Sentenza 22 settembre 2004
Massime • 1
Sussiste il reato di falso ideologico commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici (art. 479 cod. pen.) , qualora il pubblico ufficiale, in qualità di ispettore agrario, rediga il verbale di accertamento, rilevante ai fini del contributo CEE, con false attestazioni, a nulla rilevando che vi siano state mendaci dichiarazioni del terzo, in quanto l'attività ispettiva, nella specie, è preordinata ad accertare, mediante acquisizione di conoscenza diretta della situazione dei luoghi, la conformità delle dichiarazioni dei coltivatori alla situazione reale - più specificamente la corrispondenza tra le superfici indicate dagli agricoltori come coltivate a soia e quelle a tal fine effettivamente destinate, al fine di determinare il quantum dei contributi integrativi CEE - e non deve, pertanto, limitarsi a recepire il contenuto di tali dichiarazioni, con la conseguenza che ove il pubblico ufficiale, al di fuori di ogni previsione legislativa, si avvalga delle mendaci dichiarazioni del terzo, in luogo di prendere diretta conoscenza dei fatti oggetto dell'attestazione, non ricorre l'ipotesi di reato di cui agli articoli 48 e 479 cod. pen..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 22/09/2004, n. 2253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2253 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2004 |
Testo completo
2253/05 M REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 22/09/2004
SENTENZA
N1277 / Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FOSCARINI BRUNO PRESIDENTE
CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE 1. Dott. CALABRESE RENATO LUIGI
" N. 016593/2004 2. Dott. MARINI PIER FRANCESCO
3. Dott.MARASCA GENNARO
4.Dott.BRUNO PAOLO ANTONIO "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. IL 26/09/1947 1) RE IA FILIPPO
avverso SENTENZA del 04/02/2004
CORTE APPELLO di TORINO
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
MARASCA GENNARO
che ha concluso per il rigetto del ricorso;
La Corte di Cassazione osserva :
OR NC, ispettore agrario del servizio decentrato dell'agricoltura di
Cuneo, sezione di Saluzzo, veniva accusato di avere redatto un verbale di accertamento delle superfici coltivate a soia nella campagna 1988 - 1989, con riferimento all'azienda agricola La Primula corrente in Monasterolo di
Savigliano, gestita dia fratelli Miolano, con attestazioni non corrispondenti al vero.
Per tale fatto e con riferimento al contratto di coltivazione del 7 luglio 1989 il
OR veniva condannato dal Tribunale di Saluzzo con sentenza del 17
ottobre 2001.
La decisione di primo grado veniva confermata dalla Corte di Appello di Torino
con sentenza del 4 febbraio 2004.
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione OR NC
IL che deduceva la inosservanza o erronea applicazione della legge penale e segnatamente del disposto di cui agli articoli 48 e 47 comma 1c.p. e la mancanza o manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata in ordine alla affermazione di responsabilità.
2 Spiegava il ricorrente che il controllo mirava a verificare la corrispondenza tra quanto indicato nei contratti di coltivazione e quanto in realtà effettuato dall'agricoltore al fine di poter ottenere un contributo integrativo dalla CEE.
Il funzionario doveva convertire le indicazioni di misura in ettari dei terreni coltivati in giornate piemontesi e verificare a grandi linee la veridicità di quanto dichiarato dall'agricoltore, posto che essenziale era la quantità di soia prodotta e conferita perché su di essa veniva commisurato il contributo CEE.
Il ricorrente faceva anche rilevare di avere formulato osservazioni nel verbale e che le stesse per la normativa allora vigente avrebbero comportato il blocco della contribuzione.
Apoditticamente la Corte di merito aveva affermato che il OR non si era recato sul posto ed erroneamente aveva affermato che la particella 91 del foglio
36 di ettari 1,33 del comune di Saluzzo riportata nel verbale non era indicata nella dichiarazione sostitutiva, dimenticando che non solo essa era inserita nel contratto di coltivazione ma che era anche riportata in calce ad una delle due '
dichiarazioni sostitutive.
Il ricorrente rilevava, infine, che le discrasie relative alla estensione della superficie coltivata a soia dai Miolano a prescindere dal fatto che non erano
,
rilevanti ai fini della erogazione del contributo erano dovute in parte ad una "
attività ingannatoria degli agricoltori - articolo 48c.p.
-ed in parte ad errore di fatto di esso OR non essendo stata provata la sussistenza del dolo .
Il ricorrente chiedeva l'annullamento della sentenza impugnata .
3 I motivi posti a sostegno del ricorso proposto dal OR non sono fondati.
Alle contestazioni vere e proprie il ricorrente ha fatto precedere una minuziosa ricostruzione dei fatti, riproponendo una serie di questioni, in verità di scarso rilievo, già sottoposte al vaglio dei giudici di merito e da questi ultimi disattese.
Sul punto il ricorso è ai limiti della ammissibilità, perché non compete certo alla
Corte di Cassazione ricostruire i fatti in modo diverso da quanto fatto dai giudici di merito, e non spetta alla Corte di legittimità valutare il materiale probatorio,
essendo entrambe tali operazioni demandate in via esclusiva ai giudici di merito.
Anche i rilievi relativi ad una pretesa manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato appaiono infondati oltre che generici .
Infatti il ricorrente ha dedotto il vizio, ma non ha precisato poi in che cosa consistesse, salvo rilevare che in un passaggio motivazionale la Corte di merito aveva definito l'attività del OR come caratterizzata da imperdonabile leggerezza per poi ritenere la sussistenza del dolo.
Le cose non stanno in questo modo perché la motivazione della sentenza impugnata appare correttamente e congruamente motivata.
