Cass. pen., sez. I, sentenza 15/01/2008, n. 12697
CASS
Sentenza 15 gennaio 2008

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La sospensione dei termini di durata della custodia cautelare collegata al rinvio della trattazione del processo su richiesta del difensore, per sua esigenza ovvero per adesione all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, va commisurata all'effettiva durata del rinvio disposto dal giudice, in quanto la richiesta di rinvio e il differimento che ne consegue influiscono sull'"iter" processuale, imponendo nuovi assetti nella trattazione dei processi pendenti e nel coordinamento degli adempimenti di cancelleria, dei quali non può non essere chiamata a rispondere, subendone le conseguenze, anche la parte processuale che ha chiesto il rinvio, condividendo essa con le altre parti e con il giudice la responsabilità dell'ordinato andamento del processo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 15/01/2008, n. 12697
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12697
    Data del deposito : 15 gennaio 2008

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