci dichiarazioni del terzo, in quanto l'attività ispettiva, nella specie, è preordinata ad accertare, mediante acquisizione di conoscenza diretta della situazione dei luoghi, la conformità delle dichiarazioni dei coltivatori alla situazione reale - più specificamente la corrispondenza tra le superfici indicate dagli agricoltori come coltivate a soia e quelle a tal fine effettivamente destinate, al fine di determinare il quantum dei contributi integrativi CEE - e non deve, pertanto, limitarsi a recepire il contenuto di tali dichiarazioni, con la conseguenza che ove il pubblico ufficiale, al di fuori di ogni previsione legislativa, si avvalga delle mendaci dichiarazioni del terzo, in luogo di prendere diretta conoscenza dei fatti oggetto dell'attestazione, non ricorre l'ipotesi di reato di cui agli articoli 48 e 479 cod. pen..

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2004, n. 2253
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2253
    Data del deposito : 22 settembre 2004

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