Nel corso della lunga ed articolata motivazione, infatti, la Corte di merito ha ricostruito con precisione i compiti del OR che, nella sua qualità, "
avrebbe dovuto controllare, nell'ambito di controlli a campione, la rispondenza di quanto affermato nella dichiarazione sostitutiva dai coltivatori e di quanto risultante dal contratto di coltivazione alla situazione reale accertata direttamente in loco dal funzionario.
" 'proprio lo scopo di evitare L'attività di ispezione e controllo aveva infatti
truffe in danno della CEE da parte di coltivatori disonesti, che presentavano le
4 loro dichiarazioni per ottenere contributi CEE in relazione alla coltivazione di soia .
Ebbene i giudici, con analisi puntuale, hanno dimostrato che tra la situazione reale e quella che emergeva dal verbale di accertamento di sicuro atto pubblico
( la circostanza non è contestata da nessuno ) - redatto dal OR vi era uno scarto non giustificabile certo con semplici errori di valutazione, tanto più che al
OR non erano sfuggite differenze tra il dichiarato e l'accertato di assai minore consistenza.
I giudici di merito hanno in buona sostanza ritenuto che non fosse per nulla giustificabile l'avere indicato come coltivato a soia nel verbale di accertamento un terreno che pur essendo inserito nel contratto di coltivazione non era indicato nella dichiarazione sostitutiva, il non avere segnalato che vi era una coltivazione di soia in mezzo ad un pioppeto ( fatto rilevante per le finalità della verifica ) e l'avere attestato una estensione di terreni coltivati a soia dai Miolano nettamente superiore al reale.
A fronte di tali ragionevoli conclusioni la qualifica di comportamento leggero del
OR, che non si era nemmeno premurato di acquisire le mappe catastali dei terreni verificati, è servita alla Corte di merito per affermare che l'imputato doveva rispondere del delitto contestato quantomeno a titolo di dolo eventuale avendo accettato il rischio di affermare falsità in un atto pubblico .
Non è ravvisabile pertanto la denunciata manifesta illogicità della motivazione.
Le considerazioni che precedono consentono di superare anche la dedotta violazione dell'articolo 47c.p., perché, come si è detto, la Corte di merito ha escluso che le false attestazioni derivassero da un errore di fatto.
5 Gli strumenti a disposizione degli Ispettori agrari ha osservato in proposito la
Corte di Appello
-avevano consentito al OR di accertare differenze della estensione di alcuni terreni assai più modeste e, quindi, gli avrebbero consentito un accertamento puntuale anche per i terreni in contestazione.
Quindi la questione non può essere ricondotta a quella di un semplice errore di valutazione ma ad una deliberata volontà di attestare una cosa non "
corrispondente al reale.
Senza contare poi che alcune circostanze quale ad esempio la coltivazione di soia in un pioppeto erano di facilissimo accertamento, non essendo necessaria alcuna strumentazione particolare ma apparendo sufficiente una semplice '
passeggiata sul posto.
La valutazione complessiva del materiale probatorio ha indotto, quindi, i giudici di merito a ritenere che l'inserimento, nel verbale, di rilievi relativi a modesti scarti tra il dichiarato e l'accertato serviva proprio a fare emergere una inesistente correttezza del funzionario che potesse poi giustificare le false "
attestazioni riscontrate .
L'impostazione dei giudici di merito non merita censure sul piano della legittimità.
'Errato è poi il richiamo all'articolo 48c.p. secondo il quale, come è noto esclusa la punibilità dell'agente se l'errore sul fatto che costituisce il reato è
determinato dall'altrui inganno, con conseguente responsabilità dell'ingannatore.
L'affermazione di responsabilità dell'autore mediato del reato di falsità
ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico postula, infatti, che l'atto , per disposizione di legge , debba essere redatto sulla base delle
6 dichiarazioni di terzi, per cui l'attività documentata rappresenta una attestazione di fatti dichiarati dal terzo e dei quali il pubblico ufficiale non ha diretta conoscenza.
In siffatta situazione, quindi, della falsità ideologica in atti pubblici risponde il terzo che, con dichiarazioni, abbia indotto in errore il pubblico ufficiale.
Non è , invece configurabile l'ipotesi di reato ex articolo 48 e 479c.p.
,
allorquando la falsità dell'atto sia stata determinata dalle mendaci dichiarazioni del terzo delle quali il pubblico ufficiale al di fuori di ogni previsione ' "
legislativa, si sia incautamente avvalso in luogo di prendere diretta conoscenza dei fatti oggetto della attestazione (vedi ad esempio Cass. 18 giugno 1980, De
Benedictis, in Cass. Pen. Mass. Ann. 1981, 1792).
Tale indirizzo giurisprudenziale appare perfettamente condivisibile e consente di risolvere il caso in discussione.
In effetti nel caso di specie, pur volendo prescindere dal fatto che non è stato affatto accertato il preteso mendacio della dichiarazione sostitutiva dei Miolano,
che, è bene ricordare, sono stati assolti per non aver commesso il fatto, bisogna ricordare che lo scopo delle ispezioni, a campione, demandate agli Ispettori
agrari era proprio quello di accertare mediante acquisizione di conoscenza '
diretta della situazione dei luoghi la conformità delle dichiarazioni dei "
coltivatori alla situazione reale.
Quindi dette dichiarazioni non andavano recepite dal pubblico ufficiale per redigere l'atto pubblico, ma dovevano dallo stesso essere controllate .
Anche sotto tale profilo il motivo di ricorso è, quindi, infondato .
7 Per le ragioni indicate il ricorso deve essere rigettato ed il ricorrente condannato a pagare le spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del procedimento.
Così deliberato in Camera di consiglio, in Roma, in data 22 settembre 2004 IL PRESIDENTPENTE
Il Consigliere estensore
[DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addì 25 GEN. 2005
CANCEIL CANCELLIERE C1 Carmela Lanzuise
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