Sentenza 15 gennaio 2008
Massime • 1
La sospensione dei termini di durata della custodia cautelare collegata al rinvio della trattazione del processo su richiesta del difensore, per sua esigenza ovvero per adesione all'astensione dalle udienze proclamata dall'associazione di categoria, va commisurata all'effettiva durata del rinvio disposto dal giudice, in quanto la richiesta di rinvio e il differimento che ne consegue influiscono sull'"iter" processuale, imponendo nuovi assetti nella trattazione dei processi pendenti e nel coordinamento degli adempimenti di cancelleria, dei quali non può non essere chiamata a rispondere, subendone le conseguenze, anche la parte processuale che ha chiesto il rinvio, condividendo essa con le altre parti e con il giudice la responsabilità dell'ordinato andamento del processo.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 15/01/2008, n. 12697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12697 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 15/01/2008
Dott. SANTACROCE Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - N. 00043
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONITO CE M. S. - Consigliere - N. 029204/2007
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NE NC, N. IL 03/03/1954;
avverso ORDINANZA del 20/06/2007 TRIB. LIBERTÀ di NAPOLI;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. SIOTTO MARIA CRISTINA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. De Sandro Anna Maria. OSSERVA
Con ordinanza del 20/6/2007 (dep. il 22/6/2007) il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di VO CE avverso l'ordinanza 20/3/2007 della Corte di Assise di Appello di Napoli che aveva respinto l'istanza volta ad ottenere, ex art. 303 c.p.p., comma 1, lett. c) - art. 304 c.p.p., commi 1 e 2, la declaratoria di inefficacia dell'ordinanza custodiale 23/11/2004 emessa nei confronti dello VO dalla Corte di Assise di S. Maria Capua Vetere ai sensi dell'art. 307 c.p.p., comma 2. Il Tribunale ha rilevato la inammissibilità delle censure volte a contestare il presupposto applicativo del provvedimento, perché non autonomamente avanzate nella sede all'uopo deputata, nonché della censura relativa ad una presunta sospensione dei termini per il tempo occorrente alla redazione della sentenza di primo grado, perché mai disposta tale sospensione. Quanto agli altri motivi concernenti la esclusione dalla sospensione degli intervalli di tempo tra le udienze di trattazione, il Tribunale ha rilevato che il criterio proposto era stato costantemente disatteso dalla giurisprudenza di legittimità. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il difensore dello VO, deducendo la nullità del provvedimento sotto plurimi profili. Con il primo motivo il ricorrente ha rilevato che non si era nella specie verificata la preclusione endoprocessuale, potendosi lo VO avvalere dell'effetto estensivo della decisione favorevole riguardante altro imputato, il quale aveva impugnato l'ordinanza 19/12/2006 di sospensione dei termini, ottenendone l'annullamento con provvedimento 20/2/2007 del Tribunale del riesame. Con il secondo motivo il ricorrente ha censurato (per carenza ed illogicità della motivazione e per violazione di legge con riferimento all'art. 111 Cost.) la statuizione di inammissibilità del motivo di gravame relativo alla sospensione dei termini per la redazione della motivazione, rilevando al proposito come tale riferimento fosse dipeso dal fatto che sia la richiesta del P.M. che l'ordinanza di sospensione erano prive di motivazione e che, comunque, in relazione alle diverse ipotesi che potevano essere poste a base della pronuncia di sospensione, si erano evidenziate la mancanza di contraddittorio e la assoluta mancanza di motivazione. Con il terzo motivo di gravame il ricorrente ha contestato la tesi espressa nel provvedimento che privilegiava una interpretazione dell'art. 304 c.p.p., comma 1, lett. a), contrastante con il principio del favor libertatis tutelato dall'art. 13 Cost.. Il ricorso, pur non condivisibili tutte le censure con esso formulate, merita accoglimento per le ragioni sotto esplicitate. Se è vero che nei procedimenti "de libertate" ed in quelli che possono avere riflessi in siffatta materia è escluso l'effetto estensivo in foto dell'impugnazione, proposta dal coimputato diligente, ai coindagati rimasti estranei al procedimento, deve tuttavia tenersi presente che, ove ne ricorrano i presupposti e sulla base dei principi propri dell'ordinamento processuale, rimane sempre ferma la possibilità di estendere gli effetti favorevoli della decisione, purché non fondata su motivi personali di uno degli imputati, ad altro coindagato nello stesso procedimento (cfr. Cass. S.U. n. 41/96). Ne consegue - in ciò condividendosi il rilievo del ricorrente in punto di sospensione dei termini di durata della custodia cautelare in conseguenza della dichiarazione di ricusazione e del connesso provvedimento 19/12/2006 del Giudice ricusato - che erroneamente non si è tenuto conto nell'ordinanza impugnata della decisione con la quale in precedenza (in data 20/2/2007) il Tribunale di Napoli, sezione per il riesame e l'appello dei provvedimenti restrittivi, aveva, su impugnazione del coindagato IU NA, annullato la detta ordinanza 19/12/2006 che aveva disposto la sospensione dei termini di custodia cautelare in conseguenza della dichiarazione di ricusazione. Ed infatti, atteso che tale provvedimento aveva riguardato tutti gli imputati detenuti con riferimento all'istanza di ricusazione che era stata presentata anche dall'attuale ricorrente, oltre che dal coindagato NA che ebbe poi a proporre con esito favorevole l'impugnazione avverso il provvedimento, deve - all'evidenza - escludersi che la decisione di annullamento sia fondata su motivi personali;
e deve pertanto ritenersi che gli effetti favorevoli di tale decisione possano e debbano essere estesi anche all'indagato VO che non la aveva sollecitata. Nessuna condivisione meritano invece i successivi motivi di ricorso.
La censura di cui al secondo motivo è infatti manifestamente infondata, atteso che la censurata declaratoria di inammissibilità ha riguardato il rilievo avanzato avverso una inesistente sospensione dei termini per la redazione della sentenza e che gli ulteriori rilievi sono prospettati in maniera generica, confusa e senza effettiva attinenza al decisum. Le censure di cui al terzo motivo sono anch'esse manifestamente infondate. Come da indirizzo costante di questa Corte, la sospensione dei termini collegata al rinvio della trattazione del processo su richiesta dei difensori (per loro esigenze, ovvero per adesione ad astensione dalle udienze proclamata dalla categoria di appartenenza) va commisurata alla effettiva durata del rinvio dell'udienza disposto dal Giudice;
e ciò perché la richiesta di rinvio ed il differimento che ne consegue influiscono sull'iter processuale, imponendo nuovi assetti nella trattazione dei processi pendenti e nel coordinamento degli adempimenti di cancelleria, dei quali non può non essere chiamata a rispondere, subendone le conseguenze, anche la parte processuale che ha chiesto il rinvio, condividendo essa con le altre parti e con il Giudice la responsabilità dell'ordinato andamento del processo (cfr. ex multis:
Cass. sentenze n. 16022/2004 - n. 35663/2003 - n. 3284/92). L'accoglimento della prima censura sopra esaminata impone l'annullamento del provvedimento impugnato, dovendosi - alla luce di quanto sopra argomentato - procedere ad un riesame della posizione dello VO con riguardo alla efficacia della misura restrittiva applicata nei suoi confronti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Napoli. Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2008.
Depositato in Cancelleria il 25 marzo 2